TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4481/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Bernarda Maria Antonietta Valente, presso il cui studio in
Siena, Viale Curtatone n. 7, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato in calce al CP_1 C.F._2
ricorso congiunto, dall'Avv. Antonella Marzucchi, presso il cui studio in Siena, Via del Rialto n.
2, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 8.1.2025, entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del muto rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale dei medesimi coniugi;
3) Stante la autosufficienza economica di entrambi i coniugi nulla disporre in ordine al mantenimento;
4) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 898/1970 e dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
5) Passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, alle medesime condizioni della separazione, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
6) Spese processuali a carico solidale delle parti.
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 21.10.2023 Pt_1 CP_1
in San Gimignano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, all'anno 2023, parte 2, serie A, atto n. 15, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi anche il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni 3 / 3
ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti e non contrastanti con norme imperative e con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gimignano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4481/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Bernarda Maria Antonietta Valente, presso il cui studio in
Siena, Viale Curtatone n. 7, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato in calce al CP_1 C.F._2
ricorso congiunto, dall'Avv. Antonella Marzucchi, presso il cui studio in Siena, Via del Rialto n.
2, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 8.1.2025, entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del muto rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale dei medesimi coniugi;
3) Stante la autosufficienza economica di entrambi i coniugi nulla disporre in ordine al mantenimento;
4) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 898/1970 e dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
5) Passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, alle medesime condizioni della separazione, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza.
6) Spese processuali a carico solidale delle parti.
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 21.10.2023 Pt_1 CP_1
in San Gimignano (SI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, all'anno 2023, parte 2, serie A, atto n. 15, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi anche il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni 3 / 3
ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti e non contrastanti con norme imperative e con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gimignano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi