Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2660 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
C.F. entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avvocato Stefania CAROLLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1
“La pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 12.11.2005 in Dueville (VI), trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2005 del Comune di Dueville, atto n. 33, parte
II, serie A, in regime di separazione dei beni e, per l'effetto,
1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) Dichiarare che i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento disponendo ognuno di adeguati redditi propri e che le questioni economico - patrimoniali sono state definite all'epoca della separazione.
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori , e ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita dei minori, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al loro mantenimento ed alla loro educazione ed istruzione,
con impegno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione telefonica, via mail o whatsapp relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Disporsi che i genitori si tengano reciprocamente informati dell'andamento dei
3 figli a scuola, dei problemi vari (amicizie, comportamenti, ecc.), condividendo l'andamento della vita quotidiana dei figli in modo da concordare le decisioni
2 più significative e importanti e mantenere le stesse linee educative per garantirgli una crescita il più possibile sana e serena.
4) Disporre che i figli minori , e siano collocati Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la residenza materna e che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, previo accordo telefonico con la madre,
e compatibilmente agli impegni scolastici,extrascolastici e di salute dei minori ed anche in accordo con il loro volere, da valutarsi prudentemente in ragione dell'età, tenuto anche conto del fatto che le abitazioni dei 2 genitori (site in
Povolaro di Dueville, via Capitello 10 e via Grazie Deledda 19 distano circa
250 mt).
Il padre, in ogni caso, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli:
• a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18:00 sino al lunedì mattino con impegno di riaccompagnarli a scuola;
• il mercoledì pomeriggio dal pranzo al giovedì mattino con impegno di riaccompagnarli a scuola;
• durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ciascun anno;
• il primo novembre (festa di tutti i Santi), negli anni pari (cominciando dall'anno
2024);
• l'08 di dicembre (Immacolata Concezione), negli anni dispari (cominciando dall'anno 2025);
• durante le vacanze natalizie, alternando negli anni con la madre la settimana
3 dal 23 al 30 di dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e segnatamente per gli anni pari (cominciando dal corrente anno 2024) i figli trascorreranno con la mamma il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con il papà dal 31
di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola. Negli anni dispari
(cominciando dal 2025) i figli trascorreranno con il papà il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con la mamma dal 31 di dicembre al mattino sino all'inizio della scuola;
• durante le vacanze pasquali, alternando negli anni con la madre il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
• il 25 aprile, anniversario della liberazione, negli anni pari (cominciando dall'anno 2026);
• il primo maggio (festa della liberazione), negli anni dispari (cominciando dall'anno 2025);
• il 2 giugno (festa della Repubblica), negli anni pari (cominciando dall'anno
2026);
• nel giorno del compleanno dei figli, ogni anno attraverso la partecipazione congiunta dei genitori ai relativi festeggiamenti.
Disporre che il padre possa trascorrere con i figli il giorno del suo compleanno e che anche la madre possa trascorrere il proprio compleanno con i figli.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere, previo accordo, tra loro variate a seconda delle necessità
proprie e, soprattutto, dei figli cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le
4 scelte migliori per assicurare ai figli, la crescita più sana e serena, come di fatto sta già accadendo dall'epoca della separazione.
I genitori si impegnano a favorire dei rapporti significativi tra i minori ed i parenti paterni e materni.
5) Attribuire la disponibilità dell'immobile coniugale sito in Dueville (VI), Via
Capitello, 10, arredi compresi, al sig. , come di fatto già in essere, Parte_1
immobile così censito:
presso l'Ufficio Catasto Fabbricati del medesimo Comune: Foglio 11 m.n. 73,
via Capitello, 1 P.T. 1 Cat. A/2 cl. 1 vani 6,5 appartamento fg. 11 mn 70 sub.
5 via Capitello, 14 P.T Cat. C/6 cl 2 mq 24 garage, con diritto alle corti comuni mn 1635 e 1632 e 70 sub. 3 (corte);
La sig.ra , unitamente ai figli, manterrà la propria residenza in Dueville, Pt_2
via Deledda, 19.
6) Disporre l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra con valuta fissa Pt_1 Pt_3
al giorno 01di ciascun mese, tramite bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00–
duecento -per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza e segnatamente:
Senza necessità di preventivo accordo:
a) spese medico-specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche,
terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia, psicomotricità; supporto
5 psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già
frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche se usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte;
tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti);
costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a euro 10,00 e non superiore a euro 150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente
(o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie,
quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00=),
soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie o di altre associazioni;
6 f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico,
quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali,
oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa settimanale superiore a Euro 70,00=;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada,
imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi,
ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
7 e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole,
fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €
150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
g) studi universitari e/o parauniversitari;
quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese si forniranno reciprocamente gli importi e i relativi giustificativi delle spese straordinarie pagate nel mese precedente per i figli così da consentire al genitore che ha sostenuto la spesa il relativo rimborso pro quota entro il giorno 10 del mese successivo. A tal ultimo riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri indirizzi di posta elettronica ove verranno inviati i giustificativi delle spese.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
8 In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il genitore che ritiene utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata dovrà comunicarlo per iscritto all'altro. La mancata o immotivata risposta del genitore destinatario della richiesta entro dieci giorni comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
7) Disporre che le deduzioni fiscali per i minori vengano equamente divise fra madre e padre.
8) Disporre che l'assegno unico, o comunque altre forme assistenziali in favore dei figli, vengano richiesti e percepiti unicamente dalla sig.ra , con Pt_2
conseguente obbligo da parte del sig. di sottoscrivere ogni Pt_1
documentazione necessaria al fine dell'ottenimento dei predetti assegni ed a fornire i documenti che venissero richiesti al fine del perfezionamento delle pratiche.
10) Darsi atto che le parti esprimono sin d'ora il proprio reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli , e a tal fine si impegnano Per_1 Per_2 Per_3
ad eseguire ogni attività utile al fine del loro ottenimento.
11) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
9 il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Dueville (VI) in data 12/11/2005.
All'esito dell'udienza del 17/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 31/10/2016 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
10 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , e , alla Per_1 Per_2 Per_3
prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori , e;
Per_1 Per_2 Per_3
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori , e;
Per_1 Per_2 Per_3
11 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Dueville (VI) il 12/11/2005 alle condizioni in
[...] Parte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dueville (VI) al n. 33, parte
II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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