Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.12441/2021 RG Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 3/12/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12441/2021 RG.Cont.
tra
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
res.te alla via Pietro Gobetti 97 ed elett.te dom.to in Napoli alla via Scipione Rovito 22 con l'avv.
Francesco Castelli, , che lo rappresenta e difende congiuntamente e CodiceFiscale_2
disgiuntamente all' avv. Giorgio Soria, C.F. giusta procura in atti C.F._3
ATTORE
e
(CF ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore ,rappresentato e difeso dall'avv. Luca Angelo Signorelli (CF.
in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale C.F._4
dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al fax n°081/0100793 e notifiche a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica certificata e con questi Email_1
nonchè
HD ASSICURAZIONI SPA , con sede legale in Roma alla Piazza G. Marconi n. 25, C.F. e P.
IVA , in persona del legale rappresentante pt dott. elettivamente P.IVA_2 CP_2
domiciliato in Ischia (NA) Napoli alla Via Dello Stadio, 45, nello studio dell'Avv. Francesco Lauro
( ), dal quale viene rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti C.F._5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi , verbali di causa e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice deducendo che il giorno 2/8/2018, alle ore Parte_1
11:00 circa, in Napoli alla all'interno del , uscendo dalla Controparte_1 Controparte_3
palestra, il cui ingresso è posizionato all'interno del suddetto condominio, nello scendere i gradini è,
inaspettatamente, caduto rovinosamente al suolo a causa della presenza di liquido, inodore ed incolore PArso tra la porta d'uscita della palestra e i gradini condominiali tale da non essere visibile né percepibile e per tali motivi chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_1
danni e lesioni subite;
costituendosi, il ha contestato la domanda avversa chiedendone CP_1
il rigetto ed ha chiamato in garanzia la propria società SSicuratrice, la HD SS.ni PA , anch'essa ritualmente costituita quindi, espletata l'istruttoria, la causa è stata SSegnata a sentenza. La domanda attorea è infondata e va rigettata .
Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa petendi,
in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c.
che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi ( proprio in tema cfr sent CSS n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent CSS n. 2660/2013); “La responsabilità
prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum"
della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di SSoluta eccezionalità” ( sent CSS n. . 8005/2010); “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e,
cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (ord
CSS n. 12760/2024).
In altre parole ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Non solo, ma la norma di cui all'art. 2051 c.c. che, si ribadisce, è fondata sul principio della responsabilità oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Inoltre, sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n.
9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019); “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” ( ord CSS S.U. n. 20943/2022); “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'SSenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale
SSorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C.
ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell dal conducente di una vettura, che, a causa della CP_4
presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto)” ( ord CSS n. 35429/2022).
Ciò premesso, nel caso de quo, l'istante deduce di aver subito lesioni a causa di una caduta correlata alla presenza di un liquido, inodore ed incolore PArso tra la porta d'uscita della palestra e i gradini del condominio sito in Napoli ma, stante la ferma contestazione Controparte_1
dei fatti nonchè l'allegazione di un fatto imprevedibile e sopravvenuto, occorre ricostruire la dinamica del sinistro .
Invero, se si esaminano la planimetria ed i rilievi fotografici a colori della zona condominiale oggetto di causa, nonché la documentazione sanitaria e le dichiarazioni delle parti e dei testi qui riportate: “Mio fratello ha sposato la figlia di titolare di una palestra sita vicino Persona_1
Cappella Cangiani Il 2/8/2018 ero a casa sua con mio fratello e mi chiese un pSSaggio Per_1
perché doveva andare a prendere delle cose nella sua palestra che quel giorno era chiusa La
accompagnai anche per vedere la palestra e poiché era chiusa entrammo dalla porta di emergenza che si vede dalle foto allegata dalla HD PA e mi vengono esibite Entrando dal portone del palazzo di cui non ricordo la via, si gira a destra e poi ci sono degli scalini prima della porta di sicurezza della palestra e io entrai nel portone verso le 10,30 e era davanti a me e non vi era nessun Per_1
altro. ha aperto la porta ha preso le cose e io l'ho seguita posi siamo usciti e scendendo gli Per_1
scalini di cui alle foto sono scivolato sul piccolo PAzio di pianerottolo tra il primo e secondo scalino e mi sono accorto dell'esistenza di un liquido traPArente che non occupava tutto il pavimento Sono finito con la schiena e la testa sullo scalino e era dopo di me . Non Per_1
riuscivo a muovermi e ho fatto fatica ad alzarmi e mi ha portato al CTO con la mia auto. Per_1
Non ricordo cosa ho detto al PS perché ero in stato confusionale Ho messo un collare e ho fatto avanti e dietro per ospedali per un anno. Sui capi dell'interrogatorio formale rispondo: Capi a è vero capo b è vero capo c non so Sul capo d preciso che il maniglione è dall'interno e da fuori si apre con la chiave il capo e è vero ma sia all'andata che al ritorno non ho visto il liquido che era traPArente e non so cosa fosse. Preciso che il marito di è arrivato sui luoghi dopo la mia caduta ma è rimasto fuori al Per_1
palazzo.” ); Sono amministratore del condominio di via Leonardo Bianchi 10 Parte_1
C da 10 anni circa e anche nel 2018 la pulizia delle zone condominiali e anche della zona indicata dall'attore è prevista tre volte a settimana a carico di una ditta di pulizie che viene alle 7,30 circa e rimane due ore Vi è una sola scala e vi sono 4 piani Il 2/8/2018 non era prevista la pulizia del condominio e quelle scale su cui l'attore dichiara di essere caduto portano alla scala principale
L'entrata ufficiale della palestra è al 10 D Quale giorno sono stato avvisato del fatto dal marito di e ho inviato la ditta di pulizie per verificare e mi hanno detto che non hanno trovato nulla Per_1
e non mi hanno fatturato l'intervento Io non sono andato.” ( amministratore del Testimone_1
condominio); “Ero proprietaria di un locale adibito a palestra in via Bianchi 10 d o C in Napoli e
è il fratello di mio genero Ho venduto la palestra due o tre anni fa Nel 2018 inizio agosto Parte_1
ero a casa e era da me e poiché dovevo andare a prendere delle cose in palestra mi Parte_1
accompagnò. La palestra era chiusa ed ha due entrate una per gli utenti sulla strada e una dal condominio di via Bianchi 10 C Io sono sempre entrata dal palazzo Dopo il portone vi è un corridoio, a metà due scalini e si gira a sinistra e vi è la porta del mio locale. Era mattina verso le
11 Siamo entrati in palestra, abbiamo preso quello che mi serviva e siamo usciti dalla porta interna al condominio Davanti a me vi era e l'ho visto scivolare sullo scalino prima Parte_1
dell'androne. Mi sono avvicinata e vi era un liquido a terra traPArente non so cosa fosse. Quel
corridoio porta alla mia entrata e alla stanza delle SSemblee condominiali nonché ad un cortile che è della palestra ma le chiavi sono anche in possesso del condominio perché la signora delle pulizie vi mette i secchi e gli strumenti per pulire Paghiamo le pulizie del condominio e so che la mattina si fanno le pulizie ma non so i giorni. Ho visto fare le pulizie sempre di mattina è Parte_1
scivolato e ha subito lesioni alla schiena e alla testa . Riguardo alla porta ha la sbarra rossa dall'interno ma non è antipanico e io aprivo con le chiavi I luoghi sono riprodotti nelle foto depositate dalla società e che mi vengono esibite All'epoca ero proprietaria della palestra e i gestori erano amici per cui avevo le chiavi di entrambe le porte come i gestori” ( teste
[...]
); “ Il 2 agosto del 2018 ero andata dalla mia estetista in vicino al Per_1 Controparte_1
palazzo se ben ricordo 10 ove la mia ditta di pulizie effettua le pulizie due volte alla CP_1
settimana di mattina ma non ricordo i giorni Posso dire che il 2 agosto 2018 non era giorno di pulizie Ho questo appalto presso il condominio di dal 2015 se ben ricordo. Alle ore 11 CP_1
mi ha chiamato l'amministratore dott ed ero dall'estetista e mi ha chiesto di mandare una Tes_1
squadra per pulire una macchia nell'androne nel palazzo verso la porta di emergenza di una palestra Sono andata a vedere di persona appena avuta la chiamata e mi sono recata nel punto vicino alle scale che portano alla porta di emergenza della palestra, i luoghi sono quelli di cui alle foto telematiche prodotte dalla HD e posso dire che non vi era alcuna macchia, alcun liquido per cui ho chiamato l'amministratore e ho detto che non vi era alcun intervento da fare e sono andata via Il luogo è molto luminoso perché ci sono molte finestre Per sicurezza ho guardato in tutto l'androne partendo dall'ingresso e non vi era alcuna macchia. Si entra dal cancello dell'androne poi vi è un corridoio e alla fine di esso vi è una porta di vetro e subito dopo un cortile In fondo al corridoio si gira a sinistra e vi sono degli scalini e poi la porta di emergenza della palestra mentre a destra degli scalini, iniziano le scale che portano ai piani. La ditta di pulizie si chiama a CP_5
[... e all'epoca ero legale rappresentate e ora è legale rappresentate e io sono Parte_2
solo socia. Ero solo la titolare e non effettuavo le pulizie né le effettuo oggi. Nel 2018 la Parte_2
che è mia madre non rivestiva cariche nella società Dopo avermi chiamato so che l'amministratore ha invitato una mail alla srl verso le 12”( teste ), emerge che: l'istante al Testimone_2
momento del Pronto soccorso presso il CTO di Napoli, alle ore 11.43 del 2.8.2018, risulta aver dichiarato di aver subito un incidente in strada ed in particolare riferiva “caduta accidentale da piccola altezza” e mentre scendeva le scale;
la zona ove l'attore in questa sede dichiara di essere caduto è condominiale , ben illuminata , integra e in buono stato;
non vi è certezza della reale presenza di un liquido incolore e pericoloso sul piccolo pianerottolo in presenza delle difformi dichiarazioni del teste e del teste intervenuta sui luoghi poco dopo senza rinvenire Per_1 Tes_2
alcuna sostanza o liquido e non risultando nessuno dei due più attendibile dell'altro stante il loro legame o di parentela e di amicizia con le parti;
non è certo neppure il luogo ove insisteva la presunta sostanza scivolosa e traPArente poiché lo SSume che si trova sul piccolo Parte_1
PAzio di pianerottolo tra il primo e secondo scalino e la dichiara che l'attore è scivolato Per_1
sullo scalino prima dell'androne ; di poi non è certa la presenza del liquido all'andata, pochi minuti prima e, se anche lo stesso fosse stato presente al ritorno dello dalla palestra, non è Parte_1
esigibile un comportamento del condominio diverso da quello tenuto poiché lo stesso provvede alla periodica pulizia delle parti comuni e quindi anche di quella parte del pianerottolo ( cfr tutti i testi escussi ); ne deriva che con la regolare pulizia dei luoghi e la probabile SSenza di liquido pericoloso poco prima della caduta dell'istante ( ed anche dopo , in base alle dichiarazioni della
) , il ha provato di aver adempiuto al suo onere di una corretta manutenzione Tes_2 CP_1
e custodia dei beni comuni, e soprattutto il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode: infatti non è esigibile una pulizia 24 ore su 24 delle zone condominiali ed il non può essere ritenuto obbligato a risarcire i danni e le lesioni causate da un CP_1
comportamento colposo di terzi verificatosi nell'intervallo di tempo tra una pulizia e l'altra, e senza che alcuno avesse denunciato situazioni di pericolo.
In definitiva, in primis non è comprovato l'esatto luogo della caduta rispetto alle allegazioni attoree nè la reale presenza di un liquido scivoloso in zone condominiali ed inoltre il condomino non poteva in alcun modo intervenire in modo tempestivo per eliminare una fonte di pericolo cui di cui non poteva in alcun modo essere a conoscenza.
Stante il rigetto delle domande risarcitorie, la domanda di garanzia resta SSorbita. Le spese di lite della parte convenuta e della società SSicuratrice la cui chiamata in causa è dipesa dalla infondata domanda attorea, liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad €52.000,00
(reale valore della controversia), valore medio ridotto stante la semplicità delle questioni affrontate,
seguono la soccombenza ma stante la controvertibilità della lite, vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna a pagare le spese di Parte_1
lite in favore del convenuto che liquida in €2.000,00 per compenso ed € 380,00 per CP_1
spese oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna a pagare le spese di Parte_1
lite in favore della HD SS.ni PA che liquida in €2.000,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 14/3/2025 Il G.U.