TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 7951/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7951 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marco Andrea Leoncini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Antonia Gonaria Catte in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 26.11.2024):
1 “pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno di separazione di € 80,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , la quale si è costituita in giudizio Controparte_1
nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da sedici anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
LA (AV), il 16.02.1951, e n. a TIRANA Controparte_1
(ALBANIA), il 04.02.1956 (matrimonio contratto a VO (PI) il 09.09.1999, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TE (PI) al n. 9, parte I, anno 1999);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7951 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marco Andrea Leoncini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Antonia Gonaria Catte in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 26.11.2024):
1 “pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno di separazione di € 80,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , la quale si è costituita in giudizio Controparte_1
nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da sedici anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
LA (AV), il 16.02.1951, e n. a TIRANA Controparte_1
(ALBANIA), il 04.02.1956 (matrimonio contratto a VO (PI) il 09.09.1999, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TE (PI) al n. 9, parte I, anno 1999);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
3