Art. 12.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facolta' sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facolta' di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cessera' dalle funzioni allorche' alla relativa Facolta' risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso ciascun Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facolta' non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facolta', con le stesse modalita' e la stessa durata indicate dal presente articolo.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facolta' sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facolta' di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cessera' dalle funzioni allorche' alla relativa Facolta' risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso ciascun Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facolta' non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facolta', con le stesse modalita' e la stessa durata indicate dal presente articolo.