CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2073/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi res.ti alla via Cese Corridori 52 in Frosinone C.F._2 ed ivi elett.te dom.ti alla via Tumoli n. 8 presso lo studio dell'avv. Daniela
Pagliarosi ( ) che li rappresenta e difende, in virtù di C.F._3 separata procura alle liti allegata al file telematico, p.e.c. :
appellante opponente Email_1
e
(C.F. ), legale rapp.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, con sede alla via S.S. per Fiuggi n.9/A, elett.te dom.ta Controparte_2 alla Via Po' 5 in Frosinone presso lo studio dell'avv. Luigi Chiarolanza
( che la rapp.ta e difende in virtù di Comparsa di C.F._4
Costituzione in sostituzione del precedente difensore, p.e.c.
appellata opposta Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle in comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 04.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 690/2020, nel procedimento Rg1311/2019 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Frosinone ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Frosinone, definitivamente decidendo nel giudizio di I° grado iscritto al n. 1311/2019 r.g. promosso da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così decide: “ Accoglie l'opposizione e per l'effetto DICHIARA che
[...]
l'intimante non ha diritto di agire esecutivamente Controparte_1 nei confronti di e sulla base del titolo Parte_1 Parte_2 cambiario con data 20.10.2017 per l'importo esposto di € 9.654,50 azionato con l'avversato atto di precetto;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone, il 13.10.2020. f.to Il Giudice”-
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 opponevano l'atto di precetto notificato loro in data 03.04.2019 dalla società sulla base di un effetto cambiario datato 20.10.2017 Controparte_1 emesso dal ed avallato dalla , con scadenza 30.12.2017, Pt_1 Pt_2 per l'importo di € 9.256,50 , protestato;
esponevano che i rapporti commerciali effettivamente intercorsi tra le parti erano cessati alla data del
30.10.2014 sicché non era possibile che il titolo azionato fosse stato rilasciato alla data di emissione indicata;
piuttosto, esso era stato abusivamente riempito nella data di emissione, dopo essere stato rilasciato in bianco e in garanzia dagli opponenti per il pagamento di altri dodici effetti cambiari emessi il 30.10.2014 intestati alla società G.M. Impianti S.r.l. e da quest'ultima girati alla in pagamento di un debito Controparte_1 maturato dagli esponenti nei confronti della società intimante di € 9.000,00;
l'intesa intercorsa tra le parti prevedeva che all'integrale pagamento dei dodici effetti con scadenza mensile, quello rilasciato in bianco e in garanzia sarebbe stato restituito. Sebbene il non avesse adempiuto alle Pt_1 obbligazioni cambiarie integralmente, tanto che la aveva Controparte_1
pag. 2/10 ottenuto decreto ingiuntivo n. 632/16, azionato esecutivamente, il debito era stato successivamente integralmente saldato, tanto che la creditrice aveva rinunciato all'esecuzione in data 15.12.2016, quando i rapporti dare/avere tra le parti erano definitivamente esauriti. Eccepivano quindi gli opponenti l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante il titolo, laddove esso era stato rilasciato in garanzia ed era stato successivamente riempito per la data, l'importo, la scadenza, il luogo di domiciliazione ,
l'intestazione , i bolli in assenza di accordi di riempimento;
il che lo privava dell'efficacia cartolare e della sua valenza di titolo esecutivo;
eccepivano in ogni caso l'estinzione dell'obbligazione sottostante per intervenuto pagamento del debito;
chiedevano quindi la declaratoria di inefficacia del precetto e di inesistenza del diritto dell'intimante ad agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa opposizione, esponendo che la cambiale azionata costituiva mezzo di pagamento di parte di un maggior credito di € 18.075,17 vantato dalla convenuta nei confronti della G.M. Impianti Srl di cui
[...]
era amministratore unico, unitamente ad altri dodici effetti Parte_1 rilasciati per il complessivo importo di € 9.000; che l'esecuzione mobiliare intrapresa dall'esponente in forza del decreto ingiuntivo emesso su due di detti effetti, scaduti il 20.11.15 e il 31.12.15, si era conclusa con ordinanza di assegnazione di somme da parte del G.E. in data 18.01.2017, nonostante la rinuncia all'esecuzione spiegata il 16.12.2016; la cambiale oggi azionata era stata quindi rilasciata non in garanzia ma in pagamento del residuo importo, inclusivo anche degli interessi legali maturati a tale data sulle fatture scadute e non pagate. … . .
Con ordinanza del 24.09.2019 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati veniva rigettata;
concessi alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata all' udienza del 13.10.2020 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di termini per deposito di note conclusive dei quali entrambe si avvalevano ed all'esito dell'odierna pag. 3/10 discussione si procedeva per la lettura del dispositivo e dei motivi della decisione”.
Seguiva sentenza gravata.
e proponevano gravame avverso Parte_1 Parte_2 detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la che impugnava l'atto d'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
04.06.2025 con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.; la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche .
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Violazione e falsa applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Gli appellanti si dolgono del capo della sentenza con cui il Tribunale di
Frosinone statuisce da un lato che incombeva sugli odierni appellanti fornire la prova della causa di garanzia del titolo, del contenuto della convenzione, nonché della violazione di essa per il modo in cui il completamento è stato effettuato, dall'altro che gli stessi hanno fornito soltanto elementi presuntivi e non probatori.
Deducono gli appellanti di aver rilevato ed eccepito, in primo grado, il riempimento totalmente arbitrario dell'azionata cambiale e si sono, in tal modo, avvalsi della relativa eccezione. Nella normalità dei casi l'onere della prova verte sull'esistenza di un fatto “positivo”, mentre la prova di un fatto
“negativo” (ovvero della sua inesistenza) è problematica, non essendovi spesso modo di provare tale mancata esistenza. Quindi, in tali casi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è corretto che l'onere incomba su chi afferma il fatto “positivo” e cioè il diritto di credito sotteso al titolo cambiario. In tale caso, infatti, se vi è un accordo di riempimento, esso pag. 4/10 dovrà essere provato dal creditore/prenditore che abbia completato il titolo
(Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
$.2 Gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha, comunque, erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti, nella parte in cui ha privato della corretta rilevanza gli elementi a sostegno della pur ampiamente dedotta funzione di “garanzia” della cambiale de qua, e cioè dell'elemento in assoluto più rilevante ai fini della decisione del giudizio, perché idoneo: a) da un lato a confermare la insussistenza di un credito della Controparte_1 ulteriore rispetto a quello riconosciuto dagli opponenti (€ 9.000,00) e di cui la controparte ammette il pagamento;
b) dall'altro a desumere la prova dell'abusivo riempimento della cambiale, che - proprio in quanto emessa a garanzia del debito già portato dagli altri 12 titoli cambiari - doveva restare
“in bianco” e come tale essere restituita ai Sigg.ri e dopo il Pt_1 Pt_2 loro adempimento;
c) erronea valutazione e considerazione della lettera datata 23.12.2017, a firma dell'Avv. Eliseo De Francesco, nell'interesse della con la quale si attesta che, a fronte del credito Controparte_1 maturato dalla il sig. ha consegnato alla CP_1 Parte_1 CP_1 anche: “una cambiale a garanzia a firma e Parte_1 Pt_2
“ e l'avvenuto pagamento di somme in contanti.
[...]
Deducono ancora gli appellanti che la data apposta sul bollo della cambiale, data successiva di ben tre anni a quella del suo rilascio, come rilevato dal
Tribunale deve ritenersi motivo di accoglimento dell'opposizione.
§.
3- Erronea e contraddittoria valutazione in merito alla quantificazione del credito.
Gli appellanti si dolgono laddove il Tribunale non ha ritenuto accertata, tramite la documentazione esibita, la misura del credito vantato dalla
[...]
Controparte_1
Il giudice di primo grado, a pag. 7 rigo 11 della impugnata sentenza, riferisce che: “… il punto centrale della questione allora non è tanto se essa dovesse assolvere una funzione di garanzia o solutoria del credito, quanto piuttosto quale credito e in quale misura”. Per poi concludere, a pag. 8 rigo pag. 5/10 23 che: “…Non risulta provato da parte opponente il pagamento della residua somma dovuta”.
Deducono gli appellanti che nella indicata missiva del 23.12.2017 del Con patrocinio della . si rinvengono i seguenti due elementi Controparte_1 indiziari gravi, precisi e concordanti:
- del complessivo asserito debito di €.18.075,17 è stata sicuramente pagata dal una somma superiore ad €.9.000,00 (portata dagli Pt_1 altri dodici effetti cambiari) e cioè l'assegno di €.1.296,45, oltre che una ulteriore somma in contanti;
- conseguentemente e ragionevolmente, l'eventuale debito residuo (a seguito del pagamento degli effetti cambiari, dell'assegno e del contante) doveva essere necessariamente inferiore rispetto all'ulteriore somma di
€.9.256,50 che la ha azionato con l'atto di precetto opposto. CP_1
Che risulterebbe pertanto imputabile alla la mancata Controparte_1 prova circa l'effettivo importo del credito vantato e per rigettare la sua pretesa, a prescindere dall'annullamento dell'atto di precetto.
La Corte così ragiona.
In via preliminare quanto al dedotto vizio d'inammissilità dell'appello per genericità dei motivi osserva il Collegio che dall'esame della prospettazione dell'appello e dalle argomentazioni ivi richiamate il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ.SS.UU. n.27199/2017.
Con atto di citazione notificato il 16.4.2019 e Parte_1 Pt_2
producevano opposizione a precetto cambiario, datato 20.10.2017,
[...]
Con con scadenza 30.12.2017, per l'importo di € 9.256,50 a favore della . deducendo l'inesistenza del diritto ad agire in sede Controparte_1 esecutiva per essere stato effettuato il pagamento di ogni esposizione debitoria ed abusivo riempimento del titolo dopo la sua emissione.
Il Tribunale riteneva fondata l'opposizione sul motivo di censura attinente l'inidoneità della cambiale a promuovere l'esecuzione per non essere stata regolarmente bollata e quindi non valida come titolo esecutivo.
pag. 6/10 Il Tribunale esaminava anche l'azione causale ed il rapporto sottostante, ovvero l'eventuale pattuizione e l'accordo delle parti per il futuro riempimento della cambiale in bianco, e non riteneva raggiunta la prova da parte dell'opponente, senza però emettere alcuna pronuncia nel dispositivo.
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento costante della Cassazione, tra le altre le sentenze n.3977/2012, 20868/2017 e la n.21240/2019 : “ In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione”.
La Corte osserva che il Giudice dell'Esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, ma può solo verificare la persistenza della sua efficacia ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione che abbiano portato alla sua estinzione. (Cass. Ord. 419/2019).
Nella fattispecie in esame il Tribunale correttamente ha ritenuto che : “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità
pag. 7/10 dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. 19 maggio 2011, n.
11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Ciò premesso, in specie parte opponente contesta il valore di titolo esecutivo della cambiale datata 20.10.2017 in quanto non regolarmente bollata all'atto dell'emissione.
Orbene, poiché per quanto sopra ritenuto, deve concludersi che il titolo sia stato emesso e consegnato dal alla il 30.10.2014, Pt_1 Controparte_1 in tale data esso avrebbe dovuto essere bollato per poter valere come titolo esecutivo. Invece, dall'esame dei bolli apposti sul titolo, risulta che esso sia stato bollato solo il 20.10.2017.
Poiché la cambiale ed il vaglia cambiario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine; poiché per consolidata giurisprudenza di legittimità la verifica della regolarità del bollo va condotta al momento della negoziazione, e cioè della consegna del titolo incompleto al prenditore, in cui la cambiale è messa in circolazione con lo spossessamento a carico dell'emittente e non al momento successivo in cui avviene il riempimento delle parti incomplete ( Cass. 30.01.1992 n. 958;
Cass. n. 4607/83 ) la cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata nei termini di legge perde la qualità di titolo esecutivo, pur conservando ugualmente la sua validità, fra cui la possibilità per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo e la relativa penalità
(cfr. Cass. civ. n. 11333 del 28/10/1995).
Ne consegue che la cambiale de qua, dal momento che essa è risultata originariamente priva di bollatura, non può valere oggi come titolo esecutivo;
per tale motivo l'opposizione va accolta e dichiarato che l'opposta non ha diritto di agire esecutivamente sulla base della cambiale azionata”.
Per l'effetto il Tribunale , avendo dichiarato l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investivano direttamente il tema giudicandum, avrebbe dovuto dichiarare sul punto cessata la materia del contendere.
pag. 8/10 L'appello va quindi disatteso con diversa motivazione poiché in seguito all'accoglimento dell'opposizione per l'inefficacia del titolo esecutivo, va dichiarata cessata la materia del contendere sugli ulteriori motivi d'opposizione a precetto.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM. 147/2022, il valore della lite in € 9.654,00, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, gli scritti difensivi, in €
2.905,00 oltre € 120,00 per spese di lite ed oltre il 15% per spese generali,
IVA se dovuta e C.P.A. come per legge con la condanna degli appellanti, in atti, al pagamento a favore della in atti con Controparte_1 attribuzione all'avv. Luigi Chiarolanza dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone Controparte_1
n. 690/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello con differente motivazione e, in modifica della gravata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la D.M. ELETTRONICA non ha diritto di CP_1 agire esecutivamente nei confronti di Parte_1
e sulla base del titolo cambiario con data Parte_2
20.10.2017 per l'importo esposto di € 9.654,50 azionato con l'avversato atto di precetto;
dichiara inoltre cessata la materia del contendere sugli ulteriori motivi d'opposizione.
2) Per l'effetto condanna e Parte_1 Pt_2
, parti appellanti, al pagamento, in favore della parte
[...]
in atti, delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, che liquida in € 2.905,00, € 120,00 per spese pag. 9/10 ed oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv.
Luigi Chiarolanza dichiaratosi antistatario.
3) Dichiara e tenuti al Parte_1 Parte_2 versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
02/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2073/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi res.ti alla via Cese Corridori 52 in Frosinone C.F._2 ed ivi elett.te dom.ti alla via Tumoli n. 8 presso lo studio dell'avv. Daniela
Pagliarosi ( ) che li rappresenta e difende, in virtù di C.F._3 separata procura alle liti allegata al file telematico, p.e.c. :
appellante opponente Email_1
e
(C.F. ), legale rapp.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, con sede alla via S.S. per Fiuggi n.9/A, elett.te dom.ta Controparte_2 alla Via Po' 5 in Frosinone presso lo studio dell'avv. Luigi Chiarolanza
( che la rapp.ta e difende in virtù di Comparsa di C.F._4
Costituzione in sostituzione del precedente difensore, p.e.c.
appellata opposta Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle in comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 04.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 690/2020, nel procedimento Rg1311/2019 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Frosinone ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Frosinone, definitivamente decidendo nel giudizio di I° grado iscritto al n. 1311/2019 r.g. promosso da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così decide: “ Accoglie l'opposizione e per l'effetto DICHIARA che
[...]
