Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2001/2022 r.g. pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DORETTA BRACCI, elettivamente Parte_1 domiciliata nello studio del difensore in Via Campo di Marte 6/D, IA RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELA TROTTI, quale nuovo CP_1 difensore, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Via L. Mastrodicasa n. 15, IA RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di IA
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note depositate per l' udienza del 12.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
A) il 19.02.1968, hanno contratto matrimonio i
[...]
(NA), in data 12.11.1990 (atto di matrimonio trascritto al nr. 62, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1990). Dall'unione sono nati i figli Per_1
(il 25.02.1993), (il 19.01.1999) e (il 02/10/2007). Per_2 Per_3
Con il ricorso introduttivo del procedimento, la ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione con addebito a carico del coniuge. Ha esposto: di aver ricevuto in affidamento
di essere stata dichiarata Per_2 invalida civile all'80% dal Centro Medico Legale di IA;
di non aver mai lavorato e non possedere alcun reddito, fatta eccezione per l'assegno di invalidità di circa € 300,00 mensili;
che il figlio minore è stato dichiarato invalido dal Centro Medico Legale di IA, Per_3 con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, alterazione globale dello sviluppo psicologico, con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età. Ha riferito di aver scoperto che il marito si intratteneva in chat su cellulare con altra donna, e deciso di affrontarlo;
che il marito ha ammesso la nuova relazione, dichiarandosi disposto a interromperla;
che tuttavia, il tentativo è fallito, fino a precipitare la sera del 31.12.2021, quando la ricorrente, vedendo il cellulare del marito, si è resa conto che la vicenda tra il marito e l'altra donna non era finita, tanto che lo stesso si era inventato un profilo anonimo per poter continuare a chattare;
che dal 01.01.2022 il sig. si è allontanato CP_1 dalla casa coniugale senza farvi più ritorno;
che dopo l'allontanamento la ricorrente ha chiesto al marito di tornare e provvedere quantomeno ai bisogni economici della famiglia facendo presente l'assenza di qualunque fonte di reddito e della presenza di due minori in casa, senza però alcun effetto. Con riguardo alle condizioni accessorie, ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita del padre previo Per_3 accordo con la madre;
contributo di mantenimento per il figlio di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contributo di mantenimento in suo favore di € 600,00 mensili;
condanna del resistente al pagamento degli arretrati delle somme dovute, dal giorno in cui ha lasciato la casa coniugale sino alla data del provvedimento giudiziale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. contestando CP_1 di aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale, e rapp scoperto che la moglie si intratteneva con altri uomini su chat erotiche al fine di trarne un'entrata economica. Ha aggiunto che : la causa del suo allontanamento dalla casa coniugale era da ascrivere al comportamento della ricorrente che, oltre a intrattenersi su chat erotiche, aveva assunto comportamenti poco rispettosi nei suoi confronti con aggressioni e minacce, sia fisiche che verbali;
la ricorrente spesso minacciava di ammazzarlo durante la notte, tanto da arrivare a lanciargli dei coltelli;
a causa della situazione familiare il resistente viveva in uno stato ansioso, tanto da arrivare a tentare il suicidio;
la situazione degenerava fino all'1.1.2022, quando la ricorrente offendeva e inveiva contro il resistente e la famiglia del medesimo, infangando la memoria della madre defunta, del padre e della sorella, usando parole denigratorie nei loro confronti. Sotto il profilo economico, ha riferito di aver inviato, dopo l'allontanamento, somme per il figlio;
di essere privo di occupazione e gravato da un affitto mensile di € 180,00, oltre utenze per circa € 100,00; mentre la ricorrente, fino al 2021, percepiva il reddito di cittadinanza e faceva la cartomante su siti on-line e/o telefonicamente, arrivando a guadagnare la somma di € 500,00/600,00 mensili. Ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo pronuncia di addebito a carico della moglie, frequentazione libera del figlio minore, contributo di mantenimento in favore del figlio pari a € 300,00 mensili, rigetto della domanda di mantenimento in favore della coniuge e della domanda di pagamento degli arretrati formulate dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 15.9.2022 sono state sentite le parti. La ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, che la figlia si è trasferita presso l'abitazione della madre, per Per_2 scontare la pena inflitta con misura alternativa alla detenzione;
