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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1877/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, nel proc. n. 1877 /2025
V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 in CORENO SO (FR), alla Via A. Manzoni n. 5 presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
ANNAMARIA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, la figlia (nata il [...] a [...]), chiedevano che il Persona_1
Tribunale dichiarasse l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso, stabilendo le modalità di visita della madre e il mantenimento secondo le modalità concordate dalle parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1877 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 10.09.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025 i rapporti tra i genitori Pt_1
e e la figlia minore.
[...] Parte_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, nel proc. n. 1877 /2025
V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 in CORENO SO (FR), alla Via A. Manzoni n. 5 presso lo studio dell'Avv. COSTANZO
ANNAMARIA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2025 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta, la figlia (nata il [...] a [...]), chiedevano che il Persona_1
Tribunale dichiarasse l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso, stabilendo le modalità di visita della madre e il mantenimento secondo le modalità concordate dalle parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1877 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da ricorso congiunto depositato in data 10.09.2025 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 10.12.2025 i rapporti tra i genitori Pt_1
e e la figlia minore.
[...] Parte_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi