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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 769/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Daniela Cesari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Monia Cocconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 15 maggio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Quattro Castella (RE), il 25 novembre 2017, che dalla loro unione è nata la figlia il 29 gennaio 2020, che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con Persona_1 sentenza (n. 286/2024) del 28 ottobre 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua preferenziale collocazione materna, alla regolamentazione delle visite paterne, al suo mantenimento, nonché a questioni a queste accessorie, anche di natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e alle frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto, come già valutato in sede di separazione, ispirato a rapporti di equilibrata genitorialità.
Per converso, anche tenuto conto delle allegazioni di cui in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Quattro Castella (RE), il 25 novembre 2017, iscritto al Numero 48, Parte II, Serie C, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 20 gennaio 2025 e depositato il 5 febbraio 2025;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 769/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Daniela Cesari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Monia Cocconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 15 maggio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Quattro Castella (RE), il 25 novembre 2017, che dalla loro unione è nata la figlia il 29 gennaio 2020, che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con Persona_1 sentenza (n. 286/2024) del 28 ottobre 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua preferenziale collocazione materna, alla regolamentazione delle visite paterne, al suo mantenimento, nonché a questioni a queste accessorie, anche di natura patrimoniale). pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e alle frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto, come già valutato in sede di separazione, ispirato a rapporti di equilibrata genitorialità.
Per converso, anche tenuto conto delle allegazioni di cui in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Quattro Castella (RE), il 25 novembre 2017, iscritto al Numero 48, Parte II, Serie C, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 20 gennaio 2025 e depositato il 5 febbraio 2025;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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