Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 865/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Genova alla via XII ottobre n. 12/13 presso lo studio dell'avv. Cristina
CARENA che unitamente e disgiuntamente con l'avv. Enrico STORARI la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1
in Genova alla via San B. della Certosa n. 1 presso l'avv Gian Paolo POGGI, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana CIULLINI per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“In via d'appello
In totale riforma della sentenza 602/2023 del Tribunale Ordinario di Genova, pubblicata il
07.03.2023 e non notificata, pronuncia emessa a definizione del giudizio R.G. 10336/2020,
1
In via istruttoria
Convocarsi il CTU Ing. per doverosi chiarimenti in merito alla causazione Persona_1 del sinistro, con specifico riferimento alle non chiarite cause di esclusione di fatti dolosi di terzi (avvalorate dal semplice verbale dei Vigili del Fuoco) e alla mancata chiara individuazione delle cause dell'incendio occorso al veicolo del Sig. Pt_2
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i giudizi, rimborso forfettario
15%, CPA e delle spese di CTU dell'ATP e del primo grado di giudizio. “
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova respingere l'appello proposto perché infondato, per tutti i motivi sopra esposti e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n.
602/23, con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
società assicuratrice per rischio incendio, dopo aver pagato un indennizzo per CP_1 un'autovettura che aveva preso fuoco all'interno di un box privato nel luglio 2006, agiva ex art 1916 c.c. in rivalsa, in surroga nei diritti dell'assicurato ( utilizzatore in CP_2
virtù di contratto di leasing dell'autovettura di cui era proprietaria nei CP_3
confronti del presunto terzo responsabile società venditrice dell'autovettura, sul CP_4
presupposto di un difetto costruttivo dell'autoveicolo.
Dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti si evinceva difatti che la causa del sinistro fosse da attribuire ad un corto circuito dell'impianto elettrico nella parte posteriore dell'autovettura, ed alle stesse conclusioni era pervenuto il tecnico nominato in sede di ATP prima del giudizio ordinario.
Nel costituirsi, , oltre ad eccepire la nullità della citazione introduttiva nel merito, CP_4 deduceva che dall'istruttoria effettuata non fosse emersa prova certa del difetto costruttivo, considerato che sui luoghi di causa era stata rinvenuta una matassa di fili attorcigliata attorno ad un giubbotto di cui non era stato mai chiarito ruolo e origine;
che la batteria fosse risultata, nonostante l'incendio, in prefette condizioni, integra ed efficiente;
che l'assenza di protezione di plastica della batteria, valorizzata in sede di atp dal perito di parte attrice quale fattore capace di favorire la trasmissione dello scintillio dall'impianto elettrico alla struttura metallica, fosse risultata “ipotesi non suffragata e non verificabile”.
2 Il Giudice di prime cure, respinta l'eccezione di nullità della citazione, qualificata l'azione ex art 1494 c.c., dato atto dell'onere della prova a carico del danneggiato del collegamento causale tra difetto e danno, accoglieva la domanda ritenendo provato il nesso eziologico in base al principio del “più probabile che no” sulla scorta delle seguenti considerazioni. Era pacifico che l'incendio si fosse generato a motore spento all'interno del box privato, e che fossero state rilevate tracce di un corto circuito dell'impianto elettrico nella parte posteriore dell'autovettura, come era emerso dal verbale dei vigili del fuoco e dalla CTU;
in sede di ATP era emerso che nella parte posteriore dell'autovettura fossero concentrati i fili in uscita della batteria, destinata a dare corrente alle utenze dell'auto; e “come parimenti osservato dal CTU, non è stata reperita la canaletta in plastica destinata a proteggere la matassa nel tratto in uscita dalla batteria, neppure in minimi frammenti”. Concludeva pertanto il Giudice che l'ipotesi più probabile restasse che l'incendio fosse “da attribuirsi allo scintillio della matassa dei fili, privi di protezione plastica, contro la struttura metallica posteriore dell'auto..” mentre doveva invece escludersi che ci fossero altre cause di innesco, considerato che l'autovettura era nuova, che non fossero state rinvenute tracce di evento doloso, che “la matassa di fili trovata a terra al momento dell'accertamento peritale (di tipo presumibilmente ignifugo, come detto dal CTU ..) non era collegata ad alcun componente o impianto dell'auto” . La circostanza poi che il box fosse sprovvisto di abitabilità/agibilità non poteva influire al punto da ritenere che l'irregolarità amministrativa avesse inciso come causa dell'incendio; la batteria integra ed in efficienza non escludeva che l'evento termico si fosse determinato all'interno dell'autovettura per malfunzionamento dell'impianto elettrico.
Doveva pertanto ritenersi provata l'anomalia del bene sicché, non essendo stata contestata l'entità del danno richiesto in euro 30.000,00, la domanda doveva essere accolta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è CP_4
ritualmente costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza CP_1
di primo grado.
All'udienza del 22.04.2024 la causa è stata rinviata ex art 352 cpc all'udienza del 30 gennaio
2025 con termini, udienza successivamente anticipata a quella del 12 dicembre 2024 in cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con il primo motivo l'appellante ha dedotto “Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure in relazione al verbale dei vigili del fuoco. Violazione dei principi dell'onere della prova”. a censurato la ricostruzione del fatto compiuta Pt_1
dal Giudice di prime cure, il quale aveva sopravvalutato la portata probatoria delle dichiarazioni rese a verbale dai vigili del fuoco che, anche secondo quanto sostenuto dalla
Corte di Cassazione, in realtà hanno fede privilegiata solo relativamente ai fatti accaduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività dagli stessi compiute ma non in merito alla “scaturigine dell'incendio”. Frettolosamente il CTU aveva escluso, sulla base di quanto verbalizzato dai vigili, che potessero esservi alternative al corto circuito, inclusi atti dolosi di terzi, ed il Giudice aveva valutato le risultanze istruttorie, in violazione dell'art 116 cpc, senza apprezzamento critico, così invertendo l'onere probatorio secondo cui è chi agisce ad avere l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda. Il giudicante aveva inoltre applicato anche scorrettamente l'art 120 codice del consumo secondo cui è il danneggiato a dover provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, e male applicato altresì le prescrizioni di cui all'art 2043 c.c.
Una corretta applicazione dei principi di diritto avrebbe dovuto portare alla conclusione che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio a suo carico e che difettasse la prova di difetto del veicolo incendiatosi.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto “Errata valutazione delle CP_4 risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure in relazione alla causa dell'innesco dell'incendio. errata interpretazione delle conclusioni del ctu da parte del giudice. violazione dei principi dell'onere della prova”.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha individuato la causa dell'innesto nella assenza di una protezione in plastica (canaletta) nei fili presenti nel tratto in uscita dalla batteria, che avrebbe permesso agli stessi di fare contatto con le parti metalliche del mezzo che avrebbero così preso fuoco. In realtà il CTU aveva escluso che l'innesco potesse essere avvenuto per assenza della copertura dei fili collegati alla batteria, definendo l'ipotesi – formulata dal CTP di parte - “non suffragata e/o verificabile”, Pt_2 ammettendo di non essere in grado di “determinare il punto preciso di innesco in quanto il non rinvenimento della protezione in plastica del conduttore della batteria, neanche in
4 piccole tracce, lascia aperto il dubbio su quale parte e/o punto dell'impianto elettrico della vettura si sia innescato l'incendio..”.
Peraltro la batteria era risultata integra ed efficiente. Il vizio non era dunque stato dimostrato, ed il Giudice aveva fatto erronea applicazione del principio dell'onere della prova (art 2097
c.c.) anche sotto il profilo consumieristico (art 120 codice del consumo) e di quello sotteso all'illecito aquiliano (art 2043 c.c.)
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto “Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure in relazione all'esclusione di altre possibili cause di innesco dell'incendio – Violazione dei principi dell'onere della prova”
Il Tribunale aveva escluso che altre possibili cause di innesco avessero credibilità “logica e fattuale” , sostenendo, quanto alla matassa di fili ritrovata a terra al momento dell'accertamento peritale, che la stessa non fosse collegata ad alcuna componente o impianto dell'auto deducendone che fosse “assai improbabile” che la stessa potesse aver agito da innesco;
quanto alla circostanza che il locale box fosse privo di certificato di agibilità/abitabilità, il Giudice aveva dichiarato che la semplice irregolarità amministrativa di un bene non potesse essere posta a base di un incendio ove non fosse provata l'esistenza di un vizio tale da poterlo provocare.
In realtà, per quanto attiene la matassa di filo - presumibilmente presente all'interno del bagagliaio dell'auto andata distrutta, e di cui il proprietario non aveva saputo spiegare l'origine - il consulente non aveva saputo chiarire se tale massa di fili fosse collegata ad un impianto, e ciononostante il Giudice aveva ritenuto di dover escludere che detti fili potessero aver agito da innesco. Per quanto riguardava il box, questo era stato già risanato dopo l'incendio, con conseguenziale cancellazione di qualsiasi traccia e/o indizio sulle cause dell'incendio, sicché il CTU non aveva potuto indagare sullo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Nemmeno il Giudicante mostrava di aver dato la giusta rilevanza alla mancanza di agibilità, considerata nel solo aspetto amministrativo, mentre investe anche la sicurezza degli impianti.
I motivi possono essere trattati tutti congiuntamente, atteso che le censure mosse alla sentenza attengono tutte alla valutazione delle risultanze istruttorie e della espletata CTU, ed all'applicazione dei principi in materia di onere della prova.
5 L'appello è fondato.
Va preliminarmente dedotto che non è contestata dall'appellante la qualificazione operata dal
Giudice di prime cure secondo cui nel caso in ispecie si verte in materia di azione di garanzia per vizi ex art 1494 c.c.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. 29 maggio 2023 n. 14895; Cass SS UU 11748/2019) il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore nelle cosiddette “azioni edilizie” non segue i principi fissati in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e risarcimento del danno, ma il compratore è gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi ed il nesso causale tra vizi e danno patito.
Venendo al principio invocato dal Giudice di primo grado del “più probabile che no”, con la recente sentenza 26 aprile 2023 n. 10978 la Corte di Cassazione si è così espressa: “..E' nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalita' e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa e' provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) e' piu' probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "piu' probabile che no". Nel caso di concorso di cause,…. ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto e' specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralita' di cause, si devono applicare i criteri della "probabilita' prevalente" e del "piu' probabile che non"; pertanto, il giudice di merito e' tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilita' di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute piu' probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo cosi' la veste di probabilita' prevalente". (Cass. 25885 del 2022). Naturalmente la probabilita' riguarda il grado dell'inferenza, ossia: dai determinati indizi e' probabile (piu' probabile che no) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non gia' probabili, ma gravi, precisi e concordanti. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi,
6 precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilita', sulla base degli indizi raccolti.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, gli indizi su cui il ragionamento del Giudice fonda non presentano quegli elementi di “gravità, precisione e concordanza” dei fatti posti a fondamento della decisione cui fa riferimento la Suprema Corte. In ordine alle “cause dell'incendio” il consulente ha risposto che “non è possibile determinare un preciso punto di innesco”, riconoscendo che il mancato rinvenimento della protezione in plastica del conduttore della batteria “lascia aperto il dubbio su quale parte e/o punto dell'impianto elettrico della vettura si sia innescato l'incendio…”. Il Consulente allo stesso modo ha riconosciuto di non essere in condizione di venire a capo dell'origine della matassa di fili – non facenti parte della dotazione di fabbrica - rinvenuta sul pavimento del box, avvolta attorno ad un giubbotto, che lo stesso veva dichiarato caduta sul pavimento a seguito della distruzione del vano Pt_2 bagagli, e dunque potenzialmente presente a bordo dell'autovettura al momento dell'incendio,
e con riferimento alla quale il perito non aveva potuto escludere con certezza che potesse essere stata collegata a qualche punto di erogazione di energia: “presumibilmente e/o verosimilmente detta matassa non risultava essere collegata ad alcun impianto” (pag. 3
CTU).
Lo stesso consulente aveva rilevato come la circostanza che al momento dello svolgimento delle operazioni peritali il box fosse stato interamente ritinteggiato con sostituzione della porta basculante e rifacimento del soppalco, gli avesse impedito di indagare sullo stato dei luoghi al momento del sinistro e di “individuare probanti tracce sul pavimento che potessero fornire utili supporti” .
Le numerose anomalie rimaste senza una risposta chiara da parte del consulente impediscono di rinvenire nei fatti di causa indizi presuntivi gravi precisi e concordanti su cui poter fondare ipotesi ricostruttive del nesso causale tali da escludere quelle “meno probabili” e scegliere
“tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità”, in accoglimento dei citati insegnamenti della Corte di Cassazione.
Parte attrice non ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico.
7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 ( scaglione fino ad euro 52.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: quanto al primo grado per la fase di studio della controversia euro 1.701,00
per la fase introduttiva euro 1.204,00
per la fase istruttoria euro 1.806,00
per la fase decisoria euro 2.905,00
per un totale di euro 7.616,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge. quanto all'appello per la fase di studio della controversia euro 2.058,00
per la fase introduttiva euro 1.418,00
per la fase istruttoria euro 3.045,00
per la fase decisoria euro 3.470,00
per un totale di euro 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Per il principio di soccombenza, andranno poste sempre a carico della parte appellata le spese di ATP e CTU svolta in primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) In accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma della Parte_1 sentenza n. 602/2023 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata in data 7.03.2023, rigetta tutte le domande proposte da CP_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
Part pagamento in favore di GE. CAR. persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro 7.616,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro
8 9.991,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Pone interamente a carico di le spese di ATP e di CTU. CP_1
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 14.03. 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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