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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 20/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...], il [...] e residente in [...]
e
(c.f.: ), nato a [...], il [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana BARRELLA (C.F. ,), che C.F._3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi: Mail: ; Pec: e presso il cui studio legale, Email_1 Email_2 sito in Caserta (CE), alla Via Guglielmo Marconi n. 9, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 13.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (CS) il 18.03.2006 e trascritto nel Registri dello stato civile del Comune di AN (CS) dell'anno 2006 al n. 4, Serie A, Parte II, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...], in data [...], e CP_1 [...]
nato a [...], in data [...]. CP_2
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente, giusta verbale ex 711, c.p.c. omologato in data 30 luglio 2022;
- di essere stati autorizzati a vivere separati e di avere ritualmente sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Paola;
- che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- che sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 898/1970 e successive modifiche.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con provvedimento del 30.07.2022 è stata omologata, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M, la separazione tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) Responsabilità
Affidare i figli e in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno CP_1 CP_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con domiciliazione prevalente presso la casa materna, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Il IG. terrà con sé i figli tutte le volte che lo vorrà e che gli stessi ne faranno richiesta, Pt_2 previo accordo con la e compatibilmente con gli impegni extrascolastici degli stessi, Pt_1 sempre assecondando la loro volontà i periodi dell'anno coincidenti con il Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra Parte_3 e saranno rispettivamente con i genitori così come da turnazione. CP_2 Nei mesi estivi di luglio e agosto, previo accordo con la IG.ra , il IG. terrà Pt_1 Pt_2 con sé i figli per gg 15 anche non consecutivi.
B) Tempi di permanenza
Collocare anagraficamente e in via preferenziale e presso la casa materna e CP_1 CP_2 disporre che il IG. , possa vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Pt_2 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
1. durante l'anno scolastico: previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
2. durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
3. durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
4. durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
5. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: previo accordo con la IG.ra . Pt_1
C) Residenza preferenziale dei figli
La casa coniugale già di proprietà esclusiva della IG.ra , sita in AN (CS), via Pt_1 bologna n. 13, così censita al NCEU del Comune di AN (CS), è il luogo di residenza preferenziale di e i quali, concordemente con la IG.ra , potranno in CP_1 CP_2 Pt_1 ogni caso recarsi anche per periodi più lunghi presso l'abitazione paterna.
D) Ripartizione degli oneri di mantenimento di e CP_1 Per_1
[...] a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento di e di
[...] Parte_2 CP_1
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi: CP_2 1 versando alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Pt_1 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
2 tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra per il caso di anticipazione, il Pt_1
50% delle seguenti spese per e CP_1 CP_2 • spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo;
• spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo;
• spese mediche non sottoposte a preventivo accordo;
• spese mediche sottoposte a preventivo accordo;
• ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo;
• ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo.
E) Assegno di divorzio.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
F) Altre pattuizioni
Le parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa e di avere così definito ogni rapporto di carattere patrimoniale, economico e familiare tra gli stessi attinente al matrimonio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 20/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di separazione dei beni, in AN (CS) Parte_1 Parte_2 il 18.03.2006 e trascritto nel Registri dello stato civile del Comune di AN (CS) dell'anno 2006 al n. 4, Serie A, Parte II;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 20/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata a [...], il [...] e residente in [...]
e
(c.f.: ), nato a [...], il [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana BARRELLA (C.F. ,), che C.F._3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi: Mail: ; Pec: e presso il cui studio legale, Email_1 Email_2 sito in Caserta (CE), alla Via Guglielmo Marconi n. 9, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 13.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (CS) il 18.03.2006 e trascritto nel Registri dello stato civile del Comune di AN (CS) dell'anno 2006 al n. 4, Serie A, Parte II, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...], in data [...], e CP_1 [...]
nato a [...], in data [...]. CP_2
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente, giusta verbale ex 711, c.p.c. omologato in data 30 luglio 2022;
- di essere stati autorizzati a vivere separati e di avere ritualmente sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Paola;
- che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- che sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 898/1970 e successive modifiche.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con provvedimento del 30.07.2022 è stata omologata, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M, la separazione tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) Responsabilità
Affidare i figli e in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno CP_1 CP_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con domiciliazione prevalente presso la casa materna, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Il IG. terrà con sé i figli tutte le volte che lo vorrà e che gli stessi ne faranno richiesta, Pt_2 previo accordo con la e compatibilmente con gli impegni extrascolastici degli stessi, Pt_1 sempre assecondando la loro volontà i periodi dell'anno coincidenti con il Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra Parte_3 e saranno rispettivamente con i genitori così come da turnazione. CP_2 Nei mesi estivi di luglio e agosto, previo accordo con la IG.ra , il IG. terrà Pt_1 Pt_2 con sé i figli per gg 15 anche non consecutivi.
B) Tempi di permanenza
Collocare anagraficamente e in via preferenziale e presso la casa materna e CP_1 CP_2 disporre che il IG. , possa vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Pt_2 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
1. durante l'anno scolastico: previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
2. durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
3. durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
4. durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: ad anni alterni sempre previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
5. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: previo accordo con la IG.ra . Pt_1
C) Residenza preferenziale dei figli
La casa coniugale già di proprietà esclusiva della IG.ra , sita in AN (CS), via Pt_1 bologna n. 13, così censita al NCEU del Comune di AN (CS), è il luogo di residenza preferenziale di e i quali, concordemente con la IG.ra , potranno in CP_1 CP_2 Pt_1 ogni caso recarsi anche per periodi più lunghi presso l'abitazione paterna.
D) Ripartizione degli oneri di mantenimento di e CP_1 Per_1
[...] a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento di e di
[...] Parte_2 CP_1
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi: CP_2 1 versando alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Pt_1 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
2 tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra per il caso di anticipazione, il Pt_1
50% delle seguenti spese per e CP_1 CP_2 • spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo;
• spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo;
• spese mediche non sottoposte a preventivo accordo;
• spese mediche sottoposte a preventivo accordo;
• ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo;
• ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo.
E) Assegno di divorzio.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
F) Altre pattuizioni
Le parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa e di avere così definito ogni rapporto di carattere patrimoniale, economico e familiare tra gli stessi attinente al matrimonio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 20/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di separazione dei beni, in AN (CS) Parte_1 Parte_2 il 18.03.2006 e trascritto nel Registri dello stato civile del Comune di AN (CS) dell'anno 2006 al n. 4, Serie A, Parte II;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo