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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. DA DI, all'esito dell'udienza del 22/12/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1235 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 22/12/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nata negli Stati Uniti d'America in data 04.04.1956, Parte_1 Parte_2 nato negli Stati Uniti d'America in data 03.01.1994, quest'ultimo in proprio e,
[...] unitamente ad , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_3 sul figlio minore nato negli Stati Uniti d'America in data Persona_1
24.04.2021, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, parte ricorrente allega (e prova): i) la discendenza in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_2 depositato in atti), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati Uniti d'America e ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 31/01/1941 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione depositato in atti), ossia in data successiva alla nascita del figlio Persona_3
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), primo discendente (nato negli Stati Uniti d'America in data 26/01/1930, dunque al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
2 Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'avo abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
Parte ricorrente deduce di essere discendente di ava cittadina italiana e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente nato all'estero, al tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi di parte ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi parte ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del
23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L.
555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n.
2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la naturalizzazione dell'avo Controparte_1 intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure
3 sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi alle ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1235/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 22/12/2025
Il Giudice
DA DI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. DA DI, all'esito dell'udienza del 22/12/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1235 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 22/12/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
nata negli Stati Uniti d'America in data 04.04.1956, Parte_1 Parte_2 nato negli Stati Uniti d'America in data 03.01.1994, quest'ultimo in proprio e,
[...] unitamente ad , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_3 sul figlio minore nato negli Stati Uniti d'America in data Persona_1
24.04.2021, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, parte ricorrente allega (e prova): i) la discendenza in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_2 depositato in atti), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati Uniti d'America e ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 31/01/1941 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione depositato in atti), ossia in data successiva alla nascita del figlio Persona_3
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), primo discendente (nato negli Stati Uniti d'America in data 26/01/1930, dunque al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
2 Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'avo abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
Parte ricorrente deduce di essere discendente di ava cittadina italiana e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente nato all'estero, al tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi di parte ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi parte ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del
23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L.
555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n.
2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la naturalizzazione dell'avo Controparte_1 intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure
3 sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi alle ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1235/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 22/12/2025
Il Giudice
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