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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1694/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi in giudizio Parte_8 C.F._8 dall'avv.to Enrico Calore, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
), entrambe per sé e quali eredi di AN , C.F._10 CP_1 CP_3
(C.F. ), tutte rappresentate e difese dagli avvocati
[...] C.F._11
Emiliano Bandarin Troi e Flavia degli Agostini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellate contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Controparte_4 P.IVA_1
Mizzoni, Marina Lotto, Michele Pozzato, Danilo Lo Conti e Federica Stecca, con domicilio eletto presso Avvocatura Civica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1532/2023, emessa il 13/07/2023 dal Tribunale
Ordinario di Padova (GOP: dott. Emanuela Marti).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO: accertato il possesso pacifico, pubblico, continuativo e ultraventennale degli odierni appellanti dei terreni censiti come segue: i) N.C.E.U Comune di Foglio 168, CP_4
part. 661, Classe 3, sup. are 12,06; ii) Foglio 168, part. 256, Classe 3, sup. are 00,16; iii) Foglio
168, part. 656, Classe 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca. mq.
3.170,00 (ca. ml. 66,00 x 48,00) evidenziata in rosso nella planimetria allegata sub doc. n. 7 fasc. primo grado, dichiarare che gli stessi hanno acquistato la proprietà di dette porzioni immobiliari per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinandosi alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU per l'esatta individuazione e descrizione dei fondi posseduti dagli odierni appellanti e attualmente censiti come segue: i) N.C.E.U Comune di
Foglio 168, part. 661, Classe 3, sup. are 12,06; ii) Foglio 168, part. 256, Classe 3, sup. CP_4
are 00,16; iii) Foglio 168, part. 656, Classe 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca. mq. 3.170,00 (ca. ml. 66,00 x 48,00) evidenziata in rosso nella planimetria allegata in atti sub doc. n. 7 fasc. primo grado;
- ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. fasc. primo grado, premessa la formula “Vero che”, con gli ulteriori testi ivi indicati rispetto a quelli sentiti entro il limite di due per capitolo come stabilito con ordinanza del G.I. del Tribunale di Padova del
24.06.22. Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 147/22 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Nel merito In via principale: - rigettare le domande dell'appellante perché del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza appellata.
In via di appello incidentale condizionato: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale avversario e in ogni caso in cui sia accertata l'evizione totale del terreno catastalmente censito al NC.E.U. del comune di foglio 168 mapp.le 661, CP_4
condannarsi ex artt. 1479 e 1483 c.c. il convenuto appellato e terzo chiamato, CP_4
al pagamento a favore delle odierne convenute appellate del prezzo di acquisto del
[...] terreno, delle spese notarili per la stipula dell'atto di compravendita, delle spese legali sostenute per resistere alla presente azione ed il valore dell'IMU pagata per la quota di corrispondenza. In ogni caso: - con vittoria di spese di lite e competenze di entrambi i gradi del giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla condanna degli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte appellata Controparte_4
NEL MERITO: rigettarsi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso infondato e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata decisione del Tribunale di Padova indicata in epigrafe. IN VIA
SUBORDINATA: IN ORDINE ALLA DOMANDA DI GARANZIA PER EVIZIONE
PROPOSTA IN I GRADO DALLE APPELLATE in denegata Parte_9 ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, rigettarsi per assenza di responsabilità del la domanda, nei limiti indicati in comparsa di Controparte_4
costituzione risposta, ossia per il caso in cui Codesta Ecc.ma Corte accertasse maturato in capo agli odierni appellanti il possesso ventennale utile ad usucapionem, computando anche,
a tale fine, un periodo antecedente al 03.10.1994, data di stipula dell' atto con cui il Comune di aveva acquistato dalle convenute tale l'area, ora identificata al NCEU del Comune CP_4
di FG 168 mapp. 661. Spese e competenze di causa integralmente rifuse CP_4
Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato 17/02/2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
evocavano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, e CP_5 CP_1 Controparte_2
e affinché, accertato il possesso pacifico, pubblico, continuativo ed Controparte_3
ultraventennale dei terreni, contigui e confinanti con quelli di proprietà, così censiti: a)
N.C.E.U. Comune di foglio 168, part. 661, classe 3, sup. are 12,06 (risultante CP_4
unitamente al;
b) foglio 168, part. 256, classe 3, sup. are 00,16; c) foglio 168, part. 656, Classe
Cont 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca mq 3.170,00 (cs. 6,00 x
48,00), ne fosse dichiarato l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. in capo agli attori.
Affermavano gli attori, tutti residenti nel Condominio ”, di utilizzare i Controparte_7 fondi oggetto del presente giudizio uti domini sin dal momento dell'acquisto delle singole unità immobiliari condominiali, ovvero dagli anni 1985-1986 (1999 per , curandone la Pt_8 manutenzione, trasformando l'originaria destinazione da discarica di materiali a giardino ed area gioco per i figli e garantendosi l'accesso esclusivo attraverso un cancello carraio prospicente via Decorati al Valor Civile, al quale avevano apposto di loro iniziativa un lucchetto nell'anno 2008, nonché attraverso cancelli pedonali posti sulla rete di recinzione delimitante le rispettive aree scoperte di proprietà esclusiva e i fondi contigui di proprietà delle convenute.
Si costituivano in giudizio le convenute e le quali contestavano le domande CP_1 CP_3
attoree e, premettendo di aver acquistato i mappali 256 e 656 iure hereditario ed il mappale
661 dal Comune di in data 15.05.2018, chiedevano preliminarmente la chiamata in CP_4
causa del predetto dante causa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex art. 1479
e 1483 c.c., in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Nel merito, le convenute contestavano il possesso uti dominus affermato dagli attori, riferendo di aver sempre provveduto alla manutenzione dei fondi, al pagamento degli oneri fiscali ad esse riferibili e, circa il mappale 661, di aver ricevuto sin dall'anno 2015, in quanto titolari di una concessione comunale precedente l'acquisto, le chiavi del lucchetto apposto sul cancello prospicente via Decorati al Valore Civile, unica via di accesso al fondo, menzionata anche dagli attori. Precisavano, ancora, che la proprietà attorea e quella delle convenute erano sempre state fisicamente divise da una rete di recinzione che delimitava le diverse aree dominicali. Tale recinzione, apposta dal Comune di nel 1994 circa era stata poi CP_4
sostituita, sempre dallo stesso Ente, nel 2008, quando era stato realizzato il cancello carraio sopra menzionato. Peraltro, sempre con riferimento al mappale 661, rilevavano le convenute che lo stesso non era contiguo ai fondi di proprietà degli attori, frapponendosi altro fondo di proprietà comunale, non oggetto della domanda di usucapione.
Le convenute contestavano, quindi, la sussistenza dei presupposti di legge necessari all'accoglimento delle domande di parte attrice.
Si costituiva il Comune di il quale riferiva che il CP_4 Controparte_8 aveva nel 2014 manifestato all'unanimità l'intenzione, poi non coltivata, di ottenere in concessione precaria onerosa il mappale 661, oggetto di contestazione;
la successiva alienazione di tale fondo alle consorti era stata preceduta dalla pubblicazione Controparte_9 dell'avviso di gara nell'albo pretorio e sul sito web del Comune patavino al fine di consentire a chiunque di poter manifestare l'intenzione di procedere all'acquisto; in mancanza di altre manifestazioni di interesse, le signore e si aggiudicavano il bene, CP_1 CP_3
perfezionandosi la compravendita con atto del 15.05.2018 innanzi al Notaio . Per_1
Nel negare la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda degli attori, il Comune ricordava che (residente nel aveva chiesto al Persona_2 Controparte_8 [...]
inizialmente di acquistare a titolo personale il mappale 518 (attualmente 661 e 662), CP_4
affermando di essersene preso costantemente cura e, successivamente, di poterlo avere in concessione per conto di un ente di promozione sociale al fine di programmare manifestazioni sportive (non perfezionata per mancato riscontro da parte dell'istante alla proposta in tal senso formalizzata dell'Ente).
Nelle more del giudizio, gli odierni appellanti avevano presentato ricorso ex art. 669 quater e
704 cpc rigettato sia dal Giudice procedente in fase sommaria che nella successiva fase di reclamo, per mancanza dei relativi presupposti.
Assunte le prove per interpello e testi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rigettava la domanda.
Avverso la sentenza n. 1523/23, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, , , e proponevano
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tempestivo appello, mentre, con separati atti, si costituivano le consorti Controparte_9
nonché il resistendo al gravame. Controparte_4
All'udienza del 14/1/25, fissata in modalità scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nei termini preventivamente assegnati anche per le memorie conclusionali e repliche.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- innanzitutto, in base alla documentazione agli atti e dalla istruttoria espletata, ha rilevato che gli attori (odierni appellanti) erano proprietari di unità facenti parte del acquistate tra gli anni 1985 e 1999 con diretto Controparte_8
affaccio sui mappali 256 e 656 cui accedevano attraverso il mappale 661; e che le consorti erano proprietarie dei mappali 256 e 656 iure hereditario e Controparte_9
del mappale 661 per averlo acquistato in data 15.05.2018 dal CP_4 CP_4
- ha accertato che l'accesso ai mappali oggetto della domanda di usucapione avveniva attraverso un cancello carraio sul mappale 661 (prospicente via Decorati al Valor
Civile), le cui chiavi erano state consegnate dai condomini sia alle allora convenute sia all'Amministratore del nonché attraverso i cancelli Controparte_8
pedonali di libero accesso, posti sulla rete di recinzione tra le aree pertinenziali condominiali e i mappali 256 e 656 delle convenute;
che il mappale 661, inizialmente di proprietà delle signore e era stato acquistato dal Comune di CP_1 CP_3
nel 1994, poi fatto oggetto di richiesta di concessione in uso sia dal CP_4
che dalle signore e concessione Controparte_8 CP_1 CP_3
perfezionatasi per queste ultime nel 2014, non avendo il Condominio coltivato la richiesta inizialmenteavanzata;
successivamente, il mappale era stato acquistato dalle stesse nel 2018, dopo regolare bando pubblico;
Controparte_9
Sempre in relazione al mappale 661, ha accertato che nel 2011 tale Persona_2
aveva chiesto la concessione dell'area inizialmente per sé e poi per intraprendere iniziative sportive ma senza seguito;
- ha escluso che sussistessero i presupposti per poter accogliere la domanda di usucapione proposta dagli attori, essendo emersa la mancanza di un possesso esclusivo dei fondi in uso a vari soggetti, con attività di manutenzione svolta dalle proprietarie e non essendo dirimente l'attività, non univocamente diretta ad escludere altrui dal godimento del bene, di piantumazione e coltivazione svolta dagli attori. Pertanto, in assenza della prova del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto uti dominus, ha rigettato le domande attoree;
- ha posto a carico degli attori le spese di lite, secondo la regola della soccombenza, sostenute dalle convenute e del terzo chiamato;
- ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc, essendo esclusa la sussistenza di malafede o colpa grave in capo agli attori.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10 Parte_5
, e hanno proposto appello lamentando l'erroneità Parte_6 Parte_7 Parte_8
della sentenza per i seguenti motivi:
A) compressione del diritto di difesa avendo trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc;
B) omessa motivazione della sentenza con conseguente violazione del disposto dell'art.
281 sexies cpc;
C) Errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione (esclusività del possesso) con conseguente violazione dell'art. 115 cpc;
D) Assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza che non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dagli appellanti con conseguente violazione dell'art. 177 cpc.
, e chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno proposto appello incidentale subordinato in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli appellanti, in relazione alla domanda di accertamento dell'evizione totale del terreno censito al NCEU Comune di Foglio 168 mappale 661 e di condanna del CP_4
medesimo Comune al risarcimento di tutti i danni subiti. Hanno sostenuto l'erroneità della decisione di rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, avendo gli attori proposto la domanda, non per tutelare i loro diritti dominicali, ma al solo scopo di impedire alle appellate di sfruttare la capacità edificatoria dei terreni oggetto del giudizio.
* * * *
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 cpc dal dovendosi questa ritenere preclusa dall'ulteriore svolgimento del Controparte_4 processo di appello. Infatti, l'art. 348 ter c.p.c. prevede che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc.
Quanto al merito dell'appello, vanno esaminati i singoli rilievi osservando quanto segue:
A) Circa il preteso errato rinvio per la decisione della causa alla discussione orale ex art. 281 sexies con conseguente violazione del diritto di difesa;
Gli appellanti sostengono che la scelta del Giudice di Prime Cure di definire il procedimento, nonostante la complessità dello stesso, con le modalità previste dall'art. 281-sexies cpc, e quindi, mediante discussione orale, ha pregiudicato gravemente il loro diritto di difesa, tanto da inficiare la validità della pronuncia impugnata.
Il motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità pur sussistenti, è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che gli odierni appellanti nulla hanno eccepito nel corso del giudizio di primo grado in merito alle scelte processuali assunte dal Giudice a quo: ne consegue che, come da ultimo sancito dalla Suprema Corte, nel solco di precedenti conformi:
“le eventuali nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio in relazione al modello decisorio di cui all'art. 281-sexies cpc, ove mai sussistente, risulta comunque sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma del Cpc, ove le parti all'udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione di tale udienza ex articolo 281-sexies del Cpc e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 del Cpc, in tal modo omettendo ti tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese” (Cass.
9581/2024).
E, nel caso di specie, gli odierni appellanti nulla hanno eccepito in merito alla scelta del primo giudice di decidere la causa secondo le modalità prescritte dalla norma sopra citata. Inoltre, il primo giudice aveva concesso un termine per il deposito di note conclusive, precedente alla data della discussione orale, sufficiente a consentire sia lo sviluppo completo delle reciproche difese e sia una adeguata preparazione per la replica alle note avversarie, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione o compressione del diritto di difesa (Cas.
22521/2018).
Del resto, le parti appellanti avrebbero dovuto individuare in questa sede quali argomenti difensivi non avevano potuto svolgere in conseguenza del rito scelto.
B) Difetto di motivazione della sentenza con conseguente violazione del disposto dell'art.
281 sexies;
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano una insufficiente motivazione della sentenza impugnata, racchiusa in sole 3 pagine, che, per un caso di particolare complessità, dimostrano di per sé la violazione dell'obbligo di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” posto dall'art. 281-sexies cpc;
inoltre, nonostante nel corso del giudizio di primo grado siano stati sentiti complessivamente 11 testimoni e siano state interrogate 3 delle quattro convenute, non una deposizione né una risposta agli interpelli è stata menzionata dal
Tribunale di Padova a sostegno della ricostruzione dei fatti operata e, pur avendo il giudice di prime cure affermato che la “realtà probatoria” emersa era incompatibile con la pretesa acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione, non ha indicato le prove su cui aveva fondato tale suo convincimento fino a non tenere conto che gli attori, erroneamente qualificati come condomini, avevano dichiarato di aver agito quali proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari (sub doc. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 fasc. primo grado) ed avevano rivendicato il possesso esclusivo dei fondi per sé stessi, in qualità di proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari, e, di certo, non in nome e per conto, del Controparte_8
.
[...]
Il motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la sentenza soddisfa pienamente i requisiti richiesti dal nostro ordinamento, senza che la formula della decisione ex art. 281-sexies cpc abbia impedito la descrizione del fatto, l'individuazione del percorso logico e giuridico seguito dal giudice e l'indicazione dei principi di diritto applicati.
Diversa questione è la valutazione critica degli appellanti riguardo al contenuto della decisione laddove è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà, a titolo originario, in capo agli attori, e che è oggetto del successivo motivo di appello.
C) Errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione (esclusività del possesso) con conseguente violazione dell'art. 115 cpc.
Gli appellanti chiedono l'integrale riforma della sentenza sostenendo di aver dimostrato lo svolgimento, quale pluralità di soggetti che aveva esercitato il possesso uti domini, di un'attività di cura e gestione dei fondi nel periodo ultraventennale durante il quale l'accesso era precluso a qualsiasi terzo, dapprima dalla recinzione apposta lungo Via Decorati al Valor
Civile e poi da un cancello con lucchetto le cui chiavi erano nell'esclusiva loro disponibilità.
Gli appellanti sostengono di essere stati solo ed esclusivamente loro ad aver provveduto, dall'anno 1985 in poi, alla manutenzione dei terreni di cui è causa, curando il periodico sfalcio dell'erba con proprie attrezzature, piantando alberi, procedendo agli interventi di disinfestazione dalle zanzare nonchè utilizzando, in particolare, il fondo individuato con il mapp. 661 come giardino e area giochi per i loro figli, come desumibile dalle deposizioni dei testi , , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5
Il motivo è infondato.
Ancor prima di affermare che la manutenzione o coltivazione dei fondi non è sufficiente ai fini del relativo possesso uti domini, poiché tale attività è pienamente compatibile con la relazione materiale dei beni fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime la volontà di escludere altri dal relativo godimento (specie se si considera che la recinzione era stata realizzata dal nel 1995 e, poi, nel 2003), è CP_4
necessario individuare la pluralità dei soggetti che rivendicano la proprietà del bene attraverso il possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario dei beni.
Al riguardo, corretta e pregnante è l'affermazione contenuta a pagina 13 della sentenza impugnata, secondo cui “il dato fattuale che il possesso sarebbe stato esercitato, come rilevato, cumulativamente da una pluralità di soggetti, i condomini attori, senza che si sia dimostrato l'esclusività in capo a chi dovrebbe essere intesa e come tale supposto possesso esclusivo si possa legare ad una proprietà condominiale divenendo parte comune di una situazione che non è processualmente legittimamente rappresentata”. Evidentemente, si tratta di affermazione che deve essere meglio spiegata agli appellanti che sottolineano di aver agito quali proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari (sub doc. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 fasc. primo grado) e di aver rivendicato il possesso esclusivo dei fondi, per sé stessi in qualità di proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari e non in nome e per conto del Controparte_8
Ebbene, tale ripetuta precisazione mette chiaramente in evidenza che oggetto di prova doveva essere la relazione di fatto della cosa (ossia, i fondi di cui si discute), non con i condomini, genericamente intesi, bensì, con , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , , e che hanno
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 affermato di aver esercitato il possesso per un periodo di oltre vent'anni, come singoli e non in quanto proprietari delle unità immobiliari facenti parte del Controparte_8
In realtà, l'attività istruttoria espletata, la documentazione prodotta e le stesse dichiarazioni degli istanti escludono che si possa affermare la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso, utile al fine di accogliere la domanda di usucapione, in favore dei pretendenti.
È emerso, infatti, che la disponibilità degli appezzamenti di terreno oggetto del contendere, più che degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , e individuati nominalmente Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e singolarmente, era piuttosto dei residenti del Controparte_8
Tutti i testimoni sentiti hanno descritto una situazione tale per cui i fondi de quibus - chiusi dalla recinzione oggetto di rifacimento ad opera del Comune negli anni 2002-2003 (v. teste
- erano utilizzati e manutenuti non tanto e non solo dai signori , Tes_6 Pt_1 Pt_2
, , , e ma dai condomini. Parte_3 Parte_10 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
Il teste sentito all'udienza del 07.02.2023, ha riferito di aver partecipato Testimone_7 anche lui, in quanto all'epoca condomino del residence, alle spese di disinfestazione;
non solo, interrogato a prova contraria sul capitolo 1) di parte convenuta, ha affermato che la manutenzione del campo è stata effettuata negli anni “dai condomini” e ancora, sempre a prova contraria sul capitolo 6) di parte convenuta “…l'erba è sempre stata tagliata da noi condomini” (il predetto non è tra i rivendicanti, pur avendo affermato di aver abitato tra il
1995 ed il 2021).
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , il quale, sentito sempre su Testimone_2 capitolo 1) della memoria attorea, ha dichiarato “…ho sempre visto i condomini curare
l'area”; circostanza che ha ribadito anche rispondendo sul capitolo 2), quando ha confermato quanto già riferito dal teste circa la suddivisione tra tutti i condomini dei costi per Tes_7
la disinfestazione.
Nello stesso senso è stata anche la deposizione del teste amministratore del Tes_4 CP_8
dall'anno 2005, il quale, riferendo sulle vicende relative ai terreni di cui è causa,
[...]
ha ricondotto qualsiasi attività relativa ai fondi (ad esempio, la disinfestazione), ai condomini e non ai singoli soggetti del presente giudizio.
E' pur vero che la teste , baby sitter e colf di ha riferito di aver visto Tes_3 Per_3 dal 1986 quest'ultimo e (non tra le parti in causa) tagliare e ripulire, Persona_4
oltre al fatto che lei stessa accompagnava i bambini da piccoli a giocare, tuttavia, si tratta di attività che, come già detto, non è univoca nell'affermare l'esercizio di una attività jus excludendi alios. Né può dirsi che l'indistinto richiamo, contenuto nei vari capitoli agli attori, unitariamente intesi, possa soddisfare l'esigenza probatoria finalizzata al rigoroso accertamento del diritto di proprietà, dovendosi conseguire la prova dell'effettivo esercizio di del possesso dei fondi, senza riconoscere l'altrui titolarità.
Dalle circostanze di fatto emerse in fase istruttoria si evince, invece, una relazione con i fondi di cui è causa da ricondursi ad un godimento e ad una utilità indistinta da parte dei residenti del , ma non degli attori, singolarmente individuati a prescindere dalla Controparte_8
loro proprietà immobiliare facente parte del Controparte_8
Tanto basta per escludere la sussistenza, in capo a , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
della prova dell'esercizio del possesso esclusivo dei fondi, presupposto Parte_8 necessario per vantare l'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario sugli stessi.
In assenza della prova sulla relazione materiale esclusiva da parte di ciascun appellante viene meno la necessità di procedere alla valutazione della sussistenza degli ulteriori elementi identificativi della domanda di usucapione, pure mancanti quali l'animus possidendi (basti, al riguardo, osservare che le chiavi del lucchetto del cancello erano state consegnate al CP_4
attraverso l'amministratore, con ciò riconoscendosi l'altrui diritto) ed il tempo prescritto dalla norma per il possesso pacifico ed ininterrotto tra il 1999, data dell'ultimo acquisto, ed il 2021, data di proposizione della domanda (ad es. la consegna delle chiavi del lucchetto al CP_4 ed il rifacimento della recinzione avvenuta ad opera dell'Ente), aspetti che pure non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, come evidenziato dal primo giudice.
D) Assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza che non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dagli appellanti con conseguente violazione dell'art. 177 cpc.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano come l'ordinanza 16.02.2023 di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria in primo grado, con l'escussione degli ulteriori testi attorei e l'espletamento della C.T.U. sia immotivata.
Tale motivo è inammissibile prima che infondato.
Infatti, considerato che il Giudice di prime cure ha ammesso tutti i capitoli di prova, pur riducendo ex art. 245 cpc a 2 per parte il numero di testi da sentire per ciascuno dei 20 capitoli,
l'ordinanza all'esito della assunzione della prova non richiedeva altra motivazione che quella della effettiva completezza dell'istruttoria svolta;
né era utile la consulenza tecnica, non essendo in discussione l'identificazione dei beni.
Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale subordinato, proposto dalle convenute e in quanto assorbito. CP_1 CP_3
Circa la richiesta di condanna di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , , e ex art. 96 cpc,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
per lite temeraria, la stessa va rigettata. Non vi è prova, infatti, che gli attori abbiano agito con malafede, dolo o colpa grave né con intento emulatorio per impedire alle appellate di sfruttare la capacità edificatoria dei terreni oggetto del giudizio, trattandosi di ragioni che non incidono sulla tutela di eventuali diritti, laddove esistenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in solido fra loro;
vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1532/2023, emessa dal
Tribunale di Padova in data 13.07.2023; 2. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle due parti appellate, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre IVA e Cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti.
Venezia, 14/1/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1694/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi in giudizio Parte_8 C.F._8 dall'avv.to Enrico Calore, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
), entrambe per sé e quali eredi di AN , C.F._10 CP_1 CP_3
(C.F. ), tutte rappresentate e difese dagli avvocati
[...] C.F._11
Emiliano Bandarin Troi e Flavia degli Agostini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellate contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Controparte_4 P.IVA_1
Mizzoni, Marina Lotto, Michele Pozzato, Danilo Lo Conti e Federica Stecca, con domicilio eletto presso Avvocatura Civica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1532/2023, emessa il 13/07/2023 dal Tribunale
Ordinario di Padova (GOP: dott. Emanuela Marti).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO: accertato il possesso pacifico, pubblico, continuativo e ultraventennale degli odierni appellanti dei terreni censiti come segue: i) N.C.E.U Comune di Foglio 168, CP_4
part. 661, Classe 3, sup. are 12,06; ii) Foglio 168, part. 256, Classe 3, sup. are 00,16; iii) Foglio
168, part. 656, Classe 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca. mq.
3.170,00 (ca. ml. 66,00 x 48,00) evidenziata in rosso nella planimetria allegata sub doc. n. 7 fasc. primo grado, dichiarare che gli stessi hanno acquistato la proprietà di dette porzioni immobiliari per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinandosi alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU per l'esatta individuazione e descrizione dei fondi posseduti dagli odierni appellanti e attualmente censiti come segue: i) N.C.E.U Comune di
Foglio 168, part. 661, Classe 3, sup. are 12,06; ii) Foglio 168, part. 256, Classe 3, sup. CP_4
are 00,16; iii) Foglio 168, part. 656, Classe 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca. mq. 3.170,00 (ca. ml. 66,00 x 48,00) evidenziata in rosso nella planimetria allegata in atti sub doc. n. 7 fasc. primo grado;
- ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. fasc. primo grado, premessa la formula “Vero che”, con gli ulteriori testi ivi indicati rispetto a quelli sentiti entro il limite di due per capitolo come stabilito con ordinanza del G.I. del Tribunale di Padova del
24.06.22. Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 147/22 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Nel merito In via principale: - rigettare le domande dell'appellante perché del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza appellata.
In via di appello incidentale condizionato: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale avversario e in ogni caso in cui sia accertata l'evizione totale del terreno catastalmente censito al NC.E.U. del comune di foglio 168 mapp.le 661, CP_4
condannarsi ex artt. 1479 e 1483 c.c. il convenuto appellato e terzo chiamato, CP_4
al pagamento a favore delle odierne convenute appellate del prezzo di acquisto del
[...] terreno, delle spese notarili per la stipula dell'atto di compravendita, delle spese legali sostenute per resistere alla presente azione ed il valore dell'IMU pagata per la quota di corrispondenza. In ogni caso: - con vittoria di spese di lite e competenze di entrambi i gradi del giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla condanna degli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte appellata Controparte_4
NEL MERITO: rigettarsi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso infondato e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata decisione del Tribunale di Padova indicata in epigrafe. IN VIA
SUBORDINATA: IN ORDINE ALLA DOMANDA DI GARANZIA PER EVIZIONE
PROPOSTA IN I GRADO DALLE APPELLATE in denegata Parte_9 ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, rigettarsi per assenza di responsabilità del la domanda, nei limiti indicati in comparsa di Controparte_4
costituzione risposta, ossia per il caso in cui Codesta Ecc.ma Corte accertasse maturato in capo agli odierni appellanti il possesso ventennale utile ad usucapionem, computando anche,
a tale fine, un periodo antecedente al 03.10.1994, data di stipula dell' atto con cui il Comune di aveva acquistato dalle convenute tale l'area, ora identificata al NCEU del Comune CP_4
di FG 168 mapp. 661. Spese e competenze di causa integralmente rifuse CP_4
Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato 17/02/2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
evocavano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, e CP_5 CP_1 Controparte_2
e affinché, accertato il possesso pacifico, pubblico, continuativo ed Controparte_3
ultraventennale dei terreni, contigui e confinanti con quelli di proprietà, così censiti: a)
N.C.E.U. Comune di foglio 168, part. 661, classe 3, sup. are 12,06 (risultante CP_4
unitamente al;
b) foglio 168, part. 256, classe 3, sup. are 00,16; c) foglio 168, part. 656, Classe
Cont 3, sup. are 39,40, quest'ultimo limitatamente alla porzione di ca mq 3.170,00 (cs. 6,00 x
48,00), ne fosse dichiarato l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. in capo agli attori.
Affermavano gli attori, tutti residenti nel Condominio ”, di utilizzare i Controparte_7 fondi oggetto del presente giudizio uti domini sin dal momento dell'acquisto delle singole unità immobiliari condominiali, ovvero dagli anni 1985-1986 (1999 per , curandone la Pt_8 manutenzione, trasformando l'originaria destinazione da discarica di materiali a giardino ed area gioco per i figli e garantendosi l'accesso esclusivo attraverso un cancello carraio prospicente via Decorati al Valor Civile, al quale avevano apposto di loro iniziativa un lucchetto nell'anno 2008, nonché attraverso cancelli pedonali posti sulla rete di recinzione delimitante le rispettive aree scoperte di proprietà esclusiva e i fondi contigui di proprietà delle convenute.
Si costituivano in giudizio le convenute e le quali contestavano le domande CP_1 CP_3
attoree e, premettendo di aver acquistato i mappali 256 e 656 iure hereditario ed il mappale
661 dal Comune di in data 15.05.2018, chiedevano preliminarmente la chiamata in CP_4
causa del predetto dante causa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex art. 1479
e 1483 c.c., in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Nel merito, le convenute contestavano il possesso uti dominus affermato dagli attori, riferendo di aver sempre provveduto alla manutenzione dei fondi, al pagamento degli oneri fiscali ad esse riferibili e, circa il mappale 661, di aver ricevuto sin dall'anno 2015, in quanto titolari di una concessione comunale precedente l'acquisto, le chiavi del lucchetto apposto sul cancello prospicente via Decorati al Valore Civile, unica via di accesso al fondo, menzionata anche dagli attori. Precisavano, ancora, che la proprietà attorea e quella delle convenute erano sempre state fisicamente divise da una rete di recinzione che delimitava le diverse aree dominicali. Tale recinzione, apposta dal Comune di nel 1994 circa era stata poi CP_4
sostituita, sempre dallo stesso Ente, nel 2008, quando era stato realizzato il cancello carraio sopra menzionato. Peraltro, sempre con riferimento al mappale 661, rilevavano le convenute che lo stesso non era contiguo ai fondi di proprietà degli attori, frapponendosi altro fondo di proprietà comunale, non oggetto della domanda di usucapione.
Le convenute contestavano, quindi, la sussistenza dei presupposti di legge necessari all'accoglimento delle domande di parte attrice.
Si costituiva il Comune di il quale riferiva che il CP_4 Controparte_8 aveva nel 2014 manifestato all'unanimità l'intenzione, poi non coltivata, di ottenere in concessione precaria onerosa il mappale 661, oggetto di contestazione;
la successiva alienazione di tale fondo alle consorti era stata preceduta dalla pubblicazione Controparte_9 dell'avviso di gara nell'albo pretorio e sul sito web del Comune patavino al fine di consentire a chiunque di poter manifestare l'intenzione di procedere all'acquisto; in mancanza di altre manifestazioni di interesse, le signore e si aggiudicavano il bene, CP_1 CP_3
perfezionandosi la compravendita con atto del 15.05.2018 innanzi al Notaio . Per_1
Nel negare la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda degli attori, il Comune ricordava che (residente nel aveva chiesto al Persona_2 Controparte_8 [...]
inizialmente di acquistare a titolo personale il mappale 518 (attualmente 661 e 662), CP_4
affermando di essersene preso costantemente cura e, successivamente, di poterlo avere in concessione per conto di un ente di promozione sociale al fine di programmare manifestazioni sportive (non perfezionata per mancato riscontro da parte dell'istante alla proposta in tal senso formalizzata dell'Ente).
Nelle more del giudizio, gli odierni appellanti avevano presentato ricorso ex art. 669 quater e
704 cpc rigettato sia dal Giudice procedente in fase sommaria che nella successiva fase di reclamo, per mancanza dei relativi presupposti.
Assunte le prove per interpello e testi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rigettava la domanda.
Avverso la sentenza n. 1523/23, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, , , e proponevano
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tempestivo appello, mentre, con separati atti, si costituivano le consorti Controparte_9
nonché il resistendo al gravame. Controparte_4
All'udienza del 14/1/25, fissata in modalità scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti nei termini preventivamente assegnati anche per le memorie conclusionali e repliche.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- innanzitutto, in base alla documentazione agli atti e dalla istruttoria espletata, ha rilevato che gli attori (odierni appellanti) erano proprietari di unità facenti parte del acquistate tra gli anni 1985 e 1999 con diretto Controparte_8
affaccio sui mappali 256 e 656 cui accedevano attraverso il mappale 661; e che le consorti erano proprietarie dei mappali 256 e 656 iure hereditario e Controparte_9
del mappale 661 per averlo acquistato in data 15.05.2018 dal CP_4 CP_4
- ha accertato che l'accesso ai mappali oggetto della domanda di usucapione avveniva attraverso un cancello carraio sul mappale 661 (prospicente via Decorati al Valor
Civile), le cui chiavi erano state consegnate dai condomini sia alle allora convenute sia all'Amministratore del nonché attraverso i cancelli Controparte_8
pedonali di libero accesso, posti sulla rete di recinzione tra le aree pertinenziali condominiali e i mappali 256 e 656 delle convenute;
che il mappale 661, inizialmente di proprietà delle signore e era stato acquistato dal Comune di CP_1 CP_3
nel 1994, poi fatto oggetto di richiesta di concessione in uso sia dal CP_4
che dalle signore e concessione Controparte_8 CP_1 CP_3
perfezionatasi per queste ultime nel 2014, non avendo il Condominio coltivato la richiesta inizialmenteavanzata;
successivamente, il mappale era stato acquistato dalle stesse nel 2018, dopo regolare bando pubblico;
Controparte_9
Sempre in relazione al mappale 661, ha accertato che nel 2011 tale Persona_2
aveva chiesto la concessione dell'area inizialmente per sé e poi per intraprendere iniziative sportive ma senza seguito;
- ha escluso che sussistessero i presupposti per poter accogliere la domanda di usucapione proposta dagli attori, essendo emersa la mancanza di un possesso esclusivo dei fondi in uso a vari soggetti, con attività di manutenzione svolta dalle proprietarie e non essendo dirimente l'attività, non univocamente diretta ad escludere altrui dal godimento del bene, di piantumazione e coltivazione svolta dagli attori. Pertanto, in assenza della prova del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto uti dominus, ha rigettato le domande attoree;
- ha posto a carico degli attori le spese di lite, secondo la regola della soccombenza, sostenute dalle convenute e del terzo chiamato;
- ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc, essendo esclusa la sussistenza di malafede o colpa grave in capo agli attori.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10 Parte_5
, e hanno proposto appello lamentando l'erroneità Parte_6 Parte_7 Parte_8
della sentenza per i seguenti motivi:
A) compressione del diritto di difesa avendo trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc;
B) omessa motivazione della sentenza con conseguente violazione del disposto dell'art.
281 sexies cpc;
C) Errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione (esclusività del possesso) con conseguente violazione dell'art. 115 cpc;
D) Assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza che non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dagli appellanti con conseguente violazione dell'art. 177 cpc.
, e chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno proposto appello incidentale subordinato in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli appellanti, in relazione alla domanda di accertamento dell'evizione totale del terreno censito al NCEU Comune di Foglio 168 mappale 661 e di condanna del CP_4
medesimo Comune al risarcimento di tutti i danni subiti. Hanno sostenuto l'erroneità della decisione di rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, avendo gli attori proposto la domanda, non per tutelare i loro diritti dominicali, ma al solo scopo di impedire alle appellate di sfruttare la capacità edificatoria dei terreni oggetto del giudizio.
* * * *
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 cpc dal dovendosi questa ritenere preclusa dall'ulteriore svolgimento del Controparte_4 processo di appello. Infatti, l'art. 348 ter c.p.c. prevede che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc.
Quanto al merito dell'appello, vanno esaminati i singoli rilievi osservando quanto segue:
A) Circa il preteso errato rinvio per la decisione della causa alla discussione orale ex art. 281 sexies con conseguente violazione del diritto di difesa;
Gli appellanti sostengono che la scelta del Giudice di Prime Cure di definire il procedimento, nonostante la complessità dello stesso, con le modalità previste dall'art. 281-sexies cpc, e quindi, mediante discussione orale, ha pregiudicato gravemente il loro diritto di difesa, tanto da inficiare la validità della pronuncia impugnata.
Il motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità pur sussistenti, è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che gli odierni appellanti nulla hanno eccepito nel corso del giudizio di primo grado in merito alle scelte processuali assunte dal Giudice a quo: ne consegue che, come da ultimo sancito dalla Suprema Corte, nel solco di precedenti conformi:
“le eventuali nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio in relazione al modello decisorio di cui all'art. 281-sexies cpc, ove mai sussistente, risulta comunque sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma del Cpc, ove le parti all'udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione di tale udienza ex articolo 281-sexies del Cpc e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 del Cpc, in tal modo omettendo ti tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese” (Cass.
9581/2024).
E, nel caso di specie, gli odierni appellanti nulla hanno eccepito in merito alla scelta del primo giudice di decidere la causa secondo le modalità prescritte dalla norma sopra citata. Inoltre, il primo giudice aveva concesso un termine per il deposito di note conclusive, precedente alla data della discussione orale, sufficiente a consentire sia lo sviluppo completo delle reciproche difese e sia una adeguata preparazione per la replica alle note avversarie, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione o compressione del diritto di difesa (Cas.
22521/2018).
Del resto, le parti appellanti avrebbero dovuto individuare in questa sede quali argomenti difensivi non avevano potuto svolgere in conseguenza del rito scelto.
B) Difetto di motivazione della sentenza con conseguente violazione del disposto dell'art.
281 sexies;
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano una insufficiente motivazione della sentenza impugnata, racchiusa in sole 3 pagine, che, per un caso di particolare complessità, dimostrano di per sé la violazione dell'obbligo di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” posto dall'art. 281-sexies cpc;
inoltre, nonostante nel corso del giudizio di primo grado siano stati sentiti complessivamente 11 testimoni e siano state interrogate 3 delle quattro convenute, non una deposizione né una risposta agli interpelli è stata menzionata dal
Tribunale di Padova a sostegno della ricostruzione dei fatti operata e, pur avendo il giudice di prime cure affermato che la “realtà probatoria” emersa era incompatibile con la pretesa acquisizione della proprietà per intervenuta usucapione, non ha indicato le prove su cui aveva fondato tale suo convincimento fino a non tenere conto che gli attori, erroneamente qualificati come condomini, avevano dichiarato di aver agito quali proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari (sub doc. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 fasc. primo grado) ed avevano rivendicato il possesso esclusivo dei fondi per sé stessi, in qualità di proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari, e, di certo, non in nome e per conto, del Controparte_8
.
[...]
Il motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la sentenza soddisfa pienamente i requisiti richiesti dal nostro ordinamento, senza che la formula della decisione ex art. 281-sexies cpc abbia impedito la descrizione del fatto, l'individuazione del percorso logico e giuridico seguito dal giudice e l'indicazione dei principi di diritto applicati.
Diversa questione è la valutazione critica degli appellanti riguardo al contenuto della decisione laddove è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà, a titolo originario, in capo agli attori, e che è oggetto del successivo motivo di appello.
C) Errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione (esclusività del possesso) con conseguente violazione dell'art. 115 cpc.
Gli appellanti chiedono l'integrale riforma della sentenza sostenendo di aver dimostrato lo svolgimento, quale pluralità di soggetti che aveva esercitato il possesso uti domini, di un'attività di cura e gestione dei fondi nel periodo ultraventennale durante il quale l'accesso era precluso a qualsiasi terzo, dapprima dalla recinzione apposta lungo Via Decorati al Valor
Civile e poi da un cancello con lucchetto le cui chiavi erano nell'esclusiva loro disponibilità.
Gli appellanti sostengono di essere stati solo ed esclusivamente loro ad aver provveduto, dall'anno 1985 in poi, alla manutenzione dei terreni di cui è causa, curando il periodico sfalcio dell'erba con proprie attrezzature, piantando alberi, procedendo agli interventi di disinfestazione dalle zanzare nonchè utilizzando, in particolare, il fondo individuato con il mapp. 661 come giardino e area giochi per i loro figli, come desumibile dalle deposizioni dei testi , , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5
Il motivo è infondato.
Ancor prima di affermare che la manutenzione o coltivazione dei fondi non è sufficiente ai fini del relativo possesso uti domini, poiché tale attività è pienamente compatibile con la relazione materiale dei beni fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime la volontà di escludere altri dal relativo godimento (specie se si considera che la recinzione era stata realizzata dal nel 1995 e, poi, nel 2003), è CP_4
necessario individuare la pluralità dei soggetti che rivendicano la proprietà del bene attraverso il possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario dei beni.
Al riguardo, corretta e pregnante è l'affermazione contenuta a pagina 13 della sentenza impugnata, secondo cui “il dato fattuale che il possesso sarebbe stato esercitato, come rilevato, cumulativamente da una pluralità di soggetti, i condomini attori, senza che si sia dimostrato l'esclusività in capo a chi dovrebbe essere intesa e come tale supposto possesso esclusivo si possa legare ad una proprietà condominiale divenendo parte comune di una situazione che non è processualmente legittimamente rappresentata”. Evidentemente, si tratta di affermazione che deve essere meglio spiegata agli appellanti che sottolineano di aver agito quali proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari (sub doc. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 fasc. primo grado) e di aver rivendicato il possesso esclusivo dei fondi, per sé stessi in qualità di proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari e non in nome e per conto del Controparte_8
Ebbene, tale ripetuta precisazione mette chiaramente in evidenza che oggetto di prova doveva essere la relazione di fatto della cosa (ossia, i fondi di cui si discute), non con i condomini, genericamente intesi, bensì, con , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , , e che hanno
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 affermato di aver esercitato il possesso per un periodo di oltre vent'anni, come singoli e non in quanto proprietari delle unità immobiliari facenti parte del Controparte_8
In realtà, l'attività istruttoria espletata, la documentazione prodotta e le stesse dichiarazioni degli istanti escludono che si possa affermare la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso, utile al fine di accogliere la domanda di usucapione, in favore dei pretendenti.
È emerso, infatti, che la disponibilità degli appezzamenti di terreno oggetto del contendere, più che degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , e individuati nominalmente Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e singolarmente, era piuttosto dei residenti del Controparte_8
Tutti i testimoni sentiti hanno descritto una situazione tale per cui i fondi de quibus - chiusi dalla recinzione oggetto di rifacimento ad opera del Comune negli anni 2002-2003 (v. teste
- erano utilizzati e manutenuti non tanto e non solo dai signori , Tes_6 Pt_1 Pt_2
, , , e ma dai condomini. Parte_3 Parte_10 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
Il teste sentito all'udienza del 07.02.2023, ha riferito di aver partecipato Testimone_7 anche lui, in quanto all'epoca condomino del residence, alle spese di disinfestazione;
non solo, interrogato a prova contraria sul capitolo 1) di parte convenuta, ha affermato che la manutenzione del campo è stata effettuata negli anni “dai condomini” e ancora, sempre a prova contraria sul capitolo 6) di parte convenuta “…l'erba è sempre stata tagliata da noi condomini” (il predetto non è tra i rivendicanti, pur avendo affermato di aver abitato tra il
1995 ed il 2021).
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , il quale, sentito sempre su Testimone_2 capitolo 1) della memoria attorea, ha dichiarato “…ho sempre visto i condomini curare
l'area”; circostanza che ha ribadito anche rispondendo sul capitolo 2), quando ha confermato quanto già riferito dal teste circa la suddivisione tra tutti i condomini dei costi per Tes_7
la disinfestazione.
Nello stesso senso è stata anche la deposizione del teste amministratore del Tes_4 CP_8
dall'anno 2005, il quale, riferendo sulle vicende relative ai terreni di cui è causa,
[...]
ha ricondotto qualsiasi attività relativa ai fondi (ad esempio, la disinfestazione), ai condomini e non ai singoli soggetti del presente giudizio.
E' pur vero che la teste , baby sitter e colf di ha riferito di aver visto Tes_3 Per_3 dal 1986 quest'ultimo e (non tra le parti in causa) tagliare e ripulire, Persona_4
oltre al fatto che lei stessa accompagnava i bambini da piccoli a giocare, tuttavia, si tratta di attività che, come già detto, non è univoca nell'affermare l'esercizio di una attività jus excludendi alios. Né può dirsi che l'indistinto richiamo, contenuto nei vari capitoli agli attori, unitariamente intesi, possa soddisfare l'esigenza probatoria finalizzata al rigoroso accertamento del diritto di proprietà, dovendosi conseguire la prova dell'effettivo esercizio di del possesso dei fondi, senza riconoscere l'altrui titolarità.
Dalle circostanze di fatto emerse in fase istruttoria si evince, invece, una relazione con i fondi di cui è causa da ricondursi ad un godimento e ad una utilità indistinta da parte dei residenti del , ma non degli attori, singolarmente individuati a prescindere dalla Controparte_8
loro proprietà immobiliare facente parte del Controparte_8
Tanto basta per escludere la sussistenza, in capo a , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
della prova dell'esercizio del possesso esclusivo dei fondi, presupposto Parte_8 necessario per vantare l'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario sugli stessi.
In assenza della prova sulla relazione materiale esclusiva da parte di ciascun appellante viene meno la necessità di procedere alla valutazione della sussistenza degli ulteriori elementi identificativi della domanda di usucapione, pure mancanti quali l'animus possidendi (basti, al riguardo, osservare che le chiavi del lucchetto del cancello erano state consegnate al CP_4
attraverso l'amministratore, con ciò riconoscendosi l'altrui diritto) ed il tempo prescritto dalla norma per il possesso pacifico ed ininterrotto tra il 1999, data dell'ultimo acquisto, ed il 2021, data di proposizione della domanda (ad es. la consegna delle chiavi del lucchetto al CP_4 ed il rifacimento della recinzione avvenuta ad opera dell'Ente), aspetti che pure non hanno trovato riscontro nel corso del giudizio, come evidenziato dal primo giudice.
D) Assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza che non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dagli appellanti con conseguente violazione dell'art. 177 cpc.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano come l'ordinanza 16.02.2023 di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria in primo grado, con l'escussione degli ulteriori testi attorei e l'espletamento della C.T.U. sia immotivata.
Tale motivo è inammissibile prima che infondato.
Infatti, considerato che il Giudice di prime cure ha ammesso tutti i capitoli di prova, pur riducendo ex art. 245 cpc a 2 per parte il numero di testi da sentire per ciascuno dei 20 capitoli,
l'ordinanza all'esito della assunzione della prova non richiedeva altra motivazione che quella della effettiva completezza dell'istruttoria svolta;
né era utile la consulenza tecnica, non essendo in discussione l'identificazione dei beni.
Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale subordinato, proposto dalle convenute e in quanto assorbito. CP_1 CP_3
Circa la richiesta di condanna di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_10
, , , e ex art. 96 cpc,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
per lite temeraria, la stessa va rigettata. Non vi è prova, infatti, che gli attori abbiano agito con malafede, dolo o colpa grave né con intento emulatorio per impedire alle appellate di sfruttare la capacità edificatoria dei terreni oggetto del giudizio, trattandosi di ragioni che non incidono sulla tutela di eventuali diritti, laddove esistenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in solido fra loro;
vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1532/2023, emessa dal
Tribunale di Padova in data 13.07.2023; 2. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle due parti appellate, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre IVA e Cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti.
Venezia, 14/1/25
Il Presidente
Caterina Passarelli