Articolo 1 della Legge 15 novembre 1993, n. 458
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18 novembre 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364 , recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241 .
Entrata in vigore il 18 novembre 1993