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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n.
12283/2024 r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta la restituzione della somma di euro
5.717,79 pretesa dall' con nota del 30.9.2024 a titolo di CP_1
recupero di maggiorazione sociale indebitamente percepita sulla pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 (cat. invcviv n.
7099972) nel periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, l CP_1
ha provveduto, già in data 2.12.2024, e pertanto in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio avvenuta con ricorso depositato in data 16.12.2024, alla ricostituzione del trattamento pensionistico di cui è titolare l'istante e al pagamento di euro
491,26 in restituzione di quanto in precedenza trattenuto o recuperato a titolo di indebito.
Tuttavia, la suddetta circostanza si evince dal cedolino in data
2.12.2024, prodotto in giudizio dall' e costituente mero atto CP_1
interno, senza che risulti a tutt'oggi comunicata al ricorrente.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di causa seguono la soccombenza virtuale dell' ex CP_1
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con
2 distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marcello
Carano.
Taranto, 25/11/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n.
12283/2024 r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi non dovuta la restituzione della somma di euro
5.717,79 pretesa dall' con nota del 30.9.2024 a titolo di CP_1
recupero di maggiorazione sociale indebitamente percepita sulla pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 (cat. invcviv n.
7099972) nel periodo dall'1.1.2022 al 31.7.2024.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, l CP_1
ha provveduto, già in data 2.12.2024, e pertanto in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio avvenuta con ricorso depositato in data 16.12.2024, alla ricostituzione del trattamento pensionistico di cui è titolare l'istante e al pagamento di euro
491,26 in restituzione di quanto in precedenza trattenuto o recuperato a titolo di indebito.
Tuttavia, la suddetta circostanza si evince dal cedolino in data
2.12.2024, prodotto in giudizio dall' e costituente mero atto CP_1
interno, senza che risulti a tutt'oggi comunicata al ricorrente.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di causa seguono la soccombenza virtuale dell' ex CP_1
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con
2 distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marcello
Carano.
Taranto, 25/11/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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