di vivere in immobile gravato da un canone di locazione di € 320,00 mensili;
di avere il diploma di scuola media e non aver mai lavorato;
mentre il resistente ha dichiarato di essere disoccupato dal 2017, mentre prima lavorava nel settore dell'edilizia come operaio, con un guadagno di circa € 1.200/1.300 mensili;
di vivere a Caivano da 8 mesi e di non aver mai incontrato in Per_3 questo periodo;
di avergli mandato messaggi telefonici, senza ricevere risposta. All'esito, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori -autorizzando i coniugi a vivere separati;
ha incaricato i Servizi sociali in coordinamento con i Servizi specialistici territorialmente competenti per procedere a valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ha previsto la possibilità per il padre di vedere il figlio minore previo accordo con la madre, in orari e giorni individuati concordemente con i Servizi sociali, tenendo conto della distanza dell'attuale abitazione del sig. e posto a carico dello stesso contributo di mantenimento pari a € 300,00, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate con la madre. Ha previsto, infine, assegno di mantenimento in favore della signora pari ad € 300,00 mensili. Pt_1
Con provvedimento del 5.11.2022, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dei Servizi Sociali, il G.I. ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di IA di svolgere indagine – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sul nucleo familiare del minore e sulla relazione genitori-figlio; ha rimesso al Servizio anche di svolgere una indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare e sulle condizioni di salute del minore;
ha confermato ai Servizi Sociali il potere/dovere, previo accordo con la madre affidataria esclusiva e previa interlocuzione con il Servizio Specialistico che ha in cura il minore, di predisporre calendario di visite tra il minore e il padre e relative modalità; ha disposto che l'Equipe Valutazione competenze genitoriali dell' procedesse, con Parte_2 coordinamento con i Servizi Sociali e interlocuzione ialistici a valutare l'idoneità genitoriale delle parti e a formulare relative proposte in relazione all'affidamento del minore.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative -parte ricorrente ha chiesto tra l'altro assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne mentre il Per_2 resistente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione ntenimento disposto in favore della moglie-, e con provvedimento incidentale del 14.2.2023, il G.I. ha dichiarato inammissibile l'istanza di modifica formulata dal resistente, non essendo fondata su circostanze sopravvenute ma sull'asserita erronea valutazione del Presidente in ordine alla capacità economica e reddituale.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici, la causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale di parte resistente è stata delegata, su istanza del sig. al Giudice Istruttore c/o il Tribunale di Napoli CP_1
NORD, che quindi ha provveduto alla relativa escussione.
All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. Le parti hanno reciprocamente proposto domanda di addebito della separazione. In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta, l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione). Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). Principiando dalla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, che indica quali fatti determinanti dell'irreversibile crisi familiare, la violazione del dovere di fedeltà seguita dall'abbandono della casa coniugale da parte del marito e conseguente violazione del dovere di assistenza, si deve escludere che possa trovare accoglimento. Il riferito tradimento, infatti, non può dirsi adeguatamente comprovato, considerando l'assoluta carenza probatoria e la totale mancanza di riferimenti a episodi specifici. Quanto alle chat allegate dalla ricorrente, contenenti presunti messaggi inviati sui social dal resistente ad altra donna, deve rilevarsi, l'impossibilità di stabilire con assoluta certezza che il profilo “joker192668” sia riferibile al resistente. Neppure la deposizione testimoniale della teste , figlia delle parti, vale a fornire Tes_1 di maggiori dettagli le vicende fattuali riferite dalla ricorrente, risultando generica e del tutto priva di riferimenti a circostanze di tempo e di luogo precise -la teste, infatti, si è limitata a rappresentare che “era evidente” che il padre avesse una compagna e di aver letto i loro messaggi su instagram e facebook, aggiungendo, tra l'altro, che il padre “non ha mai ammesso di avere una compagna” (v. verbale ud. 22.2.2024). Peraltro, non può non osservarsi come la stessa prospettazione dei fatti esposta in ricorso induca a escludere la possibilità di pronunciare l'addebito al marito. Difatti, anche ove il tradimento venisse provato, difetterebbe comunque la prova del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal marito e la fine dell'unione; nesso causale, la cui esistenza appare anzi smentita dalla circostanza riferita dalla stessa ricorrente, e confermata dalla deposizione testimoniale, di aver tentato, dopo la scoperta della relazione extraconiugale del marito, e finanche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, di proseguire il rapporto coniugale -la ricorrente, infatti, ammette di aver tentato più volte, anche dopo l'allontanamento del marito, di contattarlo chiedendogli di “tornare a casa”. Ciò, a conferma della volontà della medesima di ricucire il rapporto, degradando il riferito tradimento e l'abbandono del tetto coniugale a fatti non causativi della fine dell'unione, ma reputati superabili dalla stessa ricorrente. La circostanza risulta avvalorata dalla testimonianza della sig.ra , che non solo Tes_1 riferisce di un primo tentativo fatto anche dal resistente di recu to coniugale, dopo che la moglie lo aveva affrontato – la teste riferisce “Cap. 3): “Non è andata proprio così. Mio padre non ha dato spiegazioni a mia madre che le aveva chieste. Mio padre mi ha detto che era intenzionato a recuperare il matrimonio con mia madre e il rapporto con noi figli” -; ma conferma anche gli ulteriori tentativi fatti dalla stessa sig.ra nel Pt_1 chiedere al marito di restare e di pensarci, effettuati sia tempo prima della rottu iva, sia il giorno stesso dell'allontanamento – la teste riferisce “Cap. 4): “Sì, è vero”. […] Cap. 6): “Sì, è vero. Ho assistito all'episodio. È accaduto dinanzi alla porta di casa, mia madre lo tratteneva mentre lui cercava di uscire di casa” - (v. verbale ud. 22.2.2024). Quanto all'asserita violazione del dovere di assistenza familiare, quale condotta che in ogni caso si porrebbe in una fase successiva alla rottura del rapporto coniugale, si rileva che parte resistente ha fornito prova di effettuazione di bonifici bancari, non contestati dalla ricorrente, con cui, seppur in misura minima, ha contribuito al pagamento di spese familiari (utenze e affitto). In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale non sia stata innescata dalla specifica violazione dei doveri coniugali da parte del marito, ma sia frutto di un progressivo e sempre più crescente deterioramento dell'unione familiare. Le violazioni summenzionate, ove sussistenti, risultano quindi mera conseguenza della crisi già in atto, non cause scatenanti la crisi stessa. Deve rigettarsi anche la domanda di addebito formulata dal resistente, che ha indicato quali fatti determinanti della crisi coniugale le condotte della moglie, solita a intrattenersi su chat erotiche e ad assumere comportamenti poco rispettosi nei confronti del resistente con aggressioni e minacce, sia fisiche che verbali. Va premesso che le condotte dei coniugi per integrare ragione di addebito della separazione devono costituire violazione dei doveri che per legge sorgono dal matrimonio, sicché risultano irrilevanti gli aspetti caratteriali e i comportamenti (quali quelli riportati dal resistente, relativi alla mancata effettuazione delle faccende domestiche da parte della coniuge o i dissapori tra questa e la famiglia di origine del sig. che, pur provocando CP_1 litigi e contrasti nella coppia e determinando in tal modo, alla disamoramento, non contrastano con gli obblighi coniugali. Tanto chiarito, con riguardo alle condotte di aggressione e minacce riferite dal resistente, deve rilevarsi l'assoluta genericità delle relative allegazioni, non essendo riferite a circostanze precise e dettagliate. Peraltro, risultano smentite dalla deposizione della teste
, che ha negato che la madre tenesse durante il matrimonio comportamenti Tes_1 aggressivi nei confronti del marito, che il 01 gennaio 2022 la medesima avesse iniziato ad offendere e inveire contro il marito e la famiglia del medesimo, che avesse infangato il resistente, la memoria della madre defunta, il padre, la sorella usando parole pesanti e denigratorie nei loro confronti – la teste riferisce “Cap. 3): “Non è vero” […] Cap. 9): “Non è vero” Cap. 10): “Non è vero” Cap. 11): “Non è vero” - (v. verbale ud. 22.2.2024). Neppure la deposizione della teste sorella del resistente, vale a fornire Tes_2 maggiori dettagli alle circostanze riferite dal resistente, avendo, peraltro, la stessa precisato, sulle presunte aggressioni da parte della sig.ra nei confronti del marito, “ADR. non Pt_1 posso dire di aver assistito personalmente a tali fatti in quanto, ripeto, non mi sono mai recata a IA …” (v. verbale ud. 4.10.2024-Tribunale di Napoli Nord). In conclusione, è possibile affermare che la rottura del rapporto coniugale si inserisce in un contesto in cui la crisi tra i coniugi era già in essere. La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata senza addebito ad alcuno dei coniugi.
4. In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Nel caso in esame la mancanza di un qualsivoglia rapporto continuativo tra il resistente e il figlio l'atteggiamento di sostanziale disinteresse dimostrato dal resistente anche Per_3 nel corso del presente giudizio, sottraendosi alla valutazione delle competenze genitoriali e rendendosi di fatto indisponibile a recarsi ai colloqui con i Servizi Sociali, oltre a costituire violazione degli obblighi di assistenza e cura della prole minore di età, sono elementi sintomatici di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di IA è emerso che il sig. ha confermato la situazione di distanza emotiva creata con il figlio a seguito CP_1 Per_3 della separazione, e seppur si sia dichiarato disposto a migliorare la relazione con figlio, non ha più incontrato i figli dopo la separazione, nonostante vi fosse stata la possibilità, essendosi recato a IA in occasione delle udienze relative al presente procedimento. I Servizi hanno evidenziato che 'sia più propenso a riconoscere alla madre un ruolo Per_3 genitoriale pieno', risultando sincero nel riportare aneddoti in cui ha ricostruito il maggior impegno e apporto della madre, descritta come colei che si è sempre impegnata per lui, riferendo di non provare gli stessi sentimenti verso il padre che non gli ha mai mostrato lo stesso interesse e la stessa cura genitoriale, anzi, è sempre stato più marginale alla sua storia e a quella delle sorelle. Nella relazione del CSM di IA è emerso un atteggiamento di sostanziale chiusura di nei confronti della figura paterna, verbalizzando di non sentire il bisogno di sentire Per_3 il padre. L'Equipe VCG n.
9-Servizio Sociale Aziendale dell' ha valutato le competenze Parte_2 genitoriali della ricorrente sufficienti alla cura e all'accudimento del figlio seppur Per_3 presentino limiti principalmente dovuti alla condizione socio-economica re, che richiede intervento di sostegno dei servizi sociali attraverso l'inserimento di un operatore domiciliare. È evidente dunque che le plurime criticità mostrate dal resistente nei rapporti con il figlio non possono che giustificare l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre, risultata invece adeguata e in grado di provvedere alle esigenze di cura e crescita del minore. Alla madre deve anche essere attribuito il potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita del minore, comprese le scelte in materia scolastica, sanitaria e educative.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e il minore appare opportuno prevedere che, in caso di ripresa dei contatti, e sempre tenendo conto della volontà del minore, il padre possa vedere ed incontrare il minore esclusivamente in presenza della madre e secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa e sotto la vigilanza diretta dei Servizi Sociali.
A tutela del minore, infine, si ritiene di condividere la proposta dei Servizi di istituire, per un congruo periodo, un intervento di sostegno dei servizi sociali attraverso l'inserimento di un operatore domiciliare.
5. Il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. i che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Applicando tali criteri al caso di specie, con riguardo al figlio minore essendo Per_3 emerso nel corso del giudizio che delle esigenze di cura del minore si stia o la sola madre, mentre il sig. ha ammesso di non aver mai incontrato il figlio dopo CP_1
l'allontanamento dalla casa coniugale, e tenendo conto che la ricorrente, riconosciuta invalida civile all'80%, ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire assegno di invalidità di circa € 280,00 mensili ed essere gravata da un canone di locazione mensile di € 320,00; che il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di vivere in immobile in affitto per cui corrisponde la somma di € 180,00 mensili, si stima congruo disporre contributo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50% e regolamentate secondo le previsioni di cui al protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di IA nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
La ricorrente inoltre ha formulato domanda di mantenimento a carico del resistente in favore della figlia maggiorenne In via generale si ricorda che l'obbligo di Per_2 mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. Alla funzione educativa del mantenimento si affianca ormai pacificamente il “principio di autoresponsabilità”, in applicazione del quale va evidenziato come l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die, e in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “… il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 823/2024). In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “… Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023). Nel caso in esame, risulta che ventiseienne, madre della minore , dopo essere Per_2 Per_5 stata condannata con sentenza n. 1657/2021 del Tribunale di IA alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione, sia stata condotta presso la Casa Circondariale di IA in data 28.12.2021, iniziando l'esecuzione della pena, per poi trasferirsi presso l'abitazione della madre beneficiando della misura alternativa dell'affidamento in prova ai sevizi sociali
-che peraltro non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa-, seguendo apposito programma terapeutico di tipo semiresidenziale presso il Sert per i problemi connessi alla tossicodipendenza. In assenza di allegazioni, può ragionevolmente presumersi che stante il lasso di Per_2 tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della pena e dall'inizio del programma di recupero dalla tossicodipendenza, abbia terminato di scontare la pena inflitta e abbia risolto positivamente i problemi legati alla tossicodipendenza;
e che, pertanto, sia ora idonea al lavoro, in grado di rendersi indipendente economicamente e di provvedere in via autonoma alle esigenze di sostentamento proprie e della figlia minore. Pertanto, non è dovuto alcun contributo di mantenimento a carico del padre.
6. La ricorrente ha chiesto disporsi in proprio favore contributo di mantenimento a carico del coniuge. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2186 e 2187 (Pres. Carnevale, rel. . Per_6
Nel caso di specie, è emerso, secondo le dichiarazioni delle parti, che durante la vita matrimoniale ai bisogni economici della famiglia si provvedeva con le entrate stipendiali del marito, che lavorava nel settore dell'edilizia come operaio e percepiva una retribuzione mensile di € 1.200,00/1.300,00; per poi entrare nel 2017 in uno stato di disoccupazione, tuttora in essere, e percepire reddito di cittadinanza pari a circa € 900,00; mentre la sig.ra
, disoccupata, è stata dichiarata invalida civile con riduzione permanente della Pt_1 lavorativa nella misura dell'80%, con assegno di invalidità di € 280,00, e quantomeno fino al provvedimento di scarcerazione della figlia ha dovuto prendersi Per_2 cura anche della nipote minorenne . Per_5
Inoltre, evidenziando che la sig.ra ha affermato in terza memoria ex art. 183 co. 6 Pt_1
c.p.c. di aver presentato nuova domanda per beneficiare del reddito di cittadinanza, in assenza di allegazioni ulteriori, si può ragionevolmente ritenere che la medesima abbia continuato a percepire la misura di sostegno economico;
pertanto, tenendo conto anche della mutata situazione della figlia maggiorenne come sopra meglio descritta, in grado Per_2 di rendersi economicamente indipendente per r la figlia minore, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in favore della moglie, che quindi deve revocarsi a far data dalla pronuncia (confermandosi per il passato quanto disposto in sede presidenziale).
6.Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condannare il resistente al versamento di somme a titolo di arretrati a titolo di mantenimento del minore trattandosi di domanda estranea ai contenuti dei provvedimenti adottabili dal giudice in sede di procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., disciplinata da diverso rito e di competenza monocratica.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cardito matrimonio trascritto al nr. 62, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1990); 2. RIGETTA le domande di addebito della separazione presentate reciprocamente dalle parti;
3. il minore nato a Foligno il [...] in [...] esclusiva alla CP_2 Persona_7 madre con collocamento residenziale presso la madre alla quale attribuisce l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita della minore;
4. DISPONE che in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il figlio minore, e sempre tenendo conto della volontà di quest'ultimo, il padre possa vedere ed incontrare il minore esclusivamente in presenza della madre e secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa e sotto la vigilanza diretta dei Servizi Sociali del Comune di IA.
5. INCARICA il Servizio sociale del Comune di IA di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostengo del nucleo familiare, invitando il Servizio sociale ad istituireun intervento di sostegno attraverso l'inserimento di un operatore domiciliare.
6. PONE a carico di contributo di mantenimento per il figlio minore CP_1
di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_3 si entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di IA nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
7. RIGETTA la domanda formulata dalla ricorrente di prevedere un contributo paterno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne Per_2
8. REVOCA il contributo di mantenimento in favore della coniuge a far data dalla pronuncia, confermandosi per il passato quanto disposto in sede presidenziale;
9. DICHIARA inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente di condannare il resistente al versamento di somme a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio minore;
Dichiara le spese integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IA, 17.3.2025 – 2.4.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio