Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 532/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo civile n.r.g. 532/2025 promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Ladispoli, al viale Italia n. 94, CodiceFiscale_2 presso e nello studio dell'Avv. Andrea De Paola, che li rappresenta e difende come da giusta delega in calce al ricorso
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) La casa coniugale, sita in Fiano Romano, alla via Bologna n. 35 A, già trasferita in piena proprietà al marito resterà allo stesso definitivamente assegnata nel rispetto degli accordi già intercorsi in sede di separazione.
2) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione paritaria presso le rispettive abitazioni e segnatamente: dal lunedi all'uscita di scuola al giovedi all'uscita di scuola con la madre e dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedi mattina all'ingresso a scuola con il padre, salvo diverse intese da concordarsi tra le parti. La residenza del minore verrà indicata presso il domicilio della madre. Il figlio trascorrerà, altresi, durante le vacanze estive un periodo consecutivo di 15gg con il padre ed uno di pari durata con la madre, salvo diverse intese da concordarsi tra le parti. Con alternanza annuale il figlio trascorrerà con ciascun
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l'altro) sia quelle pasquali (Pasqua con un genitore e Lunedi dell'Angelo con l'altro) salvo diverse intese da concordarsi tra le parti.
In ragione della collocazione paritaria del minore ciascuno dei genitori provvederà al di lui mantenimento, mentre resterà integralmente a beneficio della moglie “l'assegno unico e universale figli”. Con riferimento alle spese di natura straordinaria troverà applicazione in Protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti.
3) In ragione della reciproca indipendenza economica nulla sarà versato per il mantenimento dei coniugi.
4) I coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti per loro e per il figlio minore.
Con ogni conseguente ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed al Cancelliere di provvedere agli incombenti di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 3.4.2025, e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rieti per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile da loro contratto, presso il Comune di Penne (PE) il 29.07.2006.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione, in data 9.11.2012 è nato;
i Per_1 coniugi, stante la crisi dell'unione, instauravano innanzi il Tribunale di Rieti il procedimento di separazione personale dei coniugi, omologata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 681 del
19.12.2023; dall'epoca della suindicata pronuncia di separazione personale, la convivenza non è stata più ripresa e non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione legale né la comunione spirituale e, conseguentemente, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il termine di legge.
Alla udienza del 17.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti, i coniugi
2 sono comparsi all'udienza presidenziale, e non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Gli accordi sono conformi alla legge.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Definitivamente decidendo nella causa n. 532/2025 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e presso il Parte_1 Parte_2
Comune di Penne (PE) il 29.07.2006, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune
(anno 2006, atto n. 8, parte I);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22.5.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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