Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6190 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Druetta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1953, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Druetta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/05/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/05/2017 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Cagliari, anno 2017, numero 62, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ORi
[...]
e in Cagliari il 27/5/2017. Parte_1 Controparte_1
2. Dare atto che le parti, in ragione della crisi coniugale, intendono procedere ad una complessiva definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti ed a tal fine convengono quanto segue:
A. la ORa promette di trasferire, nell'attuale stato di fatto e di Pt_1 diritto dell'immobile, al OR , che promette di accettare, la CP_1 propria quota di piena proprietà indivisa pari al 50% dell'immobile già adibito a casa coniugale e sito in Cagliari, così censito nel Catasto
Fabbricati presso l'Agenzia del Territorio competente: foglio 18, particella 2110, subalterno 23, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza catastale 7,5 vani, superficie catastale 191 m², R.C. € 735,95, avente accesso dal Largo Carlo Felice di Savoia n. 54 (in Catasto Largo
Carlo Felice di Savoia n. 62), Cagliari, alle seguenti condizioni:
i. il OR : -) si accollerà (accollo liberatorio) nei termini di cui CP_1 al successivo punto “iii” il mutuo residuo;
-) rinunzierà per quanto possa eventualmente occorrere, a rivalersi sulla ORa per Pt_1 quanto, sino al momento della compravendita, corrisposto in eccedenza sia per l'acquisto che per il mutuo (interessi inclusi) nonché per le spese di ristrutturazione rispetto alla diversa risultanza formale, e parimenti,
Pag. 2 di 5 per quanto occorra, rinunzierà, a favore del OR , la ORa CP_1
-) corrisponderà alla ORa al momento del rogito Pt_1 Pt_1 notarile traslativo della proprietà, la somma di € 76.500,00. Le parti si danno atto che: a) l'immobile è stato acquistato al prezzo di €
280.000,00 e pagato con denaro prevalentemente del OR e CP_1 per il resto con ricorso al mutuo cointestato n. 2709054307 presso“Che
Banca! , erogato anche per sostenere parte dei costi di CP_2 ristrutturazione dell'immobile stesso;
b) i ratei di mutuo ad oggi maturati sono stati restituiti (interessi inclusi) in massima parte dal OR;
c) parte delle spese di ristrutturazione dell'immobile CP_1 sono state sostenute con denaro proprio della ORa che Pt_1 continuerà a portare in detrazione per le quote ancora spettanti.
ii. Il contratto traslativo verrà stipulato entro e non oltre il 31 dicembre
2025 – termine da considerarsi essenziale nell'interesse delle parti – a rogito del Notaio che verrà incaricato dal OR . CP_1
iii. Contestualmente al contratto traslativo il OR si accollerà il CP_1 mutuo (accollo liberatorio), dando atto la ORa per quanto Pt_1 possa eventualmente occorrere, di avere preso visione della dichiarazione liberatoria 10 aprile 2024 Mediobanca Premier S.p.A. - con liberazione della stessa ORa da qualsiasi obbligazione Pt_1
e/o vincolo rinvenienti anche da contratti a questo collegati e/o comunque connessi (ex plurimis, polizze assicurative).
iv. Costi, spese ed onorari tutti degli atti notarili e di ogni altra documentazione, onorari professionali inclusi, a questi funzionali e/o connessi (ex multis: eventuale regolarizzazione catastale, edilizia, urbanistica;
certificato di prestazione energetica) saranno a carico del OR . CP_1
v. Il contratto definitivo è condizionato all'accollo di mutuo liberatorio nei termini anzidetti.
Le parti dichiarano, danno atto e/o riconoscono ovvero convengono che:
i. la ORa si è già allontanata dall'immobile coniugale portando Pt_1 con sé i propri beni ed effetti personali, ad eccezione di una cassapanca e una specchiera.
ii. La ORa nel mese di maggio 2024, ha verbalmente rinunciato Pt_1
a qualsivoglia diritto sui beni mobili usati già contenuti (e rimasti, quindi) nell'immobile coniugale. Il OR precisa che ben CP_1 conosce lo stato d'uso e di manutenzione di detti beni mobili e che pertanto era ed è consapevole della condizione anche d'uso degli stessi.
