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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20833/2024 promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. PISTILLI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEO BANDELLO 5 MILANO presso il difensore avv. PISTILLI MARCELLO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Via Correggio , 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1 in via preliminare e cautelare rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, per i motivi di cui in narrativa in via principale e nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la carenza della titolarità del credito litigioso in capo ad e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e CP_1 dichiarare che e i sig.ri nulla devono ad in relazione ai rapporti bancari Pt_3 Parte_4 CP_1 allegati in narrativa;
in via subordinata e nel merito - accertare e dichiarare la nullità del parametro di indicizzazione di cui all'art. 2 del Mutuo, anche limitatamente al solo periodo in cui la Commissione Europea ha accertato la manipolazione dell'Euribor; - accertare e dichiarare la violazione della disciplina del contratto di
Mutuo sul regime di capitalizzazione per la formazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la violazione della disciplina del contratto di Mutuo sul tasso di interesse di mora in pendenza di contratto e in epoca successiva al suo recesso/risoluzione; e per l'effetto, in principalità dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di Mutuo condannando al risarcimento di tutti i danni causati patiti e CP_2 patiendi dagli opponenti in ragione dell'illegittima risoluzione contrattuale;
in via subordinata - rideterminare i pagamenti delle rate del Mutuo e degli interessi di mora rettificando il debito di nella minor somma di Pt_3
€ 151.984,52; in via subordinata per i fideiussori - accertare e dichiarare la nullità parziale della Fideiussione limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto dichiarare MPS (AMCO) decaduta dal diritto di escutere la Fideiussione nei confronti dei sig.ri
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i sig.ri nulla devono a Parte_5 Parte_4
in ragione dei debiti maturati da , per le linee di credito concesse in esecuzione del CP_2 Pt_3 rapporto bancario;
Il tutto con vittoria di spese e onorari di lite. pagina 1 di 10 Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c. - in via subordinata, concedere la provvisoria esecutorietà limitatamente alla parte di credito non contestata, per l'importo di €. 151.984,52. - disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di Euro 189.038,19, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.4.2007, e avevano rilasciato a Banca Agricola Parte_1 Persona_1
AN S.p.a. una garanzia fideiussoria omnibus nell'interesse di fino Parte_3 all'importo complessivo di Euro 480.000,00, estesa fino ad Euro 672.000,00 in data 25.3.2008. A fronte di ciò, in data 16.5.2007 aveva stipulato con Banca Agricola AN un Pt_3 contratto di finanziamento chirografario per Euro 300.000,00 da restituirsi in 48 rate dall'importo costante, comprensive di interessi e della quota di ammortamento del capitale,
“calcolate con il metodo dell'ammortamento progressivo al tasso attuale” descritto all'art. 2, il quale, a sua volta, stabilisce: “sul capitale finanziato e non ancora rimborsato verrà applicato il tasso di interesse nominale annuo, nella misura di 1,50 punti percentuali in più” della media aritmetica semplice (con arrotondamento ai cinque millesimi superiori e considerando solo i primi tre decimali) delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR/360, come pubblicate sulla stampa specializzata. Per il caso di ritardato pagamento o di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, le parti avevano pattuito interessi di mora “nella misura di due punti in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente” (sub art. 4 contratto, doc. 2). Dopo la fusione per incorporazione di Agricola AN con Controparte_3
in data 16.5.2013 era intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo;
il MPS
[...] aveva comunicato alla debitrice principale la revoca di tutti gli affidamenti accordati in precedenza e il conseguente recesso da tutti i rapporti contrattuali con la banca;
il successivo 14.6.2018, MPS aveva comunicato a , nonché ai fideiussori e Pt_3 Pt_1 Pt_2
l'importo del debito residuo, domandandone il pagamento. Successivamente, è intervenuto l'atto di scissione di banca MPS col quale vi è stata la cessione in blocco ad i una serie di rapporti di credito, tra cui quello per cui è causa. CP_1
Con decreto del 28.4.2024 questo Tribunale ha ingiunto e i fideiussori e Pt_3 Pt_1 di pagare la somma di Euro 189.038,19 oltre interessi e spese;
decreto ritualmente Pt_2 opposto con atto di citazione per conto della debitrice e dei garanti. pagina 2 di 10 Tanto premesso, si osserva.
***
2. In via preliminare si rileva che è stato adempiuto l'obbligo di mediazione, come risulta dal processo verbale di mediazione dell'organismo competente (doc. 9 allegato dal convenuto alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
3. Infondata l'eccezione degli opponenti sul difetto di legittimazione del cessionario in CP_1 relazione al credito azionato in via monitoria. In data 16.9.2008, Banca Agricola AN S.p.a. si è fusa per incorporazione con
[...]
(doc. 3 allegato monitorio) e, con atto del 25.11.2020 (con Controparte_3 effetti a far data dal 1.12.2020), banca MPS si è scissa in trasferendo a CP_1 quest'ultima un insieme di attività e passività incluse nel c.d. compendio scisso, descritto e allegato al progetto di scissione, tra cui il credito litigioso nei confronti di (doc. 4 Pt_3 allegato comparsa di risposta). Osserva parte opponente che “la GU si limita a precisare che con l'atto di scissione (“Atto di Scissione”) è stato assegnato ad un compendio (“Compendio Scisso”) di attività e CP_1 passività che comprende, tra gli altri, “…crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”; […] la descrizione contenuta nella Gazzetta Ufficiale non è idonea a soddisfare il requisito de “…l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione”. Parte convenuta evidenzia che il compendio scisso si compone, per quanto di interesse, di crediti classificati come “sofferenze” e come “inadempienze probabili” unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici e che in applicazione del regime previsto dall'art. 58, co. 2, T.U.B., la cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 ed iscritta nel registro delle imprese (doc. 5 allegato comparsa di risposta). Tale avviso descriverebbe sinteticamente il contenuto del compendio scisso, menzionando, tra l'altro, l'inclusione dei crediti classificati come “sofferenze” e “inadempienze probabili”. Inoltre vi sarebbe l'indicazione del sito web a cui ciascuno avrebbe potuto accedere per visionare l'elenco dei debitori ceduti e, così, accertare il trasferimento del proprio rapporto debitorio tramite il numero identificativo
“NDG” assegnato al proprio debito, così come indicato nell'estratto conto ricevuto (v. doc. 6 allegato comparsa di risposta): infatti, il citato elenco dei debitori ceduti (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta) riporta alla pag. 47 il numero identificativo del rapporto creditorio di cui è causa (NDG 136724476). Ora, si tratta di capire la portata dell'eccezione delle parti opponenti. Le stesse non contestano anzitutto l'esistenza di un atto di cessione. Non pare contestabile del resto l'opponibilità della stessa: quand'anche non fosse stata integrata dall'avviso ex art. 58 cit., si osserva che lo stesso non abroga né si pone quale modalità esclusiva di comunicazione della cessione al debitore. Da questo punto di vista, permane operativo l'art. 1264 c.c. Infine, sotto il profilo dell'art. 1346 c.c., l'atto di cessione può avere a oggetto crediti anche solo determinabili. Da questo punto di vista, come già evidenziato, si è riferito che le categorie pagina 3 di 10 impiegate per consentire la determinazione del credito ceduto sono quelle della classificazione a sofferenze e a inadempienza probabile. Ora, il punto è che nella logica della determinabilità ex art. 1346 c.c. il debitore non può andare a contestare di per sé l'impiego dei criteri impiegati;
gli stessi sono sufficienti a integrare un negozio valido sotto il profilo dell'oggetto. Piuttosto, si sarebbe dovuto contestare che il credito ceduto non avesse le caratteristiche indicate e che, pertanto, non rientrava nell'ambito della cessione. Tuttavia, come visto supra (nella parte che riporta le doglianze degli opponenti), non ricorreva una doglianza in tale senso. Residua quindi, in astratto, solo un problema di opponibilità, che però si è già visto essere superato dal fatto che la cessione è stata portata a specifica conoscenza degli odierni opponenti tramite il ricorso monitorio.
4. Infondata la domanda di nullità della clausola sub art. 2 che disciplina il tasso debitore relativamente al periodo dal 16.6.2007 al 16.6.2008, per indeterminatezza del parametro di indicizzazione in quanto formato in violazione della normativa sulla concorrenza e, dunque, non idoneo ad individuare un tasso attendibile e calcolabile in modo oggettivo. Parte attrice ha richiamato la decisione antitrust della Commissione UE in data 4.12.2013 la quale, ai sensi dell'art. 101 TFUE, aveva accertato una condotta anticoncorrenziale da parte di alcune banche europee nel procedimento di fissazione del valore del parametro Euribor dal 29.9.2005 al 30.5.2008, che è risultato così falsato. In ragione di ciò, ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del mutuo nella parte in cui rinvia per la determinazione del tasso di interesse all'indice Euribor, con conseguente accertamento delle minor somme dovute ex art. 117, co. 7, T.U.B. e condanna della banca alla restituzione di quelle indebitamente pagate. Va considerato che la disciplina antitrust, nel suo complesso, è volta a tutelare la struttura e la logica competitiva del mercato. Gli accertamenti della Commissione UE hanno riguardato il mercato dei derivati su tassi di interesse in euro collegati all'Euribor o all'EONIA, complessivamente indicati con la sigla EIRD. La decisione del 4.12.2013 spiega che gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement (FRA); ii) gli swap su tassi di interesse;
iii) le opzioni su tassi di interesse e iv) i future su tassi di interesse (cfr. doc. 9 allegati parte opponente). In relazione a tali contratti, una banca può avere un interesse per un fixing Euribor elevato (quando riceve un importo calcolato in base all'Euribor), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all'Euribor) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). La Commissione ha effettivamente accertato che nel periodo indicato gli operatori di alcune banche hanno comunicato valori falsati dell'Euribor o si sono accordati in tal senso con gli operatori di altre banche, al fine di perseguire l'interesse della propria banca. Il mercato che ne è risultato alterato è quindi quello degli EIRD. L'art. 101 TFUE prevede la nullità di pieno diritto degli accordi e delle decisioni vietate dallo stesso articolo, tra cui quelli volti a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. Analoga previsione è contenuta nell'art. 2, legge n. 287/1990, in base al quale “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. pagina 4 di 10 Come noto è oggetto di discussione la sorte dei c.d. contratti a valle, cioè stipulati in base o comunque in seguito ad una intesa anticoncorrenziale. Sul punto è stato osservato che il contratto cosiddetto “a valle” costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso in realtà, oltre ad estrinsecarla, la attua (così Cass. SU 2207/2005). Ne consegue che valorizzare ex se l'intesa anticoncorrenziale consente al più di ritenere nullo solo i contratti che di quella precisa intesa costituiscano attuazione: in altri termini, i contratti del mercato dei derivati (in questo senso, cfr. anche Cass. n. 19900/2024: trattasi dell'ordinanza con la quale la questione dell'alterazione dell'Euribor e della sua rilevanza è stata sottoposta alle sezioni unite) stipulati da una delle società facente parte dell'intesa sanzionata dalla . CP_4
In sintesi, ai fini della l. n. 287/1990 possono dirsi contratti a valle, nulli in quanto consumano l'intesa già perfezionatasi a monte, solo i contratti relativi al mercato dei derivati, sulla base della ragione che se è nulla l'intesa anticoncorrenziale, nullo è il contratto che realizzati gli intenti pratici dell'intesa stessa (quantomeno nel caso in cui vi partecipi una delle parti dell'intesa). Altro discorso riguarda allora i contratti diversi da quelli propri del mercato dei derivati che pure facciano riferimento all'Euribor quale parametro di indicizzazione (salva forse l'ipotesi in cui siano stati stipulati dai medesimi soggetti dell'intesa), ovvero i contratti relativi al mercato suddetto ma stipulati da soggetti terzi rispetto alle intese anticoncorrenziale. Si tratta infatti di contratti che non sono posti in essere per realizzare lo scopo dell'intesa illecita ma che, purtuttavia, ne sono in qualche modo “lambiti”. In questi casi è infatti ben vero che l'alterazione dell'Euribor può produrre effetti anche rispetto agli stessi;
però non appare convincente tacciare di nullità i contratti in esame ai sensi della l. n. 287/1990 perché nel momento in cui vengono posti in essere da soggetti che non erano parte dell'intesa, non possono dirsi costituire attuazione della stessa, ove solo si consideri che in ipotesi, anche la banca terza potrebbe esserne rimasta danneggiata. Dunque deve escludersi una nullità (quantomeno) ai sensi della l. n. 287/1990. Il problema diventa allora se non si dia una nullità in base alla (diversa) disciplina per così dire ordinaria dei contratti, ovvero se vi siano altri rimedi: neppure, peraltro, potendosi scartare l'ipotesi che non ricorra rimedio alcuno per irrilevanza dell'alterazione.
5. Parte opponente ha osservato che il parametro esterno di indicizzazione, alterato dall'attività anticoncorrenziale di terzi, non può più ritenersi capace di esprimere la reale volontà delle parti, per tutto il tempo in cui l'alterazione ha prodotto i suoi effetti (Cass. n. 12007/2024): in altri termini, la condotta dei terzi avrebbe reso il parametro esterno sostanzialmente inidoneo ad esprimere la volontà negoziale alla base dell'accordo, avendolo privato delle caratteristiche essenziali per cui i contraenti lo avevano richiamato. Ne consegue che una volta provata l'alterazione in concreto del parametro, almeno per un certo periodo, per effetto di intese o pratiche restrittive della concorrenza, sussisterebbe la nullità per impossibilità anche solo temporanea di determinazione dell'oggetto. In senso contrario, si rileva che le parti non hanno fatto rinvio recettizio al meccanismo di formazione del parametro Euribor, bensì al solo dato oggettivo del suo valore così come periodicamente rilevato e divulgato tramite i canali ufficiali. pagina 5 di 10 L'Euribor è un tasso di interesse di riferimento con funzione di rappresentazione del costo dei prestiti interbancari, che prospetta il tasso a cui sono offerti i depositi a termine tra banche primarie. La sua formazione si basa su quotazioni individuali dei tassi a cui ciascun intermediario bancario di un panel predeterminato ritiene che un'ipotetica banca primaria concederebbe un prestito ad altra banca dello stesso tipo. Dalla lettura del contratto emerge che il riferimento all'indice esteriore vale unicamente come tecnica di calcolo degli interessi: il tasso nominale annuo viene quantificato in maniera composita, aggiungendo uno spread fisso alla media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere Euribor così come oggettivamente pubblicate. Non risultano elementi concreti per affermare che le parti abbiano preso in esame, sia pure in termini generali, il meccanismo di formazione dell'Euribor quando hanno scelto di indicizzare ad esso il tasso del finanziamento: non vi è alcun riferimento alla metodologia di formazione del citato parametro, il quale viene preso in considerazione dalle parti nella sua oggettività, come puro dato numerico da porre alla base del calcolo matematico dell'interesse annuo. Non ricorre neppure, come ipotizzato in dottrina, una partecipazione del terzo alla determinazione dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1349 c.c. Il rinvio all'Euribor è oggetto di una mera relatio;
alcun potere di determinazione del contenuto del regolamento viene rimesso al panel che provvede alla sua determinazione. In altri termini, nel caso di specie, i contraenti si sono limitati ad agganciare il conteggio degli interessi ad un valore numerico in quanto tale. L'accordo ha avuto a oggetto l'indice esterno, i.e. l'Euribor, nel suo dato numerico e formale, in maniera indipendente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione, secondo una tecnica di redazione che è conforme al principio di cui all'art. 1346 c.c. In applicazione dei principi generali, la condotta illecita del terzo non determina quindi la nullità del contratto, né d'altra parte ricorre una causa di annullamento;
non ricorre l'ipotesi di dolo, atteso che l'inganno sarebbe stato perpetrato da un terzo, sicché lo stesso rileverebbe solo se conosciuto dalla parte che ne ha tratto vantaggio ex art. 1439 c. II c.c.; neppure ricorre un errore su di un elemento essenziale del contratto (i.e. il corrispettivo), consistente nella supposizione che l'euribor sarebbe stato fissato con determinate modalità che, invece, non ricorrevano. L'errore che consente infatti l'annullamento del contratto è quello integrante una falsa rappresentazione della realtà, non anche la semplice ignoranza della stessa: ora, appare inverosimile (né allegato) che le parti sapessero esattamente quale fosse il meccanismo di calcolo dell'Euribor, e ben più realistico che avessero solo un'idea approssimativa del concetto. Sarebbe forse più corretto ipotizzare che il meccanismo di determinazione del corrispettivo sancito dalle parti in fatto non ha funzionato per un certo tempo (ossia per tutta la durata dell'intesa): così da ipotizzare un'impossibilità temporanea, che però consente al più ex art. 1256 c.c. di giustificare un esonero da responsabilità (ovvero l'estinzione del rapporto ex art. 1256 c. II c.c.). Tuttavia in senso contrario permane la considerazione che il contratto ha potuto, per così dire, funzionare, stante il richiamo al dato formale dell'Euribor. In sintesi, resta priva di base normativa l'eccezione di nullità della clausola. La stessa del resto, presa sul serio, potrebbe inficiare al più solo quella parte del tasso Euribor che, con il segno positivo o negativo, costituiva l'effetto dell'intesa antritrust e legittimare di conseguenza pagina 6 di 10 un'azione di ripetizione per così dire a catena, fino a risalire agli autori dell'intesa, di modo da vanificare il loro guadagno o risparmio di spesa derivante dall'alterazione dell'Euribor. Si tratta però di un'ipotesi non perseguibile. Da un lato occorre evidenziare che l'Euribor è il frutto di una sintesi di valutazioni del tutto discrezionali (l'ipotetico tasso che sarebbe stato applicato da ciascuna banca del panel nel caso di prestiti interbancari), sicché non vi è un dato oggettivo al quale attingere per determinare poi, tramite formule matematiche, il tasso corretto;
alla base, la discrezionalità degli istituti del panel inficia qualsivoglia elaborazione oggettiva. In secondo luogo, l'ordinamento ha fatto la sua scelta tramite il d. lgs. n. 3 del 2017, che ha sancito, in modo forse rozzo quanto inequivocabile, che in casi come quelli in esame a ricorrere è solo e al più un rimedio risarcitorio, esperibile come tale nei confronti degli autori dell'intesa restrittiva (cfr. artt. 1 e 10 d. lgs. cit.). Non può quindi essere accolta la domanda di nullità parziale del mutuo.
5. Infondata l'eccezione sulla violazione del regime di ammortamento previsto dal contratto di mutuo. L'opponente espone che il piano di ammortamento a rata fissa avrebbe dovuto essere sviluppato con modalità diverse da quelle proprie dell'ammortamento alla francese e, concretamente, in termini meno costosi per la mutuata. In punto di fatto, va chiarito che il contratto di finanziamento indica in maniera determinata il capitale erogato e gli obblighi di restituzione della parte attrice: numero, frequenza e ammontare delle rate, per le quali è altresì specificato che ciascuna comprende quota capitale e interessi (doc. 2 contratto di finanziamento, sub artt. 1 e 2). Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. Quanto alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Quanto poi al maggior costo che deriverebbe dall'ammortamento alla francese, in linea generale si osserva che, se ci si muove nell'ottica di una trasparenza non di forma ma di sostanza, indicare un metodo di ammortamento anziché un altro appare tutela idonea solo postulando un mutuatario che sia un minimo perito a livello matematico finanziario, il che è abbastanza irrealistico. Il punto, si noti, potrebbe essere revocato in dubbio laddove nella prassi si affermi la possibilità di ammortizzare un prestito in due differenti regimi di capitalizzazione: ma allo stato tale possibilità non ricorre, e peraltro se ricorresse non avrebbe verosimilmente alcun rilievo (è difficile ipotizzare una banca che chieda al mutuatario se vuole pagare in base a un piano di ammortamento dal quale emerge un debito di interessi per es. di 100 o in base a un piano dal quale emerge un debito di 200. È evidente che applicherebbe tassi diversi a seconda del tipo di piano per lucrare i medesimi interessi). Tuttavia, anche a voler prescindere da ciò, il punto è che, in presenza di numero ammontare e frequenza delle rate, l'accertamento del tipo di piano di ammortamento in concreto adottato pagina 7 di 10 non è necessario per sapere in modo determinato e trasparente quale sia l'impegno finanziario assunto dalla debitrice (che è poi lo scopo fondamentale della trasparenza): la parte mutuataria ha prestato il consenso su ciascuno degli elementi essenziali che consentono di individuare, dal punto di vista oggettivo, la misura complessiva degli interessi compensativi, dunque il prezzo del denaro ricevuto a mutuo. Invero, l'individuazione dell'importo della rata costante, per la quale è specificato che essa comprende la quota interessi, consente con una semplice operazione matematica di calcolare l'importo complessivo oggetto dell'obbligazione del debitore, dal quale, deducendo il capitale, emerge l'importo complessivo degli interessi da corrispondere: importo sul quale, giova ribadirlo, la debitrice ha prestato il consenso. La pattuizione consente di escludere che sarebbe prospettabile un diverso costo del denaro preso a mutuo, in quanto, pur ipotizzando che così fosse, non si tratterebbe del costo del denaro oggetto del contratto di cui è causa, sul quale solo si è formato l'accordo, bensì di un diverso e ipotetico regolamento contrattuale.
6. Infondata la domanda di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c., perché in ipotesi espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza. Va evidenziato che le fideiussioni per cui è causa divergono dalla fattispecie oggetto di approfondimento da parte della decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2005 richiamata dall'opponente (doc. 12 allegato all'atto di citazione), essendo state rilasciate in data successiva al periodo oggetto di accertamento dell'intesa illecita da parte della citata autorità di vigilanza. Tale dato assume rilevanza poiché, a fronte dei provvedimenti sanzionatori delle autorità, nel 2006 lo schema ABI del 2003 è stato modificato, così rimuovendo la lesione. Per tale ragione, si osserva che, quando la garanzia è stata concessa successivamente al periodo di tempo in cui è stata accertata l'intesa anticoncorrenziale, non è possibile presumere che, per identità di contenuto rispetto allo schema ABI originario, la banca garantita abbia voluto sfruttare a distanza di anni il risultato della medesima intesa anticoncorrenziale già sanzionata. Occorre, invece, dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e l'intervenuta modifica dello schema censurato, sussiste ancora una lesione del mercato in virtù di una nuova intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto le tre clausole originarie: infatti, lo scarto temporale non consente di prospettare un indice presuntivo del persistente nesso con lo schema ABI del 2003, altrimenti finendosi per considerare le clausole in esame sempre e comunque illecite, mentre le stesse sono, in quanto tali, da considerarsi lecite, divenendo nulle solo se frutto di un'intesa vietata. Ora che il modello ABI del 2003 (da cui, in tesi, provengono le clausole riversate nelle fideiussioni concesse dai garanti odierni opponenti) è stato modificato nel 2006, rimuovendo la lesione, occorre accertare ex novo l'esistenza di un'intesa contraria alla normativa sulla concorrenza, segnatamente per il periodo di tempo posteriore ai provvedimenti delle autorità e avente ad oggetto lo schema iniziale.
pagina 8 di 10 Sul punto, Parte attrice allega che le menzionate clausole sarebbero espressione di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, circostanza che sarebbe confermata “per tabulas” dai negozi fideiussori prodotti (doc. 11a- 11o allegati all'atto di citazione), riguardanti altrettanti modelli di fideiussioni omnibus predisposti da primarie banche italiane in periodo coevo a quello in cui e Pt_1 Pt_2 avevano rilasciato la garanzia alla creditrice. Tuttavia, sul piano della prova, non è sufficiente dimostrare la diffusione massiva dell'utilizzo delle tre clausole da parte degli intermediari creditizi anche nell'anno in cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa, poiché l'adesione su larga scala intanto assume rilievo in quanto vi sia una (persistente) deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese bancarie anche all'epoca della sottoscrizione delle garanzie fideiussorie. In mancanza, la diffusione non può considerarsi un indice sintomatico, dovendo essere corredata dalla diversa e più ampia prova dell'intesa, nell'accezione dell'art. 2, l. 287/90, anche considerando che:
- lo schema contrattuale originario è stato modificato dall'ABI, fatto, questo, di segno contrario e che indizia nel senso della cessazione dell'intesa iniziale;
- l'adesione a quelle clausole potrebbe spiegarsi come scelta di convenienza economica, piuttosto che di persistente lesione del gioco della concorrenza. In aggiunta, si consideri che il requisito della diffusione non è dirimente ai fini della prova in materia di fideiussione concessa alla banca creditrice del debitore principale, nella misura in cui, per via della specificità della sua posizione, il fideiussore non ha facoltà di scelta della banca a cui prestare la garanzia personale: per l'effetto, non è possibile assumere che la diffusione su larga scala di certe clausole precluda la differenziazione dell'offerta e, quindi, la possibilità in concreto di scegliere un operatore che richieda condizioni diverse.
7. L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 4 del contratto di finanziamento che regola gli interessi moratori, laddove prescrive di calcolarli nella misura di due punti percentuali in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente. In senso contrario, la banca avrebbe calcolato gli interessi di mora al tasso fisso del 3,710% sui saldi progressivi dell'impagato, invece che al tasso variabile nei termini dell'art. 4, con maggior onere per la debitrice. L'eccezione è fondata. Nonostante la clausola sub art. 4 imponga di far riferimento al tasso tempo per tempo vigente nel conteggio degli interessi moratori sulle rate non pagate, dal conteggio della banca (doc. 10 monitorio) risulta l'applicazione di un tasso fisso e unitario per ciascuna delle rate non pagate. Pertanto, occorre disporre una consulenza tecnica per accertare l'effettiva misura dei moratori dovuti. Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici:
1) calcoli il C.T.U. gli interessi moratori che, secondo la formula prevista dall'art. 4 del contratto di finanziamento (i.e. tasso di cui all'art. 2 aumentato di due punti percentuali) risultano maturati nel periodo dal 16.9.2011 al 30.11.2020
2) ridetermini la minor somma del debito residuo nel caso in cui gli interessi effettivamente maturati siano inferiori a quelli applicati dalla banca pagina 9 di 10 8. In riferimento alla domanda di risarcimento del danno da illegittima risoluzione del contratto di mutuo, formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria di cui all'art. 171-ter n. 1, c.p.c., si rileva la stessa è corredata da un'allegazione del tutto generica, ai limiti del difetto di allegazione, per cui dev'essere ritenuta inammissibile. Non ricorre, tuttavia, la fattispecie di nullità dell'editio actionis prevista dall'art. 164, co. 4, c.p.c. dato che l'incertezza non investe l'intero contenuto dell'atto, potendosi comunque individuare più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, condizione, questa, da ritenersi sufficiente per escludere la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. S.U. n. 8077/2012).
9. Tutto ciò premesso, il c.t.u., dott. , he evidenziato come la minor somma Persona_2 del debito residuo per interessi effettivamente maturati inferiori a quelli alcolati dalla banca sia in realtà pari a € 3.563,71 “(pari alla differenza tra 43.169,34 e 39.605,63 ovvero – ugualmente - differenza tra 181.872,71 e 178.309,00)”. Alcuna osservazione è pervenuta dai c.t.p. delle parti. Per l'effetto, il debito residuo di cui al contratto di finanziamento per il quale è causa deve ritenersi pari a € 178.309,00 alla data del 30.11.2020. Tutto ciò premesso, il decreto ingiuntivo n. 6180/2024 emesso da questo tribunale deve essere revocato. Le parti opponenti devono essere condannate al pagamento del saldo pari a
€ 178.309,00, comprensivo di interessi moratori al 30.11.2020, oltre ai successivi interessi nella medesima misura fino al saldo effettivo. Le spese, a fronte di una domanda avente a oggetto una riduzione ammontante a circa € 30.000,00, devono essere compensate integralmente, perché la situazione è assimilabile a quella in cui la convenuta avesse svolto una domanda di accertamento negativo per la differenza che, in tesi, sarebbe stata accolta. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 6180/2024 emesso da questo tribunale NA
e in solido tra di loro, al pagamento di € Parte_3 Parte_1 Parte_2
178.309,00, oltre ai successivi interessi nella medesima misura fino al saldo effettivo. DICHIARA Compensate integralmente le spese del giudizio Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_1
[...]
Milano, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20833/2024 promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. PISTILLI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEO BANDELLO 5 MILANO presso il difensore avv. PISTILLI MARCELLO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Via Correggio , 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1 in via preliminare e cautelare rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, per i motivi di cui in narrativa in via principale e nel merito - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la carenza della titolarità del credito litigioso in capo ad e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e CP_1 dichiarare che e i sig.ri nulla devono ad in relazione ai rapporti bancari Pt_3 Parte_4 CP_1 allegati in narrativa;
in via subordinata e nel merito - accertare e dichiarare la nullità del parametro di indicizzazione di cui all'art. 2 del Mutuo, anche limitatamente al solo periodo in cui la Commissione Europea ha accertato la manipolazione dell'Euribor; - accertare e dichiarare la violazione della disciplina del contratto di
Mutuo sul regime di capitalizzazione per la formazione del piano di ammortamento;
- accertare e dichiarare la violazione della disciplina del contratto di Mutuo sul tasso di interesse di mora in pendenza di contratto e in epoca successiva al suo recesso/risoluzione; e per l'effetto, in principalità dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di Mutuo condannando al risarcimento di tutti i danni causati patiti e CP_2 patiendi dagli opponenti in ragione dell'illegittima risoluzione contrattuale;
in via subordinata - rideterminare i pagamenti delle rate del Mutuo e degli interessi di mora rettificando il debito di nella minor somma di Pt_3
€ 151.984,52; in via subordinata per i fideiussori - accertare e dichiarare la nullità parziale della Fideiussione limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto dichiarare MPS (AMCO) decaduta dal diritto di escutere la Fideiussione nei confronti dei sig.ri
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i sig.ri nulla devono a Parte_5 Parte_4
in ragione dei debiti maturati da , per le linee di credito concesse in esecuzione del CP_2 Pt_3 rapporto bancario;
Il tutto con vittoria di spese e onorari di lite. pagina 1 di 10 Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c. - in via subordinata, concedere la provvisoria esecutorietà limitatamente alla parte di credito non contestata, per l'importo di €. 151.984,52. - disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di Euro 189.038,19, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.4.2007, e avevano rilasciato a Banca Agricola Parte_1 Persona_1
AN S.p.a. una garanzia fideiussoria omnibus nell'interesse di fino Parte_3 all'importo complessivo di Euro 480.000,00, estesa fino ad Euro 672.000,00 in data 25.3.2008. A fronte di ciò, in data 16.5.2007 aveva stipulato con Banca Agricola AN un Pt_3 contratto di finanziamento chirografario per Euro 300.000,00 da restituirsi in 48 rate dall'importo costante, comprensive di interessi e della quota di ammortamento del capitale,
“calcolate con il metodo dell'ammortamento progressivo al tasso attuale” descritto all'art. 2, il quale, a sua volta, stabilisce: “sul capitale finanziato e non ancora rimborsato verrà applicato il tasso di interesse nominale annuo, nella misura di 1,50 punti percentuali in più” della media aritmetica semplice (con arrotondamento ai cinque millesimi superiori e considerando solo i primi tre decimali) delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR/360, come pubblicate sulla stampa specializzata. Per il caso di ritardato pagamento o di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, le parti avevano pattuito interessi di mora “nella misura di due punti in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente” (sub art. 4 contratto, doc. 2). Dopo la fusione per incorporazione di Agricola AN con Controparte_3
in data 16.5.2013 era intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo;
il MPS
[...] aveva comunicato alla debitrice principale la revoca di tutti gli affidamenti accordati in precedenza e il conseguente recesso da tutti i rapporti contrattuali con la banca;
il successivo 14.6.2018, MPS aveva comunicato a , nonché ai fideiussori e Pt_3 Pt_1 Pt_2
l'importo del debito residuo, domandandone il pagamento. Successivamente, è intervenuto l'atto di scissione di banca MPS col quale vi è stata la cessione in blocco ad i una serie di rapporti di credito, tra cui quello per cui è causa. CP_1
Con decreto del 28.4.2024 questo Tribunale ha ingiunto e i fideiussori e Pt_3 Pt_1 di pagare la somma di Euro 189.038,19 oltre interessi e spese;
decreto ritualmente Pt_2 opposto con atto di citazione per conto della debitrice e dei garanti. pagina 2 di 10 Tanto premesso, si osserva.
***
2. In via preliminare si rileva che è stato adempiuto l'obbligo di mediazione, come risulta dal processo verbale di mediazione dell'organismo competente (doc. 9 allegato dal convenuto alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
3. Infondata l'eccezione degli opponenti sul difetto di legittimazione del cessionario in CP_1 relazione al credito azionato in via monitoria. In data 16.9.2008, Banca Agricola AN S.p.a. si è fusa per incorporazione con
[...]
(doc. 3 allegato monitorio) e, con atto del 25.11.2020 (con Controparte_3 effetti a far data dal 1.12.2020), banca MPS si è scissa in trasferendo a CP_1 quest'ultima un insieme di attività e passività incluse nel c.d. compendio scisso, descritto e allegato al progetto di scissione, tra cui il credito litigioso nei confronti di (doc. 4 Pt_3 allegato comparsa di risposta). Osserva parte opponente che “la GU si limita a precisare che con l'atto di scissione (“Atto di Scissione”) è stato assegnato ad un compendio (“Compendio Scisso”) di attività e CP_1 passività che comprende, tra gli altri, “…crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”; […] la descrizione contenuta nella Gazzetta Ufficiale non è idonea a soddisfare il requisito de “…l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione”. Parte convenuta evidenzia che il compendio scisso si compone, per quanto di interesse, di crediti classificati come “sofferenze” e come “inadempienze probabili” unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici e che in applicazione del regime previsto dall'art. 58, co. 2, T.U.B., la cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 ed iscritta nel registro delle imprese (doc. 5 allegato comparsa di risposta). Tale avviso descriverebbe sinteticamente il contenuto del compendio scisso, menzionando, tra l'altro, l'inclusione dei crediti classificati come “sofferenze” e “inadempienze probabili”. Inoltre vi sarebbe l'indicazione del sito web a cui ciascuno avrebbe potuto accedere per visionare l'elenco dei debitori ceduti e, così, accertare il trasferimento del proprio rapporto debitorio tramite il numero identificativo
“NDG” assegnato al proprio debito, così come indicato nell'estratto conto ricevuto (v. doc. 6 allegato comparsa di risposta): infatti, il citato elenco dei debitori ceduti (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta) riporta alla pag. 47 il numero identificativo del rapporto creditorio di cui è causa (NDG 136724476). Ora, si tratta di capire la portata dell'eccezione delle parti opponenti. Le stesse non contestano anzitutto l'esistenza di un atto di cessione. Non pare contestabile del resto l'opponibilità della stessa: quand'anche non fosse stata integrata dall'avviso ex art. 58 cit., si osserva che lo stesso non abroga né si pone quale modalità esclusiva di comunicazione della cessione al debitore. Da questo punto di vista, permane operativo l'art. 1264 c.c. Infine, sotto il profilo dell'art. 1346 c.c., l'atto di cessione può avere a oggetto crediti anche solo determinabili. Da questo punto di vista, come già evidenziato, si è riferito che le categorie pagina 3 di 10 impiegate per consentire la determinazione del credito ceduto sono quelle della classificazione a sofferenze e a inadempienza probabile. Ora, il punto è che nella logica della determinabilità ex art. 1346 c.c. il debitore non può andare a contestare di per sé l'impiego dei criteri impiegati;
gli stessi sono sufficienti a integrare un negozio valido sotto il profilo dell'oggetto. Piuttosto, si sarebbe dovuto contestare che il credito ceduto non avesse le caratteristiche indicate e che, pertanto, non rientrava nell'ambito della cessione. Tuttavia, come visto supra (nella parte che riporta le doglianze degli opponenti), non ricorreva una doglianza in tale senso. Residua quindi, in astratto, solo un problema di opponibilità, che però si è già visto essere superato dal fatto che la cessione è stata portata a specifica conoscenza degli odierni opponenti tramite il ricorso monitorio.
4. Infondata la domanda di nullità della clausola sub art. 2 che disciplina il tasso debitore relativamente al periodo dal 16.6.2007 al 16.6.2008, per indeterminatezza del parametro di indicizzazione in quanto formato in violazione della normativa sulla concorrenza e, dunque, non idoneo ad individuare un tasso attendibile e calcolabile in modo oggettivo. Parte attrice ha richiamato la decisione antitrust della Commissione UE in data 4.12.2013 la quale, ai sensi dell'art. 101 TFUE, aveva accertato una condotta anticoncorrenziale da parte di alcune banche europee nel procedimento di fissazione del valore del parametro Euribor dal 29.9.2005 al 30.5.2008, che è risultato così falsato. In ragione di ciò, ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del mutuo nella parte in cui rinvia per la determinazione del tasso di interesse all'indice Euribor, con conseguente accertamento delle minor somme dovute ex art. 117, co. 7, T.U.B. e condanna della banca alla restituzione di quelle indebitamente pagate. Va considerato che la disciplina antitrust, nel suo complesso, è volta a tutelare la struttura e la logica competitiva del mercato. Gli accertamenti della Commissione UE hanno riguardato il mercato dei derivati su tassi di interesse in euro collegati all'Euribor o all'EONIA, complessivamente indicati con la sigla EIRD. La decisione del 4.12.2013 spiega che gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement (FRA); ii) gli swap su tassi di interesse;
iii) le opzioni su tassi di interesse e iv) i future su tassi di interesse (cfr. doc. 9 allegati parte opponente). In relazione a tali contratti, una banca può avere un interesse per un fixing Euribor elevato (quando riceve un importo calcolato in base all'Euribor), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all'Euribor) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). La Commissione ha effettivamente accertato che nel periodo indicato gli operatori di alcune banche hanno comunicato valori falsati dell'Euribor o si sono accordati in tal senso con gli operatori di altre banche, al fine di perseguire l'interesse della propria banca. Il mercato che ne è risultato alterato è quindi quello degli EIRD. L'art. 101 TFUE prevede la nullità di pieno diritto degli accordi e delle decisioni vietate dallo stesso articolo, tra cui quelli volti a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. Analoga previsione è contenuta nell'art. 2, legge n. 287/1990, in base al quale “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. pagina 4 di 10 Come noto è oggetto di discussione la sorte dei c.d. contratti a valle, cioè stipulati in base o comunque in seguito ad una intesa anticoncorrenziale. Sul punto è stato osservato che il contratto cosiddetto “a valle” costituisce lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso in realtà, oltre ad estrinsecarla, la attua (così Cass. SU 2207/2005). Ne consegue che valorizzare ex se l'intesa anticoncorrenziale consente al più di ritenere nullo solo i contratti che di quella precisa intesa costituiscano attuazione: in altri termini, i contratti del mercato dei derivati (in questo senso, cfr. anche Cass. n. 19900/2024: trattasi dell'ordinanza con la quale la questione dell'alterazione dell'Euribor e della sua rilevanza è stata sottoposta alle sezioni unite) stipulati da una delle società facente parte dell'intesa sanzionata dalla . CP_4
In sintesi, ai fini della l. n. 287/1990 possono dirsi contratti a valle, nulli in quanto consumano l'intesa già perfezionatasi a monte, solo i contratti relativi al mercato dei derivati, sulla base della ragione che se è nulla l'intesa anticoncorrenziale, nullo è il contratto che realizzati gli intenti pratici dell'intesa stessa (quantomeno nel caso in cui vi partecipi una delle parti dell'intesa). Altro discorso riguarda allora i contratti diversi da quelli propri del mercato dei derivati che pure facciano riferimento all'Euribor quale parametro di indicizzazione (salva forse l'ipotesi in cui siano stati stipulati dai medesimi soggetti dell'intesa), ovvero i contratti relativi al mercato suddetto ma stipulati da soggetti terzi rispetto alle intese anticoncorrenziale. Si tratta infatti di contratti che non sono posti in essere per realizzare lo scopo dell'intesa illecita ma che, purtuttavia, ne sono in qualche modo “lambiti”. In questi casi è infatti ben vero che l'alterazione dell'Euribor può produrre effetti anche rispetto agli stessi;
però non appare convincente tacciare di nullità i contratti in esame ai sensi della l. n. 287/1990 perché nel momento in cui vengono posti in essere da soggetti che non erano parte dell'intesa, non possono dirsi costituire attuazione della stessa, ove solo si consideri che in ipotesi, anche la banca terza potrebbe esserne rimasta danneggiata. Dunque deve escludersi una nullità (quantomeno) ai sensi della l. n. 287/1990. Il problema diventa allora se non si dia una nullità in base alla (diversa) disciplina per così dire ordinaria dei contratti, ovvero se vi siano altri rimedi: neppure, peraltro, potendosi scartare l'ipotesi che non ricorra rimedio alcuno per irrilevanza dell'alterazione.
5. Parte opponente ha osservato che il parametro esterno di indicizzazione, alterato dall'attività anticoncorrenziale di terzi, non può più ritenersi capace di esprimere la reale volontà delle parti, per tutto il tempo in cui l'alterazione ha prodotto i suoi effetti (Cass. n. 12007/2024): in altri termini, la condotta dei terzi avrebbe reso il parametro esterno sostanzialmente inidoneo ad esprimere la volontà negoziale alla base dell'accordo, avendolo privato delle caratteristiche essenziali per cui i contraenti lo avevano richiamato. Ne consegue che una volta provata l'alterazione in concreto del parametro, almeno per un certo periodo, per effetto di intese o pratiche restrittive della concorrenza, sussisterebbe la nullità per impossibilità anche solo temporanea di determinazione dell'oggetto. In senso contrario, si rileva che le parti non hanno fatto rinvio recettizio al meccanismo di formazione del parametro Euribor, bensì al solo dato oggettivo del suo valore così come periodicamente rilevato e divulgato tramite i canali ufficiali. pagina 5 di 10 L'Euribor è un tasso di interesse di riferimento con funzione di rappresentazione del costo dei prestiti interbancari, che prospetta il tasso a cui sono offerti i depositi a termine tra banche primarie. La sua formazione si basa su quotazioni individuali dei tassi a cui ciascun intermediario bancario di un panel predeterminato ritiene che un'ipotetica banca primaria concederebbe un prestito ad altra banca dello stesso tipo. Dalla lettura del contratto emerge che il riferimento all'indice esteriore vale unicamente come tecnica di calcolo degli interessi: il tasso nominale annuo viene quantificato in maniera composita, aggiungendo uno spread fisso alla media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere Euribor così come oggettivamente pubblicate. Non risultano elementi concreti per affermare che le parti abbiano preso in esame, sia pure in termini generali, il meccanismo di formazione dell'Euribor quando hanno scelto di indicizzare ad esso il tasso del finanziamento: non vi è alcun riferimento alla metodologia di formazione del citato parametro, il quale viene preso in considerazione dalle parti nella sua oggettività, come puro dato numerico da porre alla base del calcolo matematico dell'interesse annuo. Non ricorre neppure, come ipotizzato in dottrina, una partecipazione del terzo alla determinazione dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1349 c.c. Il rinvio all'Euribor è oggetto di una mera relatio;
alcun potere di determinazione del contenuto del regolamento viene rimesso al panel che provvede alla sua determinazione. In altri termini, nel caso di specie, i contraenti si sono limitati ad agganciare il conteggio degli interessi ad un valore numerico in quanto tale. L'accordo ha avuto a oggetto l'indice esterno, i.e. l'Euribor, nel suo dato numerico e formale, in maniera indipendente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione, secondo una tecnica di redazione che è conforme al principio di cui all'art. 1346 c.c. In applicazione dei principi generali, la condotta illecita del terzo non determina quindi la nullità del contratto, né d'altra parte ricorre una causa di annullamento;
non ricorre l'ipotesi di dolo, atteso che l'inganno sarebbe stato perpetrato da un terzo, sicché lo stesso rileverebbe solo se conosciuto dalla parte che ne ha tratto vantaggio ex art. 1439 c. II c.c.; neppure ricorre un errore su di un elemento essenziale del contratto (i.e. il corrispettivo), consistente nella supposizione che l'euribor sarebbe stato fissato con determinate modalità che, invece, non ricorrevano. L'errore che consente infatti l'annullamento del contratto è quello integrante una falsa rappresentazione della realtà, non anche la semplice ignoranza della stessa: ora, appare inverosimile (né allegato) che le parti sapessero esattamente quale fosse il meccanismo di calcolo dell'Euribor, e ben più realistico che avessero solo un'idea approssimativa del concetto. Sarebbe forse più corretto ipotizzare che il meccanismo di determinazione del corrispettivo sancito dalle parti in fatto non ha funzionato per un certo tempo (ossia per tutta la durata dell'intesa): così da ipotizzare un'impossibilità temporanea, che però consente al più ex art. 1256 c.c. di giustificare un esonero da responsabilità (ovvero l'estinzione del rapporto ex art. 1256 c. II c.c.). Tuttavia in senso contrario permane la considerazione che il contratto ha potuto, per così dire, funzionare, stante il richiamo al dato formale dell'Euribor. In sintesi, resta priva di base normativa l'eccezione di nullità della clausola. La stessa del resto, presa sul serio, potrebbe inficiare al più solo quella parte del tasso Euribor che, con il segno positivo o negativo, costituiva l'effetto dell'intesa antritrust e legittimare di conseguenza pagina 6 di 10 un'azione di ripetizione per così dire a catena, fino a risalire agli autori dell'intesa, di modo da vanificare il loro guadagno o risparmio di spesa derivante dall'alterazione dell'Euribor. Si tratta però di un'ipotesi non perseguibile. Da un lato occorre evidenziare che l'Euribor è il frutto di una sintesi di valutazioni del tutto discrezionali (l'ipotetico tasso che sarebbe stato applicato da ciascuna banca del panel nel caso di prestiti interbancari), sicché non vi è un dato oggettivo al quale attingere per determinare poi, tramite formule matematiche, il tasso corretto;
alla base, la discrezionalità degli istituti del panel inficia qualsivoglia elaborazione oggettiva. In secondo luogo, l'ordinamento ha fatto la sua scelta tramite il d. lgs. n. 3 del 2017, che ha sancito, in modo forse rozzo quanto inequivocabile, che in casi come quelli in esame a ricorrere è solo e al più un rimedio risarcitorio, esperibile come tale nei confronti degli autori dell'intesa restrittiva (cfr. artt. 1 e 10 d. lgs. cit.). Non può quindi essere accolta la domanda di nullità parziale del mutuo.
5. Infondata l'eccezione sulla violazione del regime di ammortamento previsto dal contratto di mutuo. L'opponente espone che il piano di ammortamento a rata fissa avrebbe dovuto essere sviluppato con modalità diverse da quelle proprie dell'ammortamento alla francese e, concretamente, in termini meno costosi per la mutuata. In punto di fatto, va chiarito che il contratto di finanziamento indica in maniera determinata il capitale erogato e gli obblighi di restituzione della parte attrice: numero, frequenza e ammontare delle rate, per le quali è altresì specificato che ciascuna comprende quota capitale e interessi (doc. 2 contratto di finanziamento, sub artt. 1 e 2). Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. Quanto alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Quanto poi al maggior costo che deriverebbe dall'ammortamento alla francese, in linea generale si osserva che, se ci si muove nell'ottica di una trasparenza non di forma ma di sostanza, indicare un metodo di ammortamento anziché un altro appare tutela idonea solo postulando un mutuatario che sia un minimo perito a livello matematico finanziario, il che è abbastanza irrealistico. Il punto, si noti, potrebbe essere revocato in dubbio laddove nella prassi si affermi la possibilità di ammortizzare un prestito in due differenti regimi di capitalizzazione: ma allo stato tale possibilità non ricorre, e peraltro se ricorresse non avrebbe verosimilmente alcun rilievo (è difficile ipotizzare una banca che chieda al mutuatario se vuole pagare in base a un piano di ammortamento dal quale emerge un debito di interessi per es. di 100 o in base a un piano dal quale emerge un debito di 200. È evidente che applicherebbe tassi diversi a seconda del tipo di piano per lucrare i medesimi interessi). Tuttavia, anche a voler prescindere da ciò, il punto è che, in presenza di numero ammontare e frequenza delle rate, l'accertamento del tipo di piano di ammortamento in concreto adottato pagina 7 di 10 non è necessario per sapere in modo determinato e trasparente quale sia l'impegno finanziario assunto dalla debitrice (che è poi lo scopo fondamentale della trasparenza): la parte mutuataria ha prestato il consenso su ciascuno degli elementi essenziali che consentono di individuare, dal punto di vista oggettivo, la misura complessiva degli interessi compensativi, dunque il prezzo del denaro ricevuto a mutuo. Invero, l'individuazione dell'importo della rata costante, per la quale è specificato che essa comprende la quota interessi, consente con una semplice operazione matematica di calcolare l'importo complessivo oggetto dell'obbligazione del debitore, dal quale, deducendo il capitale, emerge l'importo complessivo degli interessi da corrispondere: importo sul quale, giova ribadirlo, la debitrice ha prestato il consenso. La pattuizione consente di escludere che sarebbe prospettabile un diverso costo del denaro preso a mutuo, in quanto, pur ipotizzando che così fosse, non si tratterebbe del costo del denaro oggetto del contratto di cui è causa, sul quale solo si è formato l'accordo, bensì di un diverso e ipotetico regolamento contrattuale.
6. Infondata la domanda di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga all'art. 1957 c.c., perché in ipotesi espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza. Va evidenziato che le fideiussioni per cui è causa divergono dalla fattispecie oggetto di approfondimento da parte della decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2005 richiamata dall'opponente (doc. 12 allegato all'atto di citazione), essendo state rilasciate in data successiva al periodo oggetto di accertamento dell'intesa illecita da parte della citata autorità di vigilanza. Tale dato assume rilevanza poiché, a fronte dei provvedimenti sanzionatori delle autorità, nel 2006 lo schema ABI del 2003 è stato modificato, così rimuovendo la lesione. Per tale ragione, si osserva che, quando la garanzia è stata concessa successivamente al periodo di tempo in cui è stata accertata l'intesa anticoncorrenziale, non è possibile presumere che, per identità di contenuto rispetto allo schema ABI originario, la banca garantita abbia voluto sfruttare a distanza di anni il risultato della medesima intesa anticoncorrenziale già sanzionata. Occorre, invece, dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e l'intervenuta modifica dello schema censurato, sussiste ancora una lesione del mercato in virtù di una nuova intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto le tre clausole originarie: infatti, lo scarto temporale non consente di prospettare un indice presuntivo del persistente nesso con lo schema ABI del 2003, altrimenti finendosi per considerare le clausole in esame sempre e comunque illecite, mentre le stesse sono, in quanto tali, da considerarsi lecite, divenendo nulle solo se frutto di un'intesa vietata. Ora che il modello ABI del 2003 (da cui, in tesi, provengono le clausole riversate nelle fideiussioni concesse dai garanti odierni opponenti) è stato modificato nel 2006, rimuovendo la lesione, occorre accertare ex novo l'esistenza di un'intesa contraria alla normativa sulla concorrenza, segnatamente per il periodo di tempo posteriore ai provvedimenti delle autorità e avente ad oggetto lo schema iniziale.
pagina 8 di 10 Sul punto, Parte attrice allega che le menzionate clausole sarebbero espressione di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, circostanza che sarebbe confermata “per tabulas” dai negozi fideiussori prodotti (doc. 11a- 11o allegati all'atto di citazione), riguardanti altrettanti modelli di fideiussioni omnibus predisposti da primarie banche italiane in periodo coevo a quello in cui e Pt_1 Pt_2 avevano rilasciato la garanzia alla creditrice. Tuttavia, sul piano della prova, non è sufficiente dimostrare la diffusione massiva dell'utilizzo delle tre clausole da parte degli intermediari creditizi anche nell'anno in cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa, poiché l'adesione su larga scala intanto assume rilievo in quanto vi sia una (persistente) deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese bancarie anche all'epoca della sottoscrizione delle garanzie fideiussorie. In mancanza, la diffusione non può considerarsi un indice sintomatico, dovendo essere corredata dalla diversa e più ampia prova dell'intesa, nell'accezione dell'art. 2, l. 287/90, anche considerando che:
- lo schema contrattuale originario è stato modificato dall'ABI, fatto, questo, di segno contrario e che indizia nel senso della cessazione dell'intesa iniziale;
- l'adesione a quelle clausole potrebbe spiegarsi come scelta di convenienza economica, piuttosto che di persistente lesione del gioco della concorrenza. In aggiunta, si consideri che il requisito della diffusione non è dirimente ai fini della prova in materia di fideiussione concessa alla banca creditrice del debitore principale, nella misura in cui, per via della specificità della sua posizione, il fideiussore non ha facoltà di scelta della banca a cui prestare la garanzia personale: per l'effetto, non è possibile assumere che la diffusione su larga scala di certe clausole precluda la differenziazione dell'offerta e, quindi, la possibilità in concreto di scegliere un operatore che richieda condizioni diverse.
7. L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 4 del contratto di finanziamento che regola gli interessi moratori, laddove prescrive di calcolarli nella misura di due punti percentuali in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente. In senso contrario, la banca avrebbe calcolato gli interessi di mora al tasso fisso del 3,710% sui saldi progressivi dell'impagato, invece che al tasso variabile nei termini dell'art. 4, con maggior onere per la debitrice. L'eccezione è fondata. Nonostante la clausola sub art. 4 imponga di far riferimento al tasso tempo per tempo vigente nel conteggio degli interessi moratori sulle rate non pagate, dal conteggio della banca (doc. 10 monitorio) risulta l'applicazione di un tasso fisso e unitario per ciascuna delle rate non pagate. Pertanto, occorre disporre una consulenza tecnica per accertare l'effettiva misura dei moratori dovuti. Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici:
1) calcoli il C.T.U. gli interessi moratori che, secondo la formula prevista dall'art. 4 del contratto di finanziamento (i.e. tasso di cui all'art. 2 aumentato di due punti percentuali) risultano maturati nel periodo dal 16.9.2011 al 30.11.2020
2) ridetermini la minor somma del debito residuo nel caso in cui gli interessi effettivamente maturati siano inferiori a quelli applicati dalla banca pagina 9 di 10 8. In riferimento alla domanda di risarcimento del danno da illegittima risoluzione del contratto di mutuo, formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria di cui all'art. 171-ter n. 1, c.p.c., si rileva la stessa è corredata da un'allegazione del tutto generica, ai limiti del difetto di allegazione, per cui dev'essere ritenuta inammissibile. Non ricorre, tuttavia, la fattispecie di nullità dell'editio actionis prevista dall'art. 164, co. 4, c.p.c. dato che l'incertezza non investe l'intero contenuto dell'atto, potendosi comunque individuare più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, condizione, questa, da ritenersi sufficiente per escludere la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. S.U. n. 8077/2012).
9. Tutto ciò premesso, il c.t.u., dott. , he evidenziato come la minor somma Persona_2 del debito residuo per interessi effettivamente maturati inferiori a quelli alcolati dalla banca sia in realtà pari a € 3.563,71 “(pari alla differenza tra 43.169,34 e 39.605,63 ovvero – ugualmente - differenza tra 181.872,71 e 178.309,00)”. Alcuna osservazione è pervenuta dai c.t.p. delle parti. Per l'effetto, il debito residuo di cui al contratto di finanziamento per il quale è causa deve ritenersi pari a € 178.309,00 alla data del 30.11.2020. Tutto ciò premesso, il decreto ingiuntivo n. 6180/2024 emesso da questo tribunale deve essere revocato. Le parti opponenti devono essere condannate al pagamento del saldo pari a
€ 178.309,00, comprensivo di interessi moratori al 30.11.2020, oltre ai successivi interessi nella medesima misura fino al saldo effettivo. Le spese, a fronte di una domanda avente a oggetto una riduzione ammontante a circa € 30.000,00, devono essere compensate integralmente, perché la situazione è assimilabile a quella in cui la convenuta avesse svolto una domanda di accertamento negativo per la differenza che, in tesi, sarebbe stata accolta. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 6180/2024 emesso da questo tribunale NA
e in solido tra di loro, al pagamento di € Parte_3 Parte_1 Parte_2
178.309,00, oltre ai successivi interessi nella medesima misura fino al saldo effettivo. DICHIARA Compensate integralmente le spese del giudizio Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_1
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Milano, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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