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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7464 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21525/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21525/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTIMIGLIA GENNY, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARILE GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica. pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio il per vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 15.03.2018 sulla via Milano nel territorio del Comune convenuto.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva quanto segue:
--in data 15 marzo 2018, alle ore 18.00 circa, terminato il proprio turno di lavoro presso
Piazza Affari in Milano, egli tornava presso la propria abitazione a bordo del motociclo
Honda SH300, tg. DA24712, di sua proprietà;
--intorno alle ore 18.40 circa, raggiunto il Comune di di Bollate, si trovava a CP_1 transitare lungo la S.S. Varesina in direzione nord;
--dopo aver percorso il sottopassaggio della SP A52, transitando sulla via Milano con pioggia intensa ed illuminazione insufficiente, vedendo frenare le autovetture che lo precedevano, per mantenere la distanza di sicurezza rallentava a sua volta, spostandosi verso la parte sinistra della carreggiata che era libera;
--nel frangente la ruota anteriore del ciclomotore tg. DA24712 andava ad impattare contro lo spigolo destro - danneggiato e privo del cordolo stondato - dello spartitraffico in cemento, non segnalato, posto a restringimento della carreggiata in prossimità dell'attraversamento pedonale fronte CP_2
--a causa dell'impatto il sig. perdeva il controllo del mezzo, veniva sbalzato Pt_1 verso l'alto e rovinava a terra finendo per ritrovarsi prono a cavallo tra le due carreggiate col corpo rivolto verso sud-ovest;
--interveniva in loco la pattuglia del Corpo dei Carabinieri della Tenenza di Bollate, che raccoglieva le dichiarazioni dell'attore e del teste ed accertava lo Testimone_1 stato e dei luoghi, caratterizzati dalla presenza dello spartitraffico, fondo stradale bagnato per pioggia, illuminazione insufficiente, traffico intenso;
--a seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato con autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Sacco, sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura scomposta di omero sx con placca Acumed e innesto osseo autologo da ala pagina 2 di 14 ”; quindi il successivo 23 marzo l'attore veniva dimesso con diagnosi di CP_3
“frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx Edema post contusivo C5 C6 in disformismo di C2. Contusione escoriata gomito sx”;
--nei giorni successivi al sinistro gli agenti della Polizia Locale incaricati dal Comune di facevano un sopralluogo presso il tratto di strada dove si era verificato il CP_1 sinistro stradale e accertavano che lo spartitraffico era danneggiato oltre a non essere segnalato come si evince dalla relazione del 28.05.2018 (doc. 6 att.);
--in data 17 maggio 2018, l'attore, per il tramite del suo legale, formulava una richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de quo al Comune di la cui CP_1 compagnia assicuratrice, comunicava che nessuna richiesta Parte_2 risarcitoria poteva essere presa in considerazione, sostenendo che: “ dagli accertamenti effettuati da parte degli Uffici Comunali e dai C.C intervenuti è emerso che nell'occorso il sig. contravveniva a quanto disposto dall'art 146 cds, ovvero Pt_1 effettuava un sorpasso in presenza di striscia continua che termina a ridosso dello spartitraffico e non regolava la velocità in corrispondenza di un passaggio pedonale con sovrastante elemento illuminante e quindi visibile…” ed inoltre “il sig Pt_1 aveva la concreta possibilità di prevedere, trattandosi di strada conosciuta e vicina alla propria abitazione, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo che vale ad escludere la configurabilità e la conseguente responsabilità della P.A per difetto di manutenzione del bene demaniale dato che, quanto più la situazione di pericolo può essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento”.;
--in data 15/05/2019, 15/07/2019, 10/06/2020, 16/06/2020 l'attore, tramite il suo legale, formulava invito alla trattativa per la liquidazione dei danni occorsi in seguito al sinistro senza avere alcun riscontro (docc. 13-14-15-16 att.);
--quanto ai danni subiti dall'attore, i sanitari dell'Ospedale Sacco di Milano, ove veniva eseguito intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura scomposta di omero sx con placca Acumed e innesto osseo autologo da ala iliaca sx”, formulavano alle dimissioni pagina 3 di 14 in data 23.3.2018 diagnosi di: “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx Edema post contusivo C5 C6 in disformismo di C2. Contusione escoriata gomito sx”, prescrivendo medicazione e rimozione punti in ambulatorio tra 7 gg e controllo clinico spalla sinistra nei successivi 15 giorni;
il 28 marzo 2018 l'attore eseguiva visita specialistica ortopedica ambulatoriale con riscontro di algia spalla sx e versamento in sede di prelievo sulla cresta iliaca con dolore al ginocchio dx in sede mediale, venivano altresì aspirati 120 cc di liquido siero ematico e prescritta RMN ginocchio dx più applicazione di tutore articolato;
in data 29/03/2018, persistendo igroma in sede di prelievo di osso dal bacino, l'attore ritornava in P.S. dove venivano riaspirati 50 cc di siero ed eseguito bendaggio compressivo, ripeteva radiografia della spalla sx con riscontro di fuoriuscita di alcune viti dalla placca;
l' tenuto conto CP_4 della lesione classificata “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx”, riconosceva all'attore “inabilità temporanea assoluta al lavoro dal
20.03.2018 al 14.06.2018 e dal 15.06.2018 al 20.07.2018”; stabilizzatisi i postumi,
l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio del Dott. che Per_1 accertava “frattura pluri frammentata scomposta omero sx, trauma cervicale con edema policontusivo C5-C6, contusioni plurime, escoriazioni gomito sx, lesione del -collatera
Mediale ginocchio dx..”, quantificando una riduzione permanente della efficienza psicofisica del soggetto pari al 22%, inabilità temporanea assoluta per 9 giorni, inabilità temporanea relativa al 75% per 60 giorni, inabilità temporanea relativa al 50% per 60 giorni e inabilità temporanea relativa al 25% per 60 giorni.
Tanto premesso, il sig. concludeva per la condanna del convenuto ai Pt_1 CP_1 sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. del complessivo importo di € 105.655,60, costituito dalla sommatoria del danno non patrimoniale per le lesioni subite, del danno patrimoniale subito dal motociclo di sua proprietà (quantificato in € 1.425,27 iva inclusa, come da preventivo sub doc. 44 att.), delle spese mediche e delle spese per assistenza legale stragiudiziale.
1.2. Si costitutiva in giudizio il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità, inammissibilità, improponibilità della domanda attorea;
chiedendo nel merito il rigetto della domanda dell'attore in quanto infondata e non provata con vittoria pagina 4 di 14 di onorari e spese di giudizio. In particolare, il convenuto evidenziava che nel tratto di strada percorso dall'attore, quello che dal sottopasso della A52 conduce alla Via
Milano, la carreggiata su entrambi i lati è delimitata dalla striscia continua invalicabile;
che, in ogni caso lo stato dei luoghi era noto al sig. , il quale risulta residente Pt_1 nei pressi del luogo ove è occorso il sinistro. Da ciò deriverebbe, ad avviso del CP_1 che la condotta di guida tenuta dal sig. (violazione degli artt. 141 commi 1,2,3, Pt_1
e 4 e 145 del Codice della Strada) sarebbe dotata di un'autonoma efficienza causale rispetto al danno lamentato, tale da integrare gli estremi del caso fortuito secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo in concreto gli addebiti di responsabilità ricondotti al comune di . Contestava comunque nel quantum CP_1 le poste risarcitorie relative al danno richiesto, nonché l'entità delle lesioni lamentate.
1.3. All'udienza del 19.10.2021 questo Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., scaduti i quali veniva dato corso all'istruttoria orale con l'audizione dei testi indicati da parte attrice sui capitoli ammessi ed, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le conclusioni venivano precisate in data
20.05.2025 (differita d'ufficio), udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2.1. Alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa
è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
pagina 5 di 14 Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Pertanto, la pericolosità della cosa fonte di danno non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno.
Circa il contenuto dell'onere probatorio posto a carico dell'attore, va ricordato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.” (Cass. Sez. 6, 20/10/2015, n.
21212).
2.2. Rammentati i predetti consolidati principi ed alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'attore ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata, potendosi ritenere provato, accedendo ad un ragionamento presuntivo, che lo stesso sia caduto dal motociclo anche a causa della presenza della dedotta insidia stradale corrispondente allo spartitraffico non segnalato.
pagina 6 di 14 In particolare, i Carabinieri di Bollate intervenuti in loco, a seguito del sinistro, hanno ricostruito la dinamica nei seguenti termini (v. doc. 4 att.): “Lo scrivente, in servizio di pattuglia con veicolo 12356, mentre transitava in Via Milano alle ore 19.00 notava che superata la via Sempione si era verificato un incidente stradale. Interveniva e dal conducente del motociclo Honda SH 300 targa DA24712 telaio ZDCNF02A07F003796
(in apposito spazio contrassegnato quale veicolo A) veniva informato che alle ore
18.40, alla guida del proprio veicolo spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale di Via Milano e Via Sempione del di e che il conducente CP_1 CP_1 del veicolo A a seguito dell'evento aveva riportato lesioni. Il riferente prestava i primi soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sacco di Milano. Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e così localizzata: il Conducente del motoveicolo, a causa della scarsa illuminazione della mancanza dell'apposita segnaletica verticale, urtava lo spartitraffico, e rovinava in terra dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Caduta accentuata dal manto stradale scivoloso, data la pioggia in atto. Prima di essere trasportato presso il citato nosocomio l'infortunato, conducente del veicolo A sig , in merito all'accaduto forniva Parte_1 verbalmente la versione di seguito riportata: “Stavo percorrendo la via Milano in direzione di Bollate, quando urtavo con la ruota anteriore del mio veicolo, lo spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale fronte . A seguito CP_2 di ciò e del manto stradale bagnato, perdevo il controllo del mezzo e cadevo in terra.
Preciso che non ho visto lo spartitraffico perché non segnalato e quel tratto stradale è scarsamente illuminato”.
La dinamica descritta dall'infortunato è stata confermata in sede di audizione testimoniale dai testi escussi nel presente giudizio.
