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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
Nella persona del GOP, Dott. Maurizio Ricigliano, ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n.R.G. 674\25 tra
e quali genitori del minore Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il 14\6\19, rappr.ti e difesi Persona_1
dall'avv. C. Saporito, presso il cui studio elett.nte domiciliano.
Ricorrente
e
in persona del Presidente p.t. , elettivamente domiciliato in CP_2
Nola, Via Variante 7 bis, presso i funzionari che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI:
come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va evidenziato che la controversia è proseguita unicamente in relazione alla richiesta di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con declaratoria sulle spese in merito al principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
1 Il giudizio, infatti, veniva introdotto con ricorso ex art.445 c.p.c bis depositato in data 3\2\25 , con la regolare costituzione delle parti evocate in causa.
Esso ha per oggetto il riconoscimento del beneficio concernente l'indennità di frequenza a minore.
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che,in sede di visita da parte CP_2 della competente Commissione II.CC. del 13\2\25 , veniva riconosciuta la prestazione dell' indennità di accompagnamento a minore, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alla luce di siffatte difese il procuratore di parte ricorrente, deduceva che il riconoscimento era avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio e la sua decorrenza era non solo anteriore all'instaurazione dello stesso, ma altresì coincideva con la data della domanda amministrativa;
lo stesso concludeva quindi per la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
La causa, pertanto, continuava ad impulso di parte ricorrente sul presupposto del riconoscimento dei compensi professionali maturati in virtù del già illustrato principio della soccombenza virtuale.
Sul punto va sottolineato che la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex plurimis Cass. n.10478 del 1/06/2004; Cass..n 2268 del 13/03/1999).
Siffatta pronuncia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando la necessità di delibare solo in merito alle spese, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass. n.6403 del
1/04/2004).
2 Tal' è la situazione che si è definita con il giudizio in epigrafe, dove , a seguito di una circostanza verificatasi in sua pendenza, è venuto meno l'interesse sostanziale della parte ricorrente al giudizio stesso ed al giudice compete solo stabilire se essa ha agito nell'ambito di una domanda ipoteticamente fondata o meno.
Va innanzitutto precisato che l'art. 115 c.p.c dispone che il giudice può porre a fondamento della sua decisione i fatti incontestati , ovvero, quelli che pacificamente sono presentati alla propria valutazione e tale appare la circostanza dedotta e non contestata dell'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa.
Ciò posto, va sottolineato che nel caso di specie il riconoscimento della prestazione è avvenuto in data posteriore all' instaurazione del giudizio
, ma con decorrenza anteriore alla stessa e corrispondente a quella dell'inoltro dell'istanza in via amministrativa.
Ne è a dire che oggetto del giudizio è affatto diverso, in quanto la prestazione giudizialmente richiesta attiene all'indennità di frequenza, mentre quella riconosciuta è l'indennità di accompagnamento a minore.
Nel caso di specie, ferme le suestese considerazioni in merito alla cessata materia del contendere, vale il principio dell' implicita inclusione del beneficio minore giudizialmente richiesto (indennità di frequenza) in quello maggiore amministrativamente riconosciuto ( indennità di accompagnamento a minore) senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( recte riconosciuto) a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali un necessario rapporto di continenza, per la configurazione dell'indennità di frequenza come un minus rispetto all'indennità di accompagnamento. ( cfr Cass. sent.
17452\14) .
Pertanto, essendosi definita la questione fondamentale posta nel corso del processo, va dichiarata cessata la materia del contendere e
3 liquidate le competenze relative all' attività svolta dal difensore della parte ricorrente.
Ne consegue che le stesse, liquidate come da dispositivo e sulla scorta delle tabelle in vigore, vanno poste a carico dell' . CP_2
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, cosi' definitivamente provvede:
- revoca la nomina del ctu;
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' , in persona del Presidente p.t., a pagare , in CP_2 favore dei ricorrenti, nella specificata qualità, le spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € 1.300,00 , oltre spese forfettarie,cap e iva , con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 30\5\25 IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
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