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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 743/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, a seguito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30-9- 2024 ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa n. 743/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli, via L. Giordano n. 15, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: diritto attribuzione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di educatore a tempo indeterminato. Parte ricorrente ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-12-2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del in qualità di personale educativo, Controparte_1 assegnata su sede provvisoria per l'a. s. 2020/2021 presso l'Istituto Professionale Statale “G. Varnelli” di Cingoli (MC), successivamente stabilizzata con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di personale educativo, a partire dall'1-9-2021, assegnata su sede provvisoria per l'a. s. 2021/2022 presso l'Istituto Professionale Statale “G. Varnelli” di Cingoli (MC), esponeva: in relazione all'a. s. 2020/2021, diversamente dai colleghi docenti di ruolo, la ricorrente non aveva mai potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, D.P.C.M. 23-9-2015 e successivo D.P.C.M. del 28-11-2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); alla
1 luce di quanto previsto in materia dall'art. 1, commi 121 e 124, L. n. 107/2015, il sistema del “doppio binario” adottato dal (per i docenti di ruolo, una CP_1 formazione obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
per i docenti non di ruolo, nessuna obbligatorietà, e dunque, nessun sostegno economico) violava le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, discriminando i docenti non di ruolo con lesione del principio di buon andamento della P.A., vista l'opposta esigenza del sistema scolastico a che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) possedesse un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti;
in tal senso, si era anche espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 pubblicata il
16.3.2022, con la quale erano stati annullati la nota del n. 15219 del 15-10- CP_2
2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” ed i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato - nonché l'art. 2 del citato D.P.C.M. del 23-9-2015, sulla base delle seguenti affermazioni: “la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”; altresì, con ordinanza del 18-5-2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia U.E., adita dal Tribunale di Vercelli in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, così si era espressa: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
2 indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica […]”; sempre sulla base dell'ordinanza citata, la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'indennità in esame doveva essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali;
sulla base di tale pronuncia CP_1 si era quindi nel frattempo formata una puntuale giurisprudenza di merito sul punto concorde nello stabilire che la disposizione introdotta dalla L. 107/15 risultava palesemente illegittima giacché in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con la conseguenza che i commi 121 e ss. dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 non potevano che essere interpretati nel senso di ricomprendere tra i destinatari anche il personale docente a tempo determinato, avendo l'amministrazione, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27-11-2007, l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantissero la formazione in servizio, ivi compresa la Carta del docente, sollevando, in via gradata, in caso di mancata adesione all'opzione ermeneutica prospettata nei motivi di ricorso,
l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, commi 121 e ss. L. 13-7-2015, n. 107, laddove interpretato nel senso di ritenere non estendibile anche al personale docente precario, quale titolare di incarichi di lavoro a tempo determinato, la provvidenza economica denominata “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; ad ulteriore riprova della fondatezza della pretesa azionata, di recente anche il legislatore era intervenuto introducendo una norma a carattere riparatorio estendendo per l'a. s.
2022/2023 la cd. Carta docenti anche al personale non di ruolo, come sancito dall'art. 15 D. L. 13-6-2023 n. 69 (conv. con L. 10-8-2023 n. 103), limitandola, però, solo a coloro i quali avessero stipulato un contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Ciò premesso, la ricorrente, affermando il proprio diritto di fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, conveniva pertanto il in epigrafe CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“… A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarico di supplenza annuale, per l'anno scolastico
3 2020/2021, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_2 recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_2
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
“Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, quest'ultimo non si costituiva in giudizio e, all'esito della CP_1 trattazione scritta, il 30-9-2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali di parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta, il 30-9-2024, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo depositato, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
4 Considerando che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, oggetto dell'odierno giudizio, sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione
Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“N.N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere Controparte_1 precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente
e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
“Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto. “Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
5 …. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19», con condanna del alla corresponsione del totale importo di euro CP_1
1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
“Nella resistenza del convenuto , il giudice del Controparte_1 lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
“Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
- sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della
Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
6 - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta. … .
“…
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
7 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass.
Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).
La sentenza testè richiamata chiarisce la spettanza della carta docente al personale scolastico, in particolare docente, assunto a tempo determinato.
Nella presente fattispecie vi è una ulteriore questione da esaminare, in quanto, evidentemente per un errore materiale commesso nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente è stata qualificata docente, mentre in realtà la stessa è inquadrata nel personale educativo, come risulta dal contenuto dei due contratti di lavoro stipulati tra le parti il 15-9-2020 e l'1-9-2021, di cui il primo a tempo determinato fino al 31-8-
2021 ed il secondo a tempo indeterminato.
In merito alla spettanza della carta docente anche al personale educativo si è pronunciata la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 32104 del 31-
10-2022, secondo cui:
“1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del
[...]
(in seguito avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3 CP_2 della stessa città che, in accoglimento delle domande di …, tutti dipendenti CP_2 area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
“2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del d.lgs. n. 297 del 1994 inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'art. 25
c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni;
l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti «retribuzione accessoria né reddito imponibile», come appunto la «carta docente».
“3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sulla base di un CP_2 unico motivo, al quale i lavoratori … hanno resistito con controricorso … .
“4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d. l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
8 “1. Con l'unico motivo si denuncia «violazione dell'art. 1 legge n. 107/2015, dell'art. 127 c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r. d. n. 2009/1924, dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il addebita, in sostanza, alla Corte CP_2 territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r. d. n. 2009/1924; né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
“2. Il motivo non è fondato.
“2.1 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con Controparte_4 il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
9 “In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
“2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
“2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
“2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
10 La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
“2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
“Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
“2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale CP_2 all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
“2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_2 specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
11 “2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di € 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. …” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 32104 del 31-10-2022). Si vedano, nello stesso senso, anche Cass. Sez. Lav. n. 9895/2024 e 9984/2024.
In particolare, con le sentenze n. 27872/2024 e 27874/2024, la Corte di legittimità ha enunciato il “seguente principio di diritto:
“La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un'obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un'utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”. La domanda proposta, risultata fondata per le ragioni sopra richiamate, va pertanto accolta, e la condanna al pagamento delle spese di lite (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, essendo stata la causa immediatamente decisa all'esito dell'instaurazione del contraddittorio) segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti del , come
[...] Controparte_1 sopra rappresentato, con ricorso depositato l'1-12-2023, nella contumacia del convenuto, ogni ulteriore domanda respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_1 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, CP_1 all'attribuzione in favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 500,00, in relazione all'anno scolastico 2020/2021, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 515,00 per compenso
12 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Si comunichi.
Macerata, 30-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, a seguito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30-9- 2024 ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa n. 743/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli, via L. Giordano n. 15, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: diritto attribuzione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di educatore a tempo indeterminato. Parte ricorrente ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1-12-2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del in qualità di personale educativo, Controparte_1 assegnata su sede provvisoria per l'a. s. 2020/2021 presso l'Istituto Professionale Statale “G. Varnelli” di Cingoli (MC), successivamente stabilizzata con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di personale educativo, a partire dall'1-9-2021, assegnata su sede provvisoria per l'a. s. 2021/2022 presso l'Istituto Professionale Statale “G. Varnelli” di Cingoli (MC), esponeva: in relazione all'a. s. 2020/2021, diversamente dai colleghi docenti di ruolo, la ricorrente non aveva mai potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, D.P.C.M. 23-9-2015 e successivo D.P.C.M. del 28-11-2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); alla
1 luce di quanto previsto in materia dall'art. 1, commi 121 e 124, L. n. 107/2015, il sistema del “doppio binario” adottato dal (per i docenti di ruolo, una CP_1 formazione obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
per i docenti non di ruolo, nessuna obbligatorietà, e dunque, nessun sostegno economico) violava le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, discriminando i docenti non di ruolo con lesione del principio di buon andamento della P.A., vista l'opposta esigenza del sistema scolastico a che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) possedesse un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti;
in tal senso, si era anche espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 pubblicata il
16.3.2022, con la quale erano stati annullati la nota del n. 15219 del 15-10- CP_2
2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” ed i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato - nonché l'art. 2 del citato D.P.C.M. del 23-9-2015, sulla base delle seguenti affermazioni: “la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”; altresì, con ordinanza del 18-5-2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia U.E., adita dal Tribunale di Vercelli in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, così si era espressa: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
2 indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica […]”; sempre sulla base dell'ordinanza citata, la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'indennità in esame doveva essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali;
sulla base di tale pronuncia CP_1 si era quindi nel frattempo formata una puntuale giurisprudenza di merito sul punto concorde nello stabilire che la disposizione introdotta dalla L. 107/15 risultava palesemente illegittima giacché in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con la conseguenza che i commi 121 e ss. dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 non potevano che essere interpretati nel senso di ricomprendere tra i destinatari anche il personale docente a tempo determinato, avendo l'amministrazione, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27-11-2007, l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantissero la formazione in servizio, ivi compresa la Carta del docente, sollevando, in via gradata, in caso di mancata adesione all'opzione ermeneutica prospettata nei motivi di ricorso,
l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, commi 121 e ss. L. 13-7-2015, n. 107, laddove interpretato nel senso di ritenere non estendibile anche al personale docente precario, quale titolare di incarichi di lavoro a tempo determinato, la provvidenza economica denominata “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; ad ulteriore riprova della fondatezza della pretesa azionata, di recente anche il legislatore era intervenuto introducendo una norma a carattere riparatorio estendendo per l'a. s.
