Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza i tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere.
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In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come si legge nell'impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la XXXXXX di B.F. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. ER PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZU ON, ZU NE, ZU SI, RI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI TO, IA DD, LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 04454/97 proposto da:
TI TO, IA DD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO GIACOMINI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati DINO FELISETTI, SIMONA FELISETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZU ON, ZU NE, ZU SI, IN RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 102/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 07/12/95 e depositata il 24/01/96 (R.G. 902/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. ER PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito l'Avvocato Fernando GIACOMINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 25.1.985 decedeva, a seguito di sinistro stradale, AN NC. li Figlio ER NC e la vedova DA AN convenivano davanti al Tribunale di Modena NI AZ, conducente dell'auto investitrice, LA e MO AZ e RA ER, quali credi del proprietario del veicolo, nel frattempo deceduto, e la S.p.a. La Fondiaria Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Resisteva il solo asssicuratore.
2. Il tribunale, con sentenza del 2.12.1992, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 25.000.000 oltre agli interessi legali.
3. Pronunciando sull'appello degli attori, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 24.1.1996, lo accoglieva parzialmente e condannava in solido NI, LA e MO AZ, RA ER e la S.p.a. La Fondiaria, quest'ultima nel limiti del residuo del massimale, detratti ali acconti, al pagamento, in favore di DA AN, della somma di L. 129.822.966 oltre agli interessi legati dalla data della pronuncia al saldo, ed al pagamento, in favore di ER NC, della somma di L.49.980.660 con gli interessi legali come sopra decorrenti.
4. Avverso tale sentenza NI, LA e MO AZ e RA ER hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo.
Hanno resistito con controricorso ER NC ed DA AN, che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. Non ha svolto difese in questa sede la S.p.a. La Fondiaria. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.3547/97
2. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ad DA AN, vedova di AN NC, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per il venir meno dell'apporto economico del marito, provvedendo a liquidarlo in via equitativa, in difetto di ogni prova circa l'esistenza del danno.
Deducono ancora i ricorrenti che la sentenza sarebbe incorsa in errore di calcolo nel quantificare l'importo degli acconti versati dalla S.p.a. La Fondiaria.
2.1. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che, in tema di risarcimento di danni patrimoniali futuri subiti da congiunti della vittima di un illecito, correttamente il giudice di merito, al fine di accertare la sussistenza del danno, correlato alla perdita di pregressi stabili contributi economici erogati dal defunto a favore dei componenti della famiglia, si avvale di presunzioni e dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, ed adotta, ai fini della sua liquidazione, criteri equitativi.
Ora, la corte d'appello ha ritenuto che, malgrado entrambi i coniugi fossero titolari di redditi propri di pari consistenza, doveva ragionevolmente presumersi che entrambi contribuissero in egual misura alle spese comuni, sicché la morte del marito aveva causato alla vedova un danno patrimoniale, per la perdita di quei vantaggi economici, sia pure modesti, che il marito, contribuendo alle spese comuni, le apportava, non compensato dal venir meno di una presenza, atteso che, nella gestione di una famiglia, taluni servizi e l'ammontare delle relative spese non sono condizionati dal numero degli utenti. Ha conseguentemente liquidato la somma di L.4.100.000 (rivalutata in L. 13.009.306), calcolandola con riferimento al 30% del reddito della vittima.
E tale apprezzamento, sorretto da congrua motivazione, si sottrae a censura in questa sede.
Quanto alla denunciato errore di calcolo, alla sua correzione dovrà provvedersi mediante l'apposito procedimento ex art. 287 ss. c.p.c.
Ricorso n.4454/97
3. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., i ricorrenti incidentali deducono che erroneamente la corte d'appello avrebbe negato il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante a ER NC, figlio della vittima.
3.1. Il motivo non è fondato.
Il difforme apprezzamento circa il danno patrimoniale futuro da lucro cessante compiuto dal giudici di merito tra la vedova ed il figlio della vittima risulta sorretto da adeguata motivazione. La corte d'appello ha invero rilevato che ER NC era economicamente autonomo, in quanto titolare di reddito da lavoro, e si apprestava a lasciare la famiglia di origine per costituire, a seguito di imminente matrimonio, un suo nucleo familiare, sicché non avrebbe ulteriormente usufruito dei benefici economici di cui godeva prima della morte del padre, quale componente della famiglia. E tale argomentato apprezzamento di fatto si sottrae a censura in questa sede di legittimità.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 32 Cost., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha negato al figlio ed alla vedova della vittima il risarcimento del danno biologico da morte, sia iure hereditatis, sia iure proprio.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.1.1. Quanto danno biologico sofferto dalla vittima a causa della morte, fatto valere iure hereditario, la corte d'appello ne ha esclusa la risarcibilità, sul rilievo che, nel caso in esame, la morte era stata istantanea. E la pronuncia risulta corretta. Questa S.C. ha invero avuto modo di statuire che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la denunciata mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questo fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (sent. n. 1704/97; n. 3592/97; n. 4991/96; n. 10628/95).
4.1.2. Per quanto concerne, invece, il danno biologico preteso iure proprio dalla vedova della vittima, per l'asserita alterazione della sua integrità psico-fisica determinata dalla morte del marito, la corte, pur riconoscendone in astratto la configurabilità ai fini risarcitori, ha respinto la domanda sul rilievo che nessuna prova era stata fornita circa la sussistenza del prospettato danno biologico. Ha invero osservato che non era stato fornito nessun valido elemento di prova idoneo a dimostrare che la vedova, in dipendenza della morte del marito, avesse subito una vera e propria lesione dell'integrità psico-fisica, rilevante sotto il profilo medico- legale.
La pronuncia si fonda quindi su un motivato apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede.
5. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17.11.1998
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999