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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 303/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in L'Aquila, S.S. 80, n. 8, palazzo C rappr. e dif. dall'Avv.to Domenico Paleri giusta procura in atti APPELLANTE E
; Controparte_1 contumace
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 23.04.2024 del Tribunale di L'Aquila.
Conclusioni: come da atto di appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 23.04.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, docente non di ruolo della
1 scuola primaria, aveva riconosciuto alla medesima il diritto all'assegnazione del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del all'accredito, in suo favore, della somma di € CP_2
500,00, oltre accessori, per ciascun anno scolastico, condannando, altresì, il CP_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad € 1000,00, oltre accessori.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale omesso di considerare l'anno scolastico 2022/2023, in corso all'atto della domanda, benché la ricorrente avesse richiesto il riconoscimento del bonus anche per tale annualità; censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale omesso di applicare, nella liquidazione delle spese di lite, i valori medi della tabella di cui al D.M. n. 55/2014.
Il , benché ritualmente citato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di L'Aquila Parte_1 depositato in data 11.04.2023, esponendo che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del come docente di scuola primaria Controparte_1 con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, presso la scuola statale
Mariele Ventre, appartenente all'Istituto Comprensivo Teofilo Patini;
che, in quanto docente precario, la ricorrente non aveva mai percepito il c.d. bonus carta docente, introdotto dall'art. 1 CO. 121 L. 13.07.2015, n. 107, di importo pari ad € 500,00 l'anno, da attribuire al personale docente per sostenerne la formazione e l'aggiornamento professionale;
che, infatti, in base al D.P.C.M. 23.09.2015 il bonus è attribuito ai soli docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
che il D.P.C.M. 28.11.2016 aveva poi esteso la concessione del bonus anche ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
che l'esclusione dei docenti precari costituiva un'illegittima discriminazione ai loro danni, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente, non distingue tra personale di ruolo e personale non di ruolo;
che la normativa in parola violava, perciò, il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratti di lavoro a termine previsto dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 18.05.2022, nella causa C-450/21, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve
2 essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno”; che, pertanto, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la normativa eurounitaria, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto di percepire il bonus in questione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire il beneficio previsto dall'art. 1 CO. 121 L. n. 107/2015 per i suddetti anni scolastici, con conseguente condanna del al pagamento, “mediante accredito sulla Carta CP_1
Elettronica del Docente”, dell'importo di € 2500,00, oltre accessori.
Il , benché ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio.
Il Tribunale, richiamato il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione
27.10.2023, n. 29961, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.P.C.; rilevato che “nel caso in esame la parte ricorrente [aveva] negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 svolto plurime supplenze sostanzialmente continuative da ottobre/novembre sino a giugno e nell'anno scolastico 2021/2022 svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche”; tanto premesso, ha riconosciuto alla parte attrice il diritto all'assegnazione del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del all'accredito, in suo favore, della somma di € 500,00, oltre CP_2 accessori, per ciascun anno scolastico.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per avere Parte_1 il Tribunale omesso di considerare l'anno scolastico 2022/2023, in corso all'atto della domanda, benché la ricorrente abbia richiesto il riconoscimento del bonus anche per tale annualità
La censura è fondata.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente ha dichiarato di prestare servizio “presso la scuola statale Mariele Ventre di Pettino- L'Aquila, facente parte dell'Istituto Comprensivo Teofilo Patini”, con contratto di supplenza annuale, con decorrenza dal 02.09.2022 e scadenza in data 30.06.2023 ed ha chiesto di accertare il suo diritto ad usufruire del bonus carta docente anche per tale anno scolastico.
La circostanza è stata debitamente documentata mediante produzione del relativo contratto di lavoro (cfr. doc. n. 6) fascicolo parte attrice di primo grado).
Pertanto, proprio alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27.10.2023, n. 29961, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere
3 alla ricorrente il diritto di percepire il bonus richiesto anche per il suddetto anno scolastico.
Infatti, con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4 Alla stregua di tali principi, il bonus spetta, perciò, anche per l'anno scolastico in corso all'atto del deposito del ricorso, a condizione che il relativo incarico abbia una durata annuale o, come nel caso di specie, fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente ha quindi diritto all'accredito del bonus anche con riferimento all'anno scolastico 2022/2023.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta la rideterminazione del regime delle spese di lite, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale omesso di applicare, nella liquidazione delle spese del giudizio, i valori medi della tabella di cui al D.M. n. 55/2014.
Ai sensi dell'art. 5 II CO. D.M. n. 55/2014, la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio dev'essere effettuata in base alla somma (€ 500,00) attribuita alla parte vincitrice, applicando i valori minimi della tabella, considerato il carattere elementare della controversia, che non ha comportato l'esame di alcuna questione di diritto.
Quanto al giudizio di primo grado, restando immutato lo scaglione di riferimento (da € 1101,00 ad € 5200,00), può essere confermata la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado.
Infatti, la serialità del contenzioso, che ha interessato un numero notevolissimo di docenti, tutti nella medesima posizione (precari con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) e che comporta l'esame delle medesime questioni di diritto, tutte affrontate e risolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, giustifica la liquidazione delle spese in un importo appena leggermente inferiore ai valori minimi della tabella di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, (pari ad € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 373,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di € 1030,00, escluso ogni compenso per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, il Controparte_1
deve, pertanto, essere condannato all'accredito, in favore di controparte,
[...] dell'ulteriore importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in favore dell'Avv.to Domenico Paleri, antistatario, fermo restando il governo delle spese di primo grado.
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P. Q. M.
La Corte
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna il all'accredito, in favore di controparte, Controparte_1 dell'ulteriore importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite CP_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 247,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Domenico Paleri, antistatario, fermo restando il governo delle spese di lite di primo grado.
L'Aquila, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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