2022/2023 la cd. Carta docenti anche al personale non di ruolo, come sancito dall'art. 15 D. L. 13-6-2023 n. 69 (conv. con L. 10-8-2023 n. 103), limitandola, però, solo a coloro i quali avessero stipulato un contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto.
Ciò premesso, la ricorrente, affermando il proprio diritto di fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, conveniva pertanto il in epigrafe CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“… A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarico di supplenza annuale, per l'anno scolastico
3 2020/2021, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_2 recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_2
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
“Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, quest'ultimo non si costituiva in giudizio e, all'esito della CP_1 trattazione scritta, il 30-9-2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali di parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta, il 30-9-2024, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo depositato, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
4 Considerando che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, oggetto dell'odierno giudizio, sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione
Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“N.N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere Controparte_1 precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente
e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
“Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto. “Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
5 …. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19», con condanna del alla corresponsione del totale importo di euro CP_1
1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
“Nella resistenza del convenuto , il giudice del Controparte_1 lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
“Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
- sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della
Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
6 - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta. … .
“…
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
7 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass.
Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).
La sentenza testè richiamata chiarisce la spettanza della carta docente al personale scolastico, in particolare docente, assunto a tempo determinato.
Nella presente fattispecie vi è una ulteriore questione da esaminare, in quanto, evidentemente per un errore materiale commesso nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente è stata qualificata docente, mentre in realtà la stessa è inquadrata nel personale educativo, come risulta dal contenuto dei due contratti di lavoro stipulati tra le parti il 15-9-2020 e l'1-9-2021, di cui il primo a tempo determinato fino al 31-8-
2021 ed il secondo a tempo indeterminato.
In merito alla spettanza della carta docente anche al personale educativo si è pronunciata la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 32104 del 31-
10-2022, secondo cui:
“1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del
[...]
(in seguito avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3 CP_2 della stessa città che, in accoglimento delle domande di …, tutti dipendenti CP_2 area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.
“2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del d.lgs. n. 297 del 1994 inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'art. 25
c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni;
l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti «retribuzione accessoria né reddito imponibile», come appunto la «carta docente».
“3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sulla base di un CP_2 unico motivo, al quale i lavoratori … hanno resistito con controricorso … .
“4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d. l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
8 “1. Con l'unico motivo si denuncia «violazione dell'art. 1 legge n. 107/2015, dell'art. 127 c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r. d. n. 2009/1924, dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il addebita, in sostanza, alla Corte CP_2 territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r. d. n. 2009/1924; né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
“2. Il motivo non è fondato.
“2.1 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con Controparte_4 il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
9 “In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
“2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
“2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
“2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
“2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
10 La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
“2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
“Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
“2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale CP_2 all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
“2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_2 specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
11 “2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di € 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. …” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 32104 del 31-10-2022). Si vedano, nello stesso senso, anche Cass. Sez. Lav. n. 9895/2024 e 9984/2024.
In particolare, con le sentenze n. 27872/2024 e 27874/2024, la Corte di legittimità ha enunciato il “seguente principio di diritto:
“La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un'obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un'utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”. La domanda proposta, risultata fondata per le ragioni sopra richiamate, va pertanto accolta, e la condanna al pagamento delle spese di lite (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, essendo stata la causa immediatamente decisa all'esito dell'instaurazione del contraddittorio) segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti del , come
[...] Controparte_1 sopra rappresentato, con ricorso depositato l'1-12-2023, nella contumacia del convenuto, ogni ulteriore domanda respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_1 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, CP_1 all'attribuzione in favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 500,00, in relazione all'anno scolastico 2020/2021, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 515,00 per compenso
12 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Si comunichi.
Macerata, 30-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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