CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 444/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 444/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4633/2024, pubblicata in data 3/10/2024, del Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4313/2022 R.G., avente ad oggetto Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge n. 689 del 1981, e vertente
TRA
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 _1
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo per procura depositata in via telematica,
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Montecorvino Rovella (SA) alla via Piano n. 5;
APPELLANTE
E
, ente pubblico non economico, in persona del Direttore RO
ad interim dott. , domiciliato al Corso IB (Pal. Amato) , Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dal funzionario delegato dell'ITL di dott.ssa Anna Maria Stile;
CP_2
APPELLATO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19/6/2025, nei termini specificati nel relativo verbale di udienza, riportandosi, in particolare, ai rispettivi atti scritti. A tale udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 26/3/2025 in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante pro tempore della , ha proposto appello avverso la _1
sentenza n. 4633/2024, pubblicata in data 3/10/2024, del Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4313/2022 R.G., nei confronti dell' RO
. Con tale atto l'appellante ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
[...]
«CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la seguente domanda: - in via preliminare e cautelare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale - riformare la sentenza n. 4633/2024
EMESSA E DEPOSITATA NEL PROCEDIMENTO R.G. 4313/2022 DALL'ILL.MO TRIBUNALE
DI SALERNO IN DATA 03.10.2024 e, per l'effetto, accogliere il ricorso in opposizione proposto, annullando l'ordinanza – ingiunzione impugnata, condannando altresì la parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA, chiede ammettersi i mezzi istruttori ritualmente richiesti e non ammessi in primo grado, … ».
La parte appellata si è costituita in appello RO
«CONCLUSIONI Voglia la Corte d'Appello adita rigettare la richiesta di sospensione delle sentenza impugnata, dichiarare l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto, rigettare il proposto appello, confermare la sentenza n. 4633/2022 del Tribunale di Salerno, l'ordinanza di ingiunzione impugnata n. 3846/2910 B del 16/03/2022 e le sanzioni amministrative in esse comminate, vinte le spese ai sensi dell'art 9 co 2 D.lvo 149/2015».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19/6/2025, nei termini specificati nel relativo verbale di udienza, riportandosi, in particolare, ai rispettivi atti scritti.
A tale udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Nel primo grado di giudizio in proprio e quale legale rapp.te pro tempore Parte_1
della ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 3846/2910B del CP_1
16/3/2022 dell' , con la quale è stato ingiunto a CP_2 RO [...]
e alla di pagare, “alternativamente, quale obbligato in solido” la somma Pt_1 Controparte_5 di € 3.960,00, quale sanzione pecuniaria, ed € 19,00 per spese di procedura, per la seguente violazione: Aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con esclusione del datore di lavoro domestico); norme violate: art. 3 D. L. 22/02/2002 convertito nella legge 23/04/2002 n. 73, come modificato e integrato dall'art. 4 Legge 04/11/2010 n. 183.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il tribunale ha, in particolare, così statuito: «
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. Parte_1
3846/2910B, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta
l'opposizione e per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 3846/2910B del 16.03.2022; 2)
Condanna , in proprio e quale legale rappresentante p.t. della PA. al Parte_1 CP_6 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 682,60 anziché € 852,00 (Fase Studio € 213,00,
Fase Introduttiva € 213,00, Fase Decisionale € 426,00), applicata la riduzione del 20% di cui all'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015, oltre spse generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge».
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 _1
, ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in primo grado.
[...]
I motivi della impugnazione.
I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata violazione dell'art. 24 Cost., violazione del diritto di difesa del ricorrente, omessa ammissione mezzi istruttori;
la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ha ritenuto legittima la non ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
si chiede di ammettere i mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e, cioè, la prova testimoniale;
con l'ordinanza n. 36573 del 14/12/2022 la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudice: non godendo di fede privilegiata, si chiede di garantire il diritto di difesa e al contraddittorio della e, per l'effetto, di consentire l'audizione dei testi in contraddittorio, CP_1 circostanza non avvenuta nell'accesso ispettivo;
la parte appellante è stata ingiustamente privata del diritto di difendersi e di escutere , affinché quest'ultimo potesse confutare e/o CP_7
confermare le dichiarazioni rese agli organi ispettivi;
con particolare riferimento alla valenza probatoria attribuibile ai verbali ispettivi dell'ITL e al contenuto dichiarativo in essi “versato” dai lavoratori, il Tribunale afferma che in giurisprudenza è ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, il principio, peraltro espressamente riaffermato nella recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2024, secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 6 giugno
2008, n. 15703); vi è stata violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; vi è stata contestazione fuori termine;
si rileva che l'accertamento ispettivo risulta avvenuto in data 31.08.2019 e, in tale frangente, veniva “accertato” il presunto lavoro irregolare del sig. ; non è dato CP_7
comprendere il motivo per cui la contestazione non risulti successivamente avvenuta nel termine di
90 giorni, in violazione del disposto dell'art. 14 l. 689/81, trattandosi di una mera irregolarità, non già di una copiosa attività di accertamento ispettivo;
si chiede che venga effettuata una valutazione nel merito circa il momento in cui potesse essere individuato il dies a quo per la comunicazione della contestazione, tenendo conto del fatto che nel caso di specie la contestazione avrebbe ben potuto essere tradotta in accertamento già nelle imminenze della fine della ispezione, non essendo necessario una fase di accertamento ulteriore;
non sussistono, né vengono documentate, esigenze particolari tali da dilatare i tempi di cui all'art. 14 l. 689/81; inoltre, proprio nella stessa ordinanza ingiunzione si fa riferimento al rapporto n. 2910 del 04.01.2021, di guisa che è da tale data, quale dies ad quem, che occorre far riferimento agli effetti testé indicati.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata va confermata.
Quanto al termine di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, va rilevato quanto qui di seguito esposto. La cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto, della legge 24 novembre
1981, n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata [cfr. Cass. civ., sez. L, sentenza n. 7951 dell'1/4/2009].
Nel caso in esame il giudice di primo grado ho così esposto in motivazione: «… Spetta dunque al giudice di merito, in assenza di limiti temporali predeterminati, valutare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza e individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenuto conto della complessità delle indagini e della maggiore o minore difficoltà del caso concreto. Dalla documentazione depositata si rileva che , in considerazione della complessa attività ispettiva svolta nei periodi dal 31.8.2019 (nel corso di indagini articolate che hanno dato luogo a diverse contestazioni), solo in data 11.3.2020 data in cui si sono conclusi gli accertamento possa farsi decorrere il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981. In quella data è avvenuta la notifica in favore del legale rappresentante della società».
Questa motivazione risulta congrua e va confermata. Nel caso in esame gli accertamenti iniziali relativi alla violazione contestata sono stati svolti nell'ambito di attività di accertamento tendenti a finalità varie e sono state effettuate dalla Guardia di IN. Nel verbale di accertamento e notificazione della Guardia di IN – Tenenza Battipaglia, datato 11/3/2020 si trova, in particolare, affermato quanto segue: «Il 31/08/2019 è stato iniziato un controllo fiscale nei confronti della società in rubrica indicata (scil. , al fine di controllare l'adempimento delle CP_1
disposizioni contemplate dalla normativa tributaria con particolare riguardo al corretto assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta nonché a contrasto dell'economia sommersa c.d. “lavoro nero”».
L'attività di accertamento, quindi, non è stata espletata dall' RO
, ma dalla Guardia di IN, peraltro nell'ambito di accertamenti di varia natura relativi, in
[...] particolare, al controllo dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria con specifico riguardo al corretto assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta (oltre che al contrasto dell'economia sommersa c.d. “lavoro nero”). La varietà e complessità delle attività di accertamento svolte dalla Guardia di IN risultano elementi che rendono sicuramente congruo il tempo trascorso. La valutazione della tempestività della contestazione, inoltre, prescinde dalla data di commissione della violazione e va effettuata con riferimento all'esito del procedimento di accertamento, procedimento che, nel caso in esame, si è concluso solo con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'11/3/2020. La contestazione e notificazione risulta, poi, effettuata in pari data rispetto alla redazione del verbale unico di accertamento e, quindi, in data
11/3/2020. Il tempo trascorso dall'inizio della attività di indagine sino alla redazione del verbale unico di accertamento, peraltro, risulta sicuramente congruo in ragione della varietà e complessità delle indagini svolte dalla Guardia di IN.
Risulta, in definitiva, rispettato il termine di cu all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e ogni motivo di impugnazione sul punto proposto risulta infondato e va disatteso.
Quanto agli elementi posti a base della contestazione della violazione, va osservato che a base di tale contestazione sussistono le risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di
IN e le dichiarazioni rese da nell'immediatezza dei fatti, trasfuse nel processo CP_7
verbale di rilevamento e identificazione del personale della Guardia di IN – Compagnia Eboli –
II Sezione Operativa datato 31/8/2019.
La cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche [cfr. Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 7/11/2014; in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, e il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno
1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 34].
La cassazione ha, altresì, precisato che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli].
La cassazione ha, inoltre, affermato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti [cfr. Cass. civ., sez.
L, sentenza n. 9251 del 19/4/2010].
Nel caso qui esaminato dal processo verbale di rilevamento e identificazione del personale della Guardia di IN – Compagnia di Eboli – II Sezione Operativa datato 31/8/2019 si desume, in particolare, quanto segue: i verbalizzanti hanno iniziato un controllo fiscale nei confronti della ditta e hanno rilevato la presenza di , “intento/a prestare la propria opera CP_1 CP_7 presso i locali aziendali”; il , a seguito di richiesta di fornire chiarimenti in merito al CP_7 rapporto di lavoro in atto con il contribuente sottoposto a verifica, “Aderendo all'invito” ha dichiarato di avere intrapreso la propria attività lavorativa in data 31/08/2019, di prestare la propria attività come lavoratore dipendente, di svolgere le mansioni di addetto alle vendite di calzature, di effettuare l'orario lavorativo 09/13 – 16 e 30/ 20 e 30, di non essere stato assunto formalmente, ma di aver iniziato a rendere la sua prestazione lavorativa il 31/08/2019. Si desume, inoltre, dal predetto verbale del
31/8/2019 che il ha dichiarato quanto segue: «LA PARTE RIFERISCE DI AVER CP_7
INTRAPRESO LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA IN DATA ODIERNA, DI NON AVER
FORMALMENTE IL RAPPORTO DILAVORO, DI NON AVER CONCORDATO LA
RETRIBUZIONE DI LAVORO … DAL LUNEDI' AL SABATO CON RIPOSO SETTIMANALE
LA DOMENICA. OLTRE A ME SVOLGE L'ATTIVITA' DI COMMESSA LA SIG.RA JESSICA
(DI CUI NON CONOSCO IL COGNOME».
Da quanto esposto si desume che i militari della Guardia di IN hanno direttamente accertato la presenza di intento a prestare la sua opera presso i locali aziendali della CP_7
ditta in Battipaglia. CP_1
Coniugando tale indiscutibile dato di fatto, direttamente percepito e accertato dai militari, con le dichiarazioni precise e univoche rese nell'immediatezza dei fatti dal lavoratore , CP_7
si evince chiaramente che parte attualmente appellante aveva instaurato con il un CP_7
rapporto di lavoro subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, come, poi, successivamente accertato in via definitiva con il verbale di accertamento e notificazione della Guardia di IN – Tenenza di Battipaglia datato
11/3/2020, dal quale emerge, fra l'altro, quanto segue: «… L'elaborazione delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita agli atti ha permesso di riscontrare che il rapporto di lavoro della persona indicate al punto 1 che precede (scil. ), non è regolarmente formalizzato così CP_7 come previsto dalla normativa vigente. Il sig. infatti, ha confermato l'omessa Parte_1
regolarizzazione del rapporto di lavoro del predetto lavoratore. In virtù di quanto sopra esposto, nel corso delle successive attività ispettive i verbalizzanti hanno riscontrato violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale … . In particolare la sulla base di quanto emerso nel corso CP_1 dell'attività ispettiva, si rileva abbia impiegato nr. 1 (uno) lavoratore subordinato sena effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro agli uffici preposti e/o Centri per l'Impiego».
Le risultanze processuali sinora esposto dimostrano che il aveva senz'altro CP_7 instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la ditta senza preventiva CP_1
comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Sussiste, quindi, la violazione contestata e correttamente è stata irrogata la sanzione con la ordinanza ingiunzione oggetto della opposizione in primo grado.
Va precisato che correttamente il giudice di primo grado non ha ammesso la prova testimoniale articolata in tale grado dalla parte attualmente appellante. La richiesta di ammissione di prova testimoniale è stata ribadita in appello nei termini seguenti (cfr. atto di appello): «si chiede all'Ecc.mo Collegio adito di ammettersi i mezzi istruttori articolati nel proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e cioè prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che il sig.
[...]
nato il [...], è nipote del sig. ”; 2. “Vero che, in data 11.03.2020, il CP_7 Parte_1 sig. , come accadeva talvolta, si era recato presso l'esercizio commerciale gestito dallo CP_7 zio, al fine di trascorrere un po' di tempo con quest'ultimo?”; 3. “Vero che, in tale Parte_1
frangente, in data 11.03.2020, visto che il sig. stava sistemando della merce nel proprio Parte_1
esercizio commerciale, il sig. decideva di aiutarlo in tale attività, in maniera del tutto CP_7 gratuita?”; 4. “Vero che il sig. aveva, in data 11.03.2020, altri dipendenti assunti Parte_1 nell'esercizio commerciale di cui risulta titolare la ”; Si indicano a testi i sigg. 1. CP_1 [...]
2. dom.to in Eboli;
3. dom.ta in Eboli;
4. , dom.ta CP_7 Testimone_1 CP_8 CP_9
in Eboli».
Dalla disamina dei capi di prova articolati dalla parte ora appellante emerge che, anche in caso di esito della prova favorevole alla parte richiedente, in ogni caso le circostanze articolate non sarebbero state sufficienti a contrastare le risultanze evidenti degli accertamenti compiuti dalla
Guardia di IN (trasfusi nei verbali più sopra indicati) uniti alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da . Questi elementi appena citati dimostrano CP_7
incontrovertibilmente che il era stato assunto quale lavoratore subordinato dalla ditta CP_7
Dai capi di prova testimoniale articolati, anzi, si desume la conferma che CP_1 [...] si trovava all'interno dell'esercizio commerciale e stava, fra l'altro, svolgendo una attività CP_7
tipica del lavoratore subordinato quale è quella di sistemazione della merce. Ne consegue che l'eventuale espletamento della prova per testimoni non avrebbe aggiunto nulla di utile alla prospettazione della vicenda offerta dalla parte ora appellante. Correttamente, quindi, tale prova non
è stata espletata in primo grado. Tutte le istanze di carattere istruttorio formulate in grado di appello vanno, quindi, disattese.
Da tutto quanto sinora esposto si desume che la sentenza impugnata (che ha rigettato l'opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 3846/2910B del 16.03.2022, emessa dal Direttore dell' ) è corretta e va integralmente confermata. Tutti i RO motivi di impugnazione proposti risultano, infatti, infondati e vanno disattesi.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
Ai fini della disciplina delle spese del primo grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dei motivi di opposizione e, quindi, la totale soccombenza di parte ricorrente in primo grado, tali spese sono state correttamente poste a carico della parte opponente dal giudice di primo grado. Atteso l'esito del giudizio, questa statuizione va senz'altro confermata.
In ordine alle spese del secondo grado di giudizio, poi, va ugualmente applicato il criterio della soccombenza e, quindi, tali spese vanno poste a carico della parte appellante in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante pro tempore della , in ragione della _1
integrale soccombenza. Queste spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia [€ 3.960,00 + € 19,00 = € 3.939,00; scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00] e alle attività difensive concretamente espletate.
Atteso il rigetto dell'appello, poi, va dichiarato che sussistono i presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 pro tempore della , nei confronti dell' _1 RO
, con sede in al C.so IB, n. 142/d, in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2
tempore, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 4633/2024, pubblicata in data 3/10/2024, del Tribunale di Salerno, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4313/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni relative alle spese del primo grado di giudizio;
3. condanna in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
, al pagamento, in favore dell' _1 RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del
[...]
secondo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi, ed € 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante
[...]
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Pt_1 _1
, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 19/6/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Vito Colucci