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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1785 del R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Algieri, presso il cui studio, in Parte_1
RI (CS), via P. Calamandrei n. 10, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Figà, presso il cui studio, in Roma, Controparte_1 piazza Ugo da Como n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 novembre 2025 entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'accordo raggiunto in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva e documentava la Parte_1 comunione ereditaria con la sorella sui beni relitti (terreni ed immobili dettagliati, e conto corrente acceso presso la filiale di San Marco Argentano) dalla madre, CP_2 Persona_1 nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 03.02.2019, e dal padre, Persona_2 nato ad [...] l'[...] e deceduto a Roma il 31.05.1978, allegando verbale negativo della tentata mediazione obbligatoria, ed invocava quindi lo scioglimento della comunione e la divisione, anche della somma di € 111.547,14, giacente su libretto postale cointestato alla madre ed alla sorella, e da quant'ultima incassata prima del decesso, sulla base di un atto di disposizione nullo per difetto di forma, peraltro compiuto in regime di amministrazione di sostegno della detratti i debiti ereditari e vinte le spese di lite. Per_1
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla divisione dei beni Controparte_1 immobili, eccependo invece che la somma di € 111.547,14 cadeva in successione solo per la metà, siccome giacente su conto di cui non dimostrata la cointestazione fittizia;
contestava taluni dei presunti debiti ereditari, e concludeva aderendo alla richiesta di divisione degli
1 immobili, ma chiedendo che la somma pari alla metà del saldo del libretto postale cointestato venisse utilizzata in primo luogo per i pesi e gli eventuali conguagli ereditari, e poi eventualmente divisa per il residuo, vinte le spese di lite. Escussa prova testimoniale, le parti rappresentavano di aver transatto le questioni preliminari, e chiedevano disporsi consulenza tecnica d'ufficio per la formazione delle quote di spettanza nella divisione, durante l'espletamento della quale raggiungevano ulteriore accordo, che, all'udienza dell'11 novembre 2025, chiedevano venisse trasposto in sentenza, con pedissequa assegnazione dei cespiti. Tanto premesso, l'accordo rappresentato dalle parti sulle questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione ha determinato la cessazione della materia del contendere sulle medesime. In relazione alla divisione, quindi, va preliminarmente rilevato come il ctu abbia verificato ed asseverato, nell'ordine, la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa iure successionis tra attrice e convenuta, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi, formando, da ultimo, le quote di rispettiva spettanza. Le parti hanno quindi raggiunto, con l'ausilio del consulente, un accordo sulla divisione, che, in evidenza, consente l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà, non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. È stato nondimeno dato atto dell'avvenuto pagamento delle spettanze di ctu in ragione della metà ciascuno. Le spese di lite vanno nondimeno compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di nata ad [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 03.02.2019, e di nato ad [...] l'[...] e Persona_2 deceduto a Roma il 31.05.1978;
- dichiara altresì lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti, e, per l'effetto:
- assegna a la proprietà dei seguenti cespiti: Parte_1
1. Fabbricato F/3 in corso di costruzione censito al N.C.E.U. del Comune di RI (CS), censito al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 424 sub 2;
2. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), al foglio Parte_2 di mappa n. 97, part. n. 5;
3. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), Parte_3 al foglio di mappa n. 98, part. n. 34;
4. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), al Parte_4 foglio di mappa n. 99, part. n. 24;
5. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), Parte_5 al foglio di mappa n. 99, part. n. 441;
6. censito al N.C.T. del Comune di Parte_5
Bisignano, al foglio di mappa n. 56, part. n. 82; con obbligo di conguaglio, in favore di , per complessivi € Controparte_1
1.101,32;
2 - assegna a la proprietà sui seguenti cespiti: Controparte_1
A. Fabbricato C/2 – Magazzino censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 442 sub 1; B. Fabbricato F/2 – Unità Collabenti censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 443 sub 1; C. Fabbricato A/4 – Abitazioni Civili censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 104, p.lla n. 144 sub 4;
censito in N.C.T. del Comune di RI (CS), al foglio di Controparte_3 mappa n. 99, p.lla n. 22; E. censito in N.C.T. del Comune di Bisignano Parte_5
(CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 10;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di Controparte_4 mappa n. 56, p.lla n. 23;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al Controparte_5 foglio di mappa n. 56, p.lla n. 70;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al Controparte_6 foglio di mappa n. 56, p.lla n. 71; I. Terreno Seminativo UO AT censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 75; L. Terreno Seminativo AT censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 76;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa Controparte_7
n. 56, p.lla n. 86; N. Terreno - Immobile Diruto censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 36; con diritto a conguaglio, da , per complessivi € 1.101,31; Parte_1
- l'assegnazione dei ridetti cespiti ad attrice e convenuta avviene con le relative pertinenze e servitù, attive e passive;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1785 del R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Algieri, presso il cui studio, in Parte_1
RI (CS), via P. Calamandrei n. 10, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Figà, presso il cui studio, in Roma, Controparte_1 piazza Ugo da Como n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 novembre 2025 entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'accordo raggiunto in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva e documentava la Parte_1 comunione ereditaria con la sorella sui beni relitti (terreni ed immobili dettagliati, e conto corrente acceso presso la filiale di San Marco Argentano) dalla madre, CP_2 Persona_1 nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 03.02.2019, e dal padre, Persona_2 nato ad [...] l'[...] e deceduto a Roma il 31.05.1978, allegando verbale negativo della tentata mediazione obbligatoria, ed invocava quindi lo scioglimento della comunione e la divisione, anche della somma di € 111.547,14, giacente su libretto postale cointestato alla madre ed alla sorella, e da quant'ultima incassata prima del decesso, sulla base di un atto di disposizione nullo per difetto di forma, peraltro compiuto in regime di amministrazione di sostegno della detratti i debiti ereditari e vinte le spese di lite. Per_1
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla divisione dei beni Controparte_1 immobili, eccependo invece che la somma di € 111.547,14 cadeva in successione solo per la metà, siccome giacente su conto di cui non dimostrata la cointestazione fittizia;
contestava taluni dei presunti debiti ereditari, e concludeva aderendo alla richiesta di divisione degli
1 immobili, ma chiedendo che la somma pari alla metà del saldo del libretto postale cointestato venisse utilizzata in primo luogo per i pesi e gli eventuali conguagli ereditari, e poi eventualmente divisa per il residuo, vinte le spese di lite. Escussa prova testimoniale, le parti rappresentavano di aver transatto le questioni preliminari, e chiedevano disporsi consulenza tecnica d'ufficio per la formazione delle quote di spettanza nella divisione, durante l'espletamento della quale raggiungevano ulteriore accordo, che, all'udienza dell'11 novembre 2025, chiedevano venisse trasposto in sentenza, con pedissequa assegnazione dei cespiti. Tanto premesso, l'accordo rappresentato dalle parti sulle questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione ha determinato la cessazione della materia del contendere sulle medesime. In relazione alla divisione, quindi, va preliminarmente rilevato come il ctu abbia verificato ed asseverato, nell'ordine, la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa iure successionis tra attrice e convenuta, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi, formando, da ultimo, le quote di rispettiva spettanza. Le parti hanno quindi raggiunto, con l'ausilio del consulente, un accordo sulla divisione, che, in evidenza, consente l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà, non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. È stato nondimeno dato atto dell'avvenuto pagamento delle spettanze di ctu in ragione della metà ciascuno. Le spese di lite vanno nondimeno compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di nata ad [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 03.02.2019, e di nato ad [...] l'[...] e Persona_2 deceduto a Roma il 31.05.1978;
- dichiara altresì lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti, e, per l'effetto:
- assegna a la proprietà dei seguenti cespiti: Parte_1
1. Fabbricato F/3 in corso di costruzione censito al N.C.E.U. del Comune di RI (CS), censito al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 424 sub 2;
2. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), al foglio Parte_2 di mappa n. 97, part. n. 5;
3. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), Parte_3 al foglio di mappa n. 98, part. n. 34;
4. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), al Parte_4 foglio di mappa n. 99, part. n. 24;
5. censito al N.C.T. del Comune di RI (CS), Parte_5 al foglio di mappa n. 99, part. n. 441;
6. censito al N.C.T. del Comune di Parte_5
Bisignano, al foglio di mappa n. 56, part. n. 82; con obbligo di conguaglio, in favore di , per complessivi € Controparte_1
1.101,32;
2 - assegna a la proprietà sui seguenti cespiti: Controparte_1
A. Fabbricato C/2 – Magazzino censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 442 sub 1; B. Fabbricato F/2 – Unità Collabenti censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 99, p.lla n. 443 sub 1; C. Fabbricato A/4 – Abitazioni Civili censito in N.C.E.U. del Comune di RI (CS), al foglio di mappa n. 104, p.lla n. 144 sub 4;
censito in N.C.T. del Comune di RI (CS), al foglio di Controparte_3 mappa n. 99, p.lla n. 22; E. censito in N.C.T. del Comune di Bisignano Parte_5
(CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 10;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di Controparte_4 mappa n. 56, p.lla n. 23;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al Controparte_5 foglio di mappa n. 56, p.lla n. 70;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al Controparte_6 foglio di mappa n. 56, p.lla n. 71; I. Terreno Seminativo UO AT censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 75; L. Terreno Seminativo AT censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 76;
censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa Controparte_7
n. 56, p.lla n. 86; N. Terreno - Immobile Diruto censito in N.C.T. del Comune di Bisignano (CS), al foglio di mappa n. 56, p.lla n. 36; con diritto a conguaglio, da , per complessivi € 1.101,31; Parte_1
- l'assegnazione dei ridetti cespiti ad attrice e convenuta avviene con le relative pertinenze e servitù, attive e passive;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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