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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/08/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944 R.G.A.C. dell'anno 2023
T R A con sede legale in Milano, via Parte_1
Larga n. 11, in persona del legale rappresentate pro tempore,
P.IVA. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Alessandra Corrado;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Alessandra Menozzi;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
impugnava la sentenza n. 382/22 Reg. Sent. resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Caltanissetta e depositata il 06/12/2022, non notificata, con cui era stata accolta la domanda avanzata da di rimborso della somma di euro 4.870,00, Controparte_1
pagata in relazione ad un programma di formazione culturale da svolgersi per un periodo di sei mesi in Spagna, da gennaio a giugno 2020, interrotto per via del diffondersi della pandemia cagionata dal virus COVID - 19.
L'appellante rappresentava che madre Persona_1
dell'allora minorenne - odierna appellata - nel Controparte_1
febbraio 2019 aveva stipulato per conto della figlia, con l'intermediazione della il programma Parte_1
denominato “Il Tuo Anno Scolastico” organizzato dalla
Fondazione InterHispania, che indicava la Spagna come meta di destinazione per il viaggio di istruzione.
Il programma aveva regolarmente inizio nel gennaio 2020 ma veniva interrotto nel marzo dello stesso anno con il rientro a casa della giovane a causa dell'espandersi della nota pandemia da
COVID 19.
Parte appellata in primo grado con sentenza resa dal Giudice di
Pace di Caltanissetta aveva chiesto e ottenuto il rimborso delle somme pagate in relazione alla porzione di programma non godute, pronuncia avverso la quale la Parte_1
interponeva appello formulando i seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione passiva di : Parte_1
non aveva usufruito di un servizio Controparte_1
qualificabile come “pacchetto turistico” e l'appellante pertanto non poteva qualificarsi come “organizzatore” di un pacchetto turistico. Il suo ruolo era quello di mero intermediario, mandatario e venditore nella vicenda in oggetto, come anche espressamente indicato nel contratto, mentre l'organizzatore del servizio era la Fondazione
InterHispania, contrattualmente responsabile delle vicende
2 relative alla organizzazione ed esecuzione del programma.
Di conseguenza, la pretesa attorea in primo grado avrebbe dovuto essere indirizzata al predetto Ente e non alla società appellante.
2) Erronea e/o carente motivazione. Violazione di legge.
Violazione dell'art. 2697 c.c.. Aveva errato il giudice di prime cure nel ravvisare un vizio nel consenso prestato da nella interruzione del programma, la cui Persona_1
decisione era invece stata presa unilateralmente e spontaneamente.
3) Violazione di legge. Erronea e\o carente motivazione sulla compensazione delle spese processuali.
Il primo giudice, secondo l'appellante, aveva errato nel compensare le spese, fornendo una motivazione non adeguata e da riformare.
L'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dei motivi d'appello con conseguente riforma della sentenza appellata.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente l'appello e sostenendo la correttezza della sentenza emessa dal Giudice di prime cure di cui chiedeva la conferma.
Con ordinanza ex art. 127 ter del 23/06/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Relativamente alla questione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, giova in primo luogo rammentare che la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito della causa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13756 del
14/06/2006 - Rv. 592155 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21925 del
3 28/10/2015 - Rv. 637638 - 01).
Ciò posto, la questione è infondata. ha infatti agito – per sua stessa Parte_1
ammissione e per come risulta dalla documentazione contrattuale- nella qualità di “venditore”, cioè di quel soggetto che, per definizione, cede qualcosa in cambio di un corrispettivo.
Risulta dai documenti prodotti che è l'appellante ad avere integralmente incassato le somme pagate mentre non risulta che la stessa società abbia versato in tutto o in parte le somme ricevute alla Fondazione InterHispania. In forza di ciò, appare dunque del tutto corretto che la domanda di restituzione del prezzo pagato in relazione al servizio non goduto sia stata indirizzata alla quale integrale accipiens del prezzo Pt_1 Parte_1
versato, non configurandosi, nel caso di specie, neppure una ipotesi di litisconsorzio necessario con la Fondazione
InterHispania, nei confronti della quale, se del caso, la società appellante potrà rivolgersi per regolare i rapporti contrattuali tra loro intercorrenti (sconosciuti in questa sede).
3.1 Quanto al secondo motivo d'appello, il primo giudice ha condivisibilmente inquadrato l'interruzione del programma educativo all'estero entro la cornice della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: ed invero, non appare revocabile in dubbio che lo scoppio di una pandemia dovuta ad un virus sconosciuto, che nel marzo del 2020 stava mietendo migliaia di vittime e contro cui non esistevano rimedi che non fossero quelli della drastica riduzione dei contatti interpersonali, sia da considerare circostanza tale non rendere impossibile il proseguimento di un programma educativo basato proprio sullo
4 scambio ed il contatto tra persone di culture e lingue diverse. Le stesse parti hanno peraltro concordemente dichiarato per iscritto che “il COVID – 19 comporta nel paese ospitante rischi e restrizioni che non permettono la continuazione del programma” (cfr. patto aggiunto denominato “Termine del programma” del 23/03/2020
– doc. 4 di parte appellante).
Deve dunque escludersi tanto che il termine del programma sia avvenuto per recesso unilaterale della parte, tanto che potesse essere fornita una prestazione alternativa: tale ultima circostanza
è, per un verso, esclusa espressamente dalle stesse parti a mente del tenore letterale della dichiarazione sopra richiamata e, per altro verso, dalla considerazione che una prosecuzione on line del programma non sarebbe stata un succedaneo valido, in quanto avrebbe del tutto svuotato il programma medesimo del suo fulcro principale (il contatto e lo scambio tra persone di nazionalità diverse) ed, in ultima analisi, avrebbe reso deficitario l'accordo sotto il profilo della causa concreta del contratto.
3.2 Così inquadrata la fattispecie, appare del tutto eccentrico il richiamo dell'appellante, in seno al secondo motivo di appello, del disposto dell'art. 12 comma 2 delle condizioni generali di contratto, in quanto la clausola in questione si applica al caso di recesso del partecipante e non della diversa ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Né vale il richiamo dell'appellante all'art. 15, comma 1, delle medesime CGC al fine di declinare la propria responsabilità nella vicenda che oggetto del presente scrutinio. Detta clausola, infatti, prevedendo una limitazione della responsabilità, ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., come evidenziato anche da
5 parte appellata in seno alla propria comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 8 comparsa): essendo sprovvista di specifica e distinta sottoscrizione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
32731 del 24/11/2023 - Rv. 669392 - 01) la clausola in questione è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 26242 del
12/12/2014 - Rv. 633502 - 01). Più nello specifico, per il grado di appello “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del
19/07/2018 -Rv. 650242 - 01).
Le stesse considerazioni sono evidentemente applicabili all'art. 2, comma 4, ed all'ultimo capoverso del patto aggiunto denominato
“Termine del programma” del 23/03/2020, in quanto contenente clausole vessatorie tese a limitare la responsabilità dell'appellante, prive di specifica e distinta sottoscrizione, circostanza che supera ogni considerazione relativa all'asserito vizio della volontà espressa da , lumeggiato dal Persona_1
primo giudice.
Così stando le cose, ed in mancanza di altra regolamentazione pattizia applicabile, risulta esatto l'operato del primo giudice che ha applicato la disciplina del codice civile prevista in caso di
6 impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione all'appellata delle somme pagate in relazione alla prestazione non eseguita.
Per tutte le argomentazioni che precedono, vanno dichiarati l'assorbimento del terzo motivo di gravame e l'infondatezza dell'interposto appello, che va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad euro 5.200,00.
5. Atteso il rigetto dell'impugnazione, si dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa da Giudice di Pace di
Caltanissetta n. 382/2022 Reg. Sent.;
2) condanna al pagamento delle Parte_1
spese sostenute da nel presente grado di Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
3) dispone il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
7 Caltanissetta, 26 agosto 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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