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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/06/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.12.23 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari nella via Cavour n. Parte_1 C.F._1
33, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Mura che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato nelle forme dell'art. 83, comma 3, c.p.c. allegata al fascicolo telematico,
RICORRENTE nei confronti di
(C.f.: ) in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il [...], rappresentato, Persona_1 assistito e difeso dall'Avv. Teresa Siciliano, (C.F.: presso il cui studio a Porto CodiceFiscale_3
Torres in Via Libio 32 è elettivamente domiciliato, in forza di procura da intendersi stesa in calce alla compara di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente la presente comparsa di costituzione e difensiva,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex artt. 473 bis47 c.p.c., 315bis, 337 bis, 337ter c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_1
Premesso che le parti avevano intrapreso una relazione more uxorio dalla quale in data 24.06.2016 era nato a [...] il figlio minore , ha dedotto che successivamente alla nascita del minore era Per_1
venuto meno il rapporto affettivo posto a fondamento della vita di coppia e della convivenza, che la relazione si era interrotta e che il si era trasferito in Germania dove risiedeva ancora oggi. CP_1
Ha rappresentato che con provvedimento collegiale n. cronol. 117/2020 del 9.01.2020 reso nell'ambito del procedimento n. 3291/2019 R.G. il Tribunale aveva compiutamente regolamentato l'affidamento del minore , disponendo « l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé nelle giornate in cui farà ritorno in Sardegna con possibilità di pernottamento alternato se il periodo è superiore a quattro giorni;
nei restanti periodi la madre dovrà garantire contatti telefonici o videochiamate giornaliere del minore con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del resistente e da concordare tra le parti. Il minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il minore potrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane anche non consecutive e con pernottamento alternato;
il padre dovrà versare a titolo di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della Sig.ra oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% Parte_1
delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.”.
Ha quindi dedotto che nell'agosto 2020, a seguito di alcune problematiche comportamentali, il minore era stato sottoposto ad una visita specialistica NPI in regime privato, che nel giugno del 2021 aveva eseguito una visita di controllo presso l'Unità Operativa Complessa, Neuropsichiatria Infantile dell'
Contr
di Sassari che aveva riscontrato e diagnosticato la seguente patologia: “Disturbo dello spettro autistico, livello 2, senza compromissione cognitiva e del linguaggio associata (F84)” e “Disturbo da deficit di attenzione con iperattività/impulsività a manifestazione con disattenzione predominante, di grado moderato (F90.0)”.
Ha riferito che si era quindi adoperata e che aveva organizzato la propria routine giornaliera e lavorativa in modo da accompagnare alle diverse sedute terapeutiche, seguendo anche in Per_1
casa pedissequamente le indicazioni dei medici curanti, che il minore era attualmente sottoposto alla terapia cognitivo comportamentale per tre volte la settimana, che anche lei stava seguendo un percorso di parent-training in modo da acquisire tutti quegli strumenti genitoriali necessari a gestire al meglio la patologia del figlio, che aveva deciso di continuare a risiedere nell'abitazione insieme ai suoi genitori pagina 2 di 6 che, nei limiti delle loro possibilità sia economiche che di salute, la supportavano ed aiutavano nel provvedere alla cura di . Per_1
Ha aggiunto che in ragione di tale situazione esercitava la sua professione di assistente scolastica soltanto per otto ore settimanali e che si era attivata per ottenere tutti quei benefici previsti dalla legge in favore delle persone con disabilità e per le loro famiglie.
Ha lamentato che, per contro, il risiedendo all'estero e tornando sporadicamente in Sardegna, CP_1
non si curava in alcun modo delle nuove e mutate esigenze del figlio, non partecipava neppure virtualmente alle molteplici riunioni con terapeuti ed insegnanti, che si era lamentato dell'esorbitante costo della terapia, aveva insistito sulla riduzione del numero delle sedute e minacciato di non provvedere più al pagamento delle stesse
Ha quindi rilevato che l'accudimento del minore risulta integralmente a suo carico, che era lei ad occuparsene in via esclusiva dal punto di vista materiale, affettivo e della gestione terapeutica e che necessitava di essere agevolata nello svolgimento di tutte quelle incombenze burocratiche ed amministrative che richiedevano necessariamente la prestazione del consenso di entrambi i genitori, considerata l'assenza non solo fisica del resistente.
Sotto il profilo patrimoniale, infine, ha dichiarato di aver percepito un reddito per l'anno 2022 pari ad euro 7.713,00, che viveva presso l'abitazione di proprietà dei genitori che la aiutavano con la gestione del minore e che la somma mensile versata dal resistente, € 300,00 mensili, era irrisoria tenuto conto del reddito del e del fatto che vivendo all'estero non si occupava del suo accudimento. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Part
“1) affidare il minore in modo esclusivo alla Sig.ra che sulle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione, potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente;
2) disporre che il Sig. provveda al mantenimento del minore mediante il CP_1 Per_1
Part versamento alla Sig.ra della somma pari ad euro 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno entro il giorno 10 di ogni mese e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, che concorra al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal
Part S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive nella misura del 50% con la ricorrente e che la Sig.ra percepisca interamente l'assegno unico;
3) con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituito rappresentando che nel corso del tempo trascorso dal decreto collegiale CP_1
del 2029 non si erano registrati mutamenti dello stato di fatto o pregiudizievoli per il minore tali da giustificare il mutamento del provvedimento assunto dal Tribunale.
pagina 3 di 6 Ha evidenziato in particolare: che egli continuava a vivere in Germania, che per problemi economici e lavorativi aveva la possibilità di recarsi in Italia con le medesime tempistiche del 2020, ossia una volta all'anno in estate, che aveva mantenuto il rapporto col figlio parlandogli in videochiamata, che quando era in Sardegna vedeva il figlio per tutti i giorni della sua permanenza con pernottamento alternato, che
Part la come nel 2019 accudiva il figlio nella quotidianità stante la materiale impossibilità del padre a provvedere e continuava a vivere presso la casa dei suoi genitori che, oggi come allora la supportavano nella gestione del minore, che il piccolo continuava ad essere il bambino speciale che era Per_1 stato fin dalla nascita senza che la diagnosi sopravvenuta di autismo lieve “livello 2 senza compromissione cognitiva e del linguaggio associate” e la terapia comportamentale che doveva seguire avessero alterato la sua quotidianità.
Ha aggiunto che le parti comunicavano regolarmente per le questioni relative al minore ed insieme assumevano le decisioni di maggior importanza per lui, che egli si era sempre adoperato con sollecitudine per collaborare con la ricorrente per risolvere qualunque incombenza burocratica o amministrativa che si fosse presentata, che egli pagava regolarmente l'assegno di mantenimento e tutte le spese straordinarie che gli venivano richieste dalla ricorrente, comprese le spese straordinarie mediche e di terapia presso il centro Kronos necessarie al minore.
Ha precisato di essersi trasferito in Germania quando la situazione di disoccupazione era diventata oramai insopportabile, vivendo in uno stato di assoluta indigenza, evidenziando che dopo la nascita del figlio aveva accantonato l'ambizione professionale, reperendo piccoli lavoretti, saltuari (come cameriere, lavapiatti, una volta anche come guida turistica ed un'altra volta come assistente scolastico per qualche mese) che gli avevano consentito di poter guadagnare qualche centinaio di euro al mese da destinare al bambino.
Ha rilevato che, comunque, nonostante l'allontanamento dal figlio aveva sempre tenuto vivo il rapporto genitoriale e non aveva mai mancato di occuparsi di lui e che la lontananza non costituiva un ostacolo all'accudimento del minore né nelle questioni significative (scelte mediche) né nelle normali questioni amministrativo-burocratiche che interessavano il minore.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato che i suoi redditi lordi annuali erano stati i seguenti: anno
2021 euro 21.300,00; anno 2022 euro 25.420,00; anno 2023 euro 27.400,00, che il guadagno netto mensile risultante dalle buste paga allegate agli atti, non era costante tutti i mesi e si attestava intorno ad euro 1.700,00 circa, che egli aveva in locazione una stanza in un appartamento per la quale pagava un canone mensile di euro 360,00, con uso condiviso della cucina e del bagno, che per la terapia del figlio minore sosteneva una spesa media mensile di euro 250,00 circa e che sosteneva dei costi per venire in Sardegna a vedere il figlio.
pagina 4 di 6 Ha concluso chiedendo:
“1. Rigettare il ricorso con tutto quanto ex adverso domandato, richiesto ed eccepito;
2. Confermare il provvedimento Cron n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Sassari in data 9/1/2020 nell'ambito della Part procedura Rg 3291/2019, con l'unica precisazione che la GN tratterrà nell'interesse del minore l'intero importo dell'assegno unico.
3. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 6 giugno 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il Collegio ha proposto alle parti di conciliare la presente vertenza alle seguenti condizioni: “affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre che avrà poteri autonomi, previa tempestiva comunicazione al padre, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie e anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; il potrà vedere il figlio quando rientrerà in CP_1
Sardegna con le stesse modalità attualmente in essere, e videochiamare il figlio tutti i giorni al termine delle terapie che il minore svolge, nei periodi in cui si troverà in Germania. Il padre dovrà versare per il figlio minore un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili, oltre le valutazioni annuali Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie secondo il protocollo del C.N.F. e oltre l'assegno Unico che Part continuerà ad essere percepito interamente dalla GN .
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Collegio e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto in udienza all'interesse del figlio minore in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti Persona_1
con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.12.23 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari nella via Cavour n. Parte_1 C.F._1
33, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Mura che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato nelle forme dell'art. 83, comma 3, c.p.c. allegata al fascicolo telematico,
RICORRENTE nei confronti di
(C.f.: ) in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_1 C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il [...], rappresentato, Persona_1 assistito e difeso dall'Avv. Teresa Siciliano, (C.F.: presso il cui studio a Porto CodiceFiscale_3
Torres in Via Libio 32 è elettivamente domiciliato, in forza di procura da intendersi stesa in calce alla compara di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente la presente comparsa di costituzione e difensiva,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex artt. 473 bis47 c.p.c., 315bis, 337 bis, 337ter c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_1
Premesso che le parti avevano intrapreso una relazione more uxorio dalla quale in data 24.06.2016 era nato a [...] il figlio minore , ha dedotto che successivamente alla nascita del minore era Per_1
venuto meno il rapporto affettivo posto a fondamento della vita di coppia e della convivenza, che la relazione si era interrotta e che il si era trasferito in Germania dove risiedeva ancora oggi. CP_1
Ha rappresentato che con provvedimento collegiale n. cronol. 117/2020 del 9.01.2020 reso nell'ambito del procedimento n. 3291/2019 R.G. il Tribunale aveva compiutamente regolamentato l'affidamento del minore , disponendo « l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé nelle giornate in cui farà ritorno in Sardegna con possibilità di pernottamento alternato se il periodo è superiore a quattro giorni;
nei restanti periodi la madre dovrà garantire contatti telefonici o videochiamate giornaliere del minore con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del resistente e da concordare tra le parti. Il minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il minore potrà soggiornare con il padre per un periodo di due settimane anche non consecutive e con pernottamento alternato;
il padre dovrà versare a titolo di mantenimento del minore un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della Sig.ra oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% Parte_1
delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.”.
Ha quindi dedotto che nell'agosto 2020, a seguito di alcune problematiche comportamentali, il minore era stato sottoposto ad una visita specialistica NPI in regime privato, che nel giugno del 2021 aveva eseguito una visita di controllo presso l'Unità Operativa Complessa, Neuropsichiatria Infantile dell'
Contr
di Sassari che aveva riscontrato e diagnosticato la seguente patologia: “Disturbo dello spettro autistico, livello 2, senza compromissione cognitiva e del linguaggio associata (F84)” e “Disturbo da deficit di attenzione con iperattività/impulsività a manifestazione con disattenzione predominante, di grado moderato (F90.0)”.
Ha riferito che si era quindi adoperata e che aveva organizzato la propria routine giornaliera e lavorativa in modo da accompagnare alle diverse sedute terapeutiche, seguendo anche in Per_1
casa pedissequamente le indicazioni dei medici curanti, che il minore era attualmente sottoposto alla terapia cognitivo comportamentale per tre volte la settimana, che anche lei stava seguendo un percorso di parent-training in modo da acquisire tutti quegli strumenti genitoriali necessari a gestire al meglio la patologia del figlio, che aveva deciso di continuare a risiedere nell'abitazione insieme ai suoi genitori pagina 2 di 6 che, nei limiti delle loro possibilità sia economiche che di salute, la supportavano ed aiutavano nel provvedere alla cura di . Per_1
Ha aggiunto che in ragione di tale situazione esercitava la sua professione di assistente scolastica soltanto per otto ore settimanali e che si era attivata per ottenere tutti quei benefici previsti dalla legge in favore delle persone con disabilità e per le loro famiglie.
Ha lamentato che, per contro, il risiedendo all'estero e tornando sporadicamente in Sardegna, CP_1
non si curava in alcun modo delle nuove e mutate esigenze del figlio, non partecipava neppure virtualmente alle molteplici riunioni con terapeuti ed insegnanti, che si era lamentato dell'esorbitante costo della terapia, aveva insistito sulla riduzione del numero delle sedute e minacciato di non provvedere più al pagamento delle stesse
Ha quindi rilevato che l'accudimento del minore risulta integralmente a suo carico, che era lei ad occuparsene in via esclusiva dal punto di vista materiale, affettivo e della gestione terapeutica e che necessitava di essere agevolata nello svolgimento di tutte quelle incombenze burocratiche ed amministrative che richiedevano necessariamente la prestazione del consenso di entrambi i genitori, considerata l'assenza non solo fisica del resistente.
Sotto il profilo patrimoniale, infine, ha dichiarato di aver percepito un reddito per l'anno 2022 pari ad euro 7.713,00, che viveva presso l'abitazione di proprietà dei genitori che la aiutavano con la gestione del minore e che la somma mensile versata dal resistente, € 300,00 mensili, era irrisoria tenuto conto del reddito del e del fatto che vivendo all'estero non si occupava del suo accudimento. CP_1
Ha concluso chiedendo:
Part
“1) affidare il minore in modo esclusivo alla Sig.ra che sulle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione, potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente;
2) disporre che il Sig. provveda al mantenimento del minore mediante il CP_1 Per_1
Part versamento alla Sig.ra della somma pari ad euro 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno entro il giorno 10 di ogni mese e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, che concorra al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal
Part S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive nella misura del 50% con la ricorrente e che la Sig.ra percepisca interamente l'assegno unico;
3) con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituito rappresentando che nel corso del tempo trascorso dal decreto collegiale CP_1
del 2029 non si erano registrati mutamenti dello stato di fatto o pregiudizievoli per il minore tali da giustificare il mutamento del provvedimento assunto dal Tribunale.
pagina 3 di 6 Ha evidenziato in particolare: che egli continuava a vivere in Germania, che per problemi economici e lavorativi aveva la possibilità di recarsi in Italia con le medesime tempistiche del 2020, ossia una volta all'anno in estate, che aveva mantenuto il rapporto col figlio parlandogli in videochiamata, che quando era in Sardegna vedeva il figlio per tutti i giorni della sua permanenza con pernottamento alternato, che
Part la come nel 2019 accudiva il figlio nella quotidianità stante la materiale impossibilità del padre a provvedere e continuava a vivere presso la casa dei suoi genitori che, oggi come allora la supportavano nella gestione del minore, che il piccolo continuava ad essere il bambino speciale che era Per_1 stato fin dalla nascita senza che la diagnosi sopravvenuta di autismo lieve “livello 2 senza compromissione cognitiva e del linguaggio associate” e la terapia comportamentale che doveva seguire avessero alterato la sua quotidianità.
Ha aggiunto che le parti comunicavano regolarmente per le questioni relative al minore ed insieme assumevano le decisioni di maggior importanza per lui, che egli si era sempre adoperato con sollecitudine per collaborare con la ricorrente per risolvere qualunque incombenza burocratica o amministrativa che si fosse presentata, che egli pagava regolarmente l'assegno di mantenimento e tutte le spese straordinarie che gli venivano richieste dalla ricorrente, comprese le spese straordinarie mediche e di terapia presso il centro Kronos necessarie al minore.
Ha precisato di essersi trasferito in Germania quando la situazione di disoccupazione era diventata oramai insopportabile, vivendo in uno stato di assoluta indigenza, evidenziando che dopo la nascita del figlio aveva accantonato l'ambizione professionale, reperendo piccoli lavoretti, saltuari (come cameriere, lavapiatti, una volta anche come guida turistica ed un'altra volta come assistente scolastico per qualche mese) che gli avevano consentito di poter guadagnare qualche centinaio di euro al mese da destinare al bambino.
Ha rilevato che, comunque, nonostante l'allontanamento dal figlio aveva sempre tenuto vivo il rapporto genitoriale e non aveva mai mancato di occuparsi di lui e che la lontananza non costituiva un ostacolo all'accudimento del minore né nelle questioni significative (scelte mediche) né nelle normali questioni amministrativo-burocratiche che interessavano il minore.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato che i suoi redditi lordi annuali erano stati i seguenti: anno
2021 euro 21.300,00; anno 2022 euro 25.420,00; anno 2023 euro 27.400,00, che il guadagno netto mensile risultante dalle buste paga allegate agli atti, non era costante tutti i mesi e si attestava intorno ad euro 1.700,00 circa, che egli aveva in locazione una stanza in un appartamento per la quale pagava un canone mensile di euro 360,00, con uso condiviso della cucina e del bagno, che per la terapia del figlio minore sosteneva una spesa media mensile di euro 250,00 circa e che sosteneva dei costi per venire in Sardegna a vedere il figlio.
pagina 4 di 6 Ha concluso chiedendo:
“1. Rigettare il ricorso con tutto quanto ex adverso domandato, richiesto ed eccepito;
2. Confermare il provvedimento Cron n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Sassari in data 9/1/2020 nell'ambito della Part procedura Rg 3291/2019, con l'unica precisazione che la GN tratterrà nell'interesse del minore l'intero importo dell'assegno unico.
3. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 6 giugno 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il Collegio ha proposto alle parti di conciliare la presente vertenza alle seguenti condizioni: “affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre che avrà poteri autonomi, previa tempestiva comunicazione al padre, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie e anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; il potrà vedere il figlio quando rientrerà in CP_1
Sardegna con le stesse modalità attualmente in essere, e videochiamare il figlio tutti i giorni al termine delle terapie che il minore svolge, nei periodi in cui si troverà in Germania. Il padre dovrà versare per il figlio minore un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili, oltre le valutazioni annuali Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie secondo il protocollo del C.N.F. e oltre l'assegno Unico che Part continuerà ad essere percepito interamente dalla GN .
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Collegio e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto in udienza all'interesse del figlio minore in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti Persona_1
con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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