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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 2258/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa, 13 presso lo studio degli Avv.ti Parte_2
Francesco Mocci e Anna Bettoni che la rappresentano e difendono come da delega in atti
Appellante
CONTRO
CH US (C.F. ) elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Lustro n. 29 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6168/2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente pagina 1 di 9 R.G. n. 13588/2024, depositata in data 18 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor CH US in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor CH US al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor CH US e/o il procuratore alla restituzione di quanto pagato da per Pt_1 spese di lite liquidate in Sentenza e contributo unificato”
Per CH US:
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato l'11.4.2024 dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. US:
− esponeva di aver stipulato in data 4.12.2006 con (nel seguito anche Parte_1 Pt_1 oppure ”) un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici, con cui era CP_1 stata concessa una linea di credito mediante l'emissione di una carta di credito c.d. revolving;
− eccepiva la nullità, per relativa indeterminatezza, della clausola contrattuale che individuava il tasso di interesse applicabile all'interno di una forbice compresa tra un valore minimo e massimo, senza precisare come sarebbe stata individuata la percentuale applicabile compresa pagina 2 di 9 all'interno della forbice definita, né quale delle parti contrattuali avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione;
− eccepiva anche la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative, in quanto collocato da un venditore di elettrodomestici addetto alla grande distribuzione e non da un agente in attività finanziaria come previsto dal d.lgs 374/1999, precisando a riguardo che agli intermediari finanziari, è consentito di avvalersi dei fornitori di beni e servizi per la conclusione dei contratti di finanziamento, solo nei limiti in cui quest'ultimo è finalizzato all'acquisto dei propri beni e servizi (c.d. credito finalizzato), laddove la concessione di una linea di credito tramite emissione di carta revolving esula da tale fattispecie;
− chiedeva per tali ragioni: a) in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale con conseguente diritto del sig. US a restituire le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7 TUB;
b) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto del sig. US di restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c..
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
4.12.2006 era finalizzato all'acquisto di materiale informatico e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro Pt_1
945,38, da rimborsarsi, a scelta del cliente, in una delle due modalità previste, la prima in una rata unica di euro 945,38 entro il 1° giugno 2007 e la seconda mediante n. 24 rate mensili di euro 47,91 dal
1° giugno 2007; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) nel mese di gennaio 2008 il sig. US decideva di attivare la carta che veniva inviata da e preceduta da una lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al Pt_1 rapporto;
(v) dette condizioni erano pure riepilogate nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al 31.1.2008 e prevedevano un limite massimo di finanziamento di Euro 2.500 e un tasso di interesse con TAN al 16% laddove nel contratto del 4.12.2006 era stato indicato un TAN compreso tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. US attivava la carta ricevuta e la utilizzava negli anni per prelievi e acquisti ma ometteva di rimborsare gli importi regolarmente, finché, il 6 giugno 2014 veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(vii) il rapporto veniva definito con transazione sottoscritta il 26.11.2015 con la quale accettava, a tacitazione di ogni pretesa, l'importo di Euro 732, inferiore a quello dovuto. Pt_1
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
pagina 3 di 9 − l'improcedibilità della domanda per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio per i contratti bancari, come quello oggetto di causa;
− l'inammissibilità della domanda per l'illegittimo operato frazionamento delle domande e/o per la mancanza di interesse ad agire. Rilevava in proposito da un lato che il ricorrente aveva svolto unicamente domanda di accertamento della nullità intendendo verosimilmente instaurare un successivo giudizio di condanna alla restituzione di somme ipoteticamente ripetibili, con conseguente abuso dello strumento processuale, dall'altro rilevava che la carta era estinta dal
2014 e che pertanto una pronuncia di mero accertamento non avrebbe avuto alcun effetto giuridico o utilità pratica per il futuro;
− l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa restitutoria relativa alle somme versate anteriormente al 13 maggio 2014 (vale a dire dieci anni prima della notifica del ricorso).
Con sentenza n. 6168/2024 del 18.6.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte dal sig. CH US nei confronti di rigettate le eccezioni Pt_1 preliminari di quest'ultima, accertava e dichiarava la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore e conseguentemente dichiarava parte ricorrente tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c..
Il Tribunale di Milano ha deciso la causa ritenendo in sintesi che:
- la controversia non richiede l'esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva dell'art. 5 d.lgs 28/2010 che sottopone a condizione di procedibilità alcune tipologie di giudizi, tra cui quelli aventi ad oggetto i contratti bancari, ed escludendo che il contratto di finanziamento revolving è un contratto bancario sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo;
- è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto da un lato l'eccezione relativa al frazionamento delle domande e all'abuso dello strumento processuale potrebbe essere proposta solo nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per proporre domanda di condanna alla restituzione delle somme, e dall'altro si deve riconoscere l'interesse di chi ha stipulato un contratto all'accertamento di profili di nullità anche se non svolge domanda restitutoria;
- la domanda di nullità della clausola è fondata per violazione degli artt. 1284, terzo comma c.c. e
1346 c.c. nonché dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) e rimane assorbita la domanda di nullità del contratto proposta dal sig. US solo in via subordinata;
pagina 4 di 9 - il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 4/12/2006 e pertanto si applica la disciplina del TUB previgente, cioè prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010, la quale non prevedeva l'applicazione del tasso sostitutivo BOT. Di conseguenza, a norma dell'art. 1284, terzo comma, c.c., si applica il tasso legale previsto dal primo comma di tale articolo.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, reiterando Pt_1
le difese e le domande svolte nel giudizio di primo grado, insistendo in sintesi:
- sull'applicabilità dell'art. 5 D.lgs 28/2010 al caso di specie e sulla conseguente improcedibilità della domanda svolta dal sig. US per non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- sull'eccezione di carenza di interesse ad agire considerato da un lato l'intervenuta estinzione del rapporto (essendo la carta scaduta e non rinnovata), e dall'altro il sussistente divieto di frazionamento delle domande che non consentirebbe di proporre in altro e successivo giudizio eventuali domande di ripetizione, non proposte nel presente giudizio;
- sulla legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore.
Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. US il quale ha contestato l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, respingendo pure le contestazioni mosse da in relazione alla domanda subordinata Pt_1
svolta in primo grado.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato.
In proposito si osserva che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, così come previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti, deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
pagina 5 di 9 La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia pienamente condivisibile la sentenza di primo grado impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al primo motivo di appello, si osserva che, per orientamento costante della Corte di
Cassazione, non è consentita una interpretazione estensiva dell'art. 5 comma 1 bis D. lgs 28/2010 che pone l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione in materia - fra l'altro - di “contratti bancari e finanziari”.
Vale a dire che la nozione di “contratti bancari e finanziari” per i quali la legge prevede la predetta condizione di procedibilità, fa esclusivo riferimento alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998), non potendosi estendere l'obbligo di mediazione a fattispecie diverse anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento1.
Devono, pertanto, ritenersi irrilevanti i rilievi mossi dall'appellante sulle parziali analogie della fattispecie oggetto di causa con quella di apertura di credito bancario di cui agli artt. 1842 c.c., e a fortiori irrilevante la eccepita circostanza per cui la prassi bancaria ha introdotto nuove figure e tipologie di rapporti cui è applicabile la normativa di settore dettata ad altri fini quali quello della trasparenza.
Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5
D.lgs 28/2010, rilevando, pertanto, che non è meritevole di accoglimento il primo motivo di appello in quanto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto oggetto della presente causa non sia un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.lgs 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo e che sia pertanto esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. 1 La Cassazione nell'ordinanza n. 26821/24 ha affermato che l'esclusione della fideiussione “dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva di tale norma, nella medesima pronuncia, la Suprema Corte cita precedenti giurisprudenziali in cui la medesima Corte ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione, per le controversie in materia di “leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento” e per le controversie aventi ad “oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass 26821/24). pagina 6 di 9 Del pari non può essere accolto il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha insistito sul difetto di interesse ad agire del sig. US per aver proposto una domanda di mero accertamento della nullità, rilevando da un lato l'intervenuta estinzione del rapporto già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, dall'altro l'assenza di una domanda di ripetizione che non potrebbe essere proposta in un separato e successivo giudizio, configurando tale eventuale proposizione un abuso dello strumento processuale.
In proposito questa Corte osserva che l'interesse ad agire con la domanda di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che possa essere eliminata solo con l'intervento del giudice, così da conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie vi è un contrasto delle parti sulla validità della clausola contrattuale che individua il tasso di interesse applicabile e la soluzione di tale contrasto nel senso prospettato e richiesto dall'attore produce effetti che l'attore medesimo ha il diritto di far valere e perseguire.
La sentenza di primo grado deve ritenersi condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello.
E' pacifico e documentalmente provato che le parti il 4.12.2006 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un computer e di una stampante. Nel medesimo contratto ha Pt_1
messo a disposizione del cliente una linea di credito per un importo massimo mensile di Euro 5.100,00 utilizzabile mediante carta di credito c.d. revolving, rimborsabile con rate minime mensili pari al 3% dell'importo, comprensive degli interessi da corrispondere al Tasso Annuo Nominale compreso tra minimo e un massimo.
Successivamente, nel 2008, il sig. US ha deciso di attivare la carta inviata da Parte appellante, Pt_1 con ricostruzione dei fatti non contestata dalla controparte, sostiene pure che l'invio della carta è stata preceduta da una lettera con cui ha comunicato l'ammontare del limite massimo di utilizzo, pari Pt_1
ad Euro 2.500 e il tasso di interesse applicabile pari al 16%, tasso dunque compreso nella forbice pattuita. Tali condizioni risultano pure riepilogate nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al
31.1.2008 (cfr. doc. 2 . Pt_1
L'appellante contesta i profili di nullità della clausola rilevati dal Giudice di primo grado, rilevando che il tasso applicato del 16% risulta favorevole al cliente rispetto al tasso massimo (TAN 21%) pattuito, e che pertanto la clausola risulta rispettosa delle norme che il Tribunale di Milano ha ritenuto violate.
pagina 7 di 9 La Corte non condivide la tesi dell'appellante, ritenendo invece corretti i rilievi su cui il Giudice di primo grado ha fondato la pronuncia di nullità.
La Corte infatti, ravvisa: (i) la violazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. che prevede l'obbligo di determinare per iscritto gli interessi in misura superiore al tasso legale, in quanto il requisito della determinazione non risulta soddisfatto dalla mera pattuizione di un intervallo tra un minimo e un massimo all'interno del quale una sola parte operi unilateralmente la scelta del tasso di interesse concretamente applicato;
(ii) la violazione dell'art. 1346 c.c. non avendo il tasso di interesse previsto e disciplinato nel contratto, il carattere della determinatezza o determinabilità, posto che le parti non hanno concordato i criteri oggettivi in base ai quali individuare il tasso concretamente applicabile compreso nella forbice pattuita né, tanto meno, hanno concordato quale parte contrattuale avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione;
(iii) il carattere vessatorio della clausola, per come dalla Società interpretata e di fatto applicata, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett.n D.Lgs 206/2005
(Codice del Consumo), in quanto affida al professionista il compito di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della prestazione (nel caso di specie tale momento è coinciso con la concessione del fido e l'invio della carta di credito revolving, preceduta - nella prospettazione di - Pt_1 dall'informativa di dettaglio, ivi compreso il tasso di interesse concretamente applicato).
L'indeterminatezza della clausola produce evidentemente un vizio genetico del contratto che non può essere sanato in un momento successivo, nella fase propriamente esecutiva dello stesso. Non rileva, pertanto, la circostanza evidenziata dall'appellante, secondo cui la trasmissione della carta revolving sarebbe stata preceduta da una lettera contenente l'indicazione - peraltro meramente unilaterale - del tasso che sarebbe stato concretamente applicato, pari al 16%.
Neppure si condivide il rilievo dell'appellante volto ad evidenziare che il cliente sarebbe stato destinatario di un trattamento più favorevole per avere applicato un tasso (TAN 16%) inferiore al Pt_1
massimo pattuito (TAN 21%).
In proposito si osserva che il tasso unilateralmente determinato da risulta in ogni caso superiore Pt_1
al valore minimo della forbice concordata.
Per le considerazioni sopra svolte, va dichiarata la nullità della clausola contrattuale disciplinante il tasso di interesse applicabile. A ciò consegue l'applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 comma 1 c.c. così come statuito dal Giudice di primo grado con capo della sentenza non impugnato dalle parti.
pagina 8 di 9 Restano assorbite le altre questioni relative alla nullità del contratto in quanto oggetto di domanda meramente subordinata in primo grado, e riproposte -ritiene questa Corte- in grado di appello dal sig.
US ex art. 346 c.p.c..
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 modificato dal d.m.
147/2022, vengono liquidate applicando i parametri medi in relazione al valore indeterminabile della controversia, a complessità media, in complessivi Euro 8.470,00 (importo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio) oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, con distrazione in favore del difensore dell'odierno appellato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6168/2024 pubblicata in data 18.6.2024, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata CH US le spese Parte_1
del presente grado giudizio che si liquidano in Euro 8.470,00, con distrazione in favore del difensore avv. Andrea Ruocco antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 2258/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa, 13 presso lo studio degli Avv.ti Parte_2
Francesco Mocci e Anna Bettoni che la rappresentano e difendono come da delega in atti
Appellante
CONTRO
CH US (C.F. ) elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Lustro n. 29 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 6168/2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente pagina 1 di 9 R.G. n. 13588/2024, depositata in data 18 giugno 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal signor CH US in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor CH US al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor CH US e/o il procuratore alla restituzione di quanto pagato da per Pt_1 spese di lite liquidate in Sentenza e contributo unificato”
Per CH US:
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato l'11.4.2024 dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. US:
− esponeva di aver stipulato in data 4.12.2006 con (nel seguito anche Parte_1 Pt_1 oppure ”) un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici, con cui era CP_1 stata concessa una linea di credito mediante l'emissione di una carta di credito c.d. revolving;
− eccepiva la nullità, per relativa indeterminatezza, della clausola contrattuale che individuava il tasso di interesse applicabile all'interno di una forbice compresa tra un valore minimo e massimo, senza precisare come sarebbe stata individuata la percentuale applicabile compresa pagina 2 di 9 all'interno della forbice definita, né quale delle parti contrattuali avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione;
− eccepiva anche la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative, in quanto collocato da un venditore di elettrodomestici addetto alla grande distribuzione e non da un agente in attività finanziaria come previsto dal d.lgs 374/1999, precisando a riguardo che agli intermediari finanziari, è consentito di avvalersi dei fornitori di beni e servizi per la conclusione dei contratti di finanziamento, solo nei limiti in cui quest'ultimo è finalizzato all'acquisto dei propri beni e servizi (c.d. credito finalizzato), laddove la concessione di una linea di credito tramite emissione di carta revolving esula da tale fattispecie;
− chiedeva per tali ragioni: a) in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale con conseguente diritto del sig. US a restituire le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7 TUB;
b) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto del sig. US di restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c..
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
4.12.2006 era finalizzato all'acquisto di materiale informatico e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro Pt_1
945,38, da rimborsarsi, a scelta del cliente, in una delle due modalità previste, la prima in una rata unica di euro 945,38 entro il 1° giugno 2007 e la seconda mediante n. 24 rate mensili di euro 47,91 dal
1° giugno 2007; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) nel mese di gennaio 2008 il sig. US decideva di attivare la carta che veniva inviata da e preceduta da una lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al Pt_1 rapporto;
(v) dette condizioni erano pure riepilogate nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al 31.1.2008 e prevedevano un limite massimo di finanziamento di Euro 2.500 e un tasso di interesse con TAN al 16% laddove nel contratto del 4.12.2006 era stato indicato un TAN compreso tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. US attivava la carta ricevuta e la utilizzava negli anni per prelievi e acquisti ma ometteva di rimborsare gli importi regolarmente, finché, il 6 giugno 2014 veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(vii) il rapporto veniva definito con transazione sottoscritta il 26.11.2015 con la quale accettava, a tacitazione di ogni pretesa, l'importo di Euro 732, inferiore a quello dovuto. Pt_1
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
pagina 3 di 9 − l'improcedibilità della domanda per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio per i contratti bancari, come quello oggetto di causa;
− l'inammissibilità della domanda per l'illegittimo operato frazionamento delle domande e/o per la mancanza di interesse ad agire. Rilevava in proposito da un lato che il ricorrente aveva svolto unicamente domanda di accertamento della nullità intendendo verosimilmente instaurare un successivo giudizio di condanna alla restituzione di somme ipoteticamente ripetibili, con conseguente abuso dello strumento processuale, dall'altro rilevava che la carta era estinta dal
2014 e che pertanto una pronuncia di mero accertamento non avrebbe avuto alcun effetto giuridico o utilità pratica per il futuro;
− l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa restitutoria relativa alle somme versate anteriormente al 13 maggio 2014 (vale a dire dieci anni prima della notifica del ricorso).
Con sentenza n. 6168/2024 del 18.6.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte dal sig. CH US nei confronti di rigettate le eccezioni Pt_1 preliminari di quest'ultima, accertava e dichiarava la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore e conseguentemente dichiarava parte ricorrente tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c..
