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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6124/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VERONESE GIULIO e l'avv. FORNASIER CHRISTIAN
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VERONESE GIULIO e l'avv. FORNASIER CHRISTIAN
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 21.10.2025 e che nulla è pervenuto;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TREVISO il 30/07/1980) e Parte_1
(n. a BARI il 16/10/1971), matrimonio contratto il 24/12/2011 e iscritto al Parte_2
n. 5, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCADE
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ritengano opportuno, compatibilmente con le necessità educative e di gestione dei figli;
2) Affidamento e piano genitoriale
• , oggi di anni 19, maggiorenne non economicamente autosufficiente, disoccupata. Per_1
• oggi di anni 11, frequenta il primo anno della scuola primaria di secondo grado ad Arcade (TV), dal lunedì al Per_2
venerdì con ritorno pomeridiano alle ore 14; come attività extrascolastica esso svolge la pratica calcistica presso la locale associazione, impegnando per gli allenamenti il martedì ed il giovedì dalle 18.00 alle 19.30;
2 • oggi di anni 9, frequenta la scuola primaria di primo grado ad Arcade (TV), rientrando tre giorni alla settimana Pt_3
alle 13.00 e gli altri due alle 16.00; come attività extrascolastica esso svolge la pratica calcistica presso la locale associazione, impegnando per gli allenamenti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30.
- è maggiorenne e quindi per essa non viene prevista alcuna disciplina sull'affidamento, mentre i minori Persona_3
e vengono affidati ai genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, attualmente Per_2 Pt_3
residente con il nuovo compagno a Lovadina di Spresiano, comune limitrofo ad Arcade (TV);
- salvo diversi accordi di volta in volta presi dai genitori, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre, che si precisa lavora a Lovadina di Spresiano ovvero nel luogo di attuale domicilio dei minori, terrà con sé gli stessi a week end alternati, dal sabato mattina alle 10.00, o da sabato alla fine della scuola, al lunedì mattina, curandosi di prelevare gli stessi dalla casa materna e/o da scuola e di portarli a scuola il lunedì. Inoltre, gli stessi staranno con il padre il martedì e giovedì dalle 16.30 al mattino successivo, curandosi di prelevare gli stessi dalla casa materna e di portarli a scuola il giorno successivo. Il padre si occuperà inoltre di portarli a calcio e di riprenderli, portandoli presso di sé o presso la madre a seconda del giorno di competenza;
- salvo diversi accordi di volta in volta presi dai genitori, e nel rispetto degli impegni extrascolastici dei minori, durante le vacanze scolastiche invernali verrà rispettata la medesima disciplina per la permanenza con il padre, salvo il fatto che i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o Santo Stefano, Pasqua o Pasquetta (Pasqua 2026
e Santo Stefano 2025 spetteranno al padre per poi alternarsi con Pasquetta 2027 e Natale 2025 e così via). I figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, con individuazione delle stesse da comunicare da parte del padre entro la fine di giugno di ogni anno.
Durante le vacanze estive, il diritto di visita e permanenza del padre sarà sospeso per il periodo in cui i minori si troveranno in vacanza con la madre.
Durante le vacanze estive ed invernali di spettanza, ciascun genitore porterà con sé i minori ove riterrà opportuno, comunicando preventivamente all'altro genitore il luogo ove dimorerà.
3) Assegnazione casa coniugale
A fronte della permanenza prevalente dei minori presso la madre non viene disposta alcuna assegnazione della casa famigliare
3 di Arcade (TV), dove rimane il sig. che si farà carico delle relative utenze, intestandosele in via esclusiva;
Pt_2
4) Mantenimento dei figli
Il sig. corrisponderà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno alimentate di Euro 200,00, Pt_2 Pt_1
rivalutato annualmente al 100% secondo gli indici Istat, per il concorso nel mantenimento ordinario di ciascun figlio (e quindi in tutto 600,00 al mese), con l'accordo, ora per allora, che al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1
l'assegno della stessa verrà ripartito tra gli altri due figli per un assegno pro capite di Euro 300,00; le parti sosterranno ciascuna il 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, noto ed approvato dalle parti;
le parti si accordano affinché l'assegno unico attualmente di Euro 597,00 (o ogni altro assegno assistenziale equivalente) venga diviso al 50% tra i genitori.
5) marito e moglie si danno reciprocamente atto di non esigere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro per sé e che durante lo stato di separazione personale provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
6) alla signora rimarrà in uso il veicolo targato ES002BS e la stessa ne curerà l'assicurazione, la manutenzione ed Pt_1
il pagamento del bollo;
il sig. continuerà ad utilizzare il proprio veicolo Renault Clio, solo formalmente della madre Pt_2
della e continuerà a curarne l'assicurazione, la manutenzione ed a pagare il relativo bollo;
Pt_1
7) ogni altro rapporto tra le parti, avente natura economico-patrimoniale e non, è già stato regolato tra le stesse.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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