Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 3097/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1604/2020, pubblicata il
21 luglio 2020, iscritto al n. 3097/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
, (C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in alla Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Piazza Sannazaro n. 200, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv.
Elpidio Capasso (C.F. ) C.F._2
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord per ottenere dall' la somma di € 22.325,07, a Parte_1 titolo di saldo residuo della fattura n. 24 del 31 ottobre 2014 relativa al corrispettivo di “prestazioni specialistiche” eseguite nel 2014.
Parte 2. Con decreto ingiuntivo n. 1702 del 23 marzo 2017 il Tribunale ordinava all' di pagare alla la somma richiesta, “oltre gli interessi legali dalla data di notifica del presente decreto al CP_1 soddisfo”.
Parte 3. Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2017 l' proponeva opposizione ed eccepiva che le prestazioni fatturate erano state rese “oltre la data di scadenza contrattuale” e che per tale somma aveva emesso la nota di debito n. 2015/A15/212 del 31 dicembre 2015.
Parte 4. Si costituiva la che, nel contestare le eccezioni formulate dall' affermava che a CP_1 partire da settembre 2014 aveva ricevuto due comunicazioni: la nota prot. n. 1183 del 15/09/2014,
“che indicava quale termine per la sospensione delle prestazioni la data del 15/10/2014”; la nota prot. n. 1291 del 14/10/2014, che indicava retroattivamente il termine di sospensione al 06 ottobre
2014, ma che era stata ricevuta via PEC solo il 15 ottobre 2014, quando ormai le prestazioni erano già state erogate. Aggiungeva che in data 15 giugno 2015 aveva ricevuto dalla Parte_3 la comunicazione prot. 502 - contenente la richiesta di una nota di credito pari a € 22.325,07, per
“Spesa per prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali”, e un'altra, pari a € 14.950,71, per
“Superamento tetto di spesa 5,655%” – in risposta alla quale la aveva emesso solo la CP_1 seconda nota di credito, di € 14.950,71, ritenendo invece dovuto l'importo oggetto della prima.
Inoltre, affermava che, nel caso di specie, risultava “ravvisabile un indebito arricchimento per l'ente stesso, a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese, con il corrispondente depauperamento dell'odierna società opposta (che ne ha sostenuto i costi), e l'insussistenza di una giusta causa consistente nella non negabilità delle prestazioni sanitarie rese e alla riconosciuta impossibilità di trasferire altrove i pazienti”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1604/2020, pubblicata il 21 luglio 2020, accoglieva l'opposizione e, ritenendo fondata la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dalla , condannava CP_1 Parte l' al pagamento di € 18.000,00, “oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, con compensazione delle spese di lite. In particolare, il primo giudice osservava che “dall'esame degli Part atti allegati risulta che l' abbia comunicato tardivamente, ossia solo in data 14.10.2014, la data prevista, del 6.10.2014, per l'esaurimento delle prestazioni nella branca della Cardiologia. Ne discende, pertanto, il diritto della società opposta al pagamento delle prestazioni rese fino a quella Part data, in difetto di una comunicazione tempestiva, da parte dell' della volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle rientranti nel limite di spesa”.
Parte 5. L con atto di citazione notificato il 18 settembre 2020, ha impugnato la predetta sentenza, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nell'accertare la sussistenza di un indebito arricchimento, affermando che “parte appellata non risulta aver puntualmente dedotto — prima ancora che dimostrato — nel giudizio di primo grado, la ricorrenza di tutti i presupposti dell'invocato art. 2041 c.c.”.
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Pertanto, ha domandato a questa Corte di confermare la revoca del d.i., rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, data l'asserita sussistenza dei presupposti CP_1 per l'azione ex art. 2041 c.c., e, con il suo appello incidentale, ha evidenziato che:
Parte
- con la comunicazione con prot. n. 502 del 15.06.2015 l' le aveva richiesto di emettere due note di credito, la prima per “Spesa per prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali” dell'importo di €. 22.325,07 e la seconda per “Superamento tetto di spesa 5,655%” dell'importo di
€. 14.950,71”;
- dunque, la nota di credito dell'importo di €.22.325,07, oggetto del decreto ingiuntivo, veniva Part richiesta dall' non per il superamento del tetto di spesa, così come aveva erroneamente considerato il giudice di primo grado, ma perché le prestazioni rese venivano erogate successivamente alle scadenze contrattuali.
Per tali ragioni l'appellante incidentale ha domandato a questa Corte di “a.- rigettare l'appello proposto dall' poiché infondato;
b.- accogliere l'appello incidentale e, in riforma Parte_4 dell'impugnata Sentenza n.1604/2020, rigettare l'opposizione proposta dall' e per Parte_4
l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1702/2017 reso dal Tribunale di Napoli Nord il
23/3/2017; c.- in subordine e qualora l'Adita Corte di Appello rilevi l'insussistenza del titolo perché le somme richieste in fattura ricadono oltre le scadenze contrattuali, confermare la condanna ex art. 2041 c.c. al pagamento da parte dell' dell'importo – ritenuto Parte_4 congruo ed equo – di €. 18.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del contributo unificato, e con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
7. Alla prima udienza del 20 aprile 2021 il giudizio veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 7 gennaio 2025, in cui la Corte introitava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Per ragioni di ordine logico deve essere prima esaminato l'appello incidentale.
Come correttamente rilevato dalla , il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il credito CP_1 Part oggetto del decreto ingiuntivo fosse stato contestato dall' a causa del superamento del tetto di spesa.
Dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione si evince chiaramente che l'eccezione di superamento del tetto di spesa si riferiva ad una diversa porzione del fatturato, estranea alla pretesa creditoria, ossia alla somma di € 14.950,71, mentre per l'importo ingiunto di € 22.325,07, Parte l' si limitava ad eccepire che la somma avesse ad oggetto “Prestazioni fatturate oltre la data di scadenza contrattuale”.
Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione del superamento del tetto di spesa attenesse ad un importo che non era oggetto del presente giudizio e per il quale la non aveva chiesto alcun CP_1
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Part pagamento, avendo anzi emesso una nota di credito in favore dell' (cfr. nota prot. n. 502 del 15 giugno 2015).
Per tali ragioni il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione verificando non già l'eventuale superamento del tetto di spesa, ma solo se le prestazioni erano state rese oltre la data di scadenza contrattuale.
Sul punto la Corte osserva che la , sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto che le CP_1 Part prestazioni erano state rese prima della comunicazione tardiva dell' della sospensione delle Parte prestazioni. Tale deduzione non è mai stata contestata dall' la quale si è limitata ad affermare genericamente che le prestazioni sarebbero state rese oltre la scadenza contrattuale, senza indicare precisamente quale sarebbe stata la data di scadenza, come l'avrebbe determinata e quali sarebbero state le prestazioni erogate oltre tale limite.
Part In assenza di una chiara indicazioni da parte dell' delle predette circostanze di fatto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, non avendo l'opponente dimostrato la sussistenza delle circostanze impeditive, modificative o estintive del credito oggetto di ingiunzione.
II. Per tali ragioni l'appello incidentale va accolto e, di conseguenza, l'opposizione proposta in Part primo grado dall' va rigettata, con revoca della revoca del decreto ingiuntivo, che va confermato.
L'accoglimento dell'appello incidentale determina che risulta assorbito l'appello principale, in quanto relativo alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. della che non va più esaminata. CP_1
III. L'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Tenuto conto del valore della domanda (€ 22.325,07), rientrante nello scaglione tra € 5.200,01 e
26.000,00, spettano alla : CP_1
per il primo grado
€ 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisoria), nonché € 761,55, a titolo di rimborso delle spese generali (totale € 5.838,55);
per il secondo grado
€ 4.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisoria), nonché € 744,90, a titolo di rimborso delle spese generali (totale € 5.710,90).
IV. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1604/2020 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 21 luglio 2020, proposto dall Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta Part in primo grado dall' revocando la dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo e, pertanto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1702 del 2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per compensi ed € 761,55 per spese generali, per il secondo grado in € 204,75 per esborsi, € 4.966,00 per compensi ed € 744,90, a titolo di rimborso delle spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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