CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18/09/2025, con motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata in atti, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Calabrese
APPELLANTE
E
in qualità CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rese in CP_4 data 15 aprile 2021 rappresentati e difesi dall'avv. Luigia Sorice
APPELLATI
OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato. Accertamento diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia.. Inidoneità dell'azione di mero accertamento, a differenza dell'azione di condanna, a costituire titolo esecutivo utile ex art. 2 c.5 Dlgs. 297/1982
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2019, conveniva in Parte_1
giudizio la società deducendo di aver prestato attività lavorativa CP_4
subordinata presso il bar “Antica Caffetteria” dal 08.01.2018 al 22.08.2018, senza regolare formalizzazione del rapporto e senza percepire le spettanze retributive dovute;
chiedeva, quindi, l'accertamento della subordinazione, la declaratoria di nullità della scrittura privata del 07.09.2018 e la condanna della società al pagamento di € 24.015,81.
La società resistente si costituiva tardivamente, eccependo l'insussistenza del rapporto subordinato e la natura familiare della prestazione.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese
(12.04.2021), il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli ex soci e ai Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
sensi dell'art. 2495 c.c.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Avellino con sentenza resa in funzione di Giudice del Lavoro, n.1167/2024 pubblicata il 6.12.2024 rigettava il ricorso, ritenendo non provata la subordinazione e compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propone appello l'originaria ricorrente, che insistendo per la condanna delle differenze retributive reclamate in primo grado, censura la sentenza impugnata deducendo, in particolare: l'erronea valutazione dei presupposti di fatto - circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato - della scrittura privata del 7.9.2018; l'erronea esclusione del valore probatorio del verbale ispettivo ITL ai medesimi fini;
l'error in procedendo circa l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dai soci subentrati nella stessa posizione processuale della Società estinta;
e, in ogni caso,
l'erronea valutazione del testimoniale raccolto;
l'erronea esclusione della prova dell'eterodirezione; l'erronea esclusione della possibilità di riqualificare
2 il rapporto come parasubordinato;
erronea qualificazione del rapporto come prestazione resa “affectionis vel benevolentiae causa”, non escludendo il vincolo familiare la subordinazione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha concluso per il rigetto dell'appello ribadendo: la nullità ed inutilizzabilità, in ogni sua parte della scrittura privata del 7.9.2018, l'esclusione del valore probatorio del verbale ispettivo ITL;
l'inattendibilità dei testi di parte ricorrente e, comunque, l'inidoneità delle relative dichiarazioni a provare la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione;
evidenziando che, in particolare,
i testi nulla avevano riferito circa poteri i direttivi e di controllo da cui inferire l'esistenza di un vincolo di subordinazione. La Difesa di parte appellata ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda nuova di riqualificazione del rapporto come parasubordinato, insistendo in ogni caso per la qualificazione del rapporto come lavoro familiare gratuito;
concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con dichiarazione di temerarietà della lite ex art.96
c.p.c.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nei termini di cui in motivazione.
1. Va premesso che la Società resistente, originariamente convenuta, nel corso del giudizio di primo grado, è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di liquidazione volontaria, con conseguente estinzione della stessa;
il giudizio di primo grado è, quindi, proseguito nei confronti dei soci succeduti
3 alla società estinta, previa riassunzione del medesimo giudizio, a seguito dell'interruzione avvenuta ai sensi degli artt.299 e ss c.p.c.
2. Sempre in via preliminare occorre ricordare che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'ordinamento prevede strumenti che consentono l'accertamento in questione nei confronti dei soggetti che sono tenuti e continuano a rispondere per la società di capitali, una volta che questa sia stata cancellata.
2.1 La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn.
6070 e 6072).
2.2 L'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs.
6/2003, disciplina gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e stabilisce: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” (oltre che nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi).
2.3 L'art. 2495 c.c. stabilisce, quindi, che i soci rispondono di tali debiti se e nella misura in cui abbiano percepito beni o somme nell'ambito della fase di liquidazione.
2.3.1 La percezione di utilità da parte del socio integra elemento costitutivo della responsabilità delineata dall'art. 2495 c.c., dal momento che rappresenta non solo il limite, ma anche il fondamento della pretesa che può essere fatta
4 valere dal creditore insoddisfatto, sicché la relativa prova grava su quest'ultimo
(Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474).
2.3.2 In merito alla ricostruzione sistematica della disposizione in esame, la
Suprema Corte, nella sua composizione più qualificata -Cass., Sez. un., n.
6070/13 sopra cit.- ha chiarito che dovendosi escludere (anche per non vulnerare il diritto di difesa ex art. 24 Cost.) che la cancellazione dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dall'art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo «di tipo successorio».
2.3.3 In particolare, le Sez. un. hanno affermato: “la ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base
e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori”, tenuto anche conto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
2.4 La successione a titolo universale dei soci delle società estinte implica che correttamente nel loro contraddittorio prosegue
5 il giudizio nei confronti della società stessa, salva poi la limitazione, che va provata in quel medesimo giudizio, della responsabilità patrimoniale dei singoli successori, assimilabile a quella dell'erede beneficiato, entro le somme effettivamente percepite (o, eventualmente, percepibili in esito al positivo sviluppo di separate azioni) in sede di bilancio di liquidazione
(Cass..civile sez. III, 01/07/2025, n.17734).
2.5 In sostanza, in caso di successiva estinzione della società cedente,
i soci devono essere qualificati come successori a titolo universale nella sola posizione processuale della società estinta, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., con conseguente legittimazione a proseguire il giudizio, in applicazione dell'art. 111 c.p.c., quale parte originaria.
2.5.1 Tale subentro opera sul piano esclusivamente processuale e attiene alla regolare prosecuzione del giudizio, prescindendo dalla circostanza che i soci abbiano effettivamente percepito somme in sede di riparto o risultino astrattamente destinatari di utilità ai sensi del bilancio finale di liquidazione.
2.6 La responsabilità patrimoniale personale dei soci verso i creditori sociali costituisce profilo distinto e attiene ad eventuale ulteriore e separata domanda direttamente nei loro confronti, essendo subordinata, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., alla verifica della percezione o della percepibilità di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
2.7 Per tali ragioni, il socio risponderà dei debiti sociali nella qualità di successore della società. Si tratta però di una responsabilità intra vires, limitata cioè agli utili percepiti in sede di bilancio finale di liquidazione, salva la sussistenza di eventuali ed eccezionali ipotesi di responsabilità illimitata dei soci di società di capitali. L'azione nei confronti dei liquidatori, invece, ha natura risarcitoria per le ipotesi di mala gestio commesse durante la fase di liquidazione.
6 3. Sulla base di tali considerazioni, le Sez. un. hanno quindi affermato che, alla tesi che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, appare preferibile “quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione …, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno”.
3.1 È pur vero che la responsabilità dei soci dovrebbe essere contenuta nei limiti di quanto da loro ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione e che nella specie non risulta ripartito nulla, ma ciò, a parere di questa Corte, ancora non impedisce l'azione nei confronti dei soci.
3.2 Ed invero, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n.
31933/2019 – richiamata da ultimo da Cass. civile sez. III, 01/07/2025,
n.17734 - la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.
3.3 Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass.
SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024), secondo cui l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ha natura dinamica e può sussistere anche in assenza di utilità immediatamente conseguibili, ogniqualvolta la parte attrice rappresenti l'esigenza di munirsi di un titolo idoneo a tutelare il proprio diritto in concreto, anche rispetto a situazioni sopravvenute o in via meramente conservativa.
7 4. Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto l'interesse ad ottenere un titolo esecutivo utile per l'accesso al Fondo di Garanzia CP_5
4.1 È appena il caso di rimarcare che in base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di
Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
4.2 Nel caso in esame, tuttavia, è circostanza pacifica, oltre che coperta da giudicato interno, quella secondo cui gli ex soci della Società di capitali estinta non abbiano percepito beni o somme nell'ambito della fase di liquidazione, il che porta ad escludere in radice l'elemento costitutivo della responsabilità delineata dall'art. 2495 c.c. e, conseguentemente, l'eventuale possibilità di condanna degli stessi al pagamento delle differenze retributive e del TFR reclamati dall'originaria ricorrente.
4.3 Orbene per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 17026/2006,
Cass. 16262/2015 e Cass. 12893/2015) l'azione di mero accertamento mira solo a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, ma non è idonea, a differenza dell'azione di condanna,
a procurare alla parte ricorrente un titolo idoneo alla soddisfazione della propria pretesa creditoria, non potendosi nel caso di specie escutere né il patrimonio della Società datrice estinta nel corso del giudizio per liquidazione volontaria, né quello degli ex soci che nulla hanno percepito a seguito della citata liquidazione.
4.4 In altre parole, l'azione di accertamento del diritto, unica conseguibile in questa fase non è funzionale al conseguimento del bene della vita auspicato in concreto (titolo esecutivo per l'accesso al fondo di
Garanzia in quanto non è volta alla formazione di un titolo CP_5
esecutivo idoneo a tal fine.
8 5. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza sebbene sulla scorta di diversa motivazione, atteso che, per quanto sopra esposto, la domanda attorea debba essere dichiarata inammissibile per insussistenza in concreto dell'interesse ad agire.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente grado di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito e legittimità sulla fattispecie in esame, ne impongono la compensazione integrale.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18/09/2025, con motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata in atti, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Calabrese
APPELLANTE
E
in qualità CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rese in CP_4 data 15 aprile 2021 rappresentati e difesi dall'avv. Luigia Sorice
APPELLATI
OGGETTO: Accertamento rapporto di lavoro subordinato. Accertamento diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia.. Inidoneità dell'azione di mero accertamento, a differenza dell'azione di condanna, a costituire titolo esecutivo utile ex art. 2 c.5 Dlgs. 297/1982
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2019, conveniva in Parte_1
giudizio la società deducendo di aver prestato attività lavorativa CP_4
subordinata presso il bar “Antica Caffetteria” dal 08.01.2018 al 22.08.2018, senza regolare formalizzazione del rapporto e senza percepire le spettanze retributive dovute;
chiedeva, quindi, l'accertamento della subordinazione, la declaratoria di nullità della scrittura privata del 07.09.2018 e la condanna della società al pagamento di € 24.015,81.
La società resistente si costituiva tardivamente, eccependo l'insussistenza del rapporto subordinato e la natura familiare della prestazione.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese
(12.04.2021), il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli ex soci e ai Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
sensi dell'art. 2495 c.c.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Avellino con sentenza resa in funzione di Giudice del Lavoro, n.1167/2024 pubblicata il 6.12.2024 rigettava il ricorso, ritenendo non provata la subordinazione e compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propone appello l'originaria ricorrente, che insistendo per la condanna delle differenze retributive reclamate in primo grado, censura la sentenza impugnata deducendo, in particolare: l'erronea valutazione dei presupposti di fatto - circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato - della scrittura privata del 7.9.2018; l'erronea esclusione del valore probatorio del verbale ispettivo ITL ai medesimi fini;
l'error in procedendo circa l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dai soci subentrati nella stessa posizione processuale della Società estinta;
e, in ogni caso,
l'erronea valutazione del testimoniale raccolto;
l'erronea esclusione della prova dell'eterodirezione; l'erronea esclusione della possibilità di riqualificare
2 il rapporto come parasubordinato;
erronea qualificazione del rapporto come prestazione resa “affectionis vel benevolentiae causa”, non escludendo il vincolo familiare la subordinazione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha concluso per il rigetto dell'appello ribadendo: la nullità ed inutilizzabilità, in ogni sua parte della scrittura privata del 7.9.2018, l'esclusione del valore probatorio del verbale ispettivo ITL;
l'inattendibilità dei testi di parte ricorrente e, comunque, l'inidoneità delle relative dichiarazioni a provare la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione;
evidenziando che, in particolare,
i testi nulla avevano riferito circa poteri i direttivi e di controllo da cui inferire l'esistenza di un vincolo di subordinazione. La Difesa di parte appellata ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda nuova di riqualificazione del rapporto come parasubordinato, insistendo in ogni caso per la qualificazione del rapporto come lavoro familiare gratuito;
concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con dichiarazione di temerarietà della lite ex art.96
c.p.c.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nei termini di cui in motivazione.
1. Va premesso che la Società resistente, originariamente convenuta, nel corso del giudizio di primo grado, è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di liquidazione volontaria, con conseguente estinzione della stessa;
il giudizio di primo grado è, quindi, proseguito nei confronti dei soci succeduti
3 alla società estinta, previa riassunzione del medesimo giudizio, a seguito dell'interruzione avvenuta ai sensi degli artt.299 e ss c.p.c.
2. Sempre in via preliminare occorre ricordare che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'ordinamento prevede strumenti che consentono l'accertamento in questione nei confronti dei soggetti che sono tenuti e continuano a rispondere per la società di capitali, una volta che questa sia stata cancellata.
2.1 La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn.
6070 e 6072).
2.2 L'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs.
6/2003, disciplina gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e stabilisce: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” (oltre che nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi).
2.3 L'art. 2495 c.c. stabilisce, quindi, che i soci rispondono di tali debiti se e nella misura in cui abbiano percepito beni o somme nell'ambito della fase di liquidazione.
2.3.1 La percezione di utilità da parte del socio integra elemento costitutivo della responsabilità delineata dall'art. 2495 c.c., dal momento che rappresenta non solo il limite, ma anche il fondamento della pretesa che può essere fatta
4 valere dal creditore insoddisfatto, sicché la relativa prova grava su quest'ultimo
(Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474).
2.3.2 In merito alla ricostruzione sistematica della disposizione in esame, la
Suprema Corte, nella sua composizione più qualificata -Cass., Sez. un., n.
6070/13 sopra cit.- ha chiarito che dovendosi escludere (anche per non vulnerare il diritto di difesa ex art. 24 Cost.) che la cancellazione dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dall'art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo «di tipo successorio».
2.3.3 In particolare, le Sez. un. hanno affermato: “la ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base
e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori”, tenuto anche conto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
2.4 La successione a titolo universale dei soci delle società estinte implica che correttamente nel loro contraddittorio prosegue
5 il giudizio nei confronti della società stessa, salva poi la limitazione, che va provata in quel medesimo giudizio, della responsabilità patrimoniale dei singoli successori, assimilabile a quella dell'erede beneficiato, entro le somme effettivamente percepite (o, eventualmente, percepibili in esito al positivo sviluppo di separate azioni) in sede di bilancio di liquidazione
(Cass..civile sez. III, 01/07/2025, n.17734).
2.5 In sostanza, in caso di successiva estinzione della società cedente,
i soci devono essere qualificati come successori a titolo universale nella sola posizione processuale della società estinta, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., con conseguente legittimazione a proseguire il giudizio, in applicazione dell'art. 111 c.p.c., quale parte originaria.
2.5.1 Tale subentro opera sul piano esclusivamente processuale e attiene alla regolare prosecuzione del giudizio, prescindendo dalla circostanza che i soci abbiano effettivamente percepito somme in sede di riparto o risultino astrattamente destinatari di utilità ai sensi del bilancio finale di liquidazione.
2.6 La responsabilità patrimoniale personale dei soci verso i creditori sociali costituisce profilo distinto e attiene ad eventuale ulteriore e separata domanda direttamente nei loro confronti, essendo subordinata, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., alla verifica della percezione o della percepibilità di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
2.7 Per tali ragioni, il socio risponderà dei debiti sociali nella qualità di successore della società. Si tratta però di una responsabilità intra vires, limitata cioè agli utili percepiti in sede di bilancio finale di liquidazione, salva la sussistenza di eventuali ed eccezionali ipotesi di responsabilità illimitata dei soci di società di capitali. L'azione nei confronti dei liquidatori, invece, ha natura risarcitoria per le ipotesi di mala gestio commesse durante la fase di liquidazione.
6 3. Sulla base di tali considerazioni, le Sez. un. hanno quindi affermato che, alla tesi che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, appare preferibile “quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione …, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno”.
3.1 È pur vero che la responsabilità dei soci dovrebbe essere contenuta nei limiti di quanto da loro ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione e che nella specie non risulta ripartito nulla, ma ciò, a parere di questa Corte, ancora non impedisce l'azione nei confronti dei soci.
3.2 Ed invero, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n.
31933/2019 – richiamata da ultimo da Cass. civile sez. III, 01/07/2025,
n.17734 - la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.
3.3 Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass.
SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024), secondo cui l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ha natura dinamica e può sussistere anche in assenza di utilità immediatamente conseguibili, ogniqualvolta la parte attrice rappresenti l'esigenza di munirsi di un titolo idoneo a tutelare il proprio diritto in concreto, anche rispetto a situazioni sopravvenute o in via meramente conservativa.
7 4. Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto l'interesse ad ottenere un titolo esecutivo utile per l'accesso al Fondo di Garanzia CP_5
4.1 È appena il caso di rimarcare che in base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di
Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
4.2 Nel caso in esame, tuttavia, è circostanza pacifica, oltre che coperta da giudicato interno, quella secondo cui gli ex soci della Società di capitali estinta non abbiano percepito beni o somme nell'ambito della fase di liquidazione, il che porta ad escludere in radice l'elemento costitutivo della responsabilità delineata dall'art. 2495 c.c. e, conseguentemente, l'eventuale possibilità di condanna degli stessi al pagamento delle differenze retributive e del TFR reclamati dall'originaria ricorrente.
4.3 Orbene per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 17026/2006,
Cass. 16262/2015 e Cass. 12893/2015) l'azione di mero accertamento mira solo a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, ma non è idonea, a differenza dell'azione di condanna,
a procurare alla parte ricorrente un titolo idoneo alla soddisfazione della propria pretesa creditoria, non potendosi nel caso di specie escutere né il patrimonio della Società datrice estinta nel corso del giudizio per liquidazione volontaria, né quello degli ex soci che nulla hanno percepito a seguito della citata liquidazione.
4.4 In altre parole, l'azione di accertamento del diritto, unica conseguibile in questa fase non è funzionale al conseguimento del bene della vita auspicato in concreto (titolo esecutivo per l'accesso al fondo di
Garanzia in quanto non è volta alla formazione di un titolo CP_5
esecutivo idoneo a tal fine.
8 5. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza sebbene sulla scorta di diversa motivazione, atteso che, per quanto sopra esposto, la domanda attorea debba essere dichiarata inammissibile per insussistenza in concreto dell'interesse ad agire.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente grado di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito e legittimità sulla fattispecie in esame, ne impongono la compensazione integrale.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
9