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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 2 7 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E G I U D I C E Pt_1 Pt_2
Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
ROBERTA TRANCHIDA e DONATELLA BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 12/05/2025, i coniugi esposero che in data 08/07/2017 avevano contratto matrimonio concordatario in Custonaci dal quale erano nati due figli: (15/7/2018) ed Per_1 Per_2
(30/12/2020), minorenni. Precisarono che con sentenza n. 743/2023 del
24/10/2023 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni ed Per_1 Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa due anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento de i figli minorenni in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 12/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_4
in Custonaci il Parte_5
08/07/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci al n. 24, parte II,
serie A, anno 2017, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome Parte_4 del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E G I U D I C E Pt_1 Pt_2
Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
ROBERTA TRANCHIDA e DONATELLA BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 12/05/2025, i coniugi esposero che in data 08/07/2017 avevano contratto matrimonio concordatario in Custonaci dal quale erano nati due figli: (15/7/2018) ed Per_1 Per_2
(30/12/2020), minorenni. Precisarono che con sentenza n. 743/2023 del
24/10/2023 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni ed Per_1 Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa due anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento de i figli minorenni in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
perde il cognome del marito che Parte_4
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso
[...] Parte_5
depositato in data 12/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_4
in Custonaci il Parte_5
08/07/2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci al n. 24, parte II,
serie A, anno 2017, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome Parte_4 del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa