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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8297/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8297/2019 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente per oggetto:
“usucapione” promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palagiano Parte_1
alla Via Dante n. 14 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Stellaccio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Castellaneta alla Via Controparte_1
Mazzini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Nardulli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Strada, giusto mandato e procura speciale, congiunta e disgiunta, rilasciata su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di costituzione in atti;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 16.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.4.2021 citava il convenuto a comparire innanzi Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Taranto chiedendo la declaratoria dell'esclusiva proprietà di un terreno, sito in agro di Massafra in c.da Marina di Ferrara, riportato in catasto terreni al foglio 112 p.lle 126 e 229, assumendo di aver posseduto detto bene ininterrottamente per oltre trent'anni, e pertanto per maturata usucapione acquisitiva in proprio favore, chiedendo altresì che il Tribunale ordinasse alla
Conservatoria dei R.R.I.I. di Taranto di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Si costituiva ritualmente il convenuto eccependo la nullità dell'atto introduttivo per la mancata indicazione del dies a quo utile alla decorrenza del termine per usucapire, trattandosi di un termine necessario a stabilire il compiersi dell'elemento temporale previsto. Al contrario, parte convenuta a sua volta, esponeva la narrazione di fatti storici e documentati, nonché le precise circostanze dirette a smentire l'elemento del possesso ininterrotto del fondo, fondamentale per la invocata pronunzia di usucapione.
Assumeva infatti il convenuto, depositando i relativi documenti, di essere proprietario del terreno in oggetto, avendolo ricevuto dalla originaria proprietaria, sorella della madre, a Persona_1 mezzo di legato testamentario, giusta” verbale di deposito e pubblicazione testamento”, ivi descritto e depositato in atti.
Detto terreno risultava acquistato precedentemente dalla zia materna, nell'anno '84, dal Rev. Per_2
, come da documento versato in atti, ed era stato posseduto precedentemente, da diverso
[...] tempo, da , padre dell'acquirente, già compartecipe negli anni, e sino al decesso, Persona_3
della coltivazione del fondo, unitamente alla figlia.
Parte convenuta descrive, nella indicata memoria, tutti gli interventi realizzati da Persona_1
sul terreno de quo, sia dal punto di vista delle coltivazioni e dei raccolti, sia delle recinzioni, sia dell'impianto di irrigazione;
precisando che detti interventi, dopo il trasferimento della a R_
Padova, ed i gravi problemi di salute sopraggiunti, erano stati affidati ai fratelli ivi nominati, i quali avrebbero provveduto a rimetterle i frutti del fondo, circostanza confermata dai testi escussi.
Il fondo inoltre, veniva espropriato dal Comune di Massafra (cfr. documentazione in atti), e la relativa indennità veniva riconosciuta alla proprietaria , mentre le operazioni di immissione Persona_1
in possesso e di incasso dell'indennità furono eseguite, su delega della proprietaria, dalla sorella e dal coniuge, dopo il decesso della stessa. Parte_2
La totalità di fatti e circostanze attinenti la pretesa attorea e le rivendicazioni di parte convenuta risultano provate, o smentite, sia dalla copiosa documentazione in atti, sia dalla attività probatoria, consistita in prove testimoniali ed interrogatori formali.
Le testimonianze rese per entrambe le parti, provengono da testi per la maggior parte parenti delle parti, ed anche loro coniugi, sulle quali, ovviamente, le opposte difese hanno eccepito e rilevato, reciprocamente, motivi innumerevoli di inattendibilità e falsità, nonché di assoluta irrilevanza rispetto alle posizioni processuali da esaminare.
Completata l'attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16.9.2024 all'esito della quale lo scrivente GU riservava di decidere concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di procedimento introdotto prima della Riforma Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore non è fondata e va rigettata per quanto di ragione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4.7.2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Prima di esaminare il merito occorre richiamare i concetti generali dell'art. 1158 c.c. il quale richiede ai fini del riconoscimento dell'usucapione che si tratti di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione e di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
la prova dovrà essere fornita mediante l'ascolto dei testi che in alcuni casi può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (in Cass. Civ. 19.7.1999 n. 7692); di recente però si è giunti ad affermare che quando tra le parti coinvolte vi sia grave inimicizia o amicizia la prova testimoniale non potrà mai essere presa in considerazione dal giudice e questo perché la prescrizione acquisitiva comprime uno dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione: la proprietà.
Da ciò ne deriva che le testimonianze assunte in giudizio che si rivelino antitetiche sono da prendersi con la massima cautela, se non addirittura da escludere dalla valutazione (Tribunale di Milano, sez.
IV, 23/02/2009, n. 2433), salvo che non si tratti di testimonianze provenienti da soggetti estranei alle parti coinvolte (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380).
Nel merito: va disattesa l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, per rilevata carenza del requisito temporale, omesso da parte attrice, con riguardo all'inizio del periodo durante il quale il possesso si sarebbe esercitato, essendo sufficiente dichiarare di aver esercitato il possesso per il termine necessario ad usucapire, trattandosi di mera dichiarazione.
L'elemento temporale è infatti subordinato al reale e concreto e continuativo esercizio del possesso sul bene, elemento che nel presente giudizio non è rilevabile, né risulta essere stato provato.
Va altresì, brevemente precisata la differenza tra detenzione e possesso, ai fini della valutazione di quanto descritto, sul punto, da parte attrice, a sostegno delle pretese oggetto di giudizio.
La detenzione si manifesta infatti come mero potere di fatto esercitato dal soggetto che chiede l'usucapione, esercitato in via non assoluta né continuativa. Il possesso consiste nell'avere la disponibilità di fatto della cosa con l'animus possidendi, ossia con l'intenzione di comportarsi come proprietario, escludendo tutti gli altri possibili proprietari, ipotesi quivi non rilevabile.
Il fondo in questione, infatti, come sostenuto da entrambe le parti, venne coltivato dal padre dell'attore, con alcuni dei figli, e poi una volta acquistato da che pur non Persona_1
occupandosi direttamente del fondo, incaricava i fratelli di coltivarlo, ricevendo in cambio in tutto o in parte il raccolto. Va altresì evidenziato come parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, abbia allegato una serie di atti pubblici, non disconosciuti da parte attrice, relativi all'acquisto del terreno da parte di R_
, al legato testamentario con il quale la , poi deceduta, ha trasferito il bene al nipote,
[...] R_
odierno convenuto.
Inoltre l'esproprio del fondo risulta comprovato dalla documentazione prodotta, senza alcuna possibilità di smentita, in quanto si rivolse alla sorella e nel Persona_1 Parte_2
contempo realizzò con atto notarile la donazione del fondo in favore del nipote CP_1
Le testimonianze rese dai testi Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
, e risultano attendibili e veritiere in quanto Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
alcuni di loro sono parenti di entrambe le parti, e pertanto non portatori di interessi personali.
Al contrario una teste di parte attrice, coniuge dell'attore, (cfr. verbale del Testimone_6
20.3.2023) si è limitata a confermare genericamente che il marito conferisse i frutti del fondo alla sorella , ma ha dichiarato, inverosimilmente, di non conoscere lo stato dei luoghi e Persona_1
di non sapere nulla del testamento della stessa.
Gli altri testi di parte attrice si sono limitati a riferire di aver visto il coltivare il fondo in R_
circostanze occasionali, in quanto occupanti fondi vicini, senza alcuna precisazione né sui prodotti raccolti da , né su eventuali piantagioni effettuate dallo stesso o altri tipi di Parte_1
migliorie apportate dall'attore.
Pertanto, la domanda risulta carente sulla prova del requisito temporale, ossia l'epoca, o meglio la data da cui sarebbe iniziato il possesso utile a far decorrere i termini della pretesa usucapione;
come pure non vi è prova sulle coltivazioni e sui raccolti, né sulle eventuali piantagioni effettuate, elementi imprescindibili rispetto al riconoscimento acquisitivo della proprietà dei fondi agricoli per usucapione, attraverso il possesso utile e continuato del fondo.
Alcuna prova documentale vi è in atti con riguardo alle spese affrontate dall'attore per la recinzione del fondo che sostiene di aver realizzato, ovvero l'acquisto di materiali, impiego di mano d'opera, retribuzione ad operai, come pure, lo si ripete, alcun documento di spesa per le piantagioni che dichiara di avere effettuato.
Detti interventi materiali non risultano, in assoluto forniti di prova, ma solo descritti oralmente e genericamente da dichiarazioni testimoniali, utilizzate debolmente e a tal fine da parte attrice.
Al contrario vi è prova documentale degli atti di disposizione compiuti dalla proprietaria R_
, nonché dell'intenzione di destinare il fondo al nipote, odierno convenuto, intenzione
[...]
comunicata ai parenti, e poi concretizzata con atto pubblico;
come pure, secondo quanto riferito dai testi di parte convenuta, tutti i tributi attinenti il fondo venivano puntualmente versati, sia dalla che in seguito dal nipote Persona_1 Controparte_1 La domanda va dunque rigetta, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona del G.U. dott.ssa Raffaela Gennari definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto “usucapione”, contrariis reiectis, cosi provvede: CP_1 rigetta la domanda attorea e per l'effetto dispone che l'attore liberi da persone e Parte_1
cose il fondo sito in agro di Massafra alla c.da Marina di Ferrara riportato in Catasto terreni al Fg.112
p.lle 126 e 129 in favore del convenuto entro sessanta giorni dalla notifica della Controparte_1
presente sentenza;
condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei procuratori Parte_1
costituiti per il convenuto che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre IVA, se dovuta ed accessori di legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 23.1.2025.
Sentenza di condanna esecutiva ex lege.
Il G.U.
Dott. Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8297/2019 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente per oggetto:
“usucapione” promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palagiano Parte_1
alla Via Dante n. 14 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Stellaccio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Castellaneta alla Via Controparte_1
Mazzini n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Nardulli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Strada, giusto mandato e procura speciale, congiunta e disgiunta, rilasciata su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di costituzione in atti;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 16.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.4.2021 citava il convenuto a comparire innanzi Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Taranto chiedendo la declaratoria dell'esclusiva proprietà di un terreno, sito in agro di Massafra in c.da Marina di Ferrara, riportato in catasto terreni al foglio 112 p.lle 126 e 229, assumendo di aver posseduto detto bene ininterrottamente per oltre trent'anni, e pertanto per maturata usucapione acquisitiva in proprio favore, chiedendo altresì che il Tribunale ordinasse alla
Conservatoria dei R.R.I.I. di Taranto di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Si costituiva ritualmente il convenuto eccependo la nullità dell'atto introduttivo per la mancata indicazione del dies a quo utile alla decorrenza del termine per usucapire, trattandosi di un termine necessario a stabilire il compiersi dell'elemento temporale previsto. Al contrario, parte convenuta a sua volta, esponeva la narrazione di fatti storici e documentati, nonché le precise circostanze dirette a smentire l'elemento del possesso ininterrotto del fondo, fondamentale per la invocata pronunzia di usucapione.
Assumeva infatti il convenuto, depositando i relativi documenti, di essere proprietario del terreno in oggetto, avendolo ricevuto dalla originaria proprietaria, sorella della madre, a Persona_1 mezzo di legato testamentario, giusta” verbale di deposito e pubblicazione testamento”, ivi descritto e depositato in atti.
Detto terreno risultava acquistato precedentemente dalla zia materna, nell'anno '84, dal Rev. Per_2
, come da documento versato in atti, ed era stato posseduto precedentemente, da diverso
[...] tempo, da , padre dell'acquirente, già compartecipe negli anni, e sino al decesso, Persona_3
della coltivazione del fondo, unitamente alla figlia.
Parte convenuta descrive, nella indicata memoria, tutti gli interventi realizzati da Persona_1
sul terreno de quo, sia dal punto di vista delle coltivazioni e dei raccolti, sia delle recinzioni, sia dell'impianto di irrigazione;
precisando che detti interventi, dopo il trasferimento della a R_
Padova, ed i gravi problemi di salute sopraggiunti, erano stati affidati ai fratelli ivi nominati, i quali avrebbero provveduto a rimetterle i frutti del fondo, circostanza confermata dai testi escussi.
Il fondo inoltre, veniva espropriato dal Comune di Massafra (cfr. documentazione in atti), e la relativa indennità veniva riconosciuta alla proprietaria , mentre le operazioni di immissione Persona_1
in possesso e di incasso dell'indennità furono eseguite, su delega della proprietaria, dalla sorella e dal coniuge, dopo il decesso della stessa. Parte_2
La totalità di fatti e circostanze attinenti la pretesa attorea e le rivendicazioni di parte convenuta risultano provate, o smentite, sia dalla copiosa documentazione in atti, sia dalla attività probatoria, consistita in prove testimoniali ed interrogatori formali.
Le testimonianze rese per entrambe le parti, provengono da testi per la maggior parte parenti delle parti, ed anche loro coniugi, sulle quali, ovviamente, le opposte difese hanno eccepito e rilevato, reciprocamente, motivi innumerevoli di inattendibilità e falsità, nonché di assoluta irrilevanza rispetto alle posizioni processuali da esaminare.
Completata l'attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16.9.2024 all'esito della quale lo scrivente GU riservava di decidere concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di procedimento introdotto prima della Riforma Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore non è fondata e va rigettata per quanto di ragione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4.7.2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Prima di esaminare il merito occorre richiamare i concetti generali dell'art. 1158 c.c. il quale richiede ai fini del riconoscimento dell'usucapione che si tratti di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione e di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
la prova dovrà essere fornita mediante l'ascolto dei testi che in alcuni casi può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (in Cass. Civ. 19.7.1999 n. 7692); di recente però si è giunti ad affermare che quando tra le parti coinvolte vi sia grave inimicizia o amicizia la prova testimoniale non potrà mai essere presa in considerazione dal giudice e questo perché la prescrizione acquisitiva comprime uno dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione: la proprietà.
Da ciò ne deriva che le testimonianze assunte in giudizio che si rivelino antitetiche sono da prendersi con la massima cautela, se non addirittura da escludere dalla valutazione (Tribunale di Milano, sez.
IV, 23/02/2009, n. 2433), salvo che non si tratti di testimonianze provenienti da soggetti estranei alle parti coinvolte (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380).
Nel merito: va disattesa l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, per rilevata carenza del requisito temporale, omesso da parte attrice, con riguardo all'inizio del periodo durante il quale il possesso si sarebbe esercitato, essendo sufficiente dichiarare di aver esercitato il possesso per il termine necessario ad usucapire, trattandosi di mera dichiarazione.
L'elemento temporale è infatti subordinato al reale e concreto e continuativo esercizio del possesso sul bene, elemento che nel presente giudizio non è rilevabile, né risulta essere stato provato.
Va altresì, brevemente precisata la differenza tra detenzione e possesso, ai fini della valutazione di quanto descritto, sul punto, da parte attrice, a sostegno delle pretese oggetto di giudizio.
La detenzione si manifesta infatti come mero potere di fatto esercitato dal soggetto che chiede l'usucapione, esercitato in via non assoluta né continuativa. Il possesso consiste nell'avere la disponibilità di fatto della cosa con l'animus possidendi, ossia con l'intenzione di comportarsi come proprietario, escludendo tutti gli altri possibili proprietari, ipotesi quivi non rilevabile.
Il fondo in questione, infatti, come sostenuto da entrambe le parti, venne coltivato dal padre dell'attore, con alcuni dei figli, e poi una volta acquistato da che pur non Persona_1
occupandosi direttamente del fondo, incaricava i fratelli di coltivarlo, ricevendo in cambio in tutto o in parte il raccolto. Va altresì evidenziato come parte convenuta, a sostegno delle proprie difese, abbia allegato una serie di atti pubblici, non disconosciuti da parte attrice, relativi all'acquisto del terreno da parte di R_
, al legato testamentario con il quale la , poi deceduta, ha trasferito il bene al nipote,
[...] R_
odierno convenuto.
Inoltre l'esproprio del fondo risulta comprovato dalla documentazione prodotta, senza alcuna possibilità di smentita, in quanto si rivolse alla sorella e nel Persona_1 Parte_2
contempo realizzò con atto notarile la donazione del fondo in favore del nipote CP_1
Le testimonianze rese dai testi Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
, e risultano attendibili e veritiere in quanto Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
alcuni di loro sono parenti di entrambe le parti, e pertanto non portatori di interessi personali.
Al contrario una teste di parte attrice, coniuge dell'attore, (cfr. verbale del Testimone_6
20.3.2023) si è limitata a confermare genericamente che il marito conferisse i frutti del fondo alla sorella , ma ha dichiarato, inverosimilmente, di non conoscere lo stato dei luoghi e Persona_1
di non sapere nulla del testamento della stessa.
Gli altri testi di parte attrice si sono limitati a riferire di aver visto il coltivare il fondo in R_
circostanze occasionali, in quanto occupanti fondi vicini, senza alcuna precisazione né sui prodotti raccolti da , né su eventuali piantagioni effettuate dallo stesso o altri tipi di Parte_1
migliorie apportate dall'attore.
Pertanto, la domanda risulta carente sulla prova del requisito temporale, ossia l'epoca, o meglio la data da cui sarebbe iniziato il possesso utile a far decorrere i termini della pretesa usucapione;
come pure non vi è prova sulle coltivazioni e sui raccolti, né sulle eventuali piantagioni effettuate, elementi imprescindibili rispetto al riconoscimento acquisitivo della proprietà dei fondi agricoli per usucapione, attraverso il possesso utile e continuato del fondo.
Alcuna prova documentale vi è in atti con riguardo alle spese affrontate dall'attore per la recinzione del fondo che sostiene di aver realizzato, ovvero l'acquisto di materiali, impiego di mano d'opera, retribuzione ad operai, come pure, lo si ripete, alcun documento di spesa per le piantagioni che dichiara di avere effettuato.
Detti interventi materiali non risultano, in assoluto forniti di prova, ma solo descritti oralmente e genericamente da dichiarazioni testimoniali, utilizzate debolmente e a tal fine da parte attrice.
Al contrario vi è prova documentale degli atti di disposizione compiuti dalla proprietaria R_
, nonché dell'intenzione di destinare il fondo al nipote, odierno convenuto, intenzione
[...]
comunicata ai parenti, e poi concretizzata con atto pubblico;
come pure, secondo quanto riferito dai testi di parte convenuta, tutti i tributi attinenti il fondo venivano puntualmente versati, sia dalla che in seguito dal nipote Persona_1 Controparte_1 La domanda va dunque rigetta, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona del G.U. dott.ssa Raffaela Gennari definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto “usucapione”, contrariis reiectis, cosi provvede: CP_1 rigetta la domanda attorea e per l'effetto dispone che l'attore liberi da persone e Parte_1
cose il fondo sito in agro di Massafra alla c.da Marina di Ferrara riportato in Catasto terreni al Fg.112
p.lle 126 e 129 in favore del convenuto entro sessanta giorni dalla notifica della Controparte_1
presente sentenza;
condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei procuratori Parte_1
costituiti per il convenuto che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre IVA, se dovuta ed accessori di legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 23.1.2025.
Sentenza di condanna esecutiva ex lege.
Il G.U.
Dott. Raffaela Gennari