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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 72/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
26.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSIA CISILINO, presso il cui studio in Codroipo (UD), via Monte Nero n. 10, risulta elettivamente domiciliato, per procura speciale allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LORIS NADALIN e dall'avv. MARA DEL BIANCO, presso il cui studio in Codroipo (UD),
Piazza Garibaldi n. 19, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dd. 25-27.7.2024 del Tribunale di Udine, non comunicata, né notificata – R.G. 3036/2022– “usufrutto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte depositate il 7.11.2024: “voglia la corte d'appello
- in accoglimento dei motivi di appello illustrati nell'atto di citazione in appello, annullare
l'ordinanza impugnata e per l'effetto, dichiarata l'insussistenza di legittimo titolo di
[...]
per il conseguimento del possesso dell'immobile sito in GL (Ud) via CP_1
Maggiore n. 30/1 prima della cessazione dell'usufrutto riservato in favore dell'appellante con l'atto di donazione del 18 dicembre 2019, condannare Controparte_1 all'immissione dell'usufruttuario nella disponibilità materiale Parte_1 dell'immobile distinto al catasto del Comune di GL (Ud) foglio 37 particella 723, rilasciandolo senza dilazione libero da cose e persone;
- in particolare, dichiarare l'insussistenza di contratto di comodato tra le parti in relazione all'immobile sito in GL (Ud) via Maggiore n. 30/1 e comunque l'insussistenza di qualsiasi altro titolo per l'occupazione da parte di dell'immobile Controparte_1
distinto al catasto del Comune di GL (Ud) foglio 37 particella 723, condannando
l'appellato al rilascio dello stesso libero da cose e persone in favore dell'usufruttuario
; Parte_1
- condannare alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
comprese quelle del procedimento di mediazione n. 84/2022 promosso da Parte_1
presso l'Organismo di Mediazione “Geo- CA.M.” di Udine”.
Per l'appellato: come da note scritte depositate il 7.11.2024:
“Nel merito: in via principale:
- In accoglimento delle motivazioni tutte, esposte dalla scrivente difesa, Voglia Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto dall'appellante, avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter cpc nella causa n. 3036/2022 RG dal Tribunale di Udine, in persona del Giudice, dott. Gianpaolo Fabbro, pubblicata in data 27.07.2023, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in toto la sentenza impugnata.
In ogni caso:
- Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello condannare l'appellante, alla rifusione integrale, in favore del sig. , degli esborsi e competenze di lite - oltre spese Controparte_1
generali, Iva e cpa, come per Legge – del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.9.2022 , allegando di Parte_1
essere usufruttuario dell'unità immobiliare sita in GL (Ud) via Maggiore n. 30/2, occupata senza titolo dal figlio , il quale aveva ormai reso, con la sua Controparte_1
condotta, intollerabile la prossimità abitativa, chiedeva la condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
2. Si costituiva , che esponeva: che con atto del 18.12.2019 il padre gli Controparte_1 aveva donato la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, dell'immobile di cui è causa, costituente una porzione dell'intero immobile già adibito a residenza familiare, affinché egli lo destinasse a propria abitazione, provvedendo – in base ad accordi intercorsi tra le parti - a eseguire le opere di ristrutturazione dell'intero fabbricato, anche per la parte rimasta in proprietà del padre;
che, onde far fronte alle ingenti spese di ristrutturazione, da lui sostenute in via esclusiva anche per la porzione immobiliare di proprietà del ricorrente, aveva contratto prima, in data 21.4.2021, un finanziamento personale di Euro 10.000,00, e quindi, una settimana dopo, un mutuo fondiario per la somma di Euro 84.000,00 da restituire in 25 anni, sostenendo in seguito tutti i costi;
che le circostanze esposte rendevano evidente che il padre gli avesse concesso, a titolo di comodato gratuito, l'utilizzo di una porzione dell'immobile per esigenze abitative del proprio nucleo familiare, composto da lui e dalla moglie;
che, diversamente, egli mai avrebbe contratto un debito di così elevato ammontare, né avrebbe accettato la donazione della nuda proprietà, considerate le preclusioni in termini di benefici e sgravi fiscali relativi all'acquisito di altra realità da destinare a “prima casa”.
Contestate infine le allegazioni riguardanti una sua asserita condotta molesta ai danni del padre, insisteva per il rigetto della domanda avversaria.
3. Il ricorrente replicava, negando l'esistenza del comodato gratuito che, se concluso contestualmente alla donazione sarebbe stato contrario all'atto di donazione, e nullo per omessa registrazione, e precisando di essersi risolto a donare la nuda proprietà della casa al figlio al solo fine di incentivarlo a partecipare alle spese per la ristrutturazione dell'abitazione; aggiungeva che il resistente aveva partecipato solo in minima parte a tali spese, al cui finanziamento i due prestiti dallo stesso contratti erano estranei;
contestava infine che l'immobile potesse essere destinato alle esigenze abitative del nucleo familiare del resistente e di sua moglie la quale, all'epoca della donazione, era ancora coniugata con il precedente marito, e che in seguito al matrimonio con aveva comunque mantenuto Controparte_1
l'originaria residenza. 4. Fallito il tentativo di conciliazione e in difetto di istanze istruttorie, il giudice designato definiva la controversia con l'ordinanza qui appellata.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda del ricorrente, ritenendo che, all'epoca della donazione della nuda proprietà, l'immobile fosse stato concesso dal ricorrente al resistente in comodato gratuito.
Premesso che il comodato immobiliare non richiede la forma scritta, elementi probatori al riguardo erano desunti dalla destinazione abitativa dell'immobile che, espressamente dichiarata sia nell'atto di donazione sia nella relazione tecnica descrittiva dei lavori di ristrutturazione, era confermata dalla stipulazione del contratto di mutuo fondiario, con intervento dello stesso ricorrente quale terzo datore d'ipoteca, mutuo la cui destinazione a sostenere le spese di ristrutturazione appariva “del tutto plausibile e ragionevole” (pag. 3), oltre che dalla dichiarazione scritta del geom. in merito alla finalità CP_2
dell'intervento edile, e dal fatto che il resistente risiedesse nella porzione immobiliare di cui era nudo proprietario.
Dal complesso di tali circostanze il Tribunale ricavava il convincimento che la volontà delle parti fosse stata “quella di stipulare la donazione della nuda proprietà e quindi di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, accollando un debito in capo a a Controparte_1
fronte dell'utilizzo da parte di quest'ultimo del bene ricevuto in donazione quale propria abitazione” (pag. 4).
La destinazione a residenza familiare del resistente e della di lui moglie escludeva inoltre che il comodante potesse, nonostante la facoltà di recesso ad nutum connessa alla natura precaria del rapporto, esigere la restituzione del bene, non essendo stato allegato a fondamento della domanda il sopravvenire di un bisogno urgente e imprevedibile.
Le spese di lite erano infine compensate, ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi nella
“mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici” e nella “complessità e controvertibilità delle questioni trattate” (pag. 5 dell'ordinanza).
5. Avverso l'ordinanza, non comunicata, né notificata, ha proposto appello Parte_1
.
[...]
5.1 Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'illegittima applicazione degli artt. 1803 ss. c.c., avendo il Tribunale ritenuto concluso un contratto di comodato nonostante la mancanza della consegna della cosa, elemento imprescindibile e tuttora insussistente, in quanto l'immobile non è ancora “legittimamente abitabile” (pag. 6 dell'atto di appello), dovendosi completare la ristrutturazione con la regolarizzazione delle opere strutturali.
Ha inoltre escluso la rilevanza sia del regime fiscale, proprio della “prima casa”, applicato all'atto di donazione, sia della dichiarazione scritta del geom. la quale costituiva un CP_2
elemento volto a provare, in violazione degli artt. 2714, 2721 e 2722 c.c., che la donazione avesse contenuto ed effetti diversi da quelli previsti dalla legge e dalla disciplina contrattuale.
Ha inoltre evidenziato che, qualora la volontà comune delle parti fosse stata quella di attribuire in uso gratuito l'immobile al figlio, il notaio avrebbe avuto l'obbligo di non procedere alla stipulazione del contratto di donazione della nuda proprietà, essendo tenuto ad assicurare la conformità dell'atto da rogare al risultato pratico che le parti intendevano conseguire.
5.2 Con il secondo motivo (“violazione delle norme in materia di valutazione della prova”; pag. 9), l'appellante ha censurato l'omesso apprezzamento della clausola di cui all'art. 2 del contratto di donazione, la quale, prevedendo che il materiale godimento dell'immobile sia trasferito solo alla cessazione dell'usufrutto, è incompatibile con un coevo accordo avente a oggetto la concessione in comodato dello stesso bene, accordo peraltro la cui prova non può essere fornita per presunzioni ai sensi degli artt. 2722 e 2729 c.c..
ha quindi insistito per l'accoglimento, in riforma dell'ordinanza Parte_1
impugnata, della domanda formulata in primo grado.
6. Ha resistito , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
6.1 L'appellato, quanto al primo motivo, ha rilevato innanzitutto che, in tema di comodato, la consegna della cosa non necessita di forma solenne, né deve avvenire materialmente, potendo anche mancare quando, come nella specie, il comodatario sia già nella detenzione della cosa stessa. Ha quindi evidenziato: che la volontà del padre di consentirgli l'utilizzo dell'immobile era provata sia dalla sottoscrizione della comunicazione di inizio lavori ai fini dell'avvio delle opere di ristrutturazione necessaria a rendere la realità funzionale alle esigenze abitative, sia dalla sottoscrizione, quale terzo datore di ipoteca, del contratto di mutuo da lui stipulato;
che l'effettiva abitabilità dell'immobile, per la prima volta contestata solo con l'appello, era confermata dalla concessione della residenza a sua moglie e dal fatto, pacifico, che egli risieda presso la casa in questione;
che la dichiarazione scritta del geom. solo genericamente CP_2 contestata dall'appellante, dimostra che gli accordi tra le parti prevedevano che, a fronte della donazione della nuda proprietà, il donatario si facesse carico delle opere di sistemazione dell'intero fabbricato, per ivi risiedere insieme alla moglie.
6.2 Infondato, ad avviso dell'appellato, è anche il secondo motivo, posto che la concessione in comodato dell'immobile non è in contrasto con la clausola di cui all'art. 2 del contratto di donazione, considerato che solo in un momento successivo alla donazione l'appellante lo aveva autorizzato a eseguire a sue spese le opere di ristrutturazione a fini abitativi.
7. Veniva disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; al primo di essi l'appellante allegava la dichiarazione di residenza presentata dall'appellato il
22.7.2024, contenente l'autocertificazione da quest'ultimo redatta nella quale il titolo dell'occupazione dell'immobile era stato individuato non nel comodato, ma nella proprietà, circostanza avente, secondo l'appellante, efficacia confessoria dell'insussistenza del primo rapporto.
Scaduto il 7.1.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Con il primo motivo l'appellante ha innanzitutto contestato che l'appellato abbia ricevuto in consegna l'immobile in questione, difettando conseguentemente il presupposto (art. 1803, co. 1 c.c.) per il perfezionamento del contratto di comodato.
8.1 Si osserva che la consegna non necessita di materiale traditio quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione (v., ad es., Cass., 15.12.2015, n. 25222).
Nel caso in esame, aveva allegato in primo grado di occupare “da Controparte_1 sempre”, insieme al padre e alla moglie di questi, “l'unità immobiliare di cui trattasi”
(comparsa di risposta, pag. 2), e la circostanza, in quanto successivamente non contestata (se non per la prima volta solo con l'appello) da , deve ritenersi provata ai Parte_1
sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c..
Né rileva che l'immobile non sarebbe, secondo l'appellante, ancora munito dei requisiti per conseguire l'abitabilità, trattandosi di profilo – peraltro contestato dall'appellato – che attiene alla regolarità edilizia dell'immobile, e non alla relazione materiale con il bene.
8.2 La restante parte del motivo è volta a negare la sussistenza degli elementi di fatto dai quali il giudice di primo grado ha ricavato, in via indiziaria, l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti. La concessione in comodato gratuito della porzione di immobile da parte di Parte_1
al figlio onde consentire a quest'ultimo di abitarvi, è stata ricollegata dal
[...] CP_1
Tribunale di Udine alla effettiva destinazione del bene stesso a residenza familiare dell'odierno appellato, la quale è fondata su una serie di elementi documentati.
Se, come lamentato dall'appellante, l'applicazione nell'atto di donazione del regime di tassazione proprio della “prima casa” non appare – per la sua valenza eminentemente fiscale
- un elemento sintomatico, ben altra e univoca rilevanza rivestono invece gli ulteriori elementi apprezzati nell'ordinanza impugnata.
8.2.1 In primo luogo, nella relazione tecnico – illustrativa dd. 20.1.2020 redatta dalla geom.
su incarico di entrambe le odierne parti (doc. 3 di parte resistente) il progetto Tes_1
di ristrutturazione è descritto come volto a rendere l'edificio “funzionale per la residenza di un nucleo familiare”.
8.2.2 Pure le successive comunicazione di inizio lavori dd. 10.7.2020 e segnalazione certificata di inizio attività – SCIA dd. 25.8.2020, atti presentati anche da AB EL AN, danno atto della destinazione a residenza dell'intervento, ulteriormente attestata dalla relazione tecnica di asseverazione dd.
3.7.2020 della geom. (docc. 4, 5 e 6 di parte Tes_1
resistente).
8.2.3 La dichiarazione scritta del geom. (successivo doc. 12), coadiutore della CP_2 geom. menzionata nell'ordinanza impugnata a conferma della finalità delle opere di Tes_1
ristrutturazione, è stata contestata nella sua valenza probatoria dall'appellante, sostenendo che si tratterebbe di “mezzo diretto alla prova di contenuto e di effetti della donazione della nuda proprietà diversi da quelli risultanti dalla legge e dall'atto pubblico non ammissibile in base
a quanto previsto dagli art. 2714, 2721 e 2722 cod. civ.” (pag. 8 dell'atto di appello).
In realtà, l'oggetto della predetta dichiarazione - che integra prova atipica che legittimamente il giudice può porre a base del convincimento del giudice, ove idonea a offrire sufficienti elementi di giudizio, non smentiti dal raffronto critico con le altre emergenze istruttorie, e purché della sua utilizzazione fornisca adeguata motivazione (v. Cass., 1.9.2015, n. 17392) – non attiene alla prova del contenuto e degli effetti della donazione, ma alla finalità dell'attività di ristrutturazione dell'immobile donato, costituita dalla creazione di “un'unità abitativa autonoma, rispetto a quella di , da destinare ad abitazione principale per il sig. Pt_1
atta a soddisfare le esigenze abitative e residenziali dello stesso e della di lui CP_1 moglie”, in piena coerenza con la documentazione tecnica, sopra citata, relativa all'intervento edilizio.
8.2.4 Degno di rilievo è anche che il costo dell'intervento di ristrutturazione venne sostenuto dall'appellato.
La circostanza, parzialmente riconosciuta dallo stesso appellante (che, nel giudizio di primo grado, sostenne che “il resistente partecipava solo in minima parte alle spese della ristrutturazione, pagando solo le opere che costituivano miglioria dell'immobile del quale è nudo proprietario”; pag. 2 delle note dd. 25.11.2022), appare confermata dalla documentazione giustificativa (doc. 8 di parte resistente) delle spese di acquisto di mobili di arredamento, elettrodomestici, cucina, componenti per il bagno, fornitura e posa in opera di materiale edile, serramenti, tutta intestata a (salvo una fattura intestata Controparte_1
a sua moglie presso l'immobile di cui è causa. Persona_1
E, in corrispondenza temporale con l'esecuzione di tali lavori, l'appellato stipulò in data
21.4.2021 contratto di prestito personale di Euro 10.000,00 con Compass Banca S.p.a., destinato all'acquisto di “mobili per prima casa”1 (doc. 10), e contratto di mutuo fondiario dd. 28.4.2021 con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'importo di Euro 84.000,00 da restituire in 25 anni, con partecipazione all'atto del padre quale terzo datore di ipoteca (doc.
9).
8.3 E' vero che le spese diverse da quelle di manutenzione ordinaria della cosa gravano sul nudo proprietario, ma la circostanza che nel caso in esame quest'ultimo abbia dato corso - sostenendo ingenti spese e contraendo, a seguito della stipulazione del contratto di mutuo fondiario della durata di 25 anni, un'obbligazione di rimborso rateale di importo significativo alla luce delle sue condizioni economiche (percettore di una retribuzione mensile di circa
Euro 2.000,00 netti mensili;
doc. 11) e tale da non apparire compatibile con il contemporaneo pagamento di un canone di locazione per un'altra abitazione - a un rilevante intervento di ristrutturazione volto a realizzare una casa di abitazione in tempi brevi e perfettamente compatibili con il persistere del diritto di usufrutto in capo al padre, considerata l'età di quest'ultimo (nato nel 1952 e quindi neppure settantenne all'epoca), non appare altrimenti spiegabile se non con la facoltà concessa dall'usufruttuario al nudo proprietario di abitare la porzione di immobile interessata dai lavori di risistemazione.
8.4 Va quindi respinto il primo motivo di appello, risultando gli elementi indiziari valutati dal giudice di primo grado al fine di ritenere provata la conclusione del contratto di comodato caratterizzati dai presupposti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c..
9. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso apprezzamento della Parte_1 riserva di usufrutto prevista nell'atto di donazione del 18.12.2019, la quale sarebbe priva di significato ove si dovesse ritenere un coevo accordo tra le parti avente a oggetto la concessione in comodato all'appellato dell'immobile quale contropartita della partecipazione del nudo proprietario alle spese di ristrutturazione.
E – ha proseguito l'appellante – il preteso accordo relativo al comodato non potrebbe essere considerato sussistente in base alle presunzioni valorizzate dal giudice di primo grado, ostandovi il disposto dell'art. 2722 c.c., che vieta di provare per testi (e quindi mediante presunzioni, ex art. 2729, co. 2 c.c.) i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
9.1 L'appellante fa riferimento all'art 2 del contratto di donazione, che prevede che, a differenza del “possesso giuridico degli immobili in oggetto”, che si intende immediatamente trasferito al donatario, “il materiale godimento sarà trasferito alla cessazione dell'usufrutto”.
E rispetto a tale clausola costituirebbe patto aggiunto o contrario l'accordo volto ad attribuire al donatario e nudo proprietario il godimento gratuito dell'immobile, accordo che non sarebbe quindi dimostrabile sulla base di elementi presuntivi.
9.2 Va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata, “il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto.
Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, ne' contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (né escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame”
(Cass. 5.3.2007, n. 5071).
Nel caso di specie, la consegna del bene al nudo proprietario prevista dal contratto di donazione solo al momento della cessazione dell'usufrutto costituisce l'effetto ex lege del consolidamento della piena proprietà; ben diversa funzione assume invece l'accordo pattuito tra le parti funzionale a consentire al nudo proprietario l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per destinare porzione della casa ad abitazione di cui disporre sulla base dello specifico titolo di comodato, rapporto che l'usufruttuario è abilitato a concludere.
L'estraneità della seconda pattuizione all'assetto proprio della donazione della nuda proprietà esclude quindi la prospettata violazione dell'art. 2722 c.c., consentendo il ricorso agli elementi presuntivi considerati nell'ordinanza impugnata al fine di ritenere provato il comodato.
10. Infine, alle note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, n. 1 c.p.c. l'appellante ha allegato la comunicazione pec del Comune di GL del 23.9.2024 con la dichiarazione di residenza sottoscritta da , nella quale quest'ultimo ha indicato quale Controparte_1 titolo dell'occupazione dell'immobile in questione non il comodato, ma il diritto di proprietà, circostanza che assumerebbe valore confessorio dell'insussistenza del contratto di comodato tra le parti.
10.1 Si osserva che la dichiarazione dell'appellato, anche a ritenerne ammissibile la produzione, trattandosi di documento sopravvenuto che la parte non avrebbe potuto allegare nel giudizio di primo grado, è priva di efficacia confessoria, sia in quanto non ha a oggetto un fatto obiettivo a sé sfavorevole, sia in quanto l'indicazione quale proprietario (anche se non pieno) è rispondente all'effettiva situazione giuridica del bene, e agevolmente verificabile (a differenza del contratto di comodato, nella specie concluso oralmente e giudizialmente contestato dall'usufruttuario) dal chiamato ad accertare i presupposti della richiesta CP_3
di iscrizione anagrafica.
11. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso l'ordinanza dd. Parte_1
25.7.2023 del Tribunale di Udine, che viene per l'effetto confermata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento indicato nella nota dell'appellato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e inferiori per quella istruttoria (Euro 1.200,00), dato il limitato ambito di quest'ultima, circoscritto alla produzione, esame e valutazione del solo documento allegato dall'appellante alle note di precisazione delle conclusioni.
12.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza dd. 25-27.7.2023 del Parte_1
Tribunale di Udine, che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 5.166,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causale coerente con le fatture di acquisto allegate quale documento 8, e che smentisce la diversa allegazione del ricorrente, secondo cui il finanziamento sarebbe stato destinato alla “chiusura di altre sue posizioni debitorie” (pag. 2 delle note dd. 25.11.2022 in primo grado)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 72/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
26.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSIA CISILINO, presso il cui studio in Codroipo (UD), via Monte Nero n. 10, risulta elettivamente domiciliato, per procura speciale allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LORIS NADALIN e dall'avv. MARA DEL BIANCO, presso il cui studio in Codroipo (UD),
Piazza Garibaldi n. 19, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dd. 25-27.7.2024 del Tribunale di Udine, non comunicata, né notificata – R.G. 3036/2022– “usufrutto”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte depositate il 7.11.2024: “voglia la corte d'appello
- in accoglimento dei motivi di appello illustrati nell'atto di citazione in appello, annullare
l'ordinanza impugnata e per l'effetto, dichiarata l'insussistenza di legittimo titolo di
[...]
per il conseguimento del possesso dell'immobile sito in GL (Ud) via CP_1
Maggiore n. 30/1 prima della cessazione dell'usufrutto riservato in favore dell'appellante con l'atto di donazione del 18 dicembre 2019, condannare Controparte_1 all'immissione dell'usufruttuario nella disponibilità materiale Parte_1 dell'immobile distinto al catasto del Comune di GL (Ud) foglio 37 particella 723, rilasciandolo senza dilazione libero da cose e persone;
- in particolare, dichiarare l'insussistenza di contratto di comodato tra le parti in relazione all'immobile sito in GL (Ud) via Maggiore n. 30/1 e comunque l'insussistenza di qualsiasi altro titolo per l'occupazione da parte di dell'immobile Controparte_1
distinto al catasto del Comune di GL (Ud) foglio 37 particella 723, condannando
l'appellato al rilascio dello stesso libero da cose e persone in favore dell'usufruttuario
; Parte_1
- condannare alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
comprese quelle del procedimento di mediazione n. 84/2022 promosso da Parte_1
presso l'Organismo di Mediazione “Geo- CA.M.” di Udine”.
Per l'appellato: come da note scritte depositate il 7.11.2024:
“Nel merito: in via principale:
- In accoglimento delle motivazioni tutte, esposte dalla scrivente difesa, Voglia Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto dall'appellante, avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter cpc nella causa n. 3036/2022 RG dal Tribunale di Udine, in persona del Giudice, dott. Gianpaolo Fabbro, pubblicata in data 27.07.2023, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in toto la sentenza impugnata.
In ogni caso:
- Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello condannare l'appellante, alla rifusione integrale, in favore del sig. , degli esborsi e competenze di lite - oltre spese Controparte_1
generali, Iva e cpa, come per Legge – del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.9.2022 , allegando di Parte_1
essere usufruttuario dell'unità immobiliare sita in GL (Ud) via Maggiore n. 30/2, occupata senza titolo dal figlio , il quale aveva ormai reso, con la sua Controparte_1
condotta, intollerabile la prossimità abitativa, chiedeva la condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
2. Si costituiva , che esponeva: che con atto del 18.12.2019 il padre gli Controparte_1 aveva donato la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, dell'immobile di cui è causa, costituente una porzione dell'intero immobile già adibito a residenza familiare, affinché egli lo destinasse a propria abitazione, provvedendo – in base ad accordi intercorsi tra le parti - a eseguire le opere di ristrutturazione dell'intero fabbricato, anche per la parte rimasta in proprietà del padre;
che, onde far fronte alle ingenti spese di ristrutturazione, da lui sostenute in via esclusiva anche per la porzione immobiliare di proprietà del ricorrente, aveva contratto prima, in data 21.4.2021, un finanziamento personale di Euro 10.000,00, e quindi, una settimana dopo, un mutuo fondiario per la somma di Euro 84.000,00 da restituire in 25 anni, sostenendo in seguito tutti i costi;
che le circostanze esposte rendevano evidente che il padre gli avesse concesso, a titolo di comodato gratuito, l'utilizzo di una porzione dell'immobile per esigenze abitative del proprio nucleo familiare, composto da lui e dalla moglie;
che, diversamente, egli mai avrebbe contratto un debito di così elevato ammontare, né avrebbe accettato la donazione della nuda proprietà, considerate le preclusioni in termini di benefici e sgravi fiscali relativi all'acquisito di altra realità da destinare a “prima casa”.
Contestate infine le allegazioni riguardanti una sua asserita condotta molesta ai danni del padre, insisteva per il rigetto della domanda avversaria.
3. Il ricorrente replicava, negando l'esistenza del comodato gratuito che, se concluso contestualmente alla donazione sarebbe stato contrario all'atto di donazione, e nullo per omessa registrazione, e precisando di essersi risolto a donare la nuda proprietà della casa al figlio al solo fine di incentivarlo a partecipare alle spese per la ristrutturazione dell'abitazione; aggiungeva che il resistente aveva partecipato solo in minima parte a tali spese, al cui finanziamento i due prestiti dallo stesso contratti erano estranei;
contestava infine che l'immobile potesse essere destinato alle esigenze abitative del nucleo familiare del resistente e di sua moglie la quale, all'epoca della donazione, era ancora coniugata con il precedente marito, e che in seguito al matrimonio con aveva comunque mantenuto Controparte_1
l'originaria residenza. 4. Fallito il tentativo di conciliazione e in difetto di istanze istruttorie, il giudice designato definiva la controversia con l'ordinanza qui appellata.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda del ricorrente, ritenendo che, all'epoca della donazione della nuda proprietà, l'immobile fosse stato concesso dal ricorrente al resistente in comodato gratuito.
Premesso che il comodato immobiliare non richiede la forma scritta, elementi probatori al riguardo erano desunti dalla destinazione abitativa dell'immobile che, espressamente dichiarata sia nell'atto di donazione sia nella relazione tecnica descrittiva dei lavori di ristrutturazione, era confermata dalla stipulazione del contratto di mutuo fondiario, con intervento dello stesso ricorrente quale terzo datore d'ipoteca, mutuo la cui destinazione a sostenere le spese di ristrutturazione appariva “del tutto plausibile e ragionevole” (pag. 3), oltre che dalla dichiarazione scritta del geom. in merito alla finalità CP_2
dell'intervento edile, e dal fatto che il resistente risiedesse nella porzione immobiliare di cui era nudo proprietario.
Dal complesso di tali circostanze il Tribunale ricavava il convincimento che la volontà delle parti fosse stata “quella di stipulare la donazione della nuda proprietà e quindi di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, accollando un debito in capo a a Controparte_1
fronte dell'utilizzo da parte di quest'ultimo del bene ricevuto in donazione quale propria abitazione” (pag. 4).
La destinazione a residenza familiare del resistente e della di lui moglie escludeva inoltre che il comodante potesse, nonostante la facoltà di recesso ad nutum connessa alla natura precaria del rapporto, esigere la restituzione del bene, non essendo stato allegato a fondamento della domanda il sopravvenire di un bisogno urgente e imprevedibile.
Le spese di lite erano infine compensate, ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi nella
“mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici” e nella “complessità e controvertibilità delle questioni trattate” (pag. 5 dell'ordinanza).
5. Avverso l'ordinanza, non comunicata, né notificata, ha proposto appello Parte_1
.
[...]
5.1 Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'illegittima applicazione degli artt. 1803 ss. c.c., avendo il Tribunale ritenuto concluso un contratto di comodato nonostante la mancanza della consegna della cosa, elemento imprescindibile e tuttora insussistente, in quanto l'immobile non è ancora “legittimamente abitabile” (pag. 6 dell'atto di appello), dovendosi completare la ristrutturazione con la regolarizzazione delle opere strutturali.
Ha inoltre escluso la rilevanza sia del regime fiscale, proprio della “prima casa”, applicato all'atto di donazione, sia della dichiarazione scritta del geom. la quale costituiva un CP_2
elemento volto a provare, in violazione degli artt. 2714, 2721 e 2722 c.c., che la donazione avesse contenuto ed effetti diversi da quelli previsti dalla legge e dalla disciplina contrattuale.
Ha inoltre evidenziato che, qualora la volontà comune delle parti fosse stata quella di attribuire in uso gratuito l'immobile al figlio, il notaio avrebbe avuto l'obbligo di non procedere alla stipulazione del contratto di donazione della nuda proprietà, essendo tenuto ad assicurare la conformità dell'atto da rogare al risultato pratico che le parti intendevano conseguire.
5.2 Con il secondo motivo (“violazione delle norme in materia di valutazione della prova”; pag. 9), l'appellante ha censurato l'omesso apprezzamento della clausola di cui all'art. 2 del contratto di donazione, la quale, prevedendo che il materiale godimento dell'immobile sia trasferito solo alla cessazione dell'usufrutto, è incompatibile con un coevo accordo avente a oggetto la concessione in comodato dello stesso bene, accordo peraltro la cui prova non può essere fornita per presunzioni ai sensi degli artt. 2722 e 2729 c.c..
ha quindi insistito per l'accoglimento, in riforma dell'ordinanza Parte_1
impugnata, della domanda formulata in primo grado.
6. Ha resistito , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
6.1 L'appellato, quanto al primo motivo, ha rilevato innanzitutto che, in tema di comodato, la consegna della cosa non necessita di forma solenne, né deve avvenire materialmente, potendo anche mancare quando, come nella specie, il comodatario sia già nella detenzione della cosa stessa. Ha quindi evidenziato: che la volontà del padre di consentirgli l'utilizzo dell'immobile era provata sia dalla sottoscrizione della comunicazione di inizio lavori ai fini dell'avvio delle opere di ristrutturazione necessaria a rendere la realità funzionale alle esigenze abitative, sia dalla sottoscrizione, quale terzo datore di ipoteca, del contratto di mutuo da lui stipulato;
che l'effettiva abitabilità dell'immobile, per la prima volta contestata solo con l'appello, era confermata dalla concessione della residenza a sua moglie e dal fatto, pacifico, che egli risieda presso la casa in questione;
che la dichiarazione scritta del geom. solo genericamente CP_2 contestata dall'appellante, dimostra che gli accordi tra le parti prevedevano che, a fronte della donazione della nuda proprietà, il donatario si facesse carico delle opere di sistemazione dell'intero fabbricato, per ivi risiedere insieme alla moglie.
6.2 Infondato, ad avviso dell'appellato, è anche il secondo motivo, posto che la concessione in comodato dell'immobile non è in contrasto con la clausola di cui all'art. 2 del contratto di donazione, considerato che solo in un momento successivo alla donazione l'appellante lo aveva autorizzato a eseguire a sue spese le opere di ristrutturazione a fini abitativi.
7. Veniva disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; al primo di essi l'appellante allegava la dichiarazione di residenza presentata dall'appellato il
22.7.2024, contenente l'autocertificazione da quest'ultimo redatta nella quale il titolo dell'occupazione dell'immobile era stato individuato non nel comodato, ma nella proprietà, circostanza avente, secondo l'appellante, efficacia confessoria dell'insussistenza del primo rapporto.
Scaduto il 7.1.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Con il primo motivo l'appellante ha innanzitutto contestato che l'appellato abbia ricevuto in consegna l'immobile in questione, difettando conseguentemente il presupposto (art. 1803, co. 1 c.c.) per il perfezionamento del contratto di comodato.
8.1 Si osserva che la consegna non necessita di materiale traditio quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione (v., ad es., Cass., 15.12.2015, n. 25222).
Nel caso in esame, aveva allegato in primo grado di occupare “da Controparte_1 sempre”, insieme al padre e alla moglie di questi, “l'unità immobiliare di cui trattasi”
(comparsa di risposta, pag. 2), e la circostanza, in quanto successivamente non contestata (se non per la prima volta solo con l'appello) da , deve ritenersi provata ai Parte_1
sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c..
Né rileva che l'immobile non sarebbe, secondo l'appellante, ancora munito dei requisiti per conseguire l'abitabilità, trattandosi di profilo – peraltro contestato dall'appellato – che attiene alla regolarità edilizia dell'immobile, e non alla relazione materiale con il bene.
8.2 La restante parte del motivo è volta a negare la sussistenza degli elementi di fatto dai quali il giudice di primo grado ha ricavato, in via indiziaria, l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti. La concessione in comodato gratuito della porzione di immobile da parte di Parte_1
al figlio onde consentire a quest'ultimo di abitarvi, è stata ricollegata dal
[...] CP_1
Tribunale di Udine alla effettiva destinazione del bene stesso a residenza familiare dell'odierno appellato, la quale è fondata su una serie di elementi documentati.
Se, come lamentato dall'appellante, l'applicazione nell'atto di donazione del regime di tassazione proprio della “prima casa” non appare – per la sua valenza eminentemente fiscale
- un elemento sintomatico, ben altra e univoca rilevanza rivestono invece gli ulteriori elementi apprezzati nell'ordinanza impugnata.
8.2.1 In primo luogo, nella relazione tecnico – illustrativa dd. 20.1.2020 redatta dalla geom.
su incarico di entrambe le odierne parti (doc. 3 di parte resistente) il progetto Tes_1
di ristrutturazione è descritto come volto a rendere l'edificio “funzionale per la residenza di un nucleo familiare”.
8.2.2 Pure le successive comunicazione di inizio lavori dd. 10.7.2020 e segnalazione certificata di inizio attività – SCIA dd. 25.8.2020, atti presentati anche da AB EL AN, danno atto della destinazione a residenza dell'intervento, ulteriormente attestata dalla relazione tecnica di asseverazione dd.
3.7.2020 della geom. (docc. 4, 5 e 6 di parte Tes_1
resistente).
8.2.3 La dichiarazione scritta del geom. (successivo doc. 12), coadiutore della CP_2 geom. menzionata nell'ordinanza impugnata a conferma della finalità delle opere di Tes_1
ristrutturazione, è stata contestata nella sua valenza probatoria dall'appellante, sostenendo che si tratterebbe di “mezzo diretto alla prova di contenuto e di effetti della donazione della nuda proprietà diversi da quelli risultanti dalla legge e dall'atto pubblico non ammissibile in base
a quanto previsto dagli art. 2714, 2721 e 2722 cod. civ.” (pag. 8 dell'atto di appello).
In realtà, l'oggetto della predetta dichiarazione - che integra prova atipica che legittimamente il giudice può porre a base del convincimento del giudice, ove idonea a offrire sufficienti elementi di giudizio, non smentiti dal raffronto critico con le altre emergenze istruttorie, e purché della sua utilizzazione fornisca adeguata motivazione (v. Cass., 1.9.2015, n. 17392) – non attiene alla prova del contenuto e degli effetti della donazione, ma alla finalità dell'attività di ristrutturazione dell'immobile donato, costituita dalla creazione di “un'unità abitativa autonoma, rispetto a quella di , da destinare ad abitazione principale per il sig. Pt_1
atta a soddisfare le esigenze abitative e residenziali dello stesso e della di lui CP_1 moglie”, in piena coerenza con la documentazione tecnica, sopra citata, relativa all'intervento edilizio.
8.2.4 Degno di rilievo è anche che il costo dell'intervento di ristrutturazione venne sostenuto dall'appellato.
La circostanza, parzialmente riconosciuta dallo stesso appellante (che, nel giudizio di primo grado, sostenne che “il resistente partecipava solo in minima parte alle spese della ristrutturazione, pagando solo le opere che costituivano miglioria dell'immobile del quale è nudo proprietario”; pag. 2 delle note dd. 25.11.2022), appare confermata dalla documentazione giustificativa (doc. 8 di parte resistente) delle spese di acquisto di mobili di arredamento, elettrodomestici, cucina, componenti per il bagno, fornitura e posa in opera di materiale edile, serramenti, tutta intestata a (salvo una fattura intestata Controparte_1
a sua moglie presso l'immobile di cui è causa. Persona_1
E, in corrispondenza temporale con l'esecuzione di tali lavori, l'appellato stipulò in data
21.4.2021 contratto di prestito personale di Euro 10.000,00 con Compass Banca S.p.a., destinato all'acquisto di “mobili per prima casa”1 (doc. 10), e contratto di mutuo fondiario dd. 28.4.2021 con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'importo di Euro 84.000,00 da restituire in 25 anni, con partecipazione all'atto del padre quale terzo datore di ipoteca (doc.
9).
8.3 E' vero che le spese diverse da quelle di manutenzione ordinaria della cosa gravano sul nudo proprietario, ma la circostanza che nel caso in esame quest'ultimo abbia dato corso - sostenendo ingenti spese e contraendo, a seguito della stipulazione del contratto di mutuo fondiario della durata di 25 anni, un'obbligazione di rimborso rateale di importo significativo alla luce delle sue condizioni economiche (percettore di una retribuzione mensile di circa
Euro 2.000,00 netti mensili;
doc. 11) e tale da non apparire compatibile con il contemporaneo pagamento di un canone di locazione per un'altra abitazione - a un rilevante intervento di ristrutturazione volto a realizzare una casa di abitazione in tempi brevi e perfettamente compatibili con il persistere del diritto di usufrutto in capo al padre, considerata l'età di quest'ultimo (nato nel 1952 e quindi neppure settantenne all'epoca), non appare altrimenti spiegabile se non con la facoltà concessa dall'usufruttuario al nudo proprietario di abitare la porzione di immobile interessata dai lavori di risistemazione.
8.4 Va quindi respinto il primo motivo di appello, risultando gli elementi indiziari valutati dal giudice di primo grado al fine di ritenere provata la conclusione del contratto di comodato caratterizzati dai presupposti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c..
9. Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso apprezzamento della Parte_1 riserva di usufrutto prevista nell'atto di donazione del 18.12.2019, la quale sarebbe priva di significato ove si dovesse ritenere un coevo accordo tra le parti avente a oggetto la concessione in comodato all'appellato dell'immobile quale contropartita della partecipazione del nudo proprietario alle spese di ristrutturazione.
E – ha proseguito l'appellante – il preteso accordo relativo al comodato non potrebbe essere considerato sussistente in base alle presunzioni valorizzate dal giudice di primo grado, ostandovi il disposto dell'art. 2722 c.c., che vieta di provare per testi (e quindi mediante presunzioni, ex art. 2729, co. 2 c.c.) i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
9.1 L'appellante fa riferimento all'art 2 del contratto di donazione, che prevede che, a differenza del “possesso giuridico degli immobili in oggetto”, che si intende immediatamente trasferito al donatario, “il materiale godimento sarà trasferito alla cessazione dell'usufrutto”.
E rispetto a tale clausola costituirebbe patto aggiunto o contrario l'accordo volto ad attribuire al donatario e nudo proprietario il godimento gratuito dell'immobile, accordo che non sarebbe quindi dimostrabile sulla base di elementi presuntivi.
9.2 Va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata, “il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto.
Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, ne' contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (né escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame”
(Cass. 5.3.2007, n. 5071).
Nel caso di specie, la consegna del bene al nudo proprietario prevista dal contratto di donazione solo al momento della cessazione dell'usufrutto costituisce l'effetto ex lege del consolidamento della piena proprietà; ben diversa funzione assume invece l'accordo pattuito tra le parti funzionale a consentire al nudo proprietario l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per destinare porzione della casa ad abitazione di cui disporre sulla base dello specifico titolo di comodato, rapporto che l'usufruttuario è abilitato a concludere.
L'estraneità della seconda pattuizione all'assetto proprio della donazione della nuda proprietà esclude quindi la prospettata violazione dell'art. 2722 c.c., consentendo il ricorso agli elementi presuntivi considerati nell'ordinanza impugnata al fine di ritenere provato il comodato.
10. Infine, alle note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, n. 1 c.p.c. l'appellante ha allegato la comunicazione pec del Comune di GL del 23.9.2024 con la dichiarazione di residenza sottoscritta da , nella quale quest'ultimo ha indicato quale Controparte_1 titolo dell'occupazione dell'immobile in questione non il comodato, ma il diritto di proprietà, circostanza che assumerebbe valore confessorio dell'insussistenza del contratto di comodato tra le parti.
10.1 Si osserva che la dichiarazione dell'appellato, anche a ritenerne ammissibile la produzione, trattandosi di documento sopravvenuto che la parte non avrebbe potuto allegare nel giudizio di primo grado, è priva di efficacia confessoria, sia in quanto non ha a oggetto un fatto obiettivo a sé sfavorevole, sia in quanto l'indicazione quale proprietario (anche se non pieno) è rispondente all'effettiva situazione giuridica del bene, e agevolmente verificabile (a differenza del contratto di comodato, nella specie concluso oralmente e giudizialmente contestato dall'usufruttuario) dal chiamato ad accertare i presupposti della richiesta CP_3
di iscrizione anagrafica.
11. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso l'ordinanza dd. Parte_1
25.7.2023 del Tribunale di Udine, che viene per l'effetto confermata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento indicato nella nota dell'appellato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e inferiori per quella istruttoria (Euro 1.200,00), dato il limitato ambito di quest'ultima, circoscritto alla produzione, esame e valutazione del solo documento allegato dall'appellante alle note di precisazione delle conclusioni.
12.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza dd. 25-27.7.2023 del Parte_1
Tribunale di Udine, che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in
Euro 5.166,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causale coerente con le fatture di acquisto allegate quale documento 8, e che smentisce la diversa allegazione del ricorrente, secondo cui il finanziamento sarebbe stato destinato alla “chiusura di altre sue posizioni debitorie” (pag. 2 delle note dd. 25.11.2022 in primo grado)