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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1974/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1974/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BISCOSSI GRAZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio telematico, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. nato ad [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BISCOSSI GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 12/09/2015 in Narni (TR), che dall'unione è nata la figlia (nato a [...] [...]), che da tempo l'unione si è deteriorata, Persona_1 al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 29/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, assegnando la casa con tutti gli arredi sita in Narni (TR) via Dei Cappuccini nuovi n.24, di proprietà della stessa che vi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
2)disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la residenza madre;
Per_1
3) Il sig. potrà ritirare tutti i propri effetti personali previo avviso alla Sig.ra Controparte_1
. La consegna delle chiavi dovrà avvenire entro venerdì 25 Luglio direttamente alla Parte_1 sig.ra Pt_1
4)Il Sig. , potrà tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì Controparte_1 Persona_1 dalle 16:00 alle 18:30, recandosi presso l'abitazione della Sig.ra anche per Parte_1 aiutare la figlia nello svolgimento dei compiti;
quando invece non vedrà la minore nel fine settimana potrà stare con la figlia , il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 con le stesse Per_1 modalità; weekend alternati, il sig. terrà la figlia il sabato dalle 10 alle 13.00 e Controparte_1 la domenica dalle 16:00 alle 18:00, portandola in luoghi di svago (parchi, piscine, lago) o abitazione della figlia stessa e comunque non presso il luogo ove lavora (ostello) e non in presenza di persone estranee.
Ogni cambiamento di orario e di giornata dovrà essere previamente comunicato da entrambi telefonicamente.
5) Entrambi i coniugi, quando saranno con la minore dovranno essere reperibili e dovranno Per_1 comunicare telefonicamente e preventivamente, all'altro genitore il luogo dove si recheranno con
Il tutto, ovviamente fatto salvo gli impegni scolastici e ricreativi della minore;
Per_1 per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali la minore si alternerà con i propri Per_1 genitori, mentre il giorno del compleanno del padre con il predetto e quello della madre con la stessa, la festa del papà con il padre, il giorno della festa della mamma con la madre, indipendentemente dei giorni di spettanza;
La minore potrà trascorre 15 giorni anche in due tranches da sette giorni di vacanze con il Per_1 padre presso un luogo di vacanza senza persone estranee.
8) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
l'importo mensile di €uro 250,00 entro e non oltre il cinque di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, somma da rivalutarsi in base agli indici Istat;
gli assegni Unici saranno percepiti unicamente dalla Sig.ra ; Parte_1
10)Le spese mediche scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie relative alla minore Per_1 staranno a carico dei coniugi al 50% in base ai criteri contenuti nel protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Terni;
Il Sig. si obbliga a pagare interamente le spese per Controparte_1
i libri scolastici della minore e le spese di cancelleria.” Per_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Narni (TR) il 12/09/2015, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
R), atto n. 11, parte I, Uff. I, anno 2015;
[...]
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IL OL