Art. 49.
Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.
Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.