l'intimante non ha diritto di agire esecutivamente Controparte_1 nei confronti di e sulla base del titolo Parte_1 Parte_2 cambiario con data 20.10.2017 per l'importo esposto di € 9.654,50 azionato con l'avversato atto di precetto;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone, il 13.10.2020. f.to Il Giudice”-
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 opponevano l'atto di precetto notificato loro in data 03.04.2019 dalla società sulla base di un effetto cambiario datato 20.10.2017 Controparte_1 emesso dal ed avallato dalla , con scadenza 30.12.2017, Pt_1 Pt_2 per l'importo di € 9.256,50 , protestato;
esponevano che i rapporti commerciali effettivamente intercorsi tra le parti erano cessati alla data del
30.10.2014 sicché non era possibile che il titolo azionato fosse stato rilasciato alla data di emissione indicata;
piuttosto, esso era stato abusivamente riempito nella data di emissione, dopo essere stato rilasciato in bianco e in garanzia dagli opponenti per il pagamento di altri dodici effetti cambiari emessi il 30.10.2014 intestati alla società G.M. Impianti S.r.l. e da quest'ultima girati alla in pagamento di un debito Controparte_1 maturato dagli esponenti nei confronti della società intimante di € 9.000,00;
l'intesa intercorsa tra le parti prevedeva che all'integrale pagamento dei dodici effetti con scadenza mensile, quello rilasciato in bianco e in garanzia sarebbe stato restituito. Sebbene il non avesse adempiuto alle Pt_1 obbligazioni cambiarie integralmente, tanto che la aveva Controparte_1
pag. 2/10 ottenuto decreto ingiuntivo n. 632/16, azionato esecutivamente, il debito era stato successivamente integralmente saldato, tanto che la creditrice aveva rinunciato all'esecuzione in data 15.12.2016, quando i rapporti dare/avere tra le parti erano definitivamente esauriti. Eccepivano quindi gli opponenti l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante il titolo, laddove esso era stato rilasciato in garanzia ed era stato successivamente riempito per la data, l'importo, la scadenza, il luogo di domiciliazione ,
l'intestazione , i bolli in assenza di accordi di riempimento;
il che lo privava dell'efficacia cartolare e della sua valenza di titolo esecutivo;
eccepivano in ogni caso l'estinzione dell'obbligazione sottostante per intervenuto pagamento del debito;
chiedevano quindi la declaratoria di inefficacia del precetto e di inesistenza del diritto dell'intimante ad agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa opposizione, esponendo che la cambiale azionata costituiva mezzo di pagamento di parte di un maggior credito di € 18.075,17 vantato dalla convenuta nei confronti della G.M. Impianti Srl di cui
[...]
era amministratore unico, unitamente ad altri dodici effetti Parte_1 rilasciati per il complessivo importo di € 9.000; che l'esecuzione mobiliare intrapresa dall'esponente in forza del decreto ingiuntivo emesso su due di detti effetti, scaduti il 20.11.15 e il 31.12.15, si era conclusa con ordinanza di assegnazione di somme da parte del G.E. in data 18.01.2017, nonostante la rinuncia all'esecuzione spiegata il 16.12.2016; la cambiale oggi azionata era stata quindi rilasciata non in garanzia ma in pagamento del residuo importo, inclusivo anche degli interessi legali maturati a tale data sulle fatture scadute e non pagate. … . .
Con ordinanza del 24.09.2019 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati veniva rigettata;
concessi alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata all' udienza del 13.10.2020 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di termini per deposito di note conclusive dei quali entrambe si avvalevano ed all'esito dell'odierna pag. 3/10 discussione si procedeva per la lettura del dispositivo e dei motivi della decisione”.
Seguiva sentenza gravata.
e proponevano gravame avverso Parte_1 Parte_2 detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la che impugnava l'atto d'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
04.06.2025 con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.; la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche .
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§.
1- Violazione e falsa applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Gli appellanti si dolgono del capo della sentenza con cui il Tribunale di
Frosinone statuisce da un lato che incombeva sugli odierni appellanti fornire la prova della causa di garanzia del titolo, del contenuto della convenzione, nonché della violazione di essa per il modo in cui il completamento è stato effettuato, dall'altro che gli stessi hanno fornito soltanto elementi presuntivi e non probatori.
Deducono gli appellanti di aver rilevato ed eccepito, in primo grado, il riempimento totalmente arbitrario dell'azionata cambiale e si sono, in tal modo, avvalsi della relativa eccezione. Nella normalità dei casi l'onere della prova verte sull'esistenza di un fatto “positivo”, mentre la prova di un fatto
“negativo” (ovvero della sua inesistenza) è problematica, non essendovi spesso modo di provare tale mancata esistenza. Quindi, in tali casi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è corretto che l'onere incomba su chi afferma il fatto “positivo” e cioè il diritto di credito sotteso al titolo cambiario. In tale caso, infatti, se vi è un accordo di riempimento, esso pag. 4/10 dovrà essere provato dal creditore/prenditore che abbia completato il titolo
(Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
$.2 Gli appellanti si dolgono che il Tribunale ha, comunque, erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti, nella parte in cui ha privato della corretta rilevanza gli elementi a sostegno della pur ampiamente dedotta funzione di “garanzia” della cambiale de qua, e cioè dell'elemento in assoluto più rilevante ai fini della decisione del giudizio, perché idoneo: a) da un lato a confermare la insussistenza di un credito della Controparte_1 ulteriore rispetto a quello riconosciuto dagli opponenti (€ 9.000,00) e di cui la controparte ammette il pagamento;
b) dall'altro a desumere la prova dell'abusivo riempimento della cambiale, che - proprio in quanto emessa a garanzia del debito già portato dagli altri 12 titoli cambiari - doveva restare
“in bianco” e come tale essere restituita ai Sigg.ri e dopo il Pt_1 Pt_2 loro adempimento;
c) erronea valutazione e considerazione della lettera datata 23.12.2017, a firma dell'Avv. Eliseo De Francesco, nell'interesse della con la quale si attesta che, a fronte del credito Controparte_1 maturato dalla il sig. ha consegnato alla CP_1 Parte_1 CP_1 anche: “una cambiale a garanzia a firma e Parte_1 Pt_2
“ e l'avvenuto pagamento di somme in contanti.
[...]
Deducono ancora gli appellanti che la data apposta sul bollo della cambiale, data successiva di ben tre anni a quella del suo rilascio, come rilevato dal
Tribunale deve ritenersi motivo di accoglimento dell'opposizione.
§.
3- Erronea e contraddittoria valutazione in merito alla quantificazione del credito.
Gli appellanti si dolgono laddove il Tribunale non ha ritenuto accertata, tramite la documentazione esibita, la misura del credito vantato dalla
[...]
Controparte_1
Il giudice di primo grado, a pag. 7 rigo 11 della impugnata sentenza, riferisce che: “… il punto centrale della questione allora non è tanto se essa dovesse assolvere una funzione di garanzia o solutoria del credito, quanto piuttosto quale credito e in quale misura”. Per poi concludere, a pag. 8 rigo pag. 5/10 23 che: “…Non risulta provato da parte opponente il pagamento della residua somma dovuta”.
Deducono gli appellanti che nella indicata missiva del 23.12.2017 del Con patrocinio della . si rinvengono i seguenti due elementi Controparte_1 indiziari gravi, precisi e concordanti:
- del complessivo asserito debito di €.18.075,17 è stata sicuramente pagata dal una somma superiore ad €.9.000,00 (portata dagli Pt_1 altri dodici effetti cambiari) e cioè l'assegno di €.1.296,45, oltre che una ulteriore somma in contanti;
- conseguentemente e ragionevolmente, l'eventuale debito residuo (a seguito del pagamento degli effetti cambiari, dell'assegno e del contante) doveva essere necessariamente inferiore rispetto all'ulteriore somma di
€.9.256,50 che la ha azionato con l'atto di precetto opposto. CP_1
Che risulterebbe pertanto imputabile alla la mancata Controparte_1 prova circa l'effettivo importo del credito vantato e per rigettare la sua pretesa, a prescindere dall'annullamento dell'atto di precetto.
La Corte così ragiona.
In via preliminare quanto al dedotto vizio d'inammissilità dell'appello per genericità dei motivi osserva il Collegio che dall'esame della prospettazione dell'appello e dalle argomentazioni ivi richiamate il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ.SS.UU. n.27199/2017.
Con atto di citazione notificato il 16.4.2019 e Parte_1 Pt_2
producevano opposizione a precetto cambiario, datato 20.10.2017,
[...]
Con con scadenza 30.12.2017, per l'importo di € 9.256,50 a favore della . deducendo l'inesistenza del diritto ad agire in sede Controparte_1 esecutiva per essere stato effettuato il pagamento di ogni esposizione debitoria ed abusivo riempimento del titolo dopo la sua emissione.
Il Tribunale riteneva fondata l'opposizione sul motivo di censura attinente l'inidoneità della cambiale a promuovere l'esecuzione per non essere stata regolarmente bollata e quindi non valida come titolo esecutivo.
pag. 6/10 Il Tribunale esaminava anche l'azione causale ed il rapporto sottostante, ovvero l'eventuale pattuizione e l'accordo delle parti per il futuro riempimento della cambiale in bianco, e non riteneva raggiunta la prova da parte dell'opponente, senza però emettere alcuna pronuncia nel dispositivo.
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento costante della Cassazione, tra le altre le sentenze n.3977/2012, 20868/2017 e la n.21240/2019 : “ In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione”.
La Corte osserva che il Giudice dell'Esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, ma può solo verificare la persistenza della sua efficacia ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione che abbiano portato alla sua estinzione. (Cass. Ord. 419/2019).
Nella fattispecie in esame il Tribunale correttamente ha ritenuto che : “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità
pag. 7/10 dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. 19 maggio 2011, n.
11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Ciò premesso, in specie parte opponente contesta il valore di titolo esecutivo della cambiale datata 20.10.2017 in quanto non regolarmente bollata all'atto dell'emissione.
Orbene, poiché per quanto sopra ritenuto, deve concludersi che il titolo sia stato emesso e consegnato dal alla il 30.10.2014, Pt_1 Controparte_1 in tale data esso avrebbe dovuto essere bollato per poter valere come titolo esecutivo. Invece, dall'esame dei bolli apposti sul titolo, risulta che esso sia stato bollato solo il 20.10.2017.
Poiché la cambiale ed il vaglia cambiario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine; poiché per consolidata giurisprudenza di legittimità la verifica della regolarità del bollo va condotta al momento della negoziazione, e cioè della consegna del titolo incompleto al prenditore, in cui la cambiale è messa in circolazione con lo spossessamento a carico dell'emittente e non al momento successivo in cui avviene il riempimento delle parti incomplete ( Cass. 30.01.1992 n. 958;
Cass. n. 4607/83 ) la cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata nei termini di legge perde la qualità di titolo esecutivo, pur conservando ugualmente la sua validità, fra cui la possibilità per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo e la relativa penalità
(cfr. Cass. civ. n. 11333 del 28/10/1995).
Ne consegue che la cambiale de qua, dal momento che essa è risultata originariamente priva di bollatura, non può valere oggi come titolo esecutivo;
per tale motivo l'opposizione va accolta e dichiarato che l'opposta non ha diritto di agire esecutivamente sulla base della cambiale azionata”.
Per l'effetto il Tribunale , avendo dichiarato l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investivano direttamente il tema giudicandum, avrebbe dovuto dichiarare sul punto cessata la materia del contendere.
pag. 8/10 L'appello va quindi disatteso con diversa motivazione poiché in seguito all'accoglimento dell'opposizione per l'inefficacia del titolo esecutivo, va dichiarata cessata la materia del contendere sugli ulteriori motivi d'opposizione a precetto.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM. 147/2022, il valore della lite in € 9.654,00, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, gli scritti difensivi, in €
2.905,00 oltre € 120,00 per spese di lite ed oltre il 15% per spese generali,
IVA se dovuta e C.P.A. come per legge con la condanna degli appellanti, in atti, al pagamento a favore della in atti con Controparte_1 attribuzione all'avv. Luigi Chiarolanza dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone Controparte_1
n. 690/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello con differente motivazione e, in modifica della gravata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la D.M. ELETTRONICA non ha diritto di CP_1 agire esecutivamente nei confronti di Parte_1
e sulla base del titolo cambiario con data Parte_2
20.10.2017 per l'importo esposto di € 9.654,50 azionato con l'avversato atto di precetto;
dichiara inoltre cessata la materia del contendere sugli ulteriori motivi d'opposizione.
2) Per l'effetto condanna e Parte_1 Pt_2
, parti appellanti, al pagamento, in favore della parte
[...]
in atti, delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, che liquida in € 2.905,00, € 120,00 per spese pag. 9/10 ed oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv.
Luigi Chiarolanza dichiaratosi antistatario.
3) Dichiara e tenuti al Parte_1 Parte_2 versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
02/09/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 10/10