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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 455 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025 e pendente
TRA
“ (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
CI per delega in atti ricorrente
E
(P.IVA e Codice Fiscale ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1 P.IVA_2
IA RD ed NU CI giusta delega in atti resistente E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Prof. Claudio Guccione e dagli Avv.ti Maria Ferrante e Andrea Serafini per procura in atti resistente
OGGETTO: espropriazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società ha adito questa Corte chiedendo la Parte_1
determinazione dell'indennità di esproprio relativamente agli immobili già di sua comproprietà siti in
Via Monti Parioli n.6, di quella di occupazione relativa ai suddetti immobili e dell'indennità di CP_2
asservimento delle porzioni immobiliari inserite nei decreti di servitù di galleria e di passo del 18.5.2012
e nel decreto di servitù di cavidotto del 6.9.2013, con conseguente condanna delle società Controparte_1
e al pagamento del dovuto. Controparte_2
La società si è costituita resistendo al ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine Controparte_2
ha domandato di essere manlevata da Controparte_1
Quest'ultima società si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la necessità di chiamata in causa di il difetto di legittimazione ad agire in capo ad in CP_3 Parte_1
assenza degli altri comproprietari, e comunque l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
In pendenza di giudizio la società ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese;
le controparti hanno accettato la suddetta rinuncia, assentendo altresì alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, senza assegnazione di termini per scritti conclusivi. A seguito della rinuncia agli atti da parte degli appellanti, rinuncia accettata dalle controparti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, pronuncia che va essere adottata con sentenza, vigendo nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v.
Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, le stesse debbono essere tra le stese integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 455/2021 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
In persona dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 455 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025 e pendente
TRA
“ (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
CI per delega in atti ricorrente
E
(P.IVA e Codice Fiscale ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1 P.IVA_2
IA RD ed NU CI giusta delega in atti resistente E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Prof. Claudio Guccione e dagli Avv.ti Maria Ferrante e Andrea Serafini per procura in atti resistente
OGGETTO: espropriazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società ha adito questa Corte chiedendo la Parte_1
determinazione dell'indennità di esproprio relativamente agli immobili già di sua comproprietà siti in
Via Monti Parioli n.6, di quella di occupazione relativa ai suddetti immobili e dell'indennità di CP_2
asservimento delle porzioni immobiliari inserite nei decreti di servitù di galleria e di passo del 18.5.2012
e nel decreto di servitù di cavidotto del 6.9.2013, con conseguente condanna delle società Controparte_1
e al pagamento del dovuto. Controparte_2
La società si è costituita resistendo al ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine Controparte_2
ha domandato di essere manlevata da Controparte_1
Quest'ultima società si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la necessità di chiamata in causa di il difetto di legittimazione ad agire in capo ad in CP_3 Parte_1
assenza degli altri comproprietari, e comunque l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
In pendenza di giudizio la società ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese;
le controparti hanno accettato la suddetta rinuncia, assentendo altresì alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, senza assegnazione di termini per scritti conclusivi. A seguito della rinuncia agli atti da parte degli appellanti, rinuncia accettata dalle controparti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, pronuncia che va essere adottata con sentenza, vigendo nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v.
Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, le stesse debbono essere tra le stese integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 455/2021 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto