Decreto cautelare 4 luglio 2023
Sentenza breve 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 04/08/2023, n. 13128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13128 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 13128/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09517/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9517 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Minniti e Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Natale Polimeni in Roma, via di Ripetta, n. 142;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dell’invito formale formulato in data 28 giugno 2023 dalle FF.OO. (Stazione dei Carabinieri di San Luca) di rilascio spontaneo dell’immobile -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-entro dieci giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna l’invito formale di rilascio dell’immobile confiscato indicato in epigrafe.
2. Si costituiva in resistenza l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), eccependo l’inammissibilità del gravame.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 2 agosto 2023. All’esito della discussione, il Collegio si riservava anche di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
4. Preliminarmente, quindi, va affrontata la questione dell’ammissibilità del ricorso, il cui eventuale difetto precluderebbe l’esame del merito dell’impugnazione.
5. Orbene, l’eccezione è fondata.
5.1. Difatti, nell’odierno giudizio non è in dubbio l’esistenza e la legittimità dell’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia): invero, l’impugnazione avverso quest’ultimo provvedimento veniva dichiarata perenta da questo Tribunale (v. Tar Lazio, sez. I, decr., 24 settembre 2020, n. 2790) e la relativa opposizione non veniva depositata presso la Segreteria; inoltre, una distinta azione d’annullamento introdotta dinanzi al Tar Calabria, si concludeva con ordinanza di incompetenza (v. Tar Calabria, sez. dist. Reggio Calabria, ord., 9 marzo 2023, n. 226) cui non seguiva una tempestiva riassunzione dinanzi a questo ufficio. Conseguentemente, allo stato attuale, il provvedimento di sgombero è inoppugnabile per l’odierna ricorrente.
5.2. Pertanto, non potendo l’esponente ottenere alcuna utilità dall’annullamento dell’invito in questa sede gravato, atteso che rimarrebbe fermo l’ordine di rilascio, il ricorso palesa una carenza originaria dell’interesse.
5.3. D’altro canto, va osservato come l’atto gravato nel presente giudizio sia un mero invito al rilascio spontaneo, dal quale, quindi, non seguono effetti direttamente lesivi, come evidenziato anche dall’Avvocatura dello Stato: difatti, si è al cospetto di una comunicazione che preannuncia le modalità per portare ad esecuzione un provvedimento amministrativo tentando, in un’ottica di minor incisione della posizione del privato, di ottenere una collaborazione che eviti il ricorso alla forza pubblica.
6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Le spese, stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Raffaello Scarpato, Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.