iii. Tutti gli arredi contenuti nell'immobile sono (e, per quanto di ragione, già erano) di proprietà del OR . CP_1
Pag. 3 di 5 iv. Il OR , contestualmente alla sottoscrizione del ricorso CP_1 introduttivo, ha versato alla ORa a somma di euro15.000,00. Pt_1
v. Il OR , dal momento della sottoscrizione del presente ricorso CP_1
e fino al rogito traslativo della proprietà dell'immobile e accollo liberatorio di mutuo, restituirà integralmente (interessi inclusi), e quindi anche per la quota di spettanza della ORa i ratei del mutuo n. Pt_1
2709054307 acceso presso “Che Banca! . CP_2
B. La ORa promette di trasferire, nell'attuale stato di fatto e di Pt_1 diritto, al OR , che promette di accettare, le proprie quote di CP_1 piena proprietà indivisa, pari al 50%, dei due fabbricati e dei quattro terreni siti in Pantelleria (TP), Contrada Dietro Isola (così censiti nel
Catasto Fabbricati: - foglio 96, particella 629, categoria F/2; - foglio 96, particella 630, categoria F/2; così censiti nel Catasto Terreni: - foglio 96, particella 440, reddito dominicale € 3,18 reddito agrario € 1,36, classe 3, superficie 1.760 m²; - foglio 96, particella 182, partita 8733, reddito dominicale € 2,16 reddito agrario € 1,44, classe 2, superficie 930 m²; foglio 96, particella 31, partita 7862, reddito dominicale € 3,72 reddito agrario € 1,01, classe 2, superficie 1.310 m²; - foglio 96, particella 238, partita 7862, reddito dominicale € 1,79 reddito agrario € 0,77, classe 3, superficie 990 m²) alle seguenti condizioni:
i. gli atti di trasferimento verranno stipulati contestualmente, e dove possibile in un solo atto notarile, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - termine da considerarsi essenziale nell'interesse delle parti - a rogito del
Notaio che verrà incaricato dal OR . Le parti si danno atto CP_1 che gli immobili sono stati acquistati esclusivamente con denaro proprio del OR e che non vi sono contenuti beni di proprietà della CP_1 ORa Anche le spese di ristrutturazione di detti immobili, Pt_1 sostenute dal OR , saranno portate in detrazione solo dallo CP_1 stesso.
ii. Costi, spese ed onorari tutti degli atti notarili e di ogni altra documentazione, onorari professionali inclusi, a questi funzionali e/o connessi (ex multis: eventuale regolarizzazione catastale, edilizia, urbanistica;
certificati di prestazione energetica;
certificati di destinazione urbanistica) saranno a carico del OR . CP_1
C. La ORa promette di cedere al OR , che promette di Pt_1 CP_1 accettare, le proprie quote di partecipazione, pari al 15% del capitale sociale, di “Italia Libera Editrice S.r.l., con sede legale in Cagliari, Via Andrea Galassi n. 2 (C.F. )”; l'atto di cessione con effetto P.IVA_1 immediato nei confronti della società e dei soci verrà stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - termine da considerarsi essenziale nell'interesse delle parti - a rogito del Notaio che verrà incaricato dal OR e con spese, costi ed onorari tutti a carico di CP_1 quest'ultimo. L'atto di cessione dovrà prevedere ogni tutela a favore della
Pag. 4 di 5 parte cedente ivi inclusa la liberazione da qualunque obbligo e responsabilità. In quell'occasione il OR dovrà versare la Parte_2 somma di € 1.500,00 alla ORa Il OR conferma, Pt_1 CP_1 per quanto possa eventualmente occorrere, che non verrà esercitato diritto di prelazione da parte dell'altro socio, già informalmente sentito a riguardo. Resta inteso che l'eventuale esercizio del diritto di prelazione non comporta il venir meno del presente impegno se non nel limite dell'esercizio del diritto di prelazione stesso.
D. La ORa ha provveduto ad estinguere a proprie spese il Pt_1 finanziamento personale n. 17744589 acceso presso “Che Banca! , CP_2 con ultimo rateo scaduto e saldato il 15/6/2024, e rinunzia, per quanto possa eventualmente occorrere, ad eventuali diritti di ripetizione, anche per l'ipotesi di quota parte, nei confronti del OR . CP_1
E. I coniugi riconoscono che gli tutti gli accordi che precedono sono essenziali per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al divorzio tra gli stessi, sicché ogni elemento del presente accordo è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
L'esecuzione di tali accordi dovrà avere la tassazione agevolata di cui all'art. 19 L. 74/1987.
3. Le parti danno atto e dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente alla domanda di assegno divorzile.
4. Con il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni economiche qui convenute, le parti dichiarano sin d'ora di aver definito, anche ove occorra in via transattiva, ogni pregresso e reciproco rapporto di natura economico- patrimoniale rinunciando ad ogni diverso e/o ulteriore e/o maggior diritto.
Esse dichiarano, pertanto, che nulla hanno (ed avranno) più a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto sopra convenuto, per nessun titolo e/o causa, ritenendo tali accordi e conseguenti adempimenti soddisfacenti e risolutivi pure della loro rispettiva e reciproca condizione economico- patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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