Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14144 /2024 RG
Alla udienza del 13.06.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in +telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti, che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14144 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024
TRA
1
, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, avv. Maria P.IVA_1
Concetta Codiglione
OPPONENTE
CONTRO
il Sig. , CF , avv. Anna Alfano Controparte_1 CodiceFiscale_1
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
Rigetta la spiegata opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e conferma il decreto ingiuntivo opposto N. 3200/2024;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, quantificate nella complessiva somma pari a 1.020,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, disponendone il versamento in favore dell'Erario.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato la RAP proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3200/2024, R.G. n° 9145/24, emesso dal Tribunale di
Palermo il 20/09/24, con cui si è ingiunto “di consegnare immediatamente a
, ( , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
04/03/1966, il seguente documento: relazione tecnica redatta a seguito di
2 sopralluogo eseguito dai tecnici aziendali in data 20.03.2017 come indicato nella
nota prot. n. 001-0016911- GEN-2023 a firma del dirigente dell'Area Legale Avv.
M. C. Codiglione”, nonché “di pagare in favore dell'Erario le spese prenotate e pronotande a debito e il compenso del procedimento,liquidate “in € 1.370,00,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
La nel contestare la istanza avversaria, chiedeva di ritenere e Pt_1
dichiarare che l'obbligo di fare sotteso al decreto ingiuntivo opposto risulta già
onerato dalla e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n° Parte_1
3200/2024, R.G. n° 9145/24, emesso dal Tribunale di Palermo il 20/09/24,
notificato il 24/10/2024, con ogni consequenziale statuizione del caso, incluse quelle relative al pagamento delle spese legali ivi liquidate.
Costituitosi il sig. , contestando le argomentazioni Controparte_1
avversarie, chiedeva rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 3200/2024, R.G. n° 9145/24 del Tribunale di Palermo,
munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
condannare la
[...]
C.F. , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale,
alla consegna della relazione tecnica per come disposto dal Tribunale in sede monitoria.
La domanda spiegata dall'odierno opposto, alla luce della documentazione versata in atti da entrambe deve ritenersi provata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere che da un'attenta disamina della documentazione versata in atti dalla al proprio fascicolo telematico non Pt_1
3 risulta, effettivamente, depositato il documento per cui parte opposta ha agito in via monitoria.
In particolare, al fascicolo della è presente una nota di Pt_1
accompagnamento di invio allo studio Legale Giovanni Scimone con la quale sarebbe dovuto essere trasmesso il richiesto documento, ma di fatto non vi è la prova che sia stato inviato. Infatti, la PEC inviata al procuratore del sig.
conteneva, oltre la nota di accompagnamento, una nota di due righe a CP_1
firma dell'Ing. , una richiesta di negoziazione assistita a firma del dott. Per_1
, ed una messa in mora a firma dell'avv. Bisulca;
del richiesto documento CP_2
(di cui la rap asserisce la trasmissione) non vi è traccia.
Pertanto, ritenuto che parte opponente non ha fornito alcuna valida prova,
neppure nel presente giudizio di merito, di aver assolto all'obbligo di fare ,
ovverosia di consegnare la documentazione, oggetto del procedimento monitorio opposto, rigetta l'opposizione spiegata.
In merito alle spese legali, per la cui liquidazione si è applicato il protocollo dei compensi in materia di Patrocinio a spese dello Stato, si rimanda al dispositivo,
disponendone il versamento in favore dell'Erario.
Così deciso.
Pa, lì 13.06. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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