Il Tribunale di Milano ha deciso la causa ritenendo in sintesi che:
- la controversia non richiede l'esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva dell'art. 5 d.lgs 28/2010 che sottopone a condizione di procedibilità alcune tipologie di giudizi, tra cui quelli aventi ad oggetto i contratti bancari, ed escludendo che il contratto di finanziamento revolving è un contratto bancario sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo;
- è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto da un lato l'eccezione relativa al frazionamento delle domande e all'abuso dello strumento processuale potrebbe essere proposta solo nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per proporre domanda di condanna alla restituzione delle somme, e dall'altro si deve riconoscere l'interesse di chi ha stipulato un contratto all'accertamento di profili di nullità anche se non svolge domanda restitutoria;
- la domanda di nullità della clausola è fondata per violazione degli artt. 1284, terzo comma c.c. e
1346 c.c. nonché dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) e rimane assorbita la domanda di nullità del contratto proposta dal sig. US solo in via subordinata;
pagina 4 di 9 - il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 4/12/2006 e pertanto si applica la disciplina del TUB previgente, cioè prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010, la quale non prevedeva l'applicazione del tasso sostitutivo BOT. Di conseguenza, a norma dell'art. 1284, terzo comma, c.c., si applica il tasso legale previsto dal primo comma di tale articolo.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, reiterando Pt_1
le difese e le domande svolte nel giudizio di primo grado, insistendo in sintesi:
- sull'applicabilità dell'art. 5 D.lgs 28/2010 al caso di specie e sulla conseguente improcedibilità della domanda svolta dal sig. US per non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- sull'eccezione di carenza di interesse ad agire considerato da un lato l'intervenuta estinzione del rapporto (essendo la carta scaduta e non rinnovata), e dall'altro il sussistente divieto di frazionamento delle domande che non consentirebbe di proporre in altro e successivo giudizio eventuali domande di ripetizione, non proposte nel presente giudizio;
- sulla legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore.
Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. US il quale ha contestato l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, respingendo pure le contestazioni mosse da in relazione alla domanda subordinata Pt_1
svolta in primo grado.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato.
In proposito si osserva che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, così come previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti, deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
pagina 5 di 9 La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia pienamente condivisibile la sentenza di primo grado impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al primo motivo di appello, si osserva che, per orientamento costante della Corte di
Cassazione, non è consentita una interpretazione estensiva dell'art. 5 comma 1 bis D. lgs 28/2010 che pone l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione in materia - fra l'altro - di “contratti bancari e finanziari”.
Vale a dire che la nozione di “contratti bancari e finanziari” per i quali la legge prevede la predetta condizione di procedibilità, fa esclusivo riferimento alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998), non potendosi estendere l'obbligo di mediazione a fattispecie diverse anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento1.
Devono, pertanto, ritenersi irrilevanti i rilievi mossi dall'appellante sulle parziali analogie della fattispecie oggetto di causa con quella di apertura di credito bancario di cui agli artt. 1842 c.c., e a fortiori irrilevante la eccepita circostanza per cui la prassi bancaria ha introdotto nuove figure e tipologie di rapporti cui è applicabile la normativa di settore dettata ad altri fini quali quello della trasparenza.
Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento che impone una lettura restrittiva e rigorosa dell'art. 5
D.lgs 28/2010, rilevando, pertanto, che non è meritevole di accoglimento il primo motivo di appello in quanto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto oggetto della presente causa non sia un contratto bancario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.lgs 28/2010 né da un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo e che sia pertanto esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione. 1 La Cassazione nell'ordinanza n. 26821/24 ha affermato che l'esclusione della fideiussione “dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”. Sulla necessità di un'interpretazione restrittiva di tale norma, nella medesima pronuncia, la Suprema Corte cita precedenti giurisprudenziali in cui la medesima Corte ha escluso l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione, per le controversie in materia di “leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento” e per le controversie aventi ad “oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario (omissis) perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.” (cfr. Cass 26821/24). pagina 6 di 9 Del pari non può essere accolto il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha insistito sul difetto di interesse ad agire del sig. US per aver proposto una domanda di mero accertamento della nullità, rilevando da un lato l'intervenuta estinzione del rapporto già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, dall'altro l'assenza di una domanda di ripetizione che non potrebbe essere proposta in un separato e successivo giudizio, configurando tale eventuale proposizione un abuso dello strumento processuale.
In proposito questa Corte osserva che l'interesse ad agire con la domanda di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che possa essere eliminata solo con l'intervento del giudice, così da conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie vi è un contrasto delle parti sulla validità della clausola contrattuale che individua il tasso di interesse applicabile e la soluzione di tale contrasto nel senso prospettato e richiesto dall'attore produce effetti che l'attore medesimo ha il diritto di far valere e perseguire.
La sentenza di primo grado deve ritenersi condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello.
E' pacifico e documentalmente provato che le parti il 4.12.2006 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un computer e di una stampante. Nel medesimo contratto ha Pt_1
messo a disposizione del cliente una linea di credito per un importo massimo mensile di Euro 5.100,00 utilizzabile mediante carta di credito c.d. revolving, rimborsabile con rate minime mensili pari al 3% dell'importo, comprensive degli interessi da corrispondere al Tasso Annuo Nominale compreso tra minimo e un massimo.
Successivamente, nel 2008, il sig. US ha deciso di attivare la carta inviata da Parte appellante, Pt_1 con ricostruzione dei fatti non contestata dalla controparte, sostiene pure che l'invio della carta è stata preceduta da una lettera con cui ha comunicato l'ammontare del limite massimo di utilizzo, pari Pt_1
ad Euro 2.500 e il tasso di interesse applicabile pari al 16%, tasso dunque compreso nella forbice pattuita. Tali condizioni risultano pure riepilogate nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al
31.1.2008 (cfr. doc. 2 . Pt_1
L'appellante contesta i profili di nullità della clausola rilevati dal Giudice di primo grado, rilevando che il tasso applicato del 16% risulta favorevole al cliente rispetto al tasso massimo (TAN 21%) pattuito, e che pertanto la clausola risulta rispettosa delle norme che il Tribunale di Milano ha ritenuto violate.
pagina 7 di 9 La Corte non condivide la tesi dell'appellante, ritenendo invece corretti i rilievi su cui il Giudice di primo grado ha fondato la pronuncia di nullità.
La Corte infatti, ravvisa: (i) la violazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. che prevede l'obbligo di determinare per iscritto gli interessi in misura superiore al tasso legale, in quanto il requisito della determinazione non risulta soddisfatto dalla mera pattuizione di un intervallo tra un minimo e un massimo all'interno del quale una sola parte operi unilateralmente la scelta del tasso di interesse concretamente applicato;
(ii) la violazione dell'art. 1346 c.c. non avendo il tasso di interesse previsto e disciplinato nel contratto, il carattere della determinatezza o determinabilità, posto che le parti non hanno concordato i criteri oggettivi in base ai quali individuare il tasso concretamente applicabile compreso nella forbice pattuita né, tanto meno, hanno concordato quale parte contrattuale avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione;
(iii) il carattere vessatorio della clausola, per come dalla Società interpretata e di fatto applicata, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett.n D.Lgs 206/2005
(Codice del Consumo), in quanto affida al professionista il compito di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della prestazione (nel caso di specie tale momento è coinciso con la concessione del fido e l'invio della carta di credito revolving, preceduta - nella prospettazione di - Pt_1 dall'informativa di dettaglio, ivi compreso il tasso di interesse concretamente applicato).
L'indeterminatezza della clausola produce evidentemente un vizio genetico del contratto che non può essere sanato in un momento successivo, nella fase propriamente esecutiva dello stesso. Non rileva, pertanto, la circostanza evidenziata dall'appellante, secondo cui la trasmissione della carta revolving sarebbe stata preceduta da una lettera contenente l'indicazione - peraltro meramente unilaterale - del tasso che sarebbe stato concretamente applicato, pari al 16%.
Neppure si condivide il rilievo dell'appellante volto ad evidenziare che il cliente sarebbe stato destinatario di un trattamento più favorevole per avere applicato un tasso (TAN 16%) inferiore al Pt_1
massimo pattuito (TAN 21%).
In proposito si osserva che il tasso unilateralmente determinato da risulta in ogni caso superiore Pt_1
al valore minimo della forbice concordata.
Per le considerazioni sopra svolte, va dichiarata la nullità della clausola contrattuale disciplinante il tasso di interesse applicabile. A ciò consegue l'applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 comma 1 c.c. così come statuito dal Giudice di primo grado con capo della sentenza non impugnato dalle parti.
pagina 8 di 9 Restano assorbite le altre questioni relative alla nullità del contratto in quanto oggetto di domanda meramente subordinata in primo grado, e riproposte -ritiene questa Corte- in grado di appello dal sig.
US ex art. 346 c.p.c..
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 modificato dal d.m.
147/2022, vengono liquidate applicando i parametri medi in relazione al valore indeterminabile della controversia, a complessità media, in complessivi Euro 8.470,00 (importo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio) oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, con distrazione in favore del difensore dell'odierno appellato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6168/2024 pubblicata in data 18.6.2024, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata CH US le spese Parte_1
del presente grado giudizio che si liquidano in Euro 8.470,00, con distrazione in favore del difensore avv. Andrea Ruocco antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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