Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ulisse Corea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura - di .OMISSIS-, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
dott.ssa -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa rimessione in termini ex art.37 c.p.a.:
- dell'informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 10 luglio 2013, resa ai danni della ricorrente dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-;
- ove occorra, nei limiti esposti con il presente atto, dell'informativa liberatoria prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2014;
- di tutti gli atti a esse presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per la condanna ex art.30 c.p.a.:
della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e dei soggetti che hanno rivestito la funzione di Prefetto di -OMISSIS-.t. e del Ministero dell'interno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti impugnati;
in subordine
per la condanna dei resistenti, in solido, al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del mancato annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, secondo quanto previsto dall'art. 21- nonies , c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente è insorta avverso l’informativa interdittiva antimafia, emarginata in oggetto, adottata dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- nel 2013, nonché avverso l’informativa interdittiva liberatoria del 2014 – “ nella misura in cui la Prefettura ha disposto un aggiornamento solo pro futuro dell’informativa a carico della Società, piuttosto che annullare ex tunc l’interdittiva ” – delle quali chiede l’annullamento, formulando, all’uopo, preliminare istanza di rimessione in termini.
La predetta ha, altresì, proposto contestuale domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del provvedimento interdittivo o, in subordine, per il mancato annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati.
In relazione alla domanda proposta in via subordinata, l’azione è stata altresì proposta nei confronti dei Prefetti rispettivamente in carica alla data di adozione dell’interdittiva e dell’informativa liberatoria, e in occasione dei successivi diversi rifiuti opposti alle istanze di annullamento in autotutela formulate dalla odierna ricorrente.
2. Per il compiuto esame delle ragioni di ricorso, occorre dare conto, seppure sinteticamente, della articolata e complessa vicenda ad esso sottesa.
Segnatamente, dai documenti versati agli atti del presente giudizio, risulta che:
- la ricorrente si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è proprietaria di un parco eolico denominato -OMISSIS-, composto da n. 48 aerogeneratori e relative opere accessorie, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, ammesso dal GSE al regime di incentivazione dei certificati verdi ai sensi del d.m. 18 dicembre 2008;
- in data 12 luglio 2012, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ha adottato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza ai danni della società, avente ad oggetto, fra l’altro, il parco eolico, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 23 luglio 2012;
- tale misura è stata separatamente impugnata dai diversi soggetti da essa attinti; segnatamente: (i) con ricorso al Tribunale del riesame, che, in data 18 settembre 2012, ha annullato l’impugnato decreto e, per l’effetto, revocato il sequestro, disponendo la restituzione alla parte ricorrente di quanto sequestrato; e (ii) con istanza di riesame dinanzi allo stesso Gip che lo aveva convalidato, il quale, con ordinanza del 30 ottobre 2012, accogliendo la domanda, ha disposto il dissequestro, fra l’altro, delle quote della società odierna ricorrente;
- senonché, in ragione della pendenza del procedimento penale, il GSE ha deciso di sospendere la erogazione degli incentivi (che da allora non sono più stati concessi) e richiesto alla Prefettura di -OMISSIS- una informativa antimafia nei confronti della società;
- con provvedimento del 10 luglio 2013, la Prefettura ha adottato l’informativa interdittiva antimafia;
- successivamente, su appello proposto dal PM avverso il provvedimento emesso dal Gip il 30 ottobre 2012, il Tribunale -OMISSIS-, con decisione del 25 luglio 2013, ha annullato l’ordinanza impugnata e disposto il sequestro preventivo, fra l’altro, della società odierna ricorrente e del parco eolico, sicché l’impresa è stata affidata alla gestione di amministratori giudiziari;
- ciononostante, in data 14 marzo 2014, il GSE, dato atto che l’interdittiva non era stata impugnata né annullata in autotutela, ha dichiarato la decadenza della società dagli incentivi;
- con ordinanze rispettivamente emesse il 20 agosto, il 4 novembre ed il 20 dicembre 2014, il Gip del Tribunale di -OMISSIS- ha disposto il dissequestro dei beni;
- in data 4 aprile 2014, gli amministratori giudiziari, autorizzati dal Gip, hanno chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela dell’interdittiva;
- in data 17 aprile 2014, la Prefettura ha rilasciato l’informativa liberatoria, senza esprimersi sulla richiesta di revoca;
- a fronte di ciò, gli amministratori giudiziari hanno proposto ricorso n-OMISSIS- dinanzi al Tar -OMISSIS-, Sezione III -ter , avverso il provvedimento di revoca degli incentivi adottato dal GSE;
- con sentenza n.-OMISSIS-, il Tar ha respinto il ricorso;
- la società è stata poi coinvolta in altro procedimento penale iscritto nel 2017, nell’ambito del quale, con decreto del Tribunale di -OMISSIS--, Misure di prevenzione antimafia, depositato il 29 maggio 2017, è stata disposta la confisca delle quote societarie della società ricorrente e l’amministrazione di quest’ultima è stata affidata all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed a coadiutori giudiziari;
- tuttavia, con sentenza n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di -OMISSIS- che aveva, nelle more, confermato il decreto del Tribunale di -OMISSIS--, Misure di prevenzione antimafia, ha annullato il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello;
- con pronuncia del 23 aprile 2020, la Corte d’appello ha, quindi, riformato il decreto con il quale erano state disposte le misure di prevenzione, escludendo la confisca e disponendo la restituzione, fra l’altro, delle quote societarie della società;
- quanto al procedimento penale, con sentenza depositata il -OMISSIS-, il Tribunale ha assolto i rappresentati della società ricorrente con la formula “ perché il fatto non sussiste ”;
- la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello con sentenza depositata il -OMISSIS-, non impugnata in Cassazione e, quindi, passata in giudicato;
- in considerazione degli esiti della vicenda processuale penale, verificata la impossibilità di ottenere, da parte del GSE, la riattivazione degli incentivi – in ragione della esistenza della interdittiva adottata nel 2013, non impugnata – l’istante ha quindi richiesto alla Prefettura l’annullamento della misura;
- a fronte del rifiuto da quest’ultima opposto con provvedimento del 19 aprile 2022, la ricorrente ha quindi introdotto dinanzi a questo Tar il giudizio n.-OMISSIS- – chiamato (anch’esso, come il giudizio in esame), per la discussione del merito, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 – nell’ambito del quale il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, pur confermando il rigetto pronunciato da questo Tribunale, ha sollecitato il riesame dell’informativa del 2013 da parte della Prefettura;
- in forza di tale pronuncia, la ricorrente ha quindi formulato, in data 12 luglio 2022, una ulteriore istanza, rispetto alla quale l’amministrazione è rimasta silente;
- l’istante ha quindi proposto nuovo ricorso avverso il silenzio (n. -OMISSIS-), che questo Tribunale ha respinto con sentenza n.-OMISSIS-;
- tal ultima pronuncia, tempestivamente gravata, è stata confermata in appello, con la sentenza del -OMISSIS-, nella quale, nondimeno, il Consiglio di Stato, richiamando i rilievi contenuti nella riferita ordinanza n.-OMISSIS-, resa nel precedente giudizio, ha ulteriormente stigmatizzato l’opposizione della Prefettura all’intervento in autotutela.
3. Come riferito dalla ricorrente, il presente giudizio è stato introdotto proprio “ alla luce delle chiarissime indicazioni ” contenute in tale ultima pronuncia del Consiglio di Stato, la quale avrebbe “ incidentalmente riconosciuto tanto l’Illegittimità di quella interdittiva, quanto l’impossibilità per la Società di impugnarla all’epoca della sua adozione (in quanto soggetta ad amministrazione giudiziaria), quanto infine le responsabilità cui la Prefettura si è esposta e continua a esporsi in conseguenza del rifiuto di riesaminare in autotutela l’Interdittiva stessa ”.
4. In diritto, la ricorrente, previa rimessione in termini, ha formulato domanda di annullamento sulla base di un unico, articolato motivo, rubricato “ Illegittimità dell’Interdittiva del 2013 e (nei limiti infra precisati) dell’Informativa liberatoria del 2014 per violazione degli artt.83, co,,a 3, lett. b), 84, 85 e 91, del d.lgs. n.159 del 2011, e dei principi in materia di documentazione antimafia. Violazione dell’art.321 c.p.p. Violazione degli artt.3, 41 e 97 Cost. Illogicità e carenza di motivazione. Sviamento. Difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti ”, con il quale, quanto al provvedimento interdittivo del 2013, deduce che esso è stata adottato allorquando, essendo essa sottoposta a sequestro, non sussistevano esigenze cautelari e preventive, nonché in assenza di indici di infiltrazione mafiosa; quanto alla informativa liberatoria del 2014, che, con essa, la Prefettura ha illegittimamente omesso di disporre l’annullamento in autotutela dell’interdittiva.
Come già si è detto, il ricorso è altresì corredato da una domanda risarcitoria spiegata in via principale, per i danni derivati dai provvedimenti illegittimi gravati, e da una domanda risarcitoria proposta in via subordinata, che la ricorrente ha proposto, in caso di rigetto dell’istanza di rimessione in termini e, quindi, di dichiarazione di inammissibilità delle domande principali, per i danni derivanti dalla decisione della Prefettura di non auto-annullare il provvedimento interdittivo del 2013.
5. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso. Non si sono invece costituiti i Prefetti di -OMISSIS-.t.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente vagliarsi l’istanza di rimessione in termini che la ricorrente ha formulato rispetto alle domande, caducatoria e risarcitoria, proposte in via principale.
1.1. Nella vicenda in esame, viene in rilievo un ricorso proposto il 17 agosto 2023, avverso un primo provvedimento, l’informativa interdittiva, risalente al 10 luglio 2013, ed un secondo provvedimento, l’informativa liberatoria, adottata il successivo 17 aprile 2014.
1.2. A sostegno dell’istanza in esame, la ricorrente deduce la sussistenza sia di gravi impedimenti di fatto che di oggettive ragioni di incertezza sulle questioni di diritto.
Sotto il primo profilo, rileva che, sia alla data di adozione dell’interdittiva che a quella di adozione dell’informativa liberatoria, “ l-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- era sottoposta a sequestro preventivo in sede penale, e conseguentemente alla gestione degli amministratori giudiziari ”, e, in quanto “ amministrata da terzi per conto dello Stato […] non aveva dunque alcun potere autonomo di impugnativa ”.
Secondo la ricorrente, ciò ha costituito un grave impedimento di fatto ai sensi dell’art.37 c.p.a., in quanto la decisione di non impugnare i riferiti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo sarebbe da imputare agli amministratori giudiziari e in relazione ai provvedimenti assunti dal Giudice per le indagini preliminari, e non alla Società.
A sostegno di tale assunto, è richiamata la sentenza n.-OMISSIS-, già riferita nelle premesse in fatto, nella quale il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che “ la scelta di non impugnare l’interdittiva del 2013 fu assunta dagli amministratori giudiziari della società ”, i quali avevano ritenuto questo strumento “ superfluo a fronte del sequestro giudiziario ”, ha concluso che “ quello dedotto è un classico caso in cui la mancata impugnazione non consegue ad inerzia o trascuratezza della parte che invoca l’autotutela, la quale è la società tornata in bonis dopo l’amministrazione giudiziaria: con il paradosso che ad essa si vorrebbero imputare gli effetti (assunti come irrimediabili) della precedente gestione che invece avrebbe dovuto avere proprio la funzione di salvaguardare la vita dell’impresa ”.
Sempre in ordine alla sussistenza degli impedimenti di fatto alla impugnazione, la ricorrente rimarca che:
- a seguito del dissequestro intervenuto sul finire del 2014, ha continuato a coltivare il contenzioso promosso dagli amministratori dinanzi al Tar -OMISSIS- avverso la revoca degli incentivi disposta dal GSE. Ciò fino a quando, nel 2017, è intervenuto un altro provvedimento di sequestro;
- quando, infine, nel 2020, è “ tornata nelle mani dei suoi amministratori con l’annullamento definitivo della confisca da parte della Corte di appello […], la Società si è immediatamente attivata con plurime istanze di riesame rivolte alla Prefettura di -OMISSIS- per ottenere l’annullamento dell’Interdittiva ” e, a fronte del rifiuto opposto dall’amministrazione, ha proposto altri due ricorsi dinanzi al giudice amministrativo;
- da ultimo, a seguito della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, si è determinata alla presente impugnazione, proposta “ immediatamente (e comunque nei sessanta giorni) da tale pronuncia ”, avendo il giudice amministrativo “ statuito che la Prefettura non ha un obbligo giuridico di rispondere alle istanze di riesame della ricorrente, ma che al contempo questo comportamento è fonte di responsabilità, anche in considerazione dell’illegittimità dell’interdittiva e del fatto che la sua mancata impugnazione all’epoca non dipendesse dall’inerzia della Società, allora la -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Quanto al secondo profilo, la ricorrente sostiene altresì la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, “ che potrebbero aver indotto gli amministratori giudiziari a non proporre tempestivamente ricorso contro l’Interdittiva e contro l’informativa liberatoria ”.
In particolare, essa evidenzia che:
- ancora al momento della adozione della informativa liberatoria, gli amministratori giudiziari, il GSE ed il Gip non ritenevano fosse necessario l’annullamento dell’interdittiva, e quindi la sua impugnazione, ai fini della riattivazione degli incentivi;
- il codice antimafia era di recente introduzione alla data di adozione dell’interdittiva, sicché non erano ancora ben “ chiari e strutturati ” i rapporti fra questa e l’amministrazione giudiziaria;
- le incertezze interpretative risulterebbero peraltro dalla sentenza n.-OMISSIS-, resa nell’ambito di un ricorso che la società aveva proposto avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi disposta dal GSE, nella quale il Tar-OMISSIS-, pur confermandone la legittimità, avrebbe richiamato “ il dovere del GSE di rivalutare di conseguenza la situazione complessivamente afferente alla società ricorrente ”, alla luce delle peculiarità della vicenda.
1.3. Ciò premesso, l’istanza non può essere accolta.
Deve, preliminarmente, osservarsi che la rimessione in termini è un istituto avente carattere eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d'impugnazione. L’art.37 c.p.a. è quindi norma di stretta interpretazione, la cui applicazione “ va limitat[a] al caso di oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore ” (Cons. Stato, IV, 23 luglio 2025, n.8436; III, 1°agosto 2023, n. 7451).
Ciò precisato, deve, in primo luogo, escludersi possa ritenersi impedimento di fatto ai sensi dell’art.37 c.p.a. la circostanza che, all’epoca dell’adozione dei provvedimenti gravati, l’amministrazione della società fosse affidata ad amministratori giudiziari sotto il controllo del giudice. Gli amministratori hanno, infatti, agito in nome e per conto della società, alla quale dunque, in virtù del rapporto organico, vanno imputati gli effetti della loro azione o, come nel caso di specie, omissione (la mancata impugnazione nei termini). D’altronde, sebbene affidata a diversa gestione, la Società era la medesima che oggi agisce nel presente giudizio, con la stessa soggettività giuridica. Sicché è evidente che la decisione di non impugnare l’interdittiva, prima, e l’informativa liberatoria, poi, è stata presa dalla medesima società, la -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha introdotto il presente giudizio, non rilevando che essa fosse, al tempo, amministrata da soggetti diversi.
Né può ritenersi conferente il riferito richiamo alla sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, in quanto appare evidente che il giudice amministrativo non ha inteso sostenere che non siano imputabili alla società le decisioni per essa assunte dagli amministratori giudiziari, ma piuttosto contestare l’assunto della difesa erariale, pure richiamato nella sentenza, secondo cui “ non può controparte che dolersi con sé stessa ( sibi imputet ) della mancata impugnazione dell’informazione interdittiva; piuttosto che averne dapprima richiesto, a quasi 10 anni data, il riesame in sede di autotutela o la sua revoca, per ottenerne l’annullamento degli effetti (addirittura ex tunc) ”, ricordando le evidenti peculiarità della vicenda che ha interessato la -OMISSIS- -OMISSIS-.
Esclusa, così, la sussistenza di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte, nemmeno può ritenersi la sussistenza di oggettive incertezze sulle questioni di diritto, giacché, già nel 2014, era evidente che l’esistenza dell’interdittiva fosse considerata dal GSE, a torto o a ragione, di ostacolo alla riattivazione del rapporto di incentivazione, sicché sulla società ricorrente, comunque amministrata, gravava l’onere di tempestiva impugnazione.
Peraltro, ai fini della rimessione in termini, per la richiamata natura eccezionale del rimedio, non può ritenersi sufficiente l’assenza, all’epoca dell’adozione dei provvedimenti gravati, di “ un quadro di chiarezza e certezza in ordine ai comportamenti da tenere rispetto alla vicenda ”, come riferita dalla ricorrente, giacché è evidente che, anche solo prudenzialmente, la parte avrebbe dovuto comunque impugnare il provvedimento, ove si consideri che proprio l’esistenza di quest’ultimo era stato espressamente ritenuto ostativo al mantenimento del beneficio contributivo da parte del GSE.
In ogni caso, anche al netto di tali considerazioni, deve evidenziarsi che la ricorrente ben avrebbe potuto proporre l’odierna impugnazione nel periodo intercorrente fra il dissequestro disposto alla fine del 2014 ed il successivo provvedimento di confisca disposto, poi, nel 2017, allorquando risultava ripristinata la ordinaria gestione della società ed era divenuto certamente chiaro che l’esistenza della interdittiva del 2013, non impugnata né annullata in autotutela, sebbene superata dalla informativa liberatoria del 2014, fosse la ragione unica della opposizione del GSE al ripristino degli incentivi.
Lo stesso è a dirsi rispetto al periodo successivo all’annullamento del provvedimento di confisca nel 2019.
In merito, deve osservarsi che, come precisato dalla giurisprudenza civile in relazione al corrispondente istituto disciplinato dal c.p.c. all’art.153, “ la rimessione in termini (…) presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa ” (Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561).
È d’altronde evidente che la sussistenza di originarie ragioni giustificative della mancata impugnazione nei termini e quindi astrattamente sufficienti ad ottenere la rimessione in termini non può consentire un potere di azione sine die , sganciato da qualsiasi limite temporale, dovendosi ritenere che, cessato l’impedimento, la parte debba immediatamente attivarsi, proponendo l’azione dalla quale è decaduta e, in ragione di ciò, chiedendo preliminarmente la rimessione in termini. In caso contrario, la parte perde definitivamente la possibilità di ottenere la rimessione in termini.
Per le ragioni anzidette, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nemmeno può sostenersi che ad eliminare l’impedimento in fatto e chiarire il quadro normativo sia stata la sentenza del Consiglio di Stato n-OMISSIS-, a seguito della cui pubblicazione ha riferito di essersi determinata ad impugnare “ immediatamente (e comunque nei sessanta giorni) ”. Tale pronuncia, infatti, non ha influito sull’asserito impedimento di fatto, cessato quantomeno dal 2019 con l’annullamento della confisca, né è intervenuta a chiarimento della questione giuridica, non essendosi il Consiglio di Stato in alcun modo espresso sulla correttezza o meno dell’assunto del GSE circa l’indispensabilità dell’annullamento dell’interdittiva del 2013.
Sicché, anche ove si ritenessero sussistenti gli impedimenti di fatto e di diritto allegati dalla ricorrente, non potrebbe concedersi la rimessione in termini, giacché, successivamente alla cessazione degli stessi, la parte ha omesso di riattivarsi tempestivamente, proponendo, con la necessaria “ immediatezza ”, quell’impugnazione che prima le era impedita.
2. Al rigetto della istanza di rimessione in termini, consegue la inammissibilità della domanda di annullamento dei provvedimenti gravati e, parimenti, della connessa domanda risarcitoria proposta in via principale, per tardività.
3. Deve quindi procedersi all’esame della domanda risarcitoria che la ricorrente ha formulato in via subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento della istanza di rimessione in termini.
Con essa, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti per effetto della decisione della Prefettura di non annullare l’interdittiva del 2013.
A sostegno della domanda, richiama nuovamente la sentenza n.-OMISSIS-, laddove il Consiglio di Stato, nel sollecitare la Prefettura ad un riesame della misura, ha sottolineato come, a norma dell’art. 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, “ Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
3.1. La domanda non può essere accolta.
Nel disciplinare l’azione risarcitoria nel processo amministrativo, l’art.30, co.2, c.p.a. precisa che “ [p]uò essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ”. Sicché, per la responsabilità derivante dal mancato esercizio dell’attività amministrativa, la responsabilità è configurabile esclusivamente laddove l’attività stessa sia “ obbligatoria ”.
D’altronde, secondo le regole generali, solo alla violazione di un dovere giuridico può conseguire la responsabilità risarcitoria.
Come noto, e come pure rilevato dalla ricorrente, l’esercizio del potere di annullamento in autotutela è ampiamente discrezionale, implicando l’apprezzamento di presupposti non vincolanti (primo fra tutti, l’interesse pubblico, diverso e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata). È invero principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa quello secondo cui non è configurabile “ un obbligo della p.a. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati ”, sicché, “ rispetto all’esercizio di tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente ” (Cons. Stato, IV, 9 luglio 2020, n.4405). In questo senso, lo stesso art.21 -nonies della legge n.241/90 prevede chiaramente che il provvedimento amministrativo “ può ” essere annullato.
Trasposto tale principio nella vicenda in esame, deve ritenersi che la Prefettura non avesse l’obbligo di attivare il procedimento di secondo grado.
Il principio è stato peraltro ribadito nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, che pure la ricorrente invoca a sostegno delle proprie ragioni, secondo cui l’affermazione dell’obbligo di provvedere sulla istanza di autotutela “ è privo di giuridico fondamento ”, dovendosi qualificare come “ potere (e non dunque, dovere) di riesame la relativa situazione giuridica ”.
Non vale a superare tale assunto il richiamo – operato nella riferita pronuncia del Consiglio di Stato e rimarcato dalla ricorrente – al primo comma, ultimo alinea, dell’art.21 -nonies , legge n.241/90, secondo cui “ Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”. Se, infatti, tale norma si interpretasse nel senso di ammettere la responsabilità civile dell’amministrazione laddove questa rifiuti di attivare il procedimento di secondo grado, essa finirebbe per mettere in discussione il granitico e fondamentale principio della discrezionalità amministrativa nell’attivazione del potere di autotutela, o, diversamente, per configurare una ipotesi di responsabilità in assenza di obbligo giuridico.
Dovendosi rifiutare tali conclusioni, deve piuttosto ritenersi che la norma non trovi generale applicazione in materia di autotutela, ma, al contrario, riguardi i casi di c.d. autotutela doverosa, come pure individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2026, n.205; e, diffusamente, II, 2 novembre 2023, n.9415), laddove, eccezionalmente, l’attivazione del procedimento di riesame e lo stesso annullamento possono configurarsi come doverosi.
In dottrina si è anche sostenuto che la responsabilità riferita dall’art.21 -nonies in argomento possa altresì configurarsi non già laddove l’amministrazione abbia rifiutato di attivare il procedimento di secondo grado ma solo nel diverso caso in cui, dopo la decisione discrezionale di attivare il procedimento di riesame, abbia omesso di annullare l’atto che risulta tuttavia illegittimo. Sulla base di tale ricostruzione, che può condividersi, la norma ribadisce quindi la comune regola della responsabilità da provvedimento amministrativo illegittimo, costituito, nel caso di specie, dall’atto di riesame che ha illegittimamente omesso di annullare il provvedimento pur viziato.
4. Per le ragioni sin qui esposte, respinta l’istanza di rimessione in termini, vanno dichiarate inammissibili la domanda di annullamento e la domanda risarcitoria proposta in via principale, mentre va respinta la domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
5. Le spese possono nondimeno compensarsi in ragione della complessità e della peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità delle domande principali e respinge la domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed ogni altro soggetto pubblico e privato citato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
OL TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | ER AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.