Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Roma, in persona dell'A.U. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Marco Donvito ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229, giusta procura rilasciata con separato atto.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona dell'Amministratore delegato e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante Ing. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Controparte_2
Siracusano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via
— APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2595/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 55653/2016 R.G., pubblicata in data 6.02.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione regolarmente notificato in Parte_2
proprio e nella qualità di A.U. della conveniva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la per accertare il grave inadempimento di e per CP_1 CP_1
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di cui è causa e conseguentemente condannare la medesima al risarcimento dei danni a favore della Parte_1
nella misura di € 3.750.000,00 o quella maggiore, anche in via equitativa, o minore da accertarsi in corso di causa, e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio l che chiedeva " il rigetto della domanda, con ogni conseguente CP_1
pronuncia in ordine alle spese, ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 7 novembre 2019, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini abbreviati (50 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica».
§ 1.1 — Il tribunale, rigettate con ordinanza 20 febbraio 2018 le richieste istruttorie formulate da parte attrice all'esito della precisazione delle conclusioni ha trattenuto la causa in decisone ed ha rigettato la domanda proposta da e la domanda Parte_1
riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. proposta da compensando le spese di CP_1
lite. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «Come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema
Corte ha in proposito affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. civ.,
Sezioni Unite, n. 13533/91) Nel caso di specie, in applicazione dei principi sopra compendiati, parte attrice avrebbe dovuto provare la fonte del suo diritto e allegare l'inadempimento della controparte. Se tale onere può dirsi adempiuto per quanto riguarda l'allegazione dell'inadempimento non si può dire altrettanto per la prova della fonte del diritto. In particolare, sostiene parte attrice di aver accettato di svolgere, a seguito di ordine da parte della attività di sviluppo della valorizzazione CP_1
agronomica dei fanghi provenienti da processi di depurazione civile attraverso l'individuazione di terreni ed aziende agricole interessati allo spandimento dei fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92 e che si impegnava al pagamento del compenso CP_1
in base alla quantità di fango utilizzata sui terreni delle aziende agricole individuate dal collaboratore e sulle quali era stata autorizzata allo spandimento dei fanghi. Hanno altresì sostenuto gli attori che la convenuta è stata inadempiente in relazione al mancato adempimento di tutte quelle attività finalizzate ad ottenere le necessarie autorizzazioni, incorrendo quindi nella violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Quanto però alla prova richiesta ex art. 2697 c.c. e quindi alla prova del titolo su cui fondare le dedotte obbligazioni della convenuta, parte attrice si limita a produrre in giudizio copia dell'ordine n. 41/13 del 15/06/2013 con il quale, prima e la Parte_2 [...]
dopo, riceveva l'incarico da parte della di procedere Pt_1 CP_1
all'individuazione di terreni ed aziende agricole interessati allo spandimento dei fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di part e attrice). In tale circostanza veniva stabilito che il compenso per detta attività era: “ € 5,00 per ogni tonnellata di fango utilizzato sui terreni delle aziende agricole individuate dal collaboratore e sulle quali è stata successivamente autorizzata allo CP_1
spandimento dei fanghi ai sensi del DLgs 99/92; - € 1,00 per ogni tonnellata di fango utilizzato su terreni delle aziende agricole individuate dal collaboratore e già in possesso dell'autorizzazione allo spandimento fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92".
Esaminando il suddetto ordine, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non
è affatto chiaro quali siano le precise obbligazioni che spettano alle parti. Non è chiaro, infatti, se la si debba limitare solo e soltanto ad indicare i terreni su cui Parte_1
effettuare lo spandimento;
sorge poi il dubbio, sollevato anche da parte convenuta, che il collaboratore avesse diritto ad ottenere il compenso solo in base alle tonnellate di fango utilizzate. In sintesi, quindi, se da un lato è vero che la doveva CP_1
avviare tutti i procedimenti e svolgere le attività necessarie ad ottenere le autorizzazioni dall'altro è altrettanto vero che il buon esito della procedura dipendeva anche da fattori estranei alla parte convenuta, come puntualmente dedotto infatti dalla convenuta e che la corresponsione del corrispettivo era condizionata al raggiungimento del risultato utile ad entrambe le parti. La genericità dell'ordine non consente quindi di individuare con precisione le obbligazioni gravanti sulle parti. Parte attrice non ha fornito dunque la prova della fonte del proprio diritto, come richiesto dall'art. 2697 c.c..
L'inconsistenza probatoria della domanda proposta, con riferimento alla genericità della fonte delle obbligazioni, ha originato il rigetto delle istanze istruttorie presentate dalle parti: inutile infatti è stato apprezzato l'espletamento delle prove orali, riguardanti il profilo, che qui non rileva, dell'eventuale adempimento della convenuta;
e parimenti inutile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. avanzata da parte attrice in quanto avente ad oggetto documenti la cui acquisizione non era necessaria alla luce della lacuna probatoria evidenziata Quanto alla richiesta di CTU, è appena il caso di sottolinearne l'inammissibilità perché richiesta in modo esplorativo. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887). Infatti, “… il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
…” (Cass. Civ., sez. 2°, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multiis, Cass. Civ., sez. 6°, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Ancora, la Suprema Corte ha rilevato che “ La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate ” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 06 dicembre 2011, n. 26151 Non c'è dubbio che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati ": in altri termini “ ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega ” (Cass. civ., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219 Ne consegue che la consulenza tecnica è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ.
30218/2017). Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra compendiati, a parte l'inutilità della stessa ai fini della decisione, deve affermarsi la natura esplorativa della consulenza richiesta da parte attrice che non ha neanche supportato la richiesta con la produzione di una perizia di parte a sostegno delle proprie pretese che potesse fungere da principio di prova, necessario per disporre l'accertamento peritale d'ufficio. Per le motivazioni svolte, la domanda va dunque rigettata. Quanto alla domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96, 1° comma, c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all' an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima
(Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789). Quanto al danno, la Suprema Corte ha sottolineato l'onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente e l'impossibilità di liquidare il danno,
“ … neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario " (cfr. Cassazione civile, sez. I, 04 novembre 2005, n. 21393; conformi cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 20 aprile 2004, n.
7583; Cassazione ci vile, sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395). Nel caso di specie parte convenuta non ha in alcun modo allegato, ancor prima che provato, la sussistenza di qualsivoglia danno subito, con la conseguenza che la relativa domanda, non può essere accolta».
§ 2 — Con atto notificato il 2 novembre 2020 ha proposto appello Parte_1
chiedendo alla Corte di «[…] accogliere la domanda attrice e così le conclusioni della appellante così come spiegate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/11/2019. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
[…]».
§ 2.1 — Ha resistito con tempestiva comparsa depositata il 3 febbraio CP_1
2021 chiedendo alla Corte di rigettare l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la al pagamento delle spese di lite, oltre spese Parte_1
generali al 15%, CPA e IVA del doppio grado di giudizio.
§ 2.2 — La Corte all'udienza di prima comparizione, constatata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita. La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del
04/04/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 13 febbraio 2025 veniva disposta la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Hanno depositato note entrambi i difensori;
all'odierna udienza del 4 aprile 2025 presente il solo difensore di parte appellata, precisava le conclusioni come da verbale.
La causa è stata discussa oralmente ex art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma (aggiunto dall'art.3 d. lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.n.164/2024).
§ 3 — I motivi dell'appello principale.
§ 3.1 — Con il primo motivo, rubricato "errata valutazione dell'art. 2697 c.c.", la
[...]
impugna la decisione del Tribunale in relazione all'onere della prova, Parte_1
contestando la mancata valutazione delle prove da essa fornite. L'appellante sostiene di aver prodotto elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza del proprio diritto al compenso, mentre, al contrario, la controparte non avrebbe fornito adeguata prova dell'estinzione del debito o di un fatto impeditivo che giustificasse il mancato pagamento.
In particolare, gli ordini del 15 giugno 2013 (all. 3) e del 14 ottobre 2014 (all. 8) costituiscono, secondo l'appellante, la fonte negoziale del diritto al compenso, essendo essi attestazioni formali dell'incarico di “individuazione di terreni ed aziende agricole interessati allo spargimento dei fanghi ai sensi del d.lgs. 99/92” conferitole da CP_1
e delle relative condizioni economiche.
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto incerta la fonte contrattuale posto che il contratto stabiliva con chiarezza che il compenso spettasse esclusivamente in base alle tonnellate di fango effettivamente utilizzate da sui CP_1
terreni segnalati dalla (a condizione che ciò fosse reso possibile dalle Parte_1
autorizzazioni tecnico-amministrative). Inoltre, l'appellante contesta la decisione del Tribunale relativamente alla presunta mancanza di un titolo giuridico, sottolineando che la corrispondenza intercorsa tra le parti costituirebbe un riconoscimento implicito del rapporto contrattuale, nonché dell'adempimento, da parte di degli obblighi previsti. Parte_1
In particolare, le comunicazioni via e-mail della Sig.ra (all. 5), Persona_1
dipendente di datate 5 aprile 2014, 16 maggio 2014, 2 settembre 2014 e 18 CP_1
dicembre 2014 attesterebbero che la aveva svolto adeguatamente Parte_1
l'attività di individuazione delle aziende agricole e aveva fornito la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure autorizzative da parte di La nota CP_1
dell'Amministratore Delegato di Ing. inoltre, confermerebbe che CP_1 Pt_3
erano state avviate le necessarie procedure autorizzative. L'adempimento della società sarebbe, poi, ulteriormente provato dalla documentazione allegata che descrive in dettaglio l'elenco delle aziende agricole individuate dal dott. quantificate in Parte_2
circa 6.000 ettari (all. 6).
Tutto ciò considerato, spettava ad dimostrare di aver diligentemente attivato CP_1
le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo spandimento dei fanghi, ovvero provare che il mancato conseguimento delle autorizzazioni fosse dipeso da cause non imputabili alla propria responsabilità, circostanze che, a parere dell'appellante, non risultano adeguatamente provate.
§ 3.2 — Con il secondo motivo d'appello, lamenta l'“illogico e immotivato rigetto delle istanze istruttorie” sostenendo che il Tribunale ha basato la decisione su un'errata convinzione riguardo alla mancanza di prova del titolo contrattuale ritenendo tale questione "assorbente" e violando, in tal modo, il principio di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 del Codice Civile.
La specifica che il rigetto delle richieste istruttorie ha impedito di Parte_1
accertare fatti rilevanti per la decisione. In particolare, la prova testimoniale della sig.ra e dell'ing. avrebbe potuto fornire chiarimenti in Persona_1 Testimone_1
merito alle affermazioni scritte sull'avvio delle procedure di autorizzazione da parte di che, a loro dire, erano state avviate;
la CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio), CP_1
non era esplorativa ma mirava ad accertare la conformità dei terreni e la loro compatibilità con i fanghi, nonché a quantificare il danno sulla base della documentazione già prodotta;
la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione e l'ordine di esibizione nei confronti di avrebbero fornito la CP_1
documentazione relativa alle procedure di autorizzazione.
§ 4 — L'appello incidentale.
Con l'appello incidentale chiede la riforma della sentenza appellata in CP_1
relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado evidenziando che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96
c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come sostenuto nelle decisioni della Suprema Corte n. 9532/2017; 11792/2018 e n. 5466/2020)
§ 5 — L'analisi dell'appello principale.
§ 5.1 — Dall'analisi della documentazione in atti emerge che il diritto di credito vantato da trova fondamento nell'ordine n. 41/13 del 15/06/2013 Parte_1
intervenuto tra ed il dr. (doc. 3 fascicolo di primo grado CP_1 Parte_2 [...]
poi sostituito dall'ordine n. 4500013396 del 14/10/2014 (doc. 8 fascicolo Parte_1
di primo grado con il quale aveva conferito Parte_1 CP_1
l'incarico alla di individuare terreni e aziende agricole interessate Parte_1
allo spandimento dei fanghi ai sensi del D.Lgs. 99/92. Tali documenti costituiscono, pertanto, la prova del titolo negoziale su cui si basa la pretesa creditoria dell'appellante.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il contenuto dell'obbligazione assunta dal fornitore a cui è succeduta Parte_2 Parte_1 e, conseguentemente, l'ambito della prestazione a cui è tenuta la committente non
[...]
risulta chiaramente definito. L'ordine, infatti, non specifica con precisione quali siano le prestazioni esigibili dalle parti e, in particolare, quale sia l'esatto perimetro dell'attività che la era tenuta a svolgere per adempiere correttamente Parte_1
al proprio incarico.
L'interpretazione del contratto deve dunque avvenire alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., del D. Lgs. 99/92 e dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale (artt.
1175 e 1375 c.c.).
In particolare, l'art. 9 del D. Lgs. 99/92 disciplina le procedure necessarie per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, stabilendo che l'operatore che intende procedere allo spandimento deve ottenere un'autorizzazione regionale e notificare agli enti competenti l'inizio delle operazioni. La norma specifica, inoltre, che, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, è necessario raccogliere una serie di informazioni e documenti, tra cui gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
i dati analitici dei fanghi;
l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
i dati analitici dei terreni;
le colture in atto e quelle previste;
le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In tale contesto normativo, l'interpretazione del contratto oggetto di controversia non può limitarsi a una rigida bipartizione degli obblighi tra le parti, assegnando alla
[...]
il mero compito di indicare ad i terreni individuati e ad Parte_1 CP_1 CP_1
l'onere di presentare le richieste di autorizzazione amministrativa, in quanto tale
[...]
lettura risulterebbe necessariamente semplicistica e riduttiva rispetto alla reale complessità dell'iter normativamente previsto per giungere alla proposizione dell'istanza all'Amministrazione competente.
La richiesta di autorizzazione, infatti, non poteva essere effettuata in maniera automatica e immediata sulla base della sola individuazione dei terreni richiedendo, invece, una complessa attività istruttoria e progettuale ovvero: la preliminare verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle aree individuate;
la raccolta e l'analisi dei documenti tecnici e catastali relativi ai terreni;
il coinvolgimento delle aziende per ottenere la disponibilità formale e la documentazione necessaria,
l'interlocuzione con le autorità competenti per garantire che la richiesta di autorizzazione fosse completa e conforme ai requisiti normativi.
Trattasi di attività preliminari indispensabili per la realizzazione dell'oggetto contrattuale, incidendo la loro esecuzione direttamente sulla possibilità stessa di poter avviare l'iter per ottenere l'autorizzazione dall'autorità amministrativa competente.
Peraltro, la corrispondenza intercorsa tra le parti dimostra chiaramente che entrambe erano consapevoli della necessità di svolgere attività preliminari e propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione.
Nelle e-mail allegate al fascicolo (doc. 5 fascicolo di primo grado appellante) le parti discutono delle attività da compiere prima di poter presentare le richieste di autorizzazione;
la sig.ra stila un elenco dettagliato dei documenti presentati Per_1
da e dei documenti mancanti, evidenziando che l'ottenimento della Parte_2
documentazione era un passaggio essenziale per l'avvio dell'iter autorizzativo. In altre parole, emerge la consapevolezza da parte di entrambe le parti che l'autorizzazione non potesse essere richiesta prima di aver completato una serie di passaggi preliminari, che includevano l'acquisizione di specifici documenti dalle aziende coinvolte e la verifica della disponibilità delle informazioni necessarie.
La corrispondenza suddetta fornisce, a giudizio della Corte, una prova inequivocabile che entrambe le parti avevano piena consapevolezza che l'attività preparatoria, oltre alla mera individuazione dei terreni, era indispensabile per poter avviare l'iter di autorizzazione. Trattasi quindi, di attività rispetto alla quale va individuato, sulla base del titolo contrattuale, quale sia la parte onerata del suo compimento.
Osserva la Corte che la comunicazione stessa inviata da alla CP_1 [...]
in cui si menzionano le difficoltà incontrate nel raccogliere i documenti Pt_1 necessari (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appella) testimonia il fatto che entrambe le parti erano al corrente anche della complessità dell'iter burocratico da intraprendere.
Nel titolo contrattuali è rimasto del tutto incerto il soggetto su cui dovesse gravare la prestazione di tale fondamentale e propedeutica attività di raccolta documentale, in quanto gli ordini non specificano in modo dettagliato la ripartizione degli obblighi tra le parti.
Se da un lato è plausibile che - e subentratagli - Parte_2 Parte_1
avessero il compito di fungere da intermediario con le aziende agricole astrattamente interessate per stimolare le stesse alla produzione della documentazione necessaria, dall'altro non è esplicitato se spettasse al fornitore un obbligo diretto di acquisizione e trasmissione dei documenti, oppure se tale compito dovesse rimanere a carico di
CP_1
Se si accettasse l'interpretazione, di fatto propugnata dall'appellante con il motivo in esame, secondo cui la avrebbe dovuto solo individuare i Parte_1
terreni e avrebbe dovuto solo presentare le richieste di autorizzazione, si CP_1
creerebbe un vuoto di pattuizione contrattuale su una fase cruciale del procedimento.
Invero, una simile, sbrigativa lettura verrebbe ad ignorare la complessità dell'iter autorizzativo, che non può essere ridotto a un passaggio meccanico di un'informazione da un soggetto all'altro circa la presenza di un'azienda interessata al progetto e finirebbe, inammissibilmente, ad attribuire oneri mai concordati all'una o all'altra delle parti, in assenza di chiara previsione contrattuale, generando squilibri e incertezze negli obblighi di corretta esecuzione del contratto.
Ebbene, in assenza di obbligazioni contrattuali precisamente delineate, trovano applicazione i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, i quali impongono alle parti di non ostacolare l'adempimento reciproco e di collaborare per il raggiungimento del fine contrattuale. Secondo costante giurisprudenza, infatti, il dovere di buona fede si esplica anche nell'obbligo di ciascuna parte di cooperare lealmente affinché l'altra parte possa adempiere alle proprie obbligazioni. I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti (…) sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte (...)>> (da ultimo Cass. n. 656/2025)
Di conseguenza, per dare piena attuazione all'accordo, è necessario riconoscere che entrambe le parti avevano l'obbligo di collaborare nelle fasi preliminari, senza potersi limitare ad una rigida suddivisione dei compiti. La sola individuazione dei terreni da parte della e la successiva presentazione delle richieste di Parte_1
autorizzazione da parte di non sarebbero state attività sufficienti a CP_1
garantire il buon esito del contratto.
In questo caso, nessuna delle parti poteva limitarsi a un'esecuzione meramente formale delle proprie obbligazioni, ma entrambe erano tenute a un comportamento attivo e collaborativo. Ciò significa che, da un lato, la non poteva ritenere Parte_1
di aver adempiuto limitandosi all'indicazione dei terreni individuati come di proprietà di aziende interessate al progetto, senza occuparsi della raccolta documentale e delle verifiche preliminari;
dall'altro non poteva pretendere dalla Parte_4 [...]
lo svolgimento di tutte le attività preparatorie e progettuali in assenza di Parte_1
specifica pattuizione che onerasse di tanto il fornitore.
Analizzando la documentazione in atti alla luce di tali principi emerge che sia CP_1
che hanno operato con costanza e diligenza per il raggiungimento Parte_1
dell'obiettivo comune.
In particolare, gli allegati al fascicolo dimostrano che la ha individuato Parte_1
le aziende agricole e ha trasmesso parte della documentazione necessaria (cfr. doc. 5 atto di appello). Dall'altra parte, risulta che ha stipulato contratti con alcune CP_1
aziende agricole (doc. 2 e 6 fascicolo di primo grado di , presentato istanze CP_1
autorizzative agli enti competenti (doc. 4), gestito le difficoltà amministrative sorte con le autorità locali (doc. 5), effettuato sopralluoghi presso le aziende agricole LL e
[...] (doc. 8), richiesto in alcuni casi direttamente la documentazione necessaria (doc. Per_2
12).
Dalle comunicazioni in atti emerge, inoltre, che aveva richiesto a CP_1 Parte_2
di agevolare la raccolta della suddetta documentazione (doc. 3 del fascicolo di primo grado di , confermando la volontà di collaborare per consentire la conclusione CP_1
dell'iter procedurale.
In altre parole, la documentazione in atti dimostra che anche si è attivata per CP_1
gestire la fase preliminare e propedeutica all'autorizzazione amministrativa ed ha quindi dimostrato un comportamento collaborativo che esclude la situazione di inerzia dedotta dall'appellante a fondamento della domanda di inadempimento contrattuale.
Pertanto, considerata l'assenza di obblighi specificamente definiti a carico delle parti e constatato il reciproco impegno mostrato, non può ritenersi provata una condotta di inadempimento da parte di Al contrario, risulta che essa abbia Controparte_1
diligentemente operato nell'ambito delle proprie competenze per ottenere l'autorizzazione, senza frapporre ostacoli all'attività di Ne consegue Parte_1
che l'eventuale mancato completamento dell'iter autorizzativo non è imputabile ad una condotta omissiva o negligente di bensì a molteplici, eterogenee ma CP_1
propedeutiche circostanze, quali il mancato consenso di talune aziende indicate all'effettuazione del sopralluogo, la mancanza di invio da parte delle aziende segnalate dei documenti attestanti la disponibilità dei terreni, il mancato invio della dichiarazione di disponibilità.
Il primo motivo di appello deve, dunque, essere rigettato.
§ 5.2 — Le richieste istruttorie avanzate dalla devono ritenersi Parte_1
assorbite, in quanto, rigettata la domanda principale per le ragioni esposte, viene meno la necessità di acquisire ulteriori elementi probatori ai fini della decisione. In ogni caso, le istanze istruttorie non risultano né ammissibili né rilevanti. Le dichiarazioni della sig.ra e dell'ing. avrebbero avuto ad oggetto Persona_1 Testimone_1
circostanze già accertabili tramite la documentazione in atti, rendendo superflua la loro escussione. Le comunicazioni intercorse tra le parti dimostrano in modo chiaro l'avvio delle attività funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di CP_1
rendendo non necessaria una conferma testimoniale che si limiterebbe a ribadire quanto già desumibile dalla corrispondenza acquisita. Quanto alla richiesta di CTU, si evidenzia che la verifica della conformità dei terreni e della loro compatibilità con i fanghi non incide sulla qualificazione delle obbligazioni contrattuali delle parti, oggetto del presente giudizio. Inoltre, la quantificazione del danno presuppone l'accertamento di un inadempimento che, alla luce della documentazione esaminata, non risulta provato. Infine, la richiesta di acquisizione documentale oltre che superflua
è generica e non risponde ai requisiti di indispensabilità previsti dall'art. 210 c.p.c.
§ 6 — L'analisi dell'appello incidentale.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”
In conformità a suddetto principio l'appello incidentale merita accoglimento e, conseguentemente, la va condannata alla refusione delle spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza.
§ 7 — Le spese di lite.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (disputatum € 3.750.000,00) nei valori medi dimidiati che costituiscono il parametro di riferimento idoneo ed adeguato a remunerare l'opera professionale prestata in ragione dell'oggetto del contenzioso, circoscritto alle questioni di diritto contenute nel motivo di gravame. § 8 — Il rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n.
13055/2018).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...] CP_1
2595/2020 pubblicata il 6/02/2020 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
[...]
alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in Parte_1
favore di che liquida in € 24.668, 00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge;
2. condanna lla rifusione delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in € 22.102,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per porre a carico dell'appellante principale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo