TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA MELIS ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni Pascoli n. 206, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lucca;
- Diritto di frequentazione del SI. con i figli, esercitato contemperando le Parte_2 esigenze dei figli stessi, entrambi maggiorenni, e le necessità del padre;
- il SI. corrisponderà, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il Parte_2 mantenimento di ogni figlio, rivalutabile secondo indice Istat, mediante accredito su conto corrente bancario identificato con Iban [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
- le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ludiche ecc.), saranno ripartite al 50% tra ciascun coniuge, con obbligo alla restituzione del 50% nei confronti del coniuge anticipatario entro il quindicesimo giorno da quello in cui si è sostenuta la spesa;
dette spese saranno comunque regolate secondo quanto disposto dal protocollo del CNF».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 16/5/1998, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 187/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 28/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Lucca (LU) in data 16/5/1998, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 46, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1998; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
2 Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA MELIS ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni Pascoli n. 206, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lucca;
- Diritto di frequentazione del SI. con i figli, esercitato contemperando le Parte_2 esigenze dei figli stessi, entrambi maggiorenni, e le necessità del padre;
- il SI. corrisponderà, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il Parte_2 mantenimento di ogni figlio, rivalutabile secondo indice Istat, mediante accredito su conto corrente bancario identificato con Iban [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
- le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ludiche ecc.), saranno ripartite al 50% tra ciascun coniuge, con obbligo alla restituzione del 50% nei confronti del coniuge anticipatario entro il quindicesimo giorno da quello in cui si è sostenuta la spesa;
dette spese saranno comunque regolate secondo quanto disposto dal protocollo del CNF».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 16/5/1998, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 187/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 28/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Lucca (LU) in data 16/5/1998, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 46, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1998; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
2 Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3