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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10087 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via Libertà
n. 103, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Congedo, presso il cui studio a Palermo, via
Mariano Stabile n. 221, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 23/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2022 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 31/07/2008 e di aver generato i figli Controparte_1 Per_1
(10/09/2009), (08/09/2011) e (31/10/2013), ha chiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3
separazione con addebito a carico del marito, l'affidamento congiunto dei figli, con dimora presso la madre e diritto di visita del padre e l'onere a carico del di versarle un CP_1
1 contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16/01/2023 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di affidamento congiunto dei figli con dimora presso la madre ed ha chiesto, invece, prevedersi un contributo economico a suo carico di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale datata 01/02/2023 è stato previsto l'affidamento congiunto dei minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre nonché l'onere a carico di quest'ultimo di versare alla ricorrente la somma di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei tre minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante l'aspra conflittualità tra i coniugi, è stato incaricato il Centro di Psicologia per la Cura dei Legami familiari dell'ASP al fine di intraprendere un percorso di supporto e sostegno della genitorialità.
Con relazione del 22/08/2023 il Centro ha evidenziato che le criticità iniziali emerse nei primi mesi della separazione si sono man mano allentate;
che le parti hanno svolto un buon lavoro sia a livello individuale che di coppia, riprendendo a dialogare e comprendendo l'importanza di non triangolare i minori nelle loro dinamiche di coppia.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice istruttore con ordinanza del
29/06/2024 ha rigettato le richieste di prova testimoniale rispettivamente articolate ed ha onerato le parti di depositare una serie di documenti di carattere reddituale ed economico.
Dopodiché, con note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
24/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo, datato 06/03/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“
1. I figli minori , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 Per_3
domicilio prevalente per quanto riguarda e presso la madre e, invece, per Per_2 Per_3
quanto riguarda (di 15 anni) presso il padre. Per_1
2. Il padre potrà tenere con sé i figli e , due pomeriggi a settimana (martedì e Per_2 Per_3
giovedì) dall'uscita della scuola (con prelevamento dall'istituto scolastico) e con pernottamento presso l'abitazione del padre che li accompagnerà a scuola l'indomani. Le parti convengono, altresì, che il padre possa tenere gli stessi, a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. La madre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dall'uscita della scuola (con Per_1
2 prelevamento dall'istituto scolastico) e con pernottamento presso l'abitazione della madre che lo accompagnerà a scuola l'indomani. Le parti convengono, altresì, che la madre possa tenere lo stesso, a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
3. Per quanto attiene alle feste laiche e religiose si utilizzerà il criterio dell'alternanza.
4. Per il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio.
5. I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori l'intero giorno del loro rispettivo compleanno oltre che la rispettiva Festa della Mamma e del Papà.
6. Durante il periodo di permanenza dei minori con un genitore sarà obbligo di quest'ultimo assicurare i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore.
7. Rimane inteso che nei periodi di regolamentazione straordinaria del diritto di visita non si applicherà l'ordinario calendario di incontri.
8. Le parti convengono che a carico del SI. è posto l'obbligo al pagamento Controparte_1 della somma di € 700,00 (settecento/00) a titolo di mantenimento per i figli e Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione ISTAT. Per_3
9. Entrambi i genitori sono tenuti alla compartecipazione in misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
10. Il SI. da sin d'ora il consenso a che l'assegno unico a benefico dei figli Controparte_1
presso la madre collocati sarà percepito al 100% dalla SI.ra , in considerazione del Pt_1
fatto che quest'ultima è fuori dall'abitazione familiare e dovrà provvedere ad una diversa sistemazione abitativa. Al contempo la SI.ra da sin d'ora il consenso a Parte_1
che il padre percepisca al 100% l'assegno unico del figlio essendo presso il SI. Per_1 [...]
prevalentemente collocato. CP_1
11. Il SI. provvederà nel tempo più breve possibile a spostare la propria Controparte_1 residenza presso la sua abitazione ove è attualmente domiciliato”.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, le condizioni dell'accordo dei coniugi sono conformi alla legge ed all'interesse della prole;
la mancata previsione a carico della ricorrente di un contributo in
3 denaro da versare al resistente per il mantenimento del figlio può essere avallata per il Per_1
fatto che il figlio, seppur dimorante stabilmente con il padre, trascorre molto tempo con la madre, la quale provvede così al relativo mantenimento in via diretta;
peraltro, la ricorrente non gode più della casa coniugale, di proprietà del resistente, con conseguenti maggiori spese a suo carico.
Avuto riguardo all'esito della lite ed alla concorde richiesta delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo 10/08/1985 ( ) e nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 08/04/1980 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Monreale (PA) il 31/07/2008.
2) Dispone che i rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi siano regolati secondo le condizioni contenute nell'accordo del 06/03/2024, depositato il 23/10/2024, come riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Monreale al n. 131, p. II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10087 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arcoleo, presso il cui studio a Palermo, via Libertà
n. 103, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Congedo, presso il cui studio a Palermo, via
Mariano Stabile n. 221, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 23/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2022 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 31/07/2008 e di aver generato i figli Controparte_1 Per_1
(10/09/2009), (08/09/2011) e (31/10/2013), ha chiesto pronunciarsi la Per_2 Per_3
separazione con addebito a carico del marito, l'affidamento congiunto dei figli, con dimora presso la madre e diritto di visita del padre e l'onere a carico del di versarle un CP_1
1 contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei tre figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16/01/2023 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di affidamento congiunto dei figli con dimora presso la madre ed ha chiesto, invece, prevedersi un contributo economico a suo carico di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale datata 01/02/2023 è stato previsto l'affidamento congiunto dei minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre nonché l'onere a carico di quest'ultimo di versare alla ricorrente la somma di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei tre minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante l'aspra conflittualità tra i coniugi, è stato incaricato il Centro di Psicologia per la Cura dei Legami familiari dell'ASP al fine di intraprendere un percorso di supporto e sostegno della genitorialità.
Con relazione del 22/08/2023 il Centro ha evidenziato che le criticità iniziali emerse nei primi mesi della separazione si sono man mano allentate;
che le parti hanno svolto un buon lavoro sia a livello individuale che di coppia, riprendendo a dialogare e comprendendo l'importanza di non triangolare i minori nelle loro dinamiche di coppia.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice istruttore con ordinanza del
29/06/2024 ha rigettato le richieste di prova testimoniale rispettivamente articolate ed ha onerato le parti di depositare una serie di documenti di carattere reddituale ed economico.
Dopodiché, con note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
24/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo, datato 06/03/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“
1. I figli minori , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1 Per_3
domicilio prevalente per quanto riguarda e presso la madre e, invece, per Per_2 Per_3
quanto riguarda (di 15 anni) presso il padre. Per_1
2. Il padre potrà tenere con sé i figli e , due pomeriggi a settimana (martedì e Per_2 Per_3
giovedì) dall'uscita della scuola (con prelevamento dall'istituto scolastico) e con pernottamento presso l'abitazione del padre che li accompagnerà a scuola l'indomani. Le parti convengono, altresì, che il padre possa tenere gli stessi, a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. La madre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì) dall'uscita della scuola (con Per_1
2 prelevamento dall'istituto scolastico) e con pernottamento presso l'abitazione della madre che lo accompagnerà a scuola l'indomani. Le parti convengono, altresì, che la madre possa tenere lo stesso, a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
3. Per quanto attiene alle feste laiche e religiose si utilizzerà il criterio dell'alternanza.
4. Per il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio.
5. I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori l'intero giorno del loro rispettivo compleanno oltre che la rispettiva Festa della Mamma e del Papà.
6. Durante il periodo di permanenza dei minori con un genitore sarà obbligo di quest'ultimo assicurare i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore.
7. Rimane inteso che nei periodi di regolamentazione straordinaria del diritto di visita non si applicherà l'ordinario calendario di incontri.
8. Le parti convengono che a carico del SI. è posto l'obbligo al pagamento Controparte_1 della somma di € 700,00 (settecento/00) a titolo di mantenimento per i figli e Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione ISTAT. Per_3
9. Entrambi i genitori sono tenuti alla compartecipazione in misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
10. Il SI. da sin d'ora il consenso a che l'assegno unico a benefico dei figli Controparte_1
presso la madre collocati sarà percepito al 100% dalla SI.ra , in considerazione del Pt_1
fatto che quest'ultima è fuori dall'abitazione familiare e dovrà provvedere ad una diversa sistemazione abitativa. Al contempo la SI.ra da sin d'ora il consenso a Parte_1
che il padre percepisca al 100% l'assegno unico del figlio essendo presso il SI. Per_1 [...]
prevalentemente collocato. CP_1
11. Il SI. provvederà nel tempo più breve possibile a spostare la propria Controparte_1 residenza presso la sua abitazione ove è attualmente domiciliato”.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, le condizioni dell'accordo dei coniugi sono conformi alla legge ed all'interesse della prole;
la mancata previsione a carico della ricorrente di un contributo in
3 denaro da versare al resistente per il mantenimento del figlio può essere avallata per il Per_1
fatto che il figlio, seppur dimorante stabilmente con il padre, trascorre molto tempo con la madre, la quale provvede così al relativo mantenimento in via diretta;
peraltro, la ricorrente non gode più della casa coniugale, di proprietà del resistente, con conseguenti maggiori spese a suo carico.
Avuto riguardo all'esito della lite ed alla concorde richiesta delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo 10/08/1985 ( ) e nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 08/04/1980 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Monreale (PA) il 31/07/2008.
2) Dispone che i rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi siano regolati secondo le condizioni contenute nell'accordo del 06/03/2024, depositato il 23/10/2024, come riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Monreale al n. 131, p. II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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