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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 214/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI FRANCESCO LINDA ANGELA
e nata in [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. COLANTONIO GABRIELE E Dall'Avv. DI SIPIO
ORIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2017 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- I coniugi vivranno separati serbandosi rispetto reciproco;
- La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra la quale volturerà il CP_1
contratto di locazione e le utenze a suo nome entro e non oltre il deposito del ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Pianella alla via Dell'Ompiso, 836/C. I ricorrenti avranno l'obbligo di curare, istruire, educare e mantenere i figli, impegnandosi a crescerli sulla base di un unico e concorde progetto educativo ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e la piena responsabilità nei riguardi degli stessi;
a tal fine, si impegnano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni in materia educativa, sanitaria e scolastica riguardanti i figli, rispettando la volontà degli stessi e le loro inclinazioni naturali nella scelta della scuola e del percorso formativo da seguire. Qualsiasi modifica dell'indirizzo dovrà essere previamente comunicato al sig. Pt_1
2. Al fine di garantire un giusto equilibrio emotivo ai minori, vista la giovane età degli stessi i genitori si impegnano ad un comportamento responsabile evitando agli stessi le frequentazioni con nuovi partners ed evitando di renderli partecipi di nuove relazioni che non siano connotate dalla condizione di stabilità.
3. I minori resteranno con il padre tutte le domeniche fino al lunedì di ogni settimana. Lo stesso si recherà a prenderli presso l'abitazione della madre e li riporterà il lunedì a scuola o presso l'abitazione della madre. Il padre inoltre potrà sentirli telefonicamente tutte le sere in orario che verrà concordato. Durante la settimana, previo accordo con la madre, il sig. potrà tenere con sé i minori Pt_1
anche un giorno ulteriore, compatibilmente con le necessità e gli impegni dei minori.
pagina 3 di 5 4. Le festività natalizie, da dividere in due periodi dalle ore 09:00 del 25/12 alle ore
16:00 1/1 e dal le ore 16:00 del 1/1 alle ore 16:00 del 7/1 alternando i periodi di anno in anno. Per le festività pasquali (Pasqua con un genitore e AS con l'altro genitore), nonché quelle da calendario canonico e nazionale saranno trascorse con ciascun genitore, valendo anche in tal caso il principio dell'alternanza. Ciò a significare che se i minori trascorreranno la settimana dal 25/12 al 1/1 con un genitore e dall'1/1 al 07/1 con l'altro, l'anno seguente il genitore che ha avuto con sé
i minori il secondo periodo l'avrà per la settimana dal 25/12 all'1/1. Se i minori avranno trascorso la Pasqua con un genitore e la AS con l'altro, l'anno successivo il genitore che ha trascorso la AS con la figlia vi trascorrerà la
Pasqua. E così anche per le altre festività di calendario. Resta sottinteso che il genitore che trascorrerà la settimana dal 25/1 all'1/1 (festività più importante) avrà con sé la minore il giorno di AS.
5. I bambini, trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane consecutive o alternate durante le ferie estive o lavorative, da concordare, entro il mese di maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre di ogni anno, ovvero quando gli stessi avranno le ferie lavorative, e facoltativamente durante il periodo scolastico una settimana a scelta con il padre previa comunicazione all'altro genitore con un preavviso di 15 giorni.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
a. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno si dichiara economicamente indipendente e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
b. Per ciò che concerne le spese di mantenimento dei figli, il sig. si Parte_1 obbliga a versare, la somma complessiva di €. 300.00 (euro trecento/00), mensili così ripartiti €. 150,00 per ciascun figlio.
L'assegno unico resterà in capo alla signora al 100%. CP_1
pagina 4 di 5 Le spese relative ad eventuali baby-sitter e/o strutture pubbliche e/o private resteranno a completo carico della sig.ra e non potranno essere ripetute come CP_1
spese straordinarie.
L'importo, stabilito a titolo di mantenimento, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese corrente.
Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50%; per la definizione delle spese straordinarie e per la definizione di quelle che vanno concordate si fa riferimento al protocollo del Tribunale di Pescara;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI FRANCESCO LINDA ANGELA
e nata in [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. COLANTONIO GABRIELE E Dall'Avv. DI SIPIO
ORIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2017 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
- I coniugi vivranno separati serbandosi rispetto reciproco;
- La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra la quale volturerà il CP_1
contratto di locazione e le utenze a suo nome entro e non oltre il deposito del ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Pianella alla via Dell'Ompiso, 836/C. I ricorrenti avranno l'obbligo di curare, istruire, educare e mantenere i figli, impegnandosi a crescerli sulla base di un unico e concorde progetto educativo ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e la piena responsabilità nei riguardi degli stessi;
a tal fine, si impegnano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni in materia educativa, sanitaria e scolastica riguardanti i figli, rispettando la volontà degli stessi e le loro inclinazioni naturali nella scelta della scuola e del percorso formativo da seguire. Qualsiasi modifica dell'indirizzo dovrà essere previamente comunicato al sig. Pt_1
2. Al fine di garantire un giusto equilibrio emotivo ai minori, vista la giovane età degli stessi i genitori si impegnano ad un comportamento responsabile evitando agli stessi le frequentazioni con nuovi partners ed evitando di renderli partecipi di nuove relazioni che non siano connotate dalla condizione di stabilità.
3. I minori resteranno con il padre tutte le domeniche fino al lunedì di ogni settimana. Lo stesso si recherà a prenderli presso l'abitazione della madre e li riporterà il lunedì a scuola o presso l'abitazione della madre. Il padre inoltre potrà sentirli telefonicamente tutte le sere in orario che verrà concordato. Durante la settimana, previo accordo con la madre, il sig. potrà tenere con sé i minori Pt_1
anche un giorno ulteriore, compatibilmente con le necessità e gli impegni dei minori.
pagina 3 di 5 4. Le festività natalizie, da dividere in due periodi dalle ore 09:00 del 25/12 alle ore
16:00 1/1 e dal le ore 16:00 del 1/1 alle ore 16:00 del 7/1 alternando i periodi di anno in anno. Per le festività pasquali (Pasqua con un genitore e AS con l'altro genitore), nonché quelle da calendario canonico e nazionale saranno trascorse con ciascun genitore, valendo anche in tal caso il principio dell'alternanza. Ciò a significare che se i minori trascorreranno la settimana dal 25/12 al 1/1 con un genitore e dall'1/1 al 07/1 con l'altro, l'anno seguente il genitore che ha avuto con sé
i minori il secondo periodo l'avrà per la settimana dal 25/12 all'1/1. Se i minori avranno trascorso la Pasqua con un genitore e la AS con l'altro, l'anno successivo il genitore che ha trascorso la AS con la figlia vi trascorrerà la
Pasqua. E così anche per le altre festività di calendario. Resta sottinteso che il genitore che trascorrerà la settimana dal 25/1 all'1/1 (festività più importante) avrà con sé la minore il giorno di AS.
5. I bambini, trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane consecutive o alternate durante le ferie estive o lavorative, da concordare, entro il mese di maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre di ogni anno, ovvero quando gli stessi avranno le ferie lavorative, e facoltativamente durante il periodo scolastico una settimana a scelta con il padre previa comunicazione all'altro genitore con un preavviso di 15 giorni.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
a. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno si dichiara economicamente indipendente e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
b. Per ciò che concerne le spese di mantenimento dei figli, il sig. si Parte_1 obbliga a versare, la somma complessiva di €. 300.00 (euro trecento/00), mensili così ripartiti €. 150,00 per ciascun figlio.
L'assegno unico resterà in capo alla signora al 100%. CP_1
pagina 4 di 5 Le spese relative ad eventuali baby-sitter e/o strutture pubbliche e/o private resteranno a completo carico della sig.ra e non potranno essere ripetute come CP_1
spese straordinarie.
L'importo, stabilito a titolo di mantenimento, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese corrente.
Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori nella misura del 50%; per la definizione delle spese straordinarie e per la definizione di quelle che vanno concordate si fa riferimento al protocollo del Tribunale di Pescara;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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