CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
TA IA, EL
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4748/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione
Provinciale Agenzia delle Entrate di Cosenza e Regione Calabria – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000300005 (e non cartella) nota numero
8465/553 del 15/03/2024, operata sul fabbricato in catasto Comune di Amantea, Foglio: _Indirizzo, sito in Indirizzo_1 snc Sub 1, fondata sul mancato versamento delle somme portate da:
1) Cartella esattoriale n. 03420140026699016000 per euro 1.072,57 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione Calabria per l'anno 2009 e 2010, notificata assuntivamente il 17/10/2014;
2) Cartella n. 03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2013 e 2014, notificata assuntivamente il 19/06/2018;
3) Cartella n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2010, notificata asssuntivamente il 23/07/2018;
4) Cartella nr. 03420190010539260000 per €. 9.648,50 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi Iva in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2015 e notificata a dire della convenuta notificata il 06/05/2019;
5) Cartella nr. 03420190032087966000, per €. 398,74 a titolo di Irap, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a dire della convenuta notificata il 11/12/2019;
6) Cartella nr. 03420200003397449000 per €. 6.248,56 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi Iva, in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a dire della convenuta il 16/09/2021;
7) Cartella nr. 03420200005410188000 per €. 3.850,72 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e 2018 e notificata assuntivamente il 06/05/2019;
8) Cartella nr. 03420200009237950000 per €. 2.752,80 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2018 e notificata assuntivamente il 7/12/2021;
9) Cartella nr. 03420200013766747000 per €. 335,92 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2015, notificata assuntivamente il 18/01/2022;
10) Cartella n. 03420200023047238000 per €. 753,86 a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata assuntivamente il notificata il 18/01/2022;
11) Cartella n. 03420210012400135000 per €. 240,08 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2016, notificata assuntivamente il 14/06/2022;
12) Cartella n. 03420220001918109000 per €. 443,70 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2017 e 2018 notificata assuntivamente il 4/04/2022.
La ricorrente ha posto a base delle proprie richieste tre motivi analiticamente esposti:
a) la nullità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la prescrizione delle pretese;
c) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate invocando il rigetto dell'opposizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, dal canto suo, si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza radicale del ricorso ed allegando copia della notifica delle cartelle esattoriali in contestazione.
Anche Regione Calabria si è costituita, chiedendo parimenti il rigetto del ricorso sulla scorta di ampia esposizione delle proprie tesi.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa: in seno ad essa ha sollevato eccezione di nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione perché operata a mezzo di Avvocato del libero Foro senza che la decisione di rivolgersi a Difensore diverso dalla Avvocatura dello Stato fosse stata adeguatamente motivata.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente valutata l'eccezione di invalidità della costituzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione sollevata con la memoria illustrativa dalla parte ricorrente.
Giova osservare che nel fondare l'eccezione la difesa del Ricorrente_1 non ha fatto riferimento a specifica norma violata: si è limitata a riportare massime giurisprudenziali senza analizzare il dettato normativo, reiterando principi affermati dalla Suprema Corte in tema.
In difetto di specifica indicazione delle norme rilevanti, la Corte non è stata posta in grado di comprendere compiutamente il senso dell'eccezione e di parametrarla al coordinato normativo.
E tanto inibisce la sua positiva valutazione.
Peraltro, occorre rilevare che i più recenti orientamenti della Suprema Corte escludono in radice la fondatezza dell'eccezione per come sollevata;
viene in specifico rilievo, a tal fine, il principio a mente del quale “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette
Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate
(conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass Civ. Sez. V, Ordinanza n. 28199 del
31/10/2024).
Tanto impone di superare la questione e di analizzare il merito della controversia.
Non prima, però, di avere rilevato l'inammissibilità della eccezione anch'essa denunciata con la memoria di costituzione in ordine alla mancata notifica dell'intimazione n. 034239008501367000 del 26.07.2023, prodromica alla iscrizione ipotecaria impugnata.
La Corte deve osservare che si tratta di eccezione sollevata per la prima volta con la memoria illustrativa, senza che tale questione possa ritenersi legittimata sulla scorta dell'emersione di nuove circostanze: è evidente, infatti, che l'eventuale mancata notifica dell'intimazione prodromica ben avrebbe potuto essere eccepita con il ricorso introduttivo.
Merita anche di essere rilevata la completezza del contraddittorio, avuto riguardo alla notifica del ricorso sia ad Agenzia Entrate Riscossione che ad Agenzia delle Entrate che, infine, a Regione Calabria.
Non sussistono neanche dubbi circa la validità della procura della parte ricorrente.
Così superate le questioni preliminari, occorre osservare che Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato dimostrazione della intervenuta notifica - nelle date indicate in seno all'intimazione impugnata - di tutte le cartelle presupposte portate dall'atto oggi oggetto di valutazione:
1) Cartella esattoriale n. 03420140026699016000 per €. 1.072,57 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione Calabria per l'anno 2009 e 2010, notificata il 17/10/2014 tramite racc.ta A/R (consegnata al destinatario); 2) Cartella n. 03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2013 e 2014, notificata a mezzo pec il 19/06/2018;
3) Cartella n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2010 e notificata a mezzo pec il 23/07/2018;
4) Cartella nr. 03420190010539260000 per €. 9.648,50 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi Iva in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2015 e notificata a mezzo pec il 06/05/2019;
5) Cartella nr. 03420190032087966000, per €. 398,74 a titolo di Irap, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 11/12/2019;
6) Cartella nr. 03420200003397449000 per €. 6.248,56 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi Iva, in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 16/09/2021;
7) Cartella nr. 03420200005410188000 per €. 3.850,72 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e 2018 e notificata a mezzo pec il 06/05/2019;
8) Cartella nr. 03420200009237950000 per €. 2.752,80 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2018 e notificata a mezzo pec il 07/12/2021;
9) Cartella nr. 03420200013766747000 per €. 335,92 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2015, notificata a mezzo pec il 18/01/2022;
10) Cartella n. 03420200023047238000 per €. 753,86 a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 18/01/2022;
11) Cartella n. 03420210012400135000 per €. 240,08 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2016, notificata a mezzo pec il 14/06/2022;
12) Cartella n. 03420220001918109000 per €. 443,70 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2017 e 2018 notificata a mezzo pec il 04/04/2022.
E tanto vale ad escludere la fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dal Ricorrente_1.
A ciò occorre aggiungere che ADER ha allegato – senza che tanto abbia formato oggetto di specifica contestazione – di avere notificato, fra gli altri, quali atti interruttivi della prescrizione:
a) preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900002181000 notificato a mezzo pec il 29/05/2019, contenente la richiesta di pagamento delle suddette sottese cartelle di pagamento (n.
03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica, notificata a mezzo pec il 19/06/2018;
n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi per l'anno 2010 e notificata a mezzo pec il 23/07/2018);
b) comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202200002457000, notificata a mezzo pec il 22/11/2022, contenente la richiesta di pagamento di tutte le presupposte cartelle di pagamento, elencate dal n. 1 al n. 12.
Ne discende la strutturale impossibilità di configurare qualsivoglia prescrizione.
In ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza anche dell'ultima eccezione, relativa alla estrinsecazione delle modalità di computo degli interessi.
Invero, oltre a non esser chiaro se il ricorrente abbia inteso censurare la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi sulle cartelle presupposte ovvero quelli portati dalla somma a garanzia della quale
è stata disposta l'iscrizione ipotecaria, deve osservarsi che si è cospetto di accessori previsti per legge anche in relazione alla loro misura.
A fronte della genericità dell'eccezione, more solito fondata sulla allegazione di massime di giurisprudenza senza concreti addentellati alla vicenda specifica, la relativa questione deve essere disattesa.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, parametro medio con riguardo agli scaglioni di valore in specifico e rispettivo rilievo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali:
in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 3.686 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.948 per compensi professionali,
in favore di Regione Calabria, che liquida in euro 1.814 per compensi professionali.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
TA IA, EL
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4748/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420221460000300005 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione
Provinciale Agenzia delle Entrate di Cosenza e Regione Calabria – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000300005 (e non cartella) nota numero
8465/553 del 15/03/2024, operata sul fabbricato in catasto Comune di Amantea, Foglio: _Indirizzo, sito in Indirizzo_1 snc Sub 1, fondata sul mancato versamento delle somme portate da:
1) Cartella esattoriale n. 03420140026699016000 per euro 1.072,57 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione Calabria per l'anno 2009 e 2010, notificata assuntivamente il 17/10/2014;
2) Cartella n. 03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2013 e 2014, notificata assuntivamente il 19/06/2018;
3) Cartella n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2010, notificata asssuntivamente il 23/07/2018;
4) Cartella nr. 03420190010539260000 per €. 9.648,50 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi Iva in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2015 e notificata a dire della convenuta notificata il 06/05/2019;
5) Cartella nr. 03420190032087966000, per €. 398,74 a titolo di Irap, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a dire della convenuta notificata il 11/12/2019;
6) Cartella nr. 03420200003397449000 per €. 6.248,56 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi Iva, in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a dire della convenuta il 16/09/2021;
7) Cartella nr. 03420200005410188000 per €. 3.850,72 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e 2018 e notificata assuntivamente il 06/05/2019;
8) Cartella nr. 03420200009237950000 per €. 2.752,80 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2018 e notificata assuntivamente il 7/12/2021;
9) Cartella nr. 03420200013766747000 per €. 335,92 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2015, notificata assuntivamente il 18/01/2022;
10) Cartella n. 03420200023047238000 per €. 753,86 a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata assuntivamente il notificata il 18/01/2022;
11) Cartella n. 03420210012400135000 per €. 240,08 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2016, notificata assuntivamente il 14/06/2022;
12) Cartella n. 03420220001918109000 per €. 443,70 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2017 e 2018 notificata assuntivamente il 4/04/2022.
La ricorrente ha posto a base delle proprie richieste tre motivi analiticamente esposti:
a) la nullità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la prescrizione delle pretese;
c) l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate invocando il rigetto dell'opposizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, dal canto suo, si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza radicale del ricorso ed allegando copia della notifica delle cartelle esattoriali in contestazione.
Anche Regione Calabria si è costituita, chiedendo parimenti il rigetto del ricorso sulla scorta di ampia esposizione delle proprie tesi.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa: in seno ad essa ha sollevato eccezione di nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione perché operata a mezzo di Avvocato del libero Foro senza che la decisione di rivolgersi a Difensore diverso dalla Avvocatura dello Stato fosse stata adeguatamente motivata.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente valutata l'eccezione di invalidità della costituzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione sollevata con la memoria illustrativa dalla parte ricorrente.
Giova osservare che nel fondare l'eccezione la difesa del Ricorrente_1 non ha fatto riferimento a specifica norma violata: si è limitata a riportare massime giurisprudenziali senza analizzare il dettato normativo, reiterando principi affermati dalla Suprema Corte in tema.
In difetto di specifica indicazione delle norme rilevanti, la Corte non è stata posta in grado di comprendere compiutamente il senso dell'eccezione e di parametrarla al coordinato normativo.
E tanto inibisce la sua positiva valutazione.
Peraltro, occorre rilevare che i più recenti orientamenti della Suprema Corte escludono in radice la fondatezza dell'eccezione per come sollevata;
viene in specifico rilievo, a tal fine, il principio a mente del quale “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette
Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate
(conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass Civ. Sez. V, Ordinanza n. 28199 del
31/10/2024).
Tanto impone di superare la questione e di analizzare il merito della controversia.
Non prima, però, di avere rilevato l'inammissibilità della eccezione anch'essa denunciata con la memoria di costituzione in ordine alla mancata notifica dell'intimazione n. 034239008501367000 del 26.07.2023, prodromica alla iscrizione ipotecaria impugnata.
La Corte deve osservare che si tratta di eccezione sollevata per la prima volta con la memoria illustrativa, senza che tale questione possa ritenersi legittimata sulla scorta dell'emersione di nuove circostanze: è evidente, infatti, che l'eventuale mancata notifica dell'intimazione prodromica ben avrebbe potuto essere eccepita con il ricorso introduttivo.
Merita anche di essere rilevata la completezza del contraddittorio, avuto riguardo alla notifica del ricorso sia ad Agenzia Entrate Riscossione che ad Agenzia delle Entrate che, infine, a Regione Calabria.
Non sussistono neanche dubbi circa la validità della procura della parte ricorrente.
Così superate le questioni preliminari, occorre osservare che Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato dimostrazione della intervenuta notifica - nelle date indicate in seno all'intimazione impugnata - di tutte le cartelle presupposte portate dall'atto oggi oggetto di valutazione:
1) Cartella esattoriale n. 03420140026699016000 per €. 1.072,57 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione Calabria per l'anno 2009 e 2010, notificata il 17/10/2014 tramite racc.ta A/R (consegnata al destinatario); 2) Cartella n. 03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2013 e 2014, notificata a mezzo pec il 19/06/2018;
3) Cartella n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2010 e notificata a mezzo pec il 23/07/2018;
4) Cartella nr. 03420190010539260000 per €. 9.648,50 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi Iva in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2015 e notificata a mezzo pec il 06/05/2019;
5) Cartella nr. 03420190032087966000, per €. 398,74 a titolo di Irap, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 11/12/2019;
6) Cartella nr. 03420200003397449000 per €. 6.248,56 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi Iva, in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 16/09/2021;
7) Cartella nr. 03420200005410188000 per €. 3.850,72 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi in favore di Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e 2018 e notificata a mezzo pec il 06/05/2019;
8) Cartella nr. 03420200009237950000 per €. 2.752,80 a titolo di Iva, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2018 e notificata a mezzo pec il 07/12/2021;
9) Cartella nr. 03420200013766747000 per €. 335,92 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2015, notificata a mezzo pec il 18/01/2022;
10) Cartella n. 03420200023047238000 per €. 753,86 a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi in favore di
Agenzia Entrate di PA (CS) per l'anno 2016 e notificata a mezzo pec il 18/01/2022;
11) Cartella n. 03420210012400135000 per €. 240,08 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2016, notificata a mezzo pec il 14/06/2022;
12) Cartella n. 03420220001918109000 per €. 443,70 a titolo di tassa automobilistica in favore della Regione
Calabria per l'anno 2017 e 2018 notificata a mezzo pec il 04/04/2022.
E tanto vale ad escludere la fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dal Ricorrente_1.
A ciò occorre aggiungere che ADER ha allegato – senza che tanto abbia formato oggetto di specifica contestazione – di avere notificato, fra gli altri, quali atti interruttivi della prescrizione:
a) preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900002181000 notificato a mezzo pec il 29/05/2019, contenente la richiesta di pagamento delle suddette sottese cartelle di pagamento (n.
03420180013656300000 per €. 884,73 a titolo di tassa automobilistica, notificata a mezzo pec il 19/06/2018;
n. 03420180016651809000 per €. 2.627,92 a titolo di Irpef, Iva sanzioni ed interessi per l'anno 2010 e notificata a mezzo pec il 23/07/2018);
b) comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202200002457000, notificata a mezzo pec il 22/11/2022, contenente la richiesta di pagamento di tutte le presupposte cartelle di pagamento, elencate dal n. 1 al n. 12.
Ne discende la strutturale impossibilità di configurare qualsivoglia prescrizione.
In ultimo, deve rilevarsi l'infondatezza anche dell'ultima eccezione, relativa alla estrinsecazione delle modalità di computo degli interessi.
Invero, oltre a non esser chiaro se il ricorrente abbia inteso censurare la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi sulle cartelle presupposte ovvero quelli portati dalla somma a garanzia della quale
è stata disposta l'iscrizione ipotecaria, deve osservarsi che si è cospetto di accessori previsti per legge anche in relazione alla loro misura.
A fronte della genericità dell'eccezione, more solito fondata sulla allegazione di massime di giurisprudenza senza concreti addentellati alla vicenda specifica, la relativa questione deve essere disattesa.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, parametro medio con riguardo agli scaglioni di valore in specifico e rispettivo rilievo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali:
in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 3.686 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.948 per compensi professionali,
in favore di Regione Calabria, che liquida in euro 1.814 per compensi professionali.