TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/08/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
(C.F. ), difeso e rappresentato, in virtù di delega allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'avv. Giuseppe Morgante ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Rieti viale dei Flavi n.15 ricorrente e da
(C.F. ), difesa e rappresentata, in virtù di delega allegata al Parte_2 C.F._2 ricorso, dall'avv. Roberta Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Santa
Rufina di Cittaducale (RI) via Salaria per Roma n. 16 ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c. interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
1. I minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Cittaducale via Papa Giovanni
Ventitreesimo n. 8;
2. Il padre potrà avere e tenere con sé i figli minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive degli stessi. In caso di disaccordo circa le modalità di visita, il padre potrà vedere
e tenere con sé i minori e come segue: -ogni lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 Per_1 Per_2 fino al giorno successivo con pernotto presso la casa paterna, il cui genitore provvederà ad accompagnare i figli a scuola, il tutto con possibilità di slittamento al giorno successivo ove il padre sia
1 impegnato per inderogabili motivi di lavoro;
nei fine settimana: a settimane alterne dalle ore 15:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie i figli minori trascorreranno alternativamente, secondo una turnazione che inizierà da quest'anno con la madre, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; durante le festività pasquali, i figli minori trascorreranno la domenica di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, sempre a turni alterni;
nel periodo di ferie estive, 15 giorni anche non consecutivi con il padre dal 1/06 al 30/09 che verrà comunicato dal sig. entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre e la madre, alternativamente, allorché Pt_1 condurranno i minori in vacanza, comunicheranno reciprocamente la località di villeggiatura e il domicilio con relativi recapiti telefonici.
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma complessiva di euro 300,00 mensili (150,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 23 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig. ed identificato al seguente codice Iban: Parte_2
[...]. Si precisa che il sig. ha già corrisposto a marzo 2025 euro Pt_1
300,00 a tale titolo e che corrisponderà, per il medesimo titolo, alla sig.ra il mese di febbraio Pt_2
2025 e aprile 2025 entro il 30 aprile 2025 e così nei periodi successivi secondo gli accordi intervenuti con la sottoscrizione del presente atto;
4. l'importo dell'Assegno Unico a favore dei figli verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
; Parte_2
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che eventualmente le anticiperà avrà diritto alla restituzione dall'altro, previo accordo sulla spesa e consegna della relativa documentazione attestante la stessa. Per regolare il rapporto si prenderà come riferimento il protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Rieti per la separazione e i divorzi.
6. Il sig. procederà alla presentazione della dichiarazione di trasferimento di residenza Parte_1 anagrafica presso la competente sede comunale entro il 28.04.2025, fornendone correlata comunicazione alla sig.ra . Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.4.2025 e hanno chiesto l'approvazione della Parte_1 Parte_2 concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli , nata a [...] il [...], Persona_3
e , nato a [...] il [...] e sui diritti a questi ultimi afferenti. Persona_4
Le parti ricorrenti hanno riferito che: la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
la casa familiare è sita in Cittaducale (RI) via Papa Giovanni Ventitreesimo n.8, nell'immobile di proprietà dei genitori della
2 sig.ra la dichiara di svolgere la professione di dipendente della società Parte_2 Parte_2
“Tre Stelle srl” a marchio Conad sede di Cittaducale;
l' dichiara di svolgere la Parte_1 professione di dipendente del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco sede di Rieti.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.4.2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento e il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate intendersi qui integralmente trascritte.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
(C.F. ), difeso e rappresentato, in virtù di delega allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'avv. Giuseppe Morgante ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Rieti viale dei Flavi n.15 ricorrente e da
(C.F. ), difesa e rappresentata, in virtù di delega allegata al Parte_2 C.F._2 ricorso, dall'avv. Roberta Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Santa
Rufina di Cittaducale (RI) via Salaria per Roma n. 16 ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c. interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
1. I minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Cittaducale via Papa Giovanni
Ventitreesimo n. 8;
2. Il padre potrà avere e tenere con sé i figli minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive degli stessi. In caso di disaccordo circa le modalità di visita, il padre potrà vedere
e tenere con sé i minori e come segue: -ogni lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 Per_1 Per_2 fino al giorno successivo con pernotto presso la casa paterna, il cui genitore provvederà ad accompagnare i figli a scuola, il tutto con possibilità di slittamento al giorno successivo ove il padre sia
1 impegnato per inderogabili motivi di lavoro;
nei fine settimana: a settimane alterne dalle ore 15:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie i figli minori trascorreranno alternativamente, secondo una turnazione che inizierà da quest'anno con la madre, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; durante le festività pasquali, i figli minori trascorreranno la domenica di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, sempre a turni alterni;
nel periodo di ferie estive, 15 giorni anche non consecutivi con il padre dal 1/06 al 30/09 che verrà comunicato dal sig. entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre e la madre, alternativamente, allorché Pt_1 condurranno i minori in vacanza, comunicheranno reciprocamente la località di villeggiatura e il domicilio con relativi recapiti telefonici.
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2 minori, la somma complessiva di euro 300,00 mensili (150,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 23 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig. ed identificato al seguente codice Iban: Parte_2
[...]. Si precisa che il sig. ha già corrisposto a marzo 2025 euro Pt_1
300,00 a tale titolo e che corrisponderà, per il medesimo titolo, alla sig.ra il mese di febbraio Pt_2
2025 e aprile 2025 entro il 30 aprile 2025 e così nei periodi successivi secondo gli accordi intervenuti con la sottoscrizione del presente atto;
4. l'importo dell'Assegno Unico a favore dei figli verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
; Parte_2
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che eventualmente le anticiperà avrà diritto alla restituzione dall'altro, previo accordo sulla spesa e consegna della relativa documentazione attestante la stessa. Per regolare il rapporto si prenderà come riferimento il protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del Tribunale di Rieti per la separazione e i divorzi.
6. Il sig. procederà alla presentazione della dichiarazione di trasferimento di residenza Parte_1 anagrafica presso la competente sede comunale entro il 28.04.2025, fornendone correlata comunicazione alla sig.ra . Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.4.2025 e hanno chiesto l'approvazione della Parte_1 Parte_2 concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli , nata a [...] il [...], Persona_3
e , nato a [...] il [...] e sui diritti a questi ultimi afferenti. Persona_4
Le parti ricorrenti hanno riferito che: la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
la casa familiare è sita in Cittaducale (RI) via Papa Giovanni Ventitreesimo n.8, nell'immobile di proprietà dei genitori della
2 sig.ra la dichiara di svolgere la professione di dipendente della società Parte_2 Parte_2
“Tre Stelle srl” a marchio Conad sede di Cittaducale;
l' dichiara di svolgere la Parte_1 professione di dipendente del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco sede di Rieti.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.4.2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento e il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate intendersi qui integralmente trascritte.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3