Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 491
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 17 novembre 1998, con relatore il Consigliere Dott. Er Preden. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni per la morte di un congiunto a seguito di un sinistro stradale. I ricorrenti principali contestavano il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante alla vedova, sostenendo l'assenza di prove, e lamentavano un errore di calcolo. I ricorrenti incidentali, invece, chiedevano il risarcimento del danno biologico per la vedova e il figlio della vittima.

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che il giudice di merito ha correttamente utilizzato presunzioni e criteri equitativi per valutare il danno patrimoniale, considerando la perdita di contributi economici da parte del defunto. Inoltre, ha escluso il risarcimento del danno biologico, sia iure hereditatis che iure proprio, per la mancanza di prove adeguate. La Corte ha sottolineato che la morte istantanea della vittima non consente di configurare un danno biologico risarcibile, e che la vedova non ha dimostrato un danno psico-fisico rilevante. La decisione si basa su un'accurata valutazione dei fatti e delle norme applicabili, giustificando la compensazione delle spese legali.

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Massime1

La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza i tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 491
Data del deposito : 20 gennaio 1999

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