Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 75 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Cassano
appellante
E
CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Cristiano Stefanì
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 52/2024 del 13.1.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto il ricorso proposto da con ricorso del 26.2.2020 e, per l'effetto, ha statuito: “ dichiara che la posizione CP_1
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conseguente prelievo della indennità di amministrazione nella misura di uno scatto di progressione, previa rideterminazione della indennità di amministrazione come di seguito indicato;
dichiara il diritto del alla corresponsione delle somme in eccesso eventualmente risultanti dalla CP_1
differenza tra quanto prelevato dalla Regione e quanto dovuto secondo il conteggio degli importi sulla base della retribuzione iniziale rideterminata ai sensi dell'art. 28 CCNL 5.10.2001 con riferimento alla categoria B3, l'aumento della stessa sino alla categoria B5 e la riduzione della indennità di amministrazione nella misura di uno scatto per il passaggio alla categoria B6; per
l'effetto, condanna la al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 CP_1
somma di euro 7.711, 98 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito sino al saldo e con le modalità di cui all'art 22 comma
36, legge n 72471994; compensa le spese processuali”.
Con ricorso del 7.2.2023 la ha proposto appello insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza ed il rigetto della domanda attorea.
si è costituito in giudizio con memoria del'11.12.2023, chiedendo il rigetto del CP_1
gravame.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 5.11.2024 la
Corte ha esperito il tentativo di conciliazione, formulando alle parti una proposta conciliativa ex artt. 185 bis-420 c.p.c., e concedendo alle successive udienze una serie di rinvii, stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'impugnazione .
Quindi, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
Dalle concordi allegazioni delle parti è emersa la definizione transattiva di ogni aspetto della controversia, anche di quello afferente le spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
Avuto riguardo alle conclusioni e ai termini di cui al verbale di conciliazione in atti, deve essere dichiarata, come richiesto congiuntamente dalle parti, la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione, dal momento che l'appellante ha rinunciato all'appello e il Parte_1
ha accettato tale rinuncia. CP_1
2 Vengono allora in rilievo i principi consolidati, in materia, della Suprema Corte secondo i quali “la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 -
01)” e “la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'appello con conferma della sentenza.
Quanto alle spese, le parti hanno consensualmente definito il regime delle stesse, come si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'odierna udienza del
15.5.2025, convenendo il pagamento da parte della in favore del difensore Parte_1
distrattario di un contributo alla spese e competenze legali per il doppio grado di giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del
12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 35984 del 2022).
P Q M
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso del 7.2.2023, dalla Pt_1
, in riforma della sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 13.1.2023 nei
[...]
confronti di , dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione CP_1 nonché sulle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Bari, il 15.5.2025
3 Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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