Articolo 49 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 48Articolo 50
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14 agosto 1908
Art. 49.

Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908