In data 14.10.2022 veniva escusso il teste il quale ha confermato Testimone_1 il capo 1) della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice, del seguente tenore: “1) VERO CHE il 15 marzo 2018 intorno alle ore 18.40 mi trovavo a bordo della mia automobile in , Via Milano direzione Bollate”; ricordava inoltre che CP_1 pagina 7 di 14 pioveva e ricordava di aver visto il motociclista a terra “con la faccia a terra”, anche se non ricordava altro dato il lungo lasso temporale trascorso.
Nella Relazione dei Carabinieri redatta il giorno del sinistro si evidenzia comunque che:
“durante i rilievi il referente veniva avvicinato dal sig. il quale, Testimone_1 qualificatosi teste oculare, riferiva: stavo percorrendo a bordo della mia autovettura la via Milano di in direzione Bollate. Giunto all'altezza di via Sempione, venivo CP_1 sorpassato a sinistra da un motociclo. Ho appena fatto in tempo a frenare perché il motociclo dopo aver urtato lo spartitraffico, non visibile e non segnalato, rovinava a terra”.
Sempre all'udienza del 14.10.2022 veniva escusso l'altro Carabiniere intervenuto sul posto, , già coestensore della relazione di servizio, che ha confermato Testimone_2 le circostanze del sinistro, dichiarando di essere arrivata sul posto successivamente al sinistro “quando il motociclista era già a terra”.
Ai fini che ci riguardano assume altresì rilievo lo stato dei luoghi come accertato pochi giorni dopo il sinistro nel rapporto di servizio della Polizia Locale del Comune di sub doc. 6 att., là dove viene tra l'altro confermato che al momento del CP_1 sinistro la prescritta segnaletica verticale di indicazione dello spartitraffico era assente, essendo stata apposta in un momento successivo.
Lo spartitraffico privo di adeguata segnalazione e avente condizioni strutturali compromesse ha concorso sicuramente a causare l'evento di danno insieme alla condotta negligente e imprudente del conducente, che ha violato plurime prescrizioni del Codice della strada ed, in particolare, l'art. 141, comma 2 (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
In particolare, tenuto conto delle concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali il sinistro si è verificato (strada presumibilmente nota all'attore in quanto non distante dalla propria abitazione, visibilità ridotta, presenza della striscia longitudinale continua a delimitazione delle due opposte corsie, traffico intenso, pioggia in atto, vicinanza di pagina 8 di 14 un attraversamento pedonale), ritiene il Tribunale che la condotta di guida poco accorta del abbia avuto un'incidenza causale preponderante rispetto all'oggettiva Pt_1 pericolosità dello spartitraffico, all'epoca non debitamente segnalato. In considerazione di ciò, si stima equo quantificare il concorso colposo dell'attore nella misura del 70%, residuando quindi in capo al convenuto una responsabilità del 30% per il CP_1 danno cagionato dalla cosa in custodia.
3.1. Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni fisici lamentati dall'attore, ritenuti pienamente compatibili con le modalità di accadimento del sinistro dal nominato CTU medico legale.
I danni alla persona riportati dal Signor sono stati accertati dal CTU medico- Pt_1 legale che rilevava una inabilità temporanea in forma assoluta pari a 8 (otto) per degenza in Ospedale ed uno successivo a parziale al 75 % di giorni 40 (quaranta), al
50% di giorni 50 (cinquanta) ed al 25% di altri giorni 50 (cinquanta) per mantenimento dei tutori, controlli, terapia riabilitativa e ripresa funzionale. Grado di sofferenza correlato: moderato nei primi 48 giorni, quindi gradualmente decrescente nei successivi
100 giorni. I postumi complessivi, con riferimento al danno biologico, venivano valutati nella misura dell'18%.
Grado di sofferenza psico-fisica attuale: lieve.
Spese mediche e di cura: nel fascicolo di parte attrice sono allegate ricevute di spese mediche e di cura sostenute in proprio dall' infortunato e che si ritengono congrue per complessivi € 5.346,00 (cinquemilatrecentoquarantasei/00). Il CTU evidenzia nella relazione che risultano già liquidate da due fatture dell'importo singolo di CP_5
€ 2.722,00 e datate 25.10.2018.
Le conclusioni cui è pervenuta l 'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise da questo Giudice per essere frutto di accurata indagine sulla persona del sig.
, per la puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse Pt_1 corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta in atti.
pagina 9 di 14 Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal Consulente dell'Ufficio, va riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta di un criterio equitativo, con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità.
3.2. Alla luce dei predetti criteri e considerate le sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato, quali possono presumersi in base alla natura delle lesioni riportate, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subìto da (di anni 56 Parte_1 al momento della stabilizzazione dei postumi) la somma complessiva, liquidata all'attualità, di Euro 72.249,00 (= Euro 62.434,00 per invalidità permanente + Euro
9.815,00 per invalidità temporanea, considerando un valore del punto base pari a €
130,00), da ridursi del 70% per l'accertato concorso colposo dell'attore, così ottenendosi l'importo di € 21.674,70.
Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e tenuto conto della natura unitaria ed omnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale.
3.3. Al fine di evitare illegittime duplicazioni nel ristoro dei danni subiti, dalla somma dovuta al sig. a titolo di danno biologico permanente quanto alla componente Pt_1 dinamico relazionale, già ridotta del 70% (€ 13.977,60), deve essere detratta l'indennità corrispostagli allo stesso titolo da parte di ante causam (v. comunicazione in data CP_4
13.07.2019 sub doc. 41 att.) pari ad € 6.026,53, previa rivalutazione dal 13.07.2019 ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così residuando l'importo di € 6.830,14
(13.977,60 – 7.147,46).
Si precisa che l'importo di € 4.462,19 (doc. 40 att.) non può essere detratto da quanto liquidato in questa sede a titolo di danno biologico, trattandosi di posta non omogenea, in quanto non attinente al danno alla persona, valendo a reintegrare la retribuzione persa per l'assenza lavorativa, tant'è vero che viene calcolata sulla base della retribuzione giornaliera media.
pagina 10 di 14 Ed infatti, premesso che al presente sinistro non trovano applicazione le modifiche dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 introdotte dalla L. n. 145/2018, in vigore dal 1.1.2019
(v. Cass. n. 8580/2019), va ricordato che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_4 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_4 poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_4 danno biologico permanente.” (Cass. n. 9112/2019).
In definitiva, l'importo complessivo dovuto all'attore sig. a titolo di Parte_1 danno alla persona, già considerato il suo concorso di colpa del 70% e detratta l'indennità , è pari a € 14.527,24 all'attualità. CP_4
3.4. Su tale importo devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. pagina 11 di 14 Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.03.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 15.03.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.1. In ordine al danno patrimoniale, partendo dalle spese mediche sostenute dall'attore, come rilevato dal CTU le stesse sono congrue e documentate per l'importo di €
5.346,00. Considerata la percentuale di riduzione del 70% per il concorso di colpa dell'attore, residua l'importo di € 1.603,00, che è ampiamente assorbito da quanto liquidato a tale titolo da come da doc. 43 att., pari a complessivi € CP_5
3.791,20 (di cui € 1.479,20 con bonifico in data 21.11.2018 ed € 2.312,00 con bonifico in data 21.2.2019). La domanda attorea va dunque respinta in parte qua.
4.2. Quanto al danno al motoveicolo dell'attore sig. , questo Giudice non ha Pt_1 ritenuto di disporre CTU per valutare la congruità delle riparazioni esposte nel preventivo del 11.6.2018 sub doc. 44 att., atteso che la sia pur generica descrizione dei danni di cui al verbale di incidente e le riproduzioni fotografiche sub doc. 8 att. appaiono sufficienti a giustificare i costi di riparazione di cui al predetto dettagliato preventivo, peraltro in linea con i dati della comune esperienza. Tale voce di danno può essere quindi liquidata in € 427,58, tenuto conto del concorso di colpa del 70% dell'attore, ed andrà maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo.
pagina 12 di 14 Nulla può essere riconosciuto per immatricolazione del nuovo motociclo, atteso che l'attore ha riconosciuto che i costi di riparazione erano ai limiti dell'antieconomicità e che ha riferito di aver venduto il motociclo incidentato nello stato in cui si trovava, avendo quindi senz'altro intascato il valore del relitto, sufficiente a coprire i costi per la nuova immatricolazione.
4.3. Quanto alla richiesta di pagamento della fattura pari ad € 2.513,60 (doc. 45 allegato all'atto di citazione) per diritti ed onorari relativi all'attività di consulenza ed assistenza legale per la fase stragiudiziale, si ritiene che le stesse siano congrue e debbano essere riconosciute all'attore come danno emergente.
Si rammenta al riguardo che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
(Cass. Sez. U., 10/07/2017, n. 16990).
L'attività stragiudiziale oggetto della presente richiesta ha rivestito carattere di autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, ai sensi dell'art. 20, comma I, del
D.M. n. 55/2014, configurandosi come prestazione professionale qualificata finalizzata al tentativo di risoluzione bonaria della controversia. Tale attività, comprensiva di analisi della documentazione, corrispondenza con la controparte, tentativi di risoluzione bonaria della controversia (v. docc. da 9 a 16 att.) si è resa necessaria e utile (con valutazione da compiersi ex ante) per la tutela dei diritti dell'odierno attore (v. Cass. n.
14594/2005).
Anche a tale importo, richiesto a titolo di risarcimento del danno, deve essere applicata la percentuale di riduzione del 70% in ragione del concorso di colpa, così ottenendosi l'importo di € 754,08, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma via via rivalutata dalla data della fattura
(28.1.2021) alla data della presente sentenza, oltre i soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
pagina 13 di 14 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55 del 2014, previa compensazione nella misura di due terzi, tenuto conto dell'accertato concorso di responsabilità, della somma effettivamente attribuita all'attore e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta per prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara tenuto e condanna il al risarcimento del 30% del danno Controparte_1
subìto dall'attore nel sinistro del 15.03.2018 e, conseguentemente, a corrispondere al sig. l'importo di € 14.527,24 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 nonché l'importo di € 427,58 per danno al mezzo e di € 754,08 per spese legali stragiudiziali, oltre accessori come in motivazione;
- respinge ogni altra domanda dell'attore;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere all'attore spese di lite nel Controparte_1 restante terzo, liquidate in tale proporzione in € 2.539,00 per compensi ed € 262,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21525/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTIMIGLIA GENNY, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BARILE GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica. pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , conveniva in Parte_1 giudizio il per vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 15.03.2018 sulla via Milano nel territorio del Comune convenuto.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva quanto segue:
--in data 15 marzo 2018, alle ore 18.00 circa, terminato il proprio turno di lavoro presso
Piazza Affari in Milano, egli tornava presso la propria abitazione a bordo del motociclo
Honda SH300, tg. DA24712, di sua proprietà;
--intorno alle ore 18.40 circa, raggiunto il Comune di di Bollate, si trovava a CP_1 transitare lungo la S.S. Varesina in direzione nord;
--dopo aver percorso il sottopassaggio della SP A52, transitando sulla via Milano con pioggia intensa ed illuminazione insufficiente, vedendo frenare le autovetture che lo precedevano, per mantenere la distanza di sicurezza rallentava a sua volta, spostandosi verso la parte sinistra della carreggiata che era libera;
--nel frangente la ruota anteriore del ciclomotore tg. DA24712 andava ad impattare contro lo spigolo destro - danneggiato e privo del cordolo stondato - dello spartitraffico in cemento, non segnalato, posto a restringimento della carreggiata in prossimità dell'attraversamento pedonale fronte CP_2
--a causa dell'impatto il sig. perdeva il controllo del mezzo, veniva sbalzato Pt_1 verso l'alto e rovinava a terra finendo per ritrovarsi prono a cavallo tra le due carreggiate col corpo rivolto verso sud-ovest;
--interveniva in loco la pattuglia del Corpo dei Carabinieri della Tenenza di Bollate, che raccoglieva le dichiarazioni dell'attore e del teste ed accertava lo Testimone_1 stato e dei luoghi, caratterizzati dalla presenza dello spartitraffico, fondo stradale bagnato per pioggia, illuminazione insufficiente, traffico intenso;
--a seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato con autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Sacco, sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura scomposta di omero sx con placca Acumed e innesto osseo autologo da ala pagina 2 di 14 ”; quindi il successivo 23 marzo l'attore veniva dimesso con diagnosi di CP_3
“frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx Edema post contusivo C5 C6 in disformismo di C2. Contusione escoriata gomito sx”;
--nei giorni successivi al sinistro gli agenti della Polizia Locale incaricati dal Comune di facevano un sopralluogo presso il tratto di strada dove si era verificato il CP_1 sinistro stradale e accertavano che lo spartitraffico era danneggiato oltre a non essere segnalato come si evince dalla relazione del 28.05.2018 (doc. 6 att.);
--in data 17 maggio 2018, l'attore, per il tramite del suo legale, formulava una richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de quo al Comune di la cui CP_1 compagnia assicuratrice, comunicava che nessuna richiesta Parte_2 risarcitoria poteva essere presa in considerazione, sostenendo che: “ dagli accertamenti effettuati da parte degli Uffici Comunali e dai C.C intervenuti è emerso che nell'occorso il sig. contravveniva a quanto disposto dall'art 146 cds, ovvero Pt_1 effettuava un sorpasso in presenza di striscia continua che termina a ridosso dello spartitraffico e non regolava la velocità in corrispondenza di un passaggio pedonale con sovrastante elemento illuminante e quindi visibile…” ed inoltre “il sig Pt_1 aveva la concreta possibilità di prevedere, trattandosi di strada conosciuta e vicina alla propria abitazione, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo che vale ad escludere la configurabilità e la conseguente responsabilità della P.A per difetto di manutenzione del bene demaniale dato che, quanto più la situazione di pericolo può essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento”.;
--in data 15/05/2019, 15/07/2019, 10/06/2020, 16/06/2020 l'attore, tramite il suo legale, formulava invito alla trattativa per la liquidazione dei danni occorsi in seguito al sinistro senza avere alcun riscontro (docc. 13-14-15-16 att.);
--quanto ai danni subiti dall'attore, i sanitari dell'Ospedale Sacco di Milano, ove veniva eseguito intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura scomposta di omero sx con placca Acumed e innesto osseo autologo da ala iliaca sx”, formulavano alle dimissioni pagina 3 di 14 in data 23.3.2018 diagnosi di: “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx Edema post contusivo C5 C6 in disformismo di C2. Contusione escoriata gomito sx”, prescrivendo medicazione e rimozione punti in ambulatorio tra 7 gg e controllo clinico spalla sinistra nei successivi 15 giorni;
il 28 marzo 2018 l'attore eseguiva visita specialistica ortopedica ambulatoriale con riscontro di algia spalla sx e versamento in sede di prelievo sulla cresta iliaca con dolore al ginocchio dx in sede mediale, venivano altresì aspirati 120 cc di liquido siero ematico e prescritta RMN ginocchio dx più applicazione di tutore articolato;
in data 29/03/2018, persistendo igroma in sede di prelievo di osso dal bacino, l'attore ritornava in P.S. dove venivano riaspirati 50 cc di siero ed eseguito bendaggio compressivo, ripeteva radiografia della spalla sx con riscontro di fuoriuscita di alcune viti dalla placca;
l' tenuto conto CP_4 della lesione classificata “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sx”, riconosceva all'attore “inabilità temporanea assoluta al lavoro dal
20.03.2018 al 14.06.2018 e dal 15.06.2018 al 20.07.2018”; stabilizzatisi i postumi,
l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio del Dott. che Per_1 accertava “frattura pluri frammentata scomposta omero sx, trauma cervicale con edema policontusivo C5-C6, contusioni plurime, escoriazioni gomito sx, lesione del -collatera
Mediale ginocchio dx..”, quantificando una riduzione permanente della efficienza psicofisica del soggetto pari al 22%, inabilità temporanea assoluta per 9 giorni, inabilità temporanea relativa al 75% per 60 giorni, inabilità temporanea relativa al 50% per 60 giorni e inabilità temporanea relativa al 25% per 60 giorni.
Tanto premesso, il sig. concludeva per la condanna del convenuto ai Pt_1 CP_1 sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. del complessivo importo di € 105.655,60, costituito dalla sommatoria del danno non patrimoniale per le lesioni subite, del danno patrimoniale subito dal motociclo di sua proprietà (quantificato in € 1.425,27 iva inclusa, come da preventivo sub doc. 44 att.), delle spese mediche e delle spese per assistenza legale stragiudiziale.
1.2. Si costitutiva in giudizio il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità, inammissibilità, improponibilità della domanda attorea;
chiedendo nel merito il rigetto della domanda dell'attore in quanto infondata e non provata con vittoria pagina 4 di 14 di onorari e spese di giudizio. In particolare, il convenuto evidenziava che nel tratto di strada percorso dall'attore, quello che dal sottopasso della A52 conduce alla Via
Milano, la carreggiata su entrambi i lati è delimitata dalla striscia continua invalicabile;
che, in ogni caso lo stato dei luoghi era noto al sig. , il quale risulta residente Pt_1 nei pressi del luogo ove è occorso il sinistro. Da ciò deriverebbe, ad avviso del CP_1 che la condotta di guida tenuta dal sig. (violazione degli artt. 141 commi 1,2,3, Pt_1
e 4 e 145 del Codice della Strada) sarebbe dotata di un'autonoma efficienza causale rispetto al danno lamentato, tale da integrare gli estremi del caso fortuito secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo in concreto gli addebiti di responsabilità ricondotti al comune di . Contestava comunque nel quantum CP_1 le poste risarcitorie relative al danno richiesto, nonché l'entità delle lesioni lamentate.
1.3. All'udienza del 19.10.2021 questo Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., scaduti i quali veniva dato corso all'istruttoria orale con l'audizione dei testi indicati da parte attrice sui capitoli ammessi ed, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le conclusioni venivano precisate in data
20.05.2025 (differita d'ufficio), udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2.1. Alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa
è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
pagina 5 di 14 Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Pertanto, la pericolosità della cosa fonte di danno non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno.
Circa il contenuto dell'onere probatorio posto a carico dell'attore, va ricordato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.” (Cass. Sez. 6, 20/10/2015, n.
21212).
2.2. Rammentati i predetti consolidati principi ed alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'attore ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata, potendosi ritenere provato, accedendo ad un ragionamento presuntivo, che lo stesso sia caduto dal motociclo anche a causa della presenza della dedotta insidia stradale corrispondente allo spartitraffico non segnalato.
pagina 6 di 14 In particolare, i Carabinieri di Bollate intervenuti in loco, a seguito del sinistro, hanno ricostruito la dinamica nei seguenti termini (v. doc. 4 att.): “Lo scrivente, in servizio di pattuglia con veicolo 12356, mentre transitava in Via Milano alle ore 19.00 notava che superata la via Sempione si era verificato un incidente stradale. Interveniva e dal conducente del motociclo Honda SH 300 targa DA24712 telaio ZDCNF02A07F003796
(in apposito spazio contrassegnato quale veicolo A) veniva informato che alle ore
18.40, alla guida del proprio veicolo spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale di Via Milano e Via Sempione del di e che il conducente CP_1 CP_1 del veicolo A a seguito dell'evento aveva riportato lesioni. Il riferente prestava i primi soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sacco di Milano. Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e così localizzata: il Conducente del motoveicolo, a causa della scarsa illuminazione della mancanza dell'apposita segnaletica verticale, urtava lo spartitraffico, e rovinava in terra dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Caduta accentuata dal manto stradale scivoloso, data la pioggia in atto. Prima di essere trasportato presso il citato nosocomio l'infortunato, conducente del veicolo A sig , in merito all'accaduto forniva Parte_1 verbalmente la versione di seguito riportata: “Stavo percorrendo la via Milano in direzione di Bollate, quando urtavo con la ruota anteriore del mio veicolo, lo spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale fronte . A seguito CP_2 di ciò e del manto stradale bagnato, perdevo il controllo del mezzo e cadevo in terra.
Preciso che non ho visto lo spartitraffico perché non segnalato e quel tratto stradale è scarsamente illuminato”.
La dinamica descritta dall'infortunato è stata confermata in sede di audizione testimoniale dai testi escussi nel presente giudizio.
In data 14.10.2022 veniva escusso il teste il quale ha confermato Testimone_1 il capo 1) della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice, del seguente tenore: “1) VERO CHE il 15 marzo 2018 intorno alle ore 18.40 mi trovavo a bordo della mia automobile in , Via Milano direzione Bollate”; ricordava inoltre che CP_1 pagina 7 di 14 pioveva e ricordava di aver visto il motociclista a terra “con la faccia a terra”, anche se non ricordava altro dato il lungo lasso temporale trascorso.
Nella Relazione dei Carabinieri redatta il giorno del sinistro si evidenzia comunque che:
“durante i rilievi il referente veniva avvicinato dal sig. il quale, Testimone_1 qualificatosi teste oculare, riferiva: stavo percorrendo a bordo della mia autovettura la via Milano di in direzione Bollate. Giunto all'altezza di via Sempione, venivo CP_1 sorpassato a sinistra da un motociclo. Ho appena fatto in tempo a frenare perché il motociclo dopo aver urtato lo spartitraffico, non visibile e non segnalato, rovinava a terra”.
Sempre all'udienza del 14.10.2022 veniva escusso l'altro Carabiniere intervenuto sul posto, , già coestensore della relazione di servizio, che ha confermato Testimone_2 le circostanze del sinistro, dichiarando di essere arrivata sul posto successivamente al sinistro “quando il motociclista era già a terra”.
Ai fini che ci riguardano assume altresì rilievo lo stato dei luoghi come accertato pochi giorni dopo il sinistro nel rapporto di servizio della Polizia Locale del Comune di sub doc. 6 att., là dove viene tra l'altro confermato che al momento del CP_1 sinistro la prescritta segnaletica verticale di indicazione dello spartitraffico era assente, essendo stata apposta in un momento successivo.
Lo spartitraffico privo di adeguata segnalazione e avente condizioni strutturali compromesse ha concorso sicuramente a causare l'evento di danno insieme alla condotta negligente e imprudente del conducente, che ha violato plurime prescrizioni del Codice della strada ed, in particolare, l'art. 141, comma 2 (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
In particolare, tenuto conto delle concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali il sinistro si è verificato (strada presumibilmente nota all'attore in quanto non distante dalla propria abitazione, visibilità ridotta, presenza della striscia longitudinale continua a delimitazione delle due opposte corsie, traffico intenso, pioggia in atto, vicinanza di pagina 8 di 14 un attraversamento pedonale), ritiene il Tribunale che la condotta di guida poco accorta del abbia avuto un'incidenza causale preponderante rispetto all'oggettiva Pt_1 pericolosità dello spartitraffico, all'epoca non debitamente segnalato. In considerazione di ciò, si stima equo quantificare il concorso colposo dell'attore nella misura del 70%, residuando quindi in capo al convenuto una responsabilità del 30% per il CP_1 danno cagionato dalla cosa in custodia.
3.1. Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni fisici lamentati dall'attore, ritenuti pienamente compatibili con le modalità di accadimento del sinistro dal nominato CTU medico legale.
I danni alla persona riportati dal Signor sono stati accertati dal CTU medico- Pt_1 legale che rilevava una inabilità temporanea in forma assoluta pari a 8 (otto) per degenza in Ospedale ed uno successivo a parziale al 75 % di giorni 40 (quaranta), al
50% di giorni 50 (cinquanta) ed al 25% di altri giorni 50 (cinquanta) per mantenimento dei tutori, controlli, terapia riabilitativa e ripresa funzionale. Grado di sofferenza correlato: moderato nei primi 48 giorni, quindi gradualmente decrescente nei successivi
100 giorni. I postumi complessivi, con riferimento al danno biologico, venivano valutati nella misura dell'18%.
Grado di sofferenza psico-fisica attuale: lieve.
Spese mediche e di cura: nel fascicolo di parte attrice sono allegate ricevute di spese mediche e di cura sostenute in proprio dall' infortunato e che si ritengono congrue per complessivi € 5.346,00 (cinquemilatrecentoquarantasei/00). Il CTU evidenzia nella relazione che risultano già liquidate da due fatture dell'importo singolo di CP_5
€ 2.722,00 e datate 25.10.2018.
Le conclusioni cui è pervenuta l 'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise da questo Giudice per essere frutto di accurata indagine sulla persona del sig.
, per la puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse Pt_1 corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta in atti.
pagina 9 di 14 Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal Consulente dell'Ufficio, va riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta di un criterio equitativo, con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità.
3.2. Alla luce dei predetti criteri e considerate le sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato, quali possono presumersi in base alla natura delle lesioni riportate, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subìto da (di anni 56 Parte_1 al momento della stabilizzazione dei postumi) la somma complessiva, liquidata all'attualità, di Euro 72.249,00 (= Euro 62.434,00 per invalidità permanente + Euro
9.815,00 per invalidità temporanea, considerando un valore del punto base pari a €
130,00), da ridursi del 70% per l'accertato concorso colposo dell'attore, così ottenendosi l'importo di € 21.674,70.
Nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e tenuto conto della natura unitaria ed omnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale.
3.3. Al fine di evitare illegittime duplicazioni nel ristoro dei danni subiti, dalla somma dovuta al sig. a titolo di danno biologico permanente quanto alla componente Pt_1 dinamico relazionale, già ridotta del 70% (€ 13.977,60), deve essere detratta l'indennità corrispostagli allo stesso titolo da parte di ante causam (v. comunicazione in data CP_4
13.07.2019 sub doc. 41 att.) pari ad € 6.026,53, previa rivalutazione dal 13.07.2019 ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così residuando l'importo di € 6.830,14
(13.977,60 – 7.147,46).
Si precisa che l'importo di € 4.462,19 (doc. 40 att.) non può essere detratto da quanto liquidato in questa sede a titolo di danno biologico, trattandosi di posta non omogenea, in quanto non attinente al danno alla persona, valendo a reintegrare la retribuzione persa per l'assenza lavorativa, tant'è vero che viene calcolata sulla base della retribuzione giornaliera media.
pagina 10 di 14 Ed infatti, premesso che al presente sinistro non trovano applicazione le modifiche dell'art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 introdotte dalla L. n. 145/2018, in vigore dal 1.1.2019
(v. Cass. n. 8580/2019), va ricordato che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_4 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle CP_4 poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_4 danno biologico permanente.” (Cass. n. 9112/2019).
In definitiva, l'importo complessivo dovuto all'attore sig. a titolo di Parte_1 danno alla persona, già considerato il suo concorso di colpa del 70% e detratta l'indennità , è pari a € 14.527,24 all'attualità. CP_4
3.4. Su tale importo devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. pagina 11 di 14 Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.03.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 15.03.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.1. In ordine al danno patrimoniale, partendo dalle spese mediche sostenute dall'attore, come rilevato dal CTU le stesse sono congrue e documentate per l'importo di €
5.346,00. Considerata la percentuale di riduzione del 70% per il concorso di colpa dell'attore, residua l'importo di € 1.603,00, che è ampiamente assorbito da quanto liquidato a tale titolo da come da doc. 43 att., pari a complessivi € CP_5
3.791,20 (di cui € 1.479,20 con bonifico in data 21.11.2018 ed € 2.312,00 con bonifico in data 21.2.2019). La domanda attorea va dunque respinta in parte qua.
4.2. Quanto al danno al motoveicolo dell'attore sig. , questo Giudice non ha Pt_1 ritenuto di disporre CTU per valutare la congruità delle riparazioni esposte nel preventivo del 11.6.2018 sub doc. 44 att., atteso che la sia pur generica descrizione dei danni di cui al verbale di incidente e le riproduzioni fotografiche sub doc. 8 att. appaiono sufficienti a giustificare i costi di riparazione di cui al predetto dettagliato preventivo, peraltro in linea con i dati della comune esperienza. Tale voce di danno può essere quindi liquidata in € 427,58, tenuto conto del concorso di colpa del 70% dell'attore, ed andrà maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo.
pagina 12 di 14 Nulla può essere riconosciuto per immatricolazione del nuovo motociclo, atteso che l'attore ha riconosciuto che i costi di riparazione erano ai limiti dell'antieconomicità e che ha riferito di aver venduto il motociclo incidentato nello stato in cui si trovava, avendo quindi senz'altro intascato il valore del relitto, sufficiente a coprire i costi per la nuova immatricolazione.
4.3. Quanto alla richiesta di pagamento della fattura pari ad € 2.513,60 (doc. 45 allegato all'atto di citazione) per diritti ed onorari relativi all'attività di consulenza ed assistenza legale per la fase stragiudiziale, si ritiene che le stesse siano congrue e debbano essere riconosciute all'attore come danno emergente.
Si rammenta al riguardo che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
(Cass. Sez. U., 10/07/2017, n. 16990).
L'attività stragiudiziale oggetto della presente richiesta ha rivestito carattere di autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, ai sensi dell'art. 20, comma I, del
D.M. n. 55/2014, configurandosi come prestazione professionale qualificata finalizzata al tentativo di risoluzione bonaria della controversia. Tale attività, comprensiva di analisi della documentazione, corrispondenza con la controparte, tentativi di risoluzione bonaria della controversia (v. docc. da 9 a 16 att.) si è resa necessaria e utile (con valutazione da compiersi ex ante) per la tutela dei diritti dell'odierno attore (v. Cass. n.
14594/2005).
Anche a tale importo, richiesto a titolo di risarcimento del danno, deve essere applicata la percentuale di riduzione del 70% in ragione del concorso di colpa, così ottenendosi l'importo di € 754,08, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma via via rivalutata dalla data della fattura
(28.1.2021) alla data della presente sentenza, oltre i soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
pagina 13 di 14 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55 del 2014, previa compensazione nella misura di due terzi, tenuto conto dell'accertato concorso di responsabilità, della somma effettivamente attribuita all'attore e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta per prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara tenuto e condanna il al risarcimento del 30% del danno Controparte_1
subìto dall'attore nel sinistro del 15.03.2018 e, conseguentemente, a corrispondere al sig. l'importo di € 14.527,24 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 nonché l'importo di € 427,58 per danno al mezzo e di € 754,08 per spese legali stragiudiziali, oltre accessori come in motivazione;
- respinge ogni altra domanda dell'attore;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere all'attore spese di lite nel Controparte_1 restante terzo, liquidate in tale proporzione in € 2.539,00 per compensi ed € 262,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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