Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità iscrizione ipotecaria per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte e degli atti interruttivi della prescrizione, escludendo la nullità.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo e comunicazione preventiva di ipoteca) escluda la configurabilità della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto l'eccezione generica e infondata, dato che gli interessi sono accessori previsti per legge e la loro misura è determinabile.

  • Rigettato
    Nullità costituzione Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione basandosi sui più recenti orientamenti della Suprema Corte che escludono la necessità di una delibera o formalità per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro nel contenzioso tributario.

  • Inammissibile
    Mancata notifica intimazione prodromica all'iscrizione ipotecaria

    La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione in quanto sollevata per la prima volta con la memoria illustrativa, senza che tale questione potesse ritenersi legittimata dall'emersione di nuove circostanze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 68
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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