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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 855/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COSTANZO NICOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2020, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione di liquidazione assegno n.37830843 Cat.
IOCOM, decorrenza 1° settembre 2008. In sede di liquidazione, l' procedeva ad CP_1
applicare trattenute per un importo complessivo di euro 14.125,53, di cui euro 6.332,25
a titolo di recupero somme non dovute su disposizione dell'Agenzia di Riscossione ed euro 7.793,28 quali trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili riferiti ad anni precedenti.
Il ricorrente contestava la legittimità delle trattenute, sostenendo che le stesse sarebbero state effettuate su partite prescritte e comunque non dovute, chiedendo la restituzione degli importi. Riferiva altresì di aver presentato, in data 15 giugno 2019, domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate, senza aver ricevuto riscontro.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione CP_1 per omessa attivazione del previo procedimento amministrativo. Nel merito, l' CP_2 affermava che le trattenute erano state effettuate legittimamente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il sig. risultava inadempiente nei confronti Pt_1 dell'Erario per somme iscritte a ruolo. Quanto alle ritenute IRPEF, l' evidenziava CP_1 di aver agito in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R.
n. 600/1973, non potendo per legge sottrarsi all'obbligo di effettuare tali trattenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
1. In primo luogo, con riferimento alla trattenuta di euro 6.332,25, risulta documentalmente provato che la stessa è stata operata in esecuzione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il quale impone alle pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, di verificare la posizione debitoria del beneficiario nei confronti dell' della riscossione. Qualora emerga l'esistenza di CP_3 inadempienze, la somma deve essere accantonata e segnalata all' Controparte_4
per le relative operazioni di recupero. Trattasi di meccanismo
[...] obbligatorio che non comporta alcun margine discrezionale in capo all'ente previdenziale.
2. Sul punto, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2020, affermando la legittimità costituzionale del meccanismo previsto dall'art. 48-bis citato, in quanto conforme ai principi di buon andamento e coordinamento della finanza pubblica.
3. Quanto alla trattenuta IRPEF sugli arretrati per euro 7.793,28, deve ritenersi corretta l'applicazione dell'aliquota del 23% da parte dell' quale sostituto d'imposta, ai CP_1 sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Tale norma impone all'ente previdenziale l'obbligo di operare e versare le ritenute fiscali a fronte di somme imponibili, ivi comprese quelle riferite ad annualità pregresse, anche se liquidate in ritardo. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 24446/2023; Cass. n. 23810/2017), l' non può essere destinatario di CP_1
pretese risarcitorie o restitutorie per le ritenute operate conformemente alla normativa fiscale, trattandosi di adempimento doveroso.
2 4. Quanto all'asserita prescrizione dei crediti sottesi alle trattenute, occorre rilevare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova rigorosa circa l'intervenuta estinzione dei medesimi né ha impugnato i relativi atti presupposti nei termini di legge. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata in maniera generica, non può essere accolta.
5. In assenza di profili di illegittimità dell'operato dell' , il ricorso deve essere CP_2
respinto.
6. Considerata la peculiarità della controversia e la sussistenza di precedenti contrasti interpretativi in giurisprudenza circa l'oggetto della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 855/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COSTANZO NICOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2020, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione di liquidazione assegno n.37830843 Cat.
IOCOM, decorrenza 1° settembre 2008. In sede di liquidazione, l' procedeva ad CP_1
applicare trattenute per un importo complessivo di euro 14.125,53, di cui euro 6.332,25
a titolo di recupero somme non dovute su disposizione dell'Agenzia di Riscossione ed euro 7.793,28 quali trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili riferiti ad anni precedenti.
Il ricorrente contestava la legittimità delle trattenute, sostenendo che le stesse sarebbero state effettuate su partite prescritte e comunque non dovute, chiedendo la restituzione degli importi. Riferiva altresì di aver presentato, in data 15 giugno 2019, domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate, senza aver ricevuto riscontro.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione CP_1 per omessa attivazione del previo procedimento amministrativo. Nel merito, l' CP_2 affermava che le trattenute erano state effettuate legittimamente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il sig. risultava inadempiente nei confronti Pt_1 dell'Erario per somme iscritte a ruolo. Quanto alle ritenute IRPEF, l' evidenziava CP_1 di aver agito in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R.
n. 600/1973, non potendo per legge sottrarsi all'obbligo di effettuare tali trattenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
1. In primo luogo, con riferimento alla trattenuta di euro 6.332,25, risulta documentalmente provato che la stessa è stata operata in esecuzione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il quale impone alle pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, di verificare la posizione debitoria del beneficiario nei confronti dell' della riscossione. Qualora emerga l'esistenza di CP_3 inadempienze, la somma deve essere accantonata e segnalata all' Controparte_4
per le relative operazioni di recupero. Trattasi di meccanismo
[...] obbligatorio che non comporta alcun margine discrezionale in capo all'ente previdenziale.
2. Sul punto, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2020, affermando la legittimità costituzionale del meccanismo previsto dall'art. 48-bis citato, in quanto conforme ai principi di buon andamento e coordinamento della finanza pubblica.
3. Quanto alla trattenuta IRPEF sugli arretrati per euro 7.793,28, deve ritenersi corretta l'applicazione dell'aliquota del 23% da parte dell' quale sostituto d'imposta, ai CP_1 sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Tale norma impone all'ente previdenziale l'obbligo di operare e versare le ritenute fiscali a fronte di somme imponibili, ivi comprese quelle riferite ad annualità pregresse, anche se liquidate in ritardo. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 24446/2023; Cass. n. 23810/2017), l' non può essere destinatario di CP_1
pretese risarcitorie o restitutorie per le ritenute operate conformemente alla normativa fiscale, trattandosi di adempimento doveroso.
2 4. Quanto all'asserita prescrizione dei crediti sottesi alle trattenute, occorre rilevare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova rigorosa circa l'intervenuta estinzione dei medesimi né ha impugnato i relativi atti presupposti nei termini di legge. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata in maniera generica, non può essere accolta.
5. In assenza di profili di illegittimità dell'operato dell' , il ricorso deve essere CP_2
respinto.
6. Considerata la peculiarità della controversia e la sussistenza di precedenti contrasti interpretativi in giurisprudenza circa l'oggetto della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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