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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PICCIOLI JACOPO e dell'avv. MARCHESE GIOVANNI C.F._2
( ), C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABBADINI SODI LAURA ( ) e dell'avv. SABBADINI C.F._4
SODI CESARE ( , C.F._5
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «l'Ill.mo Giudice adito Voglia Parte_1 - in accoglimento del motivo di cui in narrativa dichiarare nulla la sentenza n. 2662/2022 del 27/09/2022, emessa dal Tribunale di Firenze,
Giudice Dott.ssa Elisabetta Carloni, nel procedimento RG 15513/2018, per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. e conseguentemente riformare la sentenza impugnata disponendo:
Nel merito, in via principale, accertando e dichiarando la responsabilità di (già per i fatti di causa e per i Controparte_2 Controparte_3 motivi dedotti (mala gestione) e per l'effetto condannare Controparte_2
(già al pagamento/risarcimento in favore della Sig.ra Controparte_3 dell'integrale somma di € 9.963,56. Parte_1
In via subordinata e in denegata ipotesi, accertando e dichiarando la responsabilità di (già per i fatti di Controparte_2 Controparte_3 causa e per i motivi dedotti (mala gestione) e per l'effetto condannare
[...]
(già al pagamento in favore della Sig.ra CP_2 Controparte_3 [...] della minore somma come ritenuta di giustizia. Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa nonché ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento i motivi tutti sopra esposti:
- In via principale: rigettare integralmente l'appello principale proposto da e per l'effetto confermare la sentenza impugnata che ha Parte_1 statuito il rigetto della domanda risarcitoria dell'odierna appellante;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avanzato appello preliminarmente accertare e dichiarare il grado della concorrente responsabilità di ciascuna parte e per l'effetto ridurre proporzionalmente la condanna al risarcimento in favore di
[...]
Pt_1
pag. 2/12 - In ogni caso nonché in integrale accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza appellata nella parte del dispositivo in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali di primo grado e per l'effetto condannare alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle anzidette spese da liquidarsi secondo i parametri di cui CP_1 al D.M. n. 147/2022;
- In via istruttoria per mero scrupolo difensivo: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, opponendosi all'ammissione di quelle eventualmente riproposte da parte appellante.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 2662 del Parte_1
2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria da essa spiegata nei confronti di (in Controparte_1 prosieguo e già , con CP_2 Controparte_4 compensazione delle spese di lite e riparto paritetico di quelle di c.t.u.
La aveva agito in giudizio per far valere la responsabilità della Pt_1 banca per la frode informatica posta in essere ai suoi danni mediante bonifico all'estero di euro 9.963,56 effettuato attingendo in maniera truffaldina alle disponibilità giacenti sul conto a essa intestato tramite il servizio di home banking gestito dall'istituto di credito.
Il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti peritali effettuati, ha escluso la responsabilità contrattuale della banca, compensando le spese processuali in ragione della «particolarità e novità della materia trattata», ripartendo quelle di c.t.u. in capo alle parti in ragione della metà ciascuna.
pag. 3/12 L'appello della è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Sulla nullità della sentenza n. 2662/2022 per violazione dell'art. 112 c.p.c.»;
2. «Sulla condanna alle spese di lite».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza CP_2 dell'impugnazione e a sua volta spiegando appello incidentale, affidato al seguente motivo (anche in questo caso riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello):
1. «Violazione falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 91, comma I, e 92, comma I e II c.p.c. in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese di lite nonché di quelle di CTU nonostante l'integrale rigetto della domanda della parte attrice in primo grado nonché, ed anche, in mancanza di una motivazione esaustiva e comprovante i dedotti motivi di particolarità e novità della materia trattata».
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione la lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia omesso di pronunciare in merito alla domanda risarcitoria da essa formulata in correlazione della mala gestio ascritta all'istituto di credito successivamente all'emissione del bonifico, agendo «con grave ritardo, omettendo di porre in esecuzione le opportune attività, fornendo altresì all'attrice informazioni scarse e imprecise, contribuendo al pag. 4/12 concretizzarsi del danno correlato alla truffa e comunque la perdita delle somme di cui al bonifico».
Effettivamente, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado risulta che l'attrice aveva proposto due distinte domande risarcitorie, che si differenziavano per causa petendi: una correlata alle concrete modalità di effettuazione del bonifico e fondata sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 11 del 2010; l'altra basata sul negligente comportamento che la banca avrebbe tenuto successivamente alla sua esecuzione, con ciò non impedendo che il pregiudizio patrimoniale della perdita di denaro si concretizzasse.
Il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. incaricato, ha respinto la prima domanda, ritenendo che la banca avesse adottato tutte le misure atte a scongiurare il verificarsi di condotte fraudolente, omettendo tuttavia di pronunciare sulla seconda, ossia sulla responsabilità per non aver impedito, successivamente all'esecuzione incolpevole del bonifico, che le somme oggetto dello stesso uscissero definitivamente dalla disponibilità della Pt_1
Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla in ordine alla seconda domanda, essendo mancato «qualsiasi Pt_1 provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda
[…]» (Cass. n. 27551 del 2024, in massima).
Peraltro, «[i]l giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda […] qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa»
(Cass. n. 10744 del 2019, in massima).
Ebbene, la domanda è infondata.
Alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rese dalla direttrice della filiale di all'epoca dei fatti, Controparte_4 CP_5
pag. 5/12 risulta che, a seguito del “richiamo” del bonifico e della richiesta di CP_6 manleva avanzata dalla banca estera ordinataria (doc. 10 fasc. appellante) –
l'art. 17 del d.lgs. n. 11 del 2010 non consente l'unilaterale revoca dell'ordine di pagamento – nei giorni immediatamente successivi alla sua ricezione (il 12 dicembre 2017) la aveva informato la Controparte_4 circa la necessità di fornire analoga manleva nei suoi riguardi, ciò a Pt_1 cui la non si era resa disponibile, come peraltro indirettamente Pt_1 confermato a posteriori dalla successiva missiva del 12 gennaio 2018, trascritta in citazione, laddove si afferma che «[i]l rilascio di tale impegno necessita quindi di pari garanzie che lei ha ritenuto opportuno non offrire».
Si evidenzia che la missiva da ultimo citata non è stata reperita in atti
(né nel fascicolo telematico né in quello cartaceo di primo grado), sebbene della sua produzione sub doc. 3 si dia atto nell'elenco in calce alla citazione dinanzi al Tribunale.
Al riguardo, peraltro, può rammentarsi, da un lato, che, «[q]ualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. n. 6645 del 2024, in massima); dall'altro, che, «[i]n materia di prova documentale nel processo civile, il giudice
d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in pag. 6/12 originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado» (Cass., sez. un.,
n. 4835 del 2023, in massima).
Al lume della citata dichiarazione testimoniale – con cui l'atto di gravame omette di confrontarsi – come anche documentalmente riscontrata, non trova conforto l'addebito di mala gestio mosso alla banca, che, nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della richiesta di manleva dell'omologa estera, si è attivata per informare la e ottenere dalla Pt_1 stessa, onde recuperare le somme ancora disponibili, analogo impegno;
ciò che, d'altra parte, l'appellante ben avrebbe potuto assumere, piuttosto che opporsi – rendendo così irrilevante la sottoposizione di un eventuale modulo all'uopo concepito – considerato che il rischio di pretese in merito all'importo di cui al bonifico erano ragionevolmente da escludersi, trattandosi di frode, né potendosi pretendere che fosse solo la Cassa di
Risparmio a esporsi nei confronti dell'istituto di credito estero, dato che, come ormai definitivamente assodato, nessuna responsabilità le si poteva addebitare per l'esecuzione truffaldina del bonifico.
La richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla nella comparsa conclusionale in appello, è evidentemente tardiva, e Pt_1 quindi inammissibile, mentre quella di c.t.u., sempre ivi avanzata, «per verificare il rispetto degli standard di diligenza richiesti agli istituti di credito» risulta inutile, alla stregua di quanto fin qui illustrato in ordine all'insussistenza dell'addebito.
Nei termini che precedono, l'appello principale deve dunque, in ultima analisi, essere respinto, anche in merito alla mancata condanna della controparte alla refusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, in difetto di soccombenza della stessa.
2. Con l'unico motivo dell'appello incidentale, anche lamenta CP_2 che le spese di lite del giudizio di primo grado siano state, immotivatamente, compensate, senza che ne sussistessero i presupposti.
pag. 7/12 Giova preliminarmente evidenziare l'ammissibilità dell'appello incidentale che investe il capo della sentenza relativo al regime delle spese processuali.
Ciò sia nel caso in cui lo si intenda attinto con l'impugnazione principale, sia ove la abbia inteso solo sollecitare una revisione del Pt_1 relativo regime in conseguenza della (auspicata) riforma della sentenza, in accoglimento del primo motivo di gravame.
Il Collegio, infatti, in coerenza con altre pronunce di questa Corte, intende aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui non è condivisibile «quanto affermato dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. n. 4845/2020, in termini analoghi Cass. n.
20126/2006 e Cass. n. 26507/2011), secondo cui “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione;
ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva”. L'autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; il principio è stato riaffermato dalle sezioni unite con la pronuncia n.
652/1998; per una recente conferma v. Cass. n. 26139/2022)» (Cass. n.
33015 del 2023, in motivazione, successivamente richiamata da Cass. n.
22787 del 2024, in motivazione). pag. 8/12 Tanto premesso, il motivo è fondato.
Il Tribunale ha giustificato la compensazione in ragione della
«particolarità e novità della materia trattata».
Ebbene, al riguardo possono richiamarsi le parole di recente pronunciate dalla Corte regolatrice, secondo cui «[n]essuno dei criteri enunciati […] è […] idoneo nel caso di specie a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali. Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente […], che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24178); tale disposizione è norma elastica (cfr. Cass civ., Sez. 2, Sent. n. 15495/2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.
Tanto premesso, a chiarimento del perimetro della clausola generale, la
Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi “del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio” (Cass. civ., Sez.
VI-Lav., Ord. n. 34830/2022). La Corte d'Appello di Roma, nel compensare pag. 9/12 le spese ha statuito che: “Le spese, in ragione della novità e della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra le parti”.
Ebbene, correttamente le ricorrenti hanno rilevato che i criteri della
“particolarità della materia trattata” e della “natura dei diritti sottesi alla domanda”, oltre ad essere enunciati con formule generiche e non adeguatamente motivate, certamente non rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 92, co. 2, c.p.c. idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio. E non può ritenersi idoneo a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali neppure il criterio della “novità della materia trattata”, riconducibile, più in generale, ad una situazione di obiettiva
e marcata incertezza sulla questione dirimente, non necessariamente orientata dalla giurisprudenza (cfr. Corte Cost., Sent. n. 77/2018). Seppur, infatti, tale ipotesi sia riconducibile in astratto alle vicende legittimanti la compensazione delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c., nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di novità della questione trattata, né la Corte Capitolina ha fornito adeguata motivazione in tal senso» (Cass. n. 19890 del 2023, in motivazione).
Nella specie, dunque, così come nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, i criteri addotti, indicati in forma generica e immotivata, non risultano in grado di sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali.
Ne discende la necessità di dettarne il regime secondo l'ordinario criterio della soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo alla Pt_1 non riscontrandosi gli estremi della compensazione quali poc'anzi passati in rassegna – nemmeno quanto a novità della questione, alla luce degli stessi orientamenti giurisprudenziali richiamati nella citazione in primo grado – e al contempo rammentandosi che, «[i]n tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa pag. 10/12 motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. n.
11329 del 2019, in massima).
Il capo sulle spese processuali della sentenza gravata – capo che comprende anche quelle di c.t.u., incluse «tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 11068 del 2020, in massima) – va pertanto riformato nel senso che esse – liquidate in dispositivo secondo la media tra i parametri medi e quelli minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), identificato alla stregua della domanda – devono gravare interamente sulla Pt_1
3. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, anche in questo caso ravvisabile in capo all'appellante principale, e si liquidano in dispositivo, sempre secondo la media tra i parametri medi e quelli minimi relativi allo scaglione di riferimento poc'anzi identificato, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 1. per quanto di ragione, rigetta l'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2662 del 2022 del Tribunale di Pt_1
Firenze;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la medesima sentenza, e in parziale riforma della
[...] stessa, condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali relative al primo grado di giudizio – liquidate in euro 3.808,5, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza – ponendo a definitivo carico di
[...] le spese di c.t.u.; Pt_1
3. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.975,00, oltre euro 355,50 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PICCIOLI JACOPO e dell'avv. MARCHESE GIOVANNI C.F._2
( ), C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABBADINI SODI LAURA ( ) e dell'avv. SABBADINI C.F._4
SODI CESARE ( , C.F._5
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «l'Ill.mo Giudice adito Voglia Parte_1 - in accoglimento del motivo di cui in narrativa dichiarare nulla la sentenza n. 2662/2022 del 27/09/2022, emessa dal Tribunale di Firenze,
Giudice Dott.ssa Elisabetta Carloni, nel procedimento RG 15513/2018, per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. e conseguentemente riformare la sentenza impugnata disponendo:
Nel merito, in via principale, accertando e dichiarando la responsabilità di (già per i fatti di causa e per i Controparte_2 Controparte_3 motivi dedotti (mala gestione) e per l'effetto condannare Controparte_2
(già al pagamento/risarcimento in favore della Sig.ra Controparte_3 dell'integrale somma di € 9.963,56. Parte_1
In via subordinata e in denegata ipotesi, accertando e dichiarando la responsabilità di (già per i fatti di Controparte_2 Controparte_3 causa e per i motivi dedotti (mala gestione) e per l'effetto condannare
[...]
(già al pagamento in favore della Sig.ra CP_2 Controparte_3 [...] della minore somma come ritenuta di giustizia. Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa nonché ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento i motivi tutti sopra esposti:
- In via principale: rigettare integralmente l'appello principale proposto da e per l'effetto confermare la sentenza impugnata che ha Parte_1 statuito il rigetto della domanda risarcitoria dell'odierna appellante;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avanzato appello preliminarmente accertare e dichiarare il grado della concorrente responsabilità di ciascuna parte e per l'effetto ridurre proporzionalmente la condanna al risarcimento in favore di
[...]
Pt_1
pag. 2/12 - In ogni caso nonché in integrale accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza appellata nella parte del dispositivo in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali di primo grado e per l'effetto condannare alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle anzidette spese da liquidarsi secondo i parametri di cui CP_1 al D.M. n. 147/2022;
- In via istruttoria per mero scrupolo difensivo: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, opponendosi all'ammissione di quelle eventualmente riproposte da parte appellante.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 2662 del Parte_1
2022 del Tribunale di Firenze, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria da essa spiegata nei confronti di (in Controparte_1 prosieguo e già , con CP_2 Controparte_4 compensazione delle spese di lite e riparto paritetico di quelle di c.t.u.
La aveva agito in giudizio per far valere la responsabilità della Pt_1 banca per la frode informatica posta in essere ai suoi danni mediante bonifico all'estero di euro 9.963,56 effettuato attingendo in maniera truffaldina alle disponibilità giacenti sul conto a essa intestato tramite il servizio di home banking gestito dall'istituto di credito.
Il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti peritali effettuati, ha escluso la responsabilità contrattuale della banca, compensando le spese processuali in ragione della «particolarità e novità della materia trattata», ripartendo quelle di c.t.u. in capo alle parti in ragione della metà ciascuna.
pag. 3/12 L'appello della è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Sulla nullità della sentenza n. 2662/2022 per violazione dell'art. 112 c.p.c.»;
2. «Sulla condanna alle spese di lite».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza CP_2 dell'impugnazione e a sua volta spiegando appello incidentale, affidato al seguente motivo (anche in questo caso riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello):
1. «Violazione falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 91, comma I, e 92, comma I e II c.p.c. in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese di lite nonché di quelle di CTU nonostante l'integrale rigetto della domanda della parte attrice in primo grado nonché, ed anche, in mancanza di una motivazione esaustiva e comprovante i dedotti motivi di particolarità e novità della materia trattata».
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione la lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia omesso di pronunciare in merito alla domanda risarcitoria da essa formulata in correlazione della mala gestio ascritta all'istituto di credito successivamente all'emissione del bonifico, agendo «con grave ritardo, omettendo di porre in esecuzione le opportune attività, fornendo altresì all'attrice informazioni scarse e imprecise, contribuendo al pag. 4/12 concretizzarsi del danno correlato alla truffa e comunque la perdita delle somme di cui al bonifico».
Effettivamente, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado risulta che l'attrice aveva proposto due distinte domande risarcitorie, che si differenziavano per causa petendi: una correlata alle concrete modalità di effettuazione del bonifico e fondata sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 11 del 2010; l'altra basata sul negligente comportamento che la banca avrebbe tenuto successivamente alla sua esecuzione, con ciò non impedendo che il pregiudizio patrimoniale della perdita di denaro si concretizzasse.
Il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. incaricato, ha respinto la prima domanda, ritenendo che la banca avesse adottato tutte le misure atte a scongiurare il verificarsi di condotte fraudolente, omettendo tuttavia di pronunciare sulla seconda, ossia sulla responsabilità per non aver impedito, successivamente all'esecuzione incolpevole del bonifico, che le somme oggetto dello stesso uscissero definitivamente dalla disponibilità della Pt_1
Sussiste, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla in ordine alla seconda domanda, essendo mancato «qualsiasi Pt_1 provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda
[…]» (Cass. n. 27551 del 2024, in massima).
Peraltro, «[i]l giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda […] qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa»
(Cass. n. 10744 del 2019, in massima).
Ebbene, la domanda è infondata.
Alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rese dalla direttrice della filiale di all'epoca dei fatti, Controparte_4 CP_5
pag. 5/12 risulta che, a seguito del “richiamo” del bonifico e della richiesta di CP_6 manleva avanzata dalla banca estera ordinataria (doc. 10 fasc. appellante) –
l'art. 17 del d.lgs. n. 11 del 2010 non consente l'unilaterale revoca dell'ordine di pagamento – nei giorni immediatamente successivi alla sua ricezione (il 12 dicembre 2017) la aveva informato la Controparte_4 circa la necessità di fornire analoga manleva nei suoi riguardi, ciò a Pt_1 cui la non si era resa disponibile, come peraltro indirettamente Pt_1 confermato a posteriori dalla successiva missiva del 12 gennaio 2018, trascritta in citazione, laddove si afferma che «[i]l rilascio di tale impegno necessita quindi di pari garanzie che lei ha ritenuto opportuno non offrire».
Si evidenzia che la missiva da ultimo citata non è stata reperita in atti
(né nel fascicolo telematico né in quello cartaceo di primo grado), sebbene della sua produzione sub doc. 3 si dia atto nell'elenco in calce alla citazione dinanzi al Tribunale.
Al riguardo, peraltro, può rammentarsi, da un lato, che, «[q]ualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale» (Cass. n. 6645 del 2024, in massima); dall'altro, che, «[i]n materia di prova documentale nel processo civile, il giudice
d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in pag. 6/12 originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado» (Cass., sez. un.,
n. 4835 del 2023, in massima).
Al lume della citata dichiarazione testimoniale – con cui l'atto di gravame omette di confrontarsi – come anche documentalmente riscontrata, non trova conforto l'addebito di mala gestio mosso alla banca, che, nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della richiesta di manleva dell'omologa estera, si è attivata per informare la e ottenere dalla Pt_1 stessa, onde recuperare le somme ancora disponibili, analogo impegno;
ciò che, d'altra parte, l'appellante ben avrebbe potuto assumere, piuttosto che opporsi – rendendo così irrilevante la sottoposizione di un eventuale modulo all'uopo concepito – considerato che il rischio di pretese in merito all'importo di cui al bonifico erano ragionevolmente da escludersi, trattandosi di frode, né potendosi pretendere che fosse solo la Cassa di
Risparmio a esporsi nei confronti dell'istituto di credito estero, dato che, come ormai definitivamente assodato, nessuna responsabilità le si poteva addebitare per l'esecuzione truffaldina del bonifico.
La richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata dalla nella comparsa conclusionale in appello, è evidentemente tardiva, e Pt_1 quindi inammissibile, mentre quella di c.t.u., sempre ivi avanzata, «per verificare il rispetto degli standard di diligenza richiesti agli istituti di credito» risulta inutile, alla stregua di quanto fin qui illustrato in ordine all'insussistenza dell'addebito.
Nei termini che precedono, l'appello principale deve dunque, in ultima analisi, essere respinto, anche in merito alla mancata condanna della controparte alla refusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, in difetto di soccombenza della stessa.
2. Con l'unico motivo dell'appello incidentale, anche lamenta CP_2 che le spese di lite del giudizio di primo grado siano state, immotivatamente, compensate, senza che ne sussistessero i presupposti.
pag. 7/12 Giova preliminarmente evidenziare l'ammissibilità dell'appello incidentale che investe il capo della sentenza relativo al regime delle spese processuali.
Ciò sia nel caso in cui lo si intenda attinto con l'impugnazione principale, sia ove la abbia inteso solo sollecitare una revisione del Pt_1 relativo regime in conseguenza della (auspicata) riforma della sentenza, in accoglimento del primo motivo di gravame.
Il Collegio, infatti, in coerenza con altre pronunce di questa Corte, intende aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui non è condivisibile «quanto affermato dal precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. n. 4845/2020, in termini analoghi Cass. n.
20126/2006 e Cass. n. 26507/2011), secondo cui “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione;
ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva”. L'autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (così Cass., sez. un., n. 4640/1989; il principio è stato riaffermato dalle sezioni unite con la pronuncia n.
652/1998; per una recente conferma v. Cass. n. 26139/2022)» (Cass. n.
33015 del 2023, in motivazione, successivamente richiamata da Cass. n.
22787 del 2024, in motivazione). pag. 8/12 Tanto premesso, il motivo è fondato.
Il Tribunale ha giustificato la compensazione in ragione della
«particolarità e novità della materia trattata».
Ebbene, al riguardo possono richiamarsi le parole di recente pronunciate dalla Corte regolatrice, secondo cui «[n]essuno dei criteri enunciati […] è […] idoneo nel caso di specie a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali. Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente […], che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24178); tale disposizione è norma elastica (cfr. Cass civ., Sez. 2, Sent. n. 15495/2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.
Tanto premesso, a chiarimento del perimetro della clausola generale, la
Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi “del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio” (Cass. civ., Sez.
VI-Lav., Ord. n. 34830/2022). La Corte d'Appello di Roma, nel compensare pag. 9/12 le spese ha statuito che: “Le spese, in ragione della novità e della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda, devono essere compensate per intero tra le parti”.
Ebbene, correttamente le ricorrenti hanno rilevato che i criteri della
“particolarità della materia trattata” e della “natura dei diritti sottesi alla domanda”, oltre ad essere enunciati con formule generiche e non adeguatamente motivate, certamente non rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 92, co. 2, c.p.c. idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio. E non può ritenersi idoneo a sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali neppure il criterio della “novità della materia trattata”, riconducibile, più in generale, ad una situazione di obiettiva
e marcata incertezza sulla questione dirimente, non necessariamente orientata dalla giurisprudenza (cfr. Corte Cost., Sent. n. 77/2018). Seppur, infatti, tale ipotesi sia riconducibile in astratto alle vicende legittimanti la compensazione delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c., nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di novità della questione trattata, né la Corte Capitolina ha fornito adeguata motivazione in tal senso» (Cass. n. 19890 del 2023, in motivazione).
Nella specie, dunque, così come nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, i criteri addotti, indicati in forma generica e immotivata, non risultano in grado di sorreggere la statuizione di compensazione delle spese processuali.
Ne discende la necessità di dettarne il regime secondo l'ordinario criterio della soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo alla Pt_1 non riscontrandosi gli estremi della compensazione quali poc'anzi passati in rassegna – nemmeno quanto a novità della questione, alla luce degli stessi orientamenti giurisprudenziali richiamati nella citazione in primo grado – e al contempo rammentandosi che, «[i]n tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa pag. 10/12 motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. n.
11329 del 2019, in massima).
Il capo sulle spese processuali della sentenza gravata – capo che comprende anche quelle di c.t.u., incluse «tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 11068 del 2020, in massima) – va pertanto riformato nel senso che esse – liquidate in dispositivo secondo la media tra i parametri medi e quelli minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), identificato alla stregua della domanda – devono gravare interamente sulla Pt_1
3. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, anche in questo caso ravvisabile in capo all'appellante principale, e si liquidano in dispositivo, sempre secondo la media tra i parametri medi e quelli minimi relativi allo scaglione di riferimento poc'anzi identificato, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 1. per quanto di ragione, rigetta l'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2662 del 2022 del Tribunale di Pt_1
Firenze;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la medesima sentenza, e in parziale riforma della
[...] stessa, condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali relative al primo grado di giudizio – liquidate in euro 3.808,5, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza – ponendo a definitivo carico di
[...] le spese di c.t.u.; Pt_1
3. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.975,00, oltre euro 355,50 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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