Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Gianluca Gelso Presidente e relatore
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
1465/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
(RM) il 19.05.1968 e residente in [...];
E
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
(RM) il 4.07.1965 e residente in [...];
NONCHE'
nata a [...] il [...]; Controparte_2
tutti elettivamente domiciliati in Roma in Piazzale Jonio n. 50 presso lo studio dell'Avv. Marianna Forlani che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 CP_1
con cui gli stessi, premesso che con sentenza n. 1335/2023 il Tribunale
[...]
di Civitavecchia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e , iscritto al n. 1465/2024 Parte_1 Controparte_1
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile tra e , Parte_1 Controparte_1
di cui alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1335/2023, nei termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“1) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di sufficienti redditi propri;
2) La IG minore, , di anni diciotto, non economicamente CP_2
autosufficiente, risulta in procinto di allontanarsi dalla casa familiare, ove ha sempre risieduto, per andare a vivere in un'altra città, al fine di intraprendere gli studi universitari;
3) Il IG. verserà, a partire dal mese di ottobre 2024, Controparte_1
con bonifico bancario sulle coordinate a lui già note, quale contributo mensile per il mantenimento della IG , la somma di € 1.000,00 (euromille/00) CP_2
oltre scatto istat, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla IG maggiorenne , che per tale richiesta avanza, contestualmente ai CP_2 genitori, la domanda giudiziale di modifica delle precedenti condizioni di divorzio, che prevedevano il versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la IG, all'epoca minorenne, nel medesimo importo, in favore della madre;
4) I genitori contribuiranno, nella misura del 60% il padre e 40% la madre, alle spese straordinarie per la IG, coincidenti con quelle previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Civitavecchia, purché previamente concordate, anche a mezzo scambio di sms oppure email;
le spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (ad esempio le spese per le tasse scolastiche, per i libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate, nella predetta misura, dall'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
i genitori espressamente concordano che le spese relative all'alloggio “fuori sede” della IG (ad es. canone di locazione, CP_2
bollette dello stesso, oneri condominiali), per tutto il tempo in cui quest'ultima risiederà altrove rispetto alla casa familiare o alla casa paterna, saranno sostenute interamente dal padre, con esonero della IG.ra a Parte_1
qualsiasi contributo in merito;
5) I coniugi concordano che l'assegno unico familiare, nella misura dovuta per legge, sarà richiesto e percepito interamente dalla moglie e il marito, sin da ora, rilascia il relativo assenso;
6) I coniugi concordano che, al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali in vista dello scioglimento del matrimonio, il marito trasferirà alla moglie (con spese a carico del marito) che accetta, il suo diritto di proprietà, pari al 50% dell'intero, della casa coniugale, composta precisamente da:
7) Immobile sito in Civitavecchia, Via Dei Garofani n 23 interno 5 piano
T 1 - 2, censito al catasto dei fabbricati di Civitavecchia al foglio 30 numero
426, sub. 501, graffata con le particelle 935 e 945, categoria A7 classe 2 rendita euro 741,12;
8) Box sito in via dei Garofani, interno 10 piano S1, censito al catasto dei fabbricati di Civitavecchia al foglio 30 numero 428, sub 16 categoria C6 classe
7 rendita euro 142,13. 9) Le parti sin da ora concordano di concedere al marito l'uso esclusivo del box, sito in Via dei Garofani int 10 piano S1, sopra citato, per la durata di anni sette dal trasferimento alla moglie dell'intero compendio immobiliare;
10) A fronte di tale predetto trasferimento immobiliare, la moglie dichiara di rinunciare a richiedere la corresponsione dell'assegno divorzile in proprio favore.
11) Il IG. trasferirà, altresì, alla IG.ra , sempre CP_1 Parte_1
nell'ottica della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, in vista dello scioglimento del matrimonio, la somma di € 15.000,00 (euroquindicimila/00), con le seguenti modalità: €7.500,00 (settemilacinquecento/00) all'atto della sottoscrizione del ricorso e le restanti € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla data dell'Udienza Presidenziale per il divorzio;
12) Le parti concordano che, a fronte del trasferimento immobiliare di cui al punto 8), la moglie si accollerà il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario Nr 0ETF048549193, contratto presso la banca Intesa Sanpaolo
S.p.A. in data 28 novembre 2018, per l'acquisto della casa coniugale;
il IG
si obbliga a versare alla IG.ra per la durata di sette anni (84 CP_1 Parte_1
mesi), a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al pagamento del mutuo medesimo;
a fronte di tale contribuzione, la moglie si obbliga a rimborsare al marito tutte le somme che eventualmente fosse chiamato a versare alla a titolo di mutuo o in correlazione con lo stesso;
CP_3
13) I coniugi concordano che le cinque rate residue del finanziamento per l'acquisto della minicar tg X8LW84, dell'importo di € 217,00 circa cadauno, verranno pagate nel seguente modo: le prime due a carico della moglie e le ultime tre a carico del marito;
14) Il marito si impegna altresì ad assicurare la casa coniugale mediante polizza Unipol Sai Casa e Servizi (Assicurazione multirischi per l'abitazione del valore complessivo di circa € 840,00) che pagherà personalmente fino al 2030, salvo rinuncia della moglie alla stessa;
15) I coniugi si danno reciprocamente atto che il presente accordo ed il connesso trasferimento immobiliare costituiscono condizione essenziale per la risoluzione della crisi familiare”.
Spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il